Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1008/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 4.11.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palmi, via Dante 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Morgante che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f. e p.iva ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesca Gilardi e dell'avv. Antonino
Gangemi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Reggio
Calabria, via P. Foti n.1, giusta procura in atti;
1
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: ripetizione di indebito;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Locri
n. 744/2018, pronunciata il 24.5.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Palmi, e esponendo: Controparte_1 CP_3
- che, nel gennaio del 2013, esso attore, veniva contattato al proprio domicilio, da
[...]
Agente Promotore Finanziario, per conto di Agenzia CP_3 Controparte_4
di Palmi, per l'esame di una proposta di investimento finanziario dominato “Allecapital” alla quale decideva di aderire essendo stata prospettata come operazione sicura ed in grado di offrire ottimi risultati da una persona operante nel mondo della finanza, di forte credibilità in possesso quindi di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni attinenti strumenti finanziari;
- che, pertanto, aveva versato ad Controparte_4
la somma di € 8.000,00, mediante la consegna al RÌ di due assegni bancari n.
0250445386 del 22.1.2013 e n. 0250445388 ciascuno di € 4.000,00; - che, inoltre, aveva versato ad la somma di € 10.000,00 sempre mediante la consegna Controparte_1
di due assegni bancari al (n. 0251309201 del 6.5.2013 per € 4.000,00 n. CP_3
2 era stato rassicurato, dallo stesso agente che il tipo di operazione CP_3
finanziaria prospettatagli non necessitava della sottoscrizione di alcuna documentazione da parte di esso attore essendo sufficiente il versamento della predetta somma al fine di favorire nel più breve tempo possibile l'investimento finanziario della somma versata e che comunque la documentazione inerente all'investimento sarebbe stata custodita presso l'archivio della compagnia;
- che non riuscendo più a rintracciare il i recava CP_3
presso la filiale di Palmi dell' appurando che non risultava Controparte_1
a suo nome alcuno strumento finanziario e che la somma da lui versata allo scopo di incrementare la polizza “New Capitall” non era stata mai accantonata dalla compagnia di assicurazione, per come, invece, espressamente richiesto;
- che, pertanto, era stato costretto a versare ad la somma di € 10.200,00 a copertura dei Controparte_1
premi di polizza per i quali aveva già versato l'annualità al solo fine di evitare la risoluzione per inadempimento della polizza in questione, con conseguente perdita del capitale accantonato e degli interessi maturati;
- che con raccomandate a.r. del 20.3.2015
e del 9.4.2015 inviate ad , richiedeva tutta la documentazione Controparte_1
relativa all'operazione finanziaria della somma investita, compreso il contratto di acquisto del prodotto finanziario "Allecapitall" e la quietanza di versamento dell'importo in questione, diffidandola ad incrementare la Polizza n. 22518316, mediante il versamento pari all'importo dei premi maturati e non versati;
- che, a seguito della suddetta richiesta, la AG di Assicurazione rispondeva dichiarandosi estranea ai fatti di cui in parola;
- che, quindi, era evidente che si era indebitamente Controparte_1
appropriata di somme di denaro altrui, pari a complessive ad € 18.000,00, senza alcun titolo, con conseguente danno dell'attore.
Concludeva chiedendo:
1) “riconoscere e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per
i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto condannare l' a restituire Controparte_5
all'attore la somma stessa di euro 18.000,00 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
data de! fatto sino al soddisfo;
3 2) riconoscere e dichiarare tenuta l' nei limiti dell'arricchimento, ad Controparte_4
indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale oltre rivalutazione e interessi
dalla data del fatto ad oggi;
3) riconoscere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno conseguito dalla perdita
di chance e pertanto condannare la compagnia convenuta al pagamento della somma ritenuta
con quantificazione in via equitativa;
4) riconoscere e dichiarare l'effettivo danno subito dall'attore per i patimenti ed il disagio subito a
causa della situazione illegittima de quo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento
dei danni morali da quantificarsi in corso di causa, o comunque secondo equità. Il tutto con
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5) Condannare la convenuta AG al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con
distrazione delle stesse in favore del sottoscritto Procuratore antistatari.”
In data 16.11.2015 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
che pretesa appariva poco credibile e comunque infondata, per come rappresentata dallo stesso che era già cliente della AG. La convenuta eccepiva che il Pt_1
non produceva alcuna documentazione proveniente dalla AG a Pt_1
comprova del motivo dei versamenti;
in particolare, non produceva né la proposta, né, la polizza, né le quietanze dei versamenti. Rilevava che l'attore era regolarmente assicurato con la AG dall'anno 2004 e recentemente erano stati stipulati i seguenti contratti:
1) 22518316 - Tariffa New Capital - del 5/6/12 - scad. 5/6/27
2) 22556576 - Tariffa Re in vesto Plus - dee. 27/7/12 - Vita Intera –
3) 22777659 - Tariffa DRP - del 4/5/13
4) 30135698 - Tariffa Alsereno - (ramo danni)
Precisava che sulla polizza 22777659 - Tariffa DRP - sottoscritta proprio il 4/5/13, risultavano confluiti parzialmente i denari oggetto del presente giudizio, ovvero il deposito cauzionale per € 1.050,00 e, successivamente, ancora € 1.050,00 evidenziando che, presso l'Agenzia Generale di Palmi, erano emersi numerosi illeciti compiuti ai danni
4 della AG a seguito dei quali era stata depositata in data 3/7/2015 denuncia- querela per i fatti accertati. Concludeva chiedendo:
"I- In via preliminare
Autorizzare la chiamata in causa del nato a [...] il [...] e residente in [...]
Palmi (RC) alla via Silvestri Giuseppe Traversa 2 s.n.c. e conseguentemente differire la prima
udienza già fissata del 16/12/2013 allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
II- nel merito, in via principale
Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
II- nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, dichiarare
tenuta e condannare a manlevare da ogni e qualsiasi CP_2 Controparte_1
importo che la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore di parte attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionale”.
Con provvedimento del 24.11.2015 il Tribunale adito autorizzava la società convenuta a chiamare in causa il terzo il quale, però, non si costituiva in CP_2
giudizio di talché ne veniva dichiarata la contumacia.
Completata l'istruttoria mediante prove testimoniali e documentali all'udienza del
13.11.2018 previa precisazione delle conclusioni e discussione orale delle parti, il
Tribunale adito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la sentenza n. 1006/2018 che veniva depositata in pari data.
Con la predetta statuizione il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova in ordine all'incasso delle somme da parte della convenuta condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la a cui erano CP_6
stati intestati tutti gli assegni per l'importo complessivo di € 18.000,00, fosse un soggetto
5 giuridico diverso da evidenziando, di contro, che quest'ultima aveva Controparte_4
incorporato la prima tramite una operazione di fusione per incorporazione. Lamentava, inoltre, che dalle prove acquisite in atti era emerso che gli assegni emessi in favore di erano stati accreditati sul conto corrente acceso presso il Banco di Controparte_7
Napoli, Istituto detentore dei conti correnti di già Controparte_4 CP_7
quanto meno all'epoca dei fatti. Conseguentemente, era stato dimostrato un
[...]
pagamento non dovuto di cui chiedeva la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c. Concludeva testualmente:
1) “Accogliere il presente appelloe, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza impugnata
n. 1106/2018 del Tribunale Civile diPalmi, emessa nel procedimento n. R.G. 1071/2015, mai
notificata, con l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione di
primo grado così come precisate in comparsa conclusionale ed appresso trascritte:
- riconoscere e dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto condannare l' a Controparte_4
restituire all'attore la somma stessa di euro 18.000,00 con rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
- riconoscere e dichiarare tenuta l' nei limiti dell'arricchimento, ad Controparte_4
indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale;
- riconoscere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno conseguito dalla
perdita di chance (ex art.2043 c.c.) e pertanto condannare la AG convenuta al
pagamento della somma ritenuta con quantificazione in via equitativa;
- riconoscere e dichiarare l'effettivo danno subito dall'attore per i patimenti ed il disagio subito a causa della situazione illegittima de quo, e per l'effetto condannare la convenuta al
risarcimento dei danni morali da quantificarsi in corso di causa, o comunque secondo equità.
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condannare la Convenuta AG al pagamento delle spese di lite nonché al
pagamento delle competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso spese
generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto
6 Procuratore antistatario.”
Con comparsa di risposta del 15.4.2019 si costituiva in giudizio
[...]
contestando la fondatezza del gravame;
in particolare l'appellante Controparte_1
deduceva che l'appellante non aveva offerto la prova rigorosa riguardo all'effettivo incasso da parte della AG appellata delle somme consegnate al posto che CP_3
rispetto all'importo di € 18.000,00 domandati in restituzione solo la somma di € 2.010,00 era stata versata sulla polizza 22777659 – Tariffa DRP – sottoscritta dal proprio Pt_1
il 4/5/2013 ed in tale contesto era del tutto sfornita di prova la presunta “causa” del versamento di denaro oggetto di giudizio, ovvero la sottoscrizione di un nuovo prodotto
“Allecapital” e la “correntizzazione” della polizza “New Capitall n. 22518316”, per cui ad oggi la “ragione” del versamento da parte della di 18.000,00 euro nelle mani Pt_1
del appariva oscura in assenza di idonea documentazione proveniente dalla CP_3
che potesse comprovare quanto ex adverso affermato. Su tali presupposti CP_1
chiedeva il rigetto dell'appello riproponendo, nel contempo, la domanda di manleva nei confronti dell'ex collaboratore di cui chiedeva l'eventuale condanna a tenere CP_3
indenne la AG delle conseguenze pregiudizievoli della lite.
All'udienza collegiale del 4.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_3
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito
Quanto al merito del gravame, con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda formulata ex art. 2033 c.c., ha erroneamente ritenuto che ed fossero soggetti Controparte_8 Controparte_4
7 giuridici diversi mentre appariva del tutto evidente la successione, senza soluzione di continuità, tra le due compagnie assicurative atteso che la prima, tramite una operazione di fusione per incorporazione, aveva incorporato la seconda, così come era evincibile dagli stessi scritti difensivi della convenuta.
Secondo l'appellante, su tale errato presupposto il giudice di prime cure ha altrettanto erroneamente concluso che non vi era prova dei pagamenti effettuati in favore dell'appellata posto che gli assegni in questione erano stati tutti emessi in favore della e non in favore di Controparte_8 Controparte_4
Il mezzo è fondato.
La stessa costituendosi in giudizio ha dichiarato Controparte_1
essere “succeduta alla già [cfr. pag. 1 della comparsa di Controparte_7
costituzione e risposta della convenuta: “nell'interesse di Controparte_1
…omissis … soggetta all'attività di direzione coordinamento di assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, … omissis … (succeduta alla già ….”]. Controparte_7
La circostanza non è stata, peraltro, oggetto di contestazione da parte dell'appellata in sede di gravame.
L'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata (cfr. Corte Cassazione sent. n. 21970 del 30.7.2021).
Va, altresì, rilevato che la società appellata, in sede di costituzione in primo grado, non ha mai recisamente negato l'incasso delle somme di cui agli assegni bancari prodotti in giudizio allegando, piuttosto, che controparte non aveva versato in atti alcuna documentazione dalla quale potevano evincersi i “motivi” dei versamenti criticando, sotto tale profilo, la veridicità del narrato attoreo posto che la AG convenuta aveva subito una serie di illeciti in relazione ai quali aveva sporto denunzia-querela all'autorità giudiziaria [ cfr. testualmente dalla comparsa di risposta: “L'odierno attore ha
8 adito il Tribunale sul presupposto di avere versato alla AG in quattro tranche dal gennaio
2013 al maggio 2013, per il tramite di tale l'importo di euro 18.000,00 che, CP_3
contrariamente alle aspettative, non avrebbe dato luogo ad alcun investimento. … omissis ... Il Misale
non produce alcuna documentazione proveniente dalla AG a comprova del motivo dei
“versamenti (né la proposta, ne, a fortiori, la polizza, ma nemmeno le quietanze dei versamenti)
…omissis …A questo punto pare opportuno riferire altresì che presso l'Agenzia Generali di Palmi
sono emersi numerosi illeciti compiuti ai danni della AG e di alcuni assicurati
…omissis…”].
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla espressa contestazione delle avverse allegazioni, risulta provato per tabulas l'incasso delle somme portate dagli assegni bancari n. 0250445386 del 21.1.2013 e n. 0250445388 del 7.3.2013 ciascuno di importo pari ad € 4.000,00 nonché degli assegni bancari n. 0251309201 del 6.5.2013 per la somma di € 4.000,00 e n. 0250445390 del 9.5.2013 per la somma di € 6.000,00 tratti su “Banca Fideuram” a firma del in favore di “ Parte_1 CP_7
(oggi girati per l'incasso con timbro di “
[...] Controparte_4 [...]
e relativa sottoscrizione, con stampigliatura “pagate all'ordine Banco di CP_7
Napoli S.p.a. – valuta per l'incasso” e tutti negoziati presso l'istituto di credito.
Il timbro “valuta per l'incasso” “Banco di Napoli” assicura che gli assegni in questione siano stati incassati dall'appellante quale unica beneficiaria del titolo non trasferibile.
Sul punto l'art. 43 co. 1 R.D. n. 1736/1933 prevede che l'assegno bancario munito di clausola "non trasferibile" non possa essere pagato se non al prenditore del titolo, oppure accreditato sul suo conto corrente ed al banchiere giratario per l'incasso; tanto è previsto a tutela della “sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il
prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto
in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione" al fine di minimizzare il
"rischio che deriva dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore" (cfr. Cass. Sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1198).
9 Al riguardo va evidenziato che poiché l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (cfr. Cassazione civile Ord. Civ.
11/11/2021 n. 33566)
A fronte delle anzidette emergenze processuali è mancata la prova contraria offerta dall'appellata inerente al “mancato incasso”.
La circostanza è stata confermata dalla deposizione del teste STmone_1
Capo Area in Calabria di “… gli assegni bancari che mi vengono Controparte_4
mostrati (all.ti nn.2,3,4,5 all'atto di citazione) sono stati emessi dal sig. in favore di Pt_1 CP_9
e portano, recano nella girata, il timbro di , Ispettorato Alleanza di
[...] Controparte_7
Bagnara Calabra…omissis … detto timbro era quello in possesso al …omissis… ha CP_3 CP_1
diverse banche in base al luogo in cui opera …omissis … Abbiamo fatto vari controlli e ci risulta che il sig. abbia versato € 18.000,00, ma come ho già detto, non abbiamo riscontrato titolo o CP_3
rapporti contrattuali del sig. a cui imputare questo versamento mentre risultava a saldo di Pt_1
altri incassi effettuati per contanti relativamente ad altri clienti ed altre operazioni…omissis…”
Stante quanto sopra si ritiene che nel caso di specie sia stata raggiunta la prova del pagamento della somma di € 18.000,00 in favore della società appellata oggetto della domanda di ripetizione avanzata dal ex art. 2033 c.c. Pt_1
In materia di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (o la sopravvenuta mancanza); prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cass. sent. n. 17146/2003).
10 Posto che è stata raggiunta la prova in ordine al primo elemento costitutivo della fattispecie (ossia il pagamento) occorre scrutinare la mancanza di causa che lo giustifichi.
Sotto tale profilo, l'istante che agisce in ripetizione può avvalersi anche della prova testimoniale;
in tal senso Cassazione civile sez. II, 09/08/2010, n.18483 ha affermato
“Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà contrattuale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico;
ne consegue che la prova dell'indebito può essere fornita anche per testimoni, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2721 c.c.”.
Sul punto, il teste a dichiarato: ADR “Il sig. ha lavorato per molti Tes_1 CP_3
anni alle dipendenze di con la qualifica di Ispettore di Produzione, Controparte_1
Responsabile dell'Ispettorato di Bagnara Calabra, Agenzia di Palmi …” ADR “Il sig.
[...]
era uno dei clienti, circa 1000, gestiti dal sig. come Agente promotore Parte_1 CP_3
finanziario di ADR “Dagli atti in possesso della Società risulta che Controparte_1
il sig. abbia proposto al l'investimento del prodotto assicurativo CP_3 Parte_1
, denominato “Allecapital”. Non so dire, però, in che date, se il sig. abbia operato una CP_1 CP_3
negoziazione privata ovvero se abbia depositato in Agenzia le proposte e la documentazione. Noi
siamo a conoscenza della circostanza perché riferita dal Misale ai nostri addetti autditer. … omissis
… ADR “A noi non risulta un contratto Allecapital sottoscritto dal sig. Ci risulta, invece, Pt_1
quello “New Capital” che è regolarmente contabilizzato”.
In effetti, rispetto al totale delle somme corrisposte dal , riconosce Pt_1 CP_1
che soltanto € 2.100,00 sono confluiti sul prodotto finanziario polizza 22777659 – Tariffa
DRP – avendo affermato, in sede di comparsa di costituzione nel secondo grado del giudizio (cfr. pag. 5) “ Il particolare, poi, sulla polizza 22777659 – Tariffa DRP – sottoscritta proprio il 4/5/13, risultavano confluiti parzialmente i denari oggetto del presente giudizio, ovvero il
deposito cauzionale per euro 1050,00, come emerge documentalmente (doc. 5), e successivamente
11 ancora euro 1050,00” ed ancora (cfr. pag. 8) “Innanzitutto si consideri che la AG, già all'atto della costituzione in prime cure, ha affermato che dei 18.000,00 euro domandati in restituzione, alla AG risulta incassato il minor importo di euro 2.010,00 [ recte € 2.100,00 ],
versato sulla polizza 22777659 – Tariffa DRP – sottoscritta dal proprio il 4/5/13, ovvero il Pt_1
deposito cauzionale per euro 1050,00, come emerge documentalmente (doc. 5), e successivamente
ancora euro 1050,00 (doc. 8 – quietanza del relativo versamento).”
Ne consegue che risulta privo di giusta causa il minor importo di € 15.900,00 (€
18.000,00 - € 2.100,00 ) atteso che proprio afferma (cfr. pag. 9 della Controparte_4
comparsa di costituzione in appello) che “ in ordine alla presunta “causa” del versamento di denaro oggetto di giudizio, ovvero la sottoscrizione di un nuovo prodotto “Allecapital” e la correntizzazione della polizza “New Capital n. 22518316“, non ha trovato alcun riscontro
probatorio, per cui ad oggi la “ragione” del versamento da parte della di 18.000,00 euro Pt_1
nelle mani del sig. appare ancora oscura in assenza di idonea documentazione proveniente CP_3
dalla che possa comprovare quanto ex adverso affermato (copia di proposta, quietanza del CP_1
versamento, ecc.)”
La società appellata, sul punto, richiama l'orientamento della giurisprudenza in base al quale la responsabilità degli intermediari finanziari sarebbe esclusa in presenza di condotte anomale dell'investitore, vale a dire se non di collusione quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole da parte del promotore finanziario che operi per l'intermediario stesso (cfr. pag. 13 comparsa in appello: “La
Corte in più occasioni ha avuto modo di statuire in fattispecie analoghe l'esclusione della responsabilità ogni qual volta la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, vale
a dire, se non di collusione, quanto meno d consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle
regole gravanti sul promotore”).
Secondo l'appellata la condotta del avrebbe concretizzato una “colpevole Pt_1
acquiescenza dello stesso nei confronti delle modalità comportamentale palesemente irregolari del
posto che a fronte della dazione di danaro l'appellante non aveva ricevuto alcun CP_3
riscontro in termini documentali (né copia dei contratti di polizza, né quietanze di
12 versamento) e che “La mancata adozione di logiche e ragionevoli cautele da parte del Pt_1
conduce all'esclusione o quanto meno alla riduzione della responsabilità della concludente sulla base
del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 1176 c.c., atteso che, sulla sostanziale base di un
condiviso principio di autotutela, non si può pretendere di imputare ad altri eventi dannosi che
derivano in maggiore o minore misura dalla propria disattenzione e/o scarsa diligenza”.
Il riferimento giurisprudenziale ad una ipotesi di corresponsabilità del risparmiatore/investitore non è pertinente rispetto al presente giudizio poiché nel caso che ci occupa non si verte in una ipotesi di fattispecie risarcitoria bensì in tema di ripetizione di indebito ed in tale ambito, è del tutto ininfluente la posizione soggettiva del solvens (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, n. 3894 “La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo non è esclusa dall'avere il "solvens" effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore e, quindi, senza l'"animus solvendi", nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento”; cfr. in termini Cassazione civile sez. III,
15/11/1994, n. 9624 ).
Su tale presupposto appare altrettanto inconferente l'allegata regola iuris del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. quale eccezione diretta a fronteggiare l'obbligo restitutorio delle somme oggetto della domanda introduttiva del giudizio rispetto alla quale, si ribadisce, non appaiono rilevanti i profili di responsabilità risarcitoria del solvens trattandosi di fattispecie in cui il tema di indagine va limitato alla assenza di causa dello spostamento patrimoniale in discussione.
L'appellante ha altresì avversato la sentenza di prime cure nella parte in cui il giudicante ha valutato la figura del come soggetto autonomo rispetto alla CP_3
mandataria in quanto Agente di zona. Controparte_4
In realtà la ratio decidendi della sentenza impugnata non è basata su tale aspetto, per nulla affrontato dal Tribunale nel rigetto della domanda.
Tuttavia, poiché l'appellata ha riproposto, tra i motivi giustificativi della sua
13 estraneità alla pretesa, quanto solo genericamente affermato nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr. testualmente: “… appare verosimile che ogni e qualsiasi voglia dazione di denaro intervenuta tra lo stesso (id est il ) ed il Pt_1 CP_3
possa essere giustificata da motivi del tutto estranei alla AG ”) asserendo, altresì, in sede d'appello, “non è peregrino affermare che la condotta dell'ex collaboratore fosse
priva di ogni collegamento funzionale con i compiti a lui affidati dalla AG anche
considerati i comportamenti irregolari posti in essere dal e quindi fatti del tutto estranei CP_3
al rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra le parti”, è d'uopo rilevare che l'azione di ripetizione dell'indebito “oggettivo” - che si riscontra nel caso di specie stante l'assenza della causa giustificatrice (in parte) dello spostamento patrimoniale - rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, avente carattere personale, ed è pertanto circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante
(cfr. Cassazione civile sez. II, 28/02/2024, n. 5268: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il
"solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 33 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato”).
Nel caso di specie il ruolo del quale promotore finanziario di CP_3 CP_10
non è stato mai contestato da quest'ultima e peraltro adeguatamente provato sia
[...]
documentalmente (cfr. denuncia querela presentata dall'appellata dalla quale si evince il che il era, al tempo, Ispettore Ufficio Acquisizione dell'Agenzia di Palmi di CP_3
, sia mediante prova per testi (cfr. teste “Il sig. ha CP_10 Tes_1 CP_3
lavorato per molti anni alle dipendenze di con la qualifica di Ispettore Controparte_1
di Produzione Responsabile dell'Ispettorato di Bagnara Calabra, Agenzia di Palmi. Non ricordo con precisione se nel mese di Gennaio 2013 fosse ancora in servizio. Forse è stato l'ultimo anno che ha
14 lavorato; se non ricordo male è andato via nel periodo marzo-aprile del 2013”; ADR: “Il sig.
[...]
era uno dei clienti, circa 1000, gestiti dal sig. come Agente promotore Parte_1 CP_3
finanziario di ) di talché parte appellata non può sottrarsi alla Controparte_1
pretesa azionata.
Sulla predetta somma di € 15.900,00 andranno calcolati gli interessi legali dalla data del pagamento, coincidente con la negoziazione dei titoli, al soddisfo.
L'art. 2033 c.c. sancisce infatti che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato degli interessi dalla data del pagamento se l'accipiens versava in mala fede, dalla data della domanda nel caso di buona fede.
Nel caso di specie non può dirsi che versasse in una Controparte_1
situazione di buona fede per il solo fatto che a provocare l'indebito sia stato il comportamento illegittimo del proponente.
In primo luogo, va evidenziato che mandatario della compagnia è stato solo un tramite tra quest'ultima ed il , acquisendo materialmente gli assegni che risultano Pt_1
poi essere stati negoziati in favore di la quale ultima, si ripete, Controparte_1
non ha provato, né il mancato incasso, né la materiale appropriazione delle somme da parte del ed è pertanto il soggetto a cui è imputabile direttamente ed CP_3
immediatamente l'effetto patrimoniale, a prescindere dal ruolo del suo ausiliario e/o rappresentante.
Tanto ribadito è noto che in materia di indebito oggettivo la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso (cfr.
Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362).
Nel caso di specie, la presunzione della buona fede in capo alla AG di assicurazione è superata posto che a quest'ultima non può essere ricondotta una
15 situazione di ignoranza della effettiva situazione giuridica sottesa all'acquisizione delle somme di danaro poiché all'incasso non è seguito il riscontro di titoli o rapporti contrattuali del (cfr. teste . Pt_1 Tes_1
Su detta somma non va, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Provato l'indebito, suppur della minor somma di € 15.900,00, vanno scrutinate le domande di risarcimento del danno morale e per perdita di chances avanzate dall'appellante sin dal primo grado del giudizio.
La domanda risarcitoria del danno morale va rigettata in quanto del tutto generica e non preceduta dalle necessarie allegazioni integranti i fatti costitutivi della pretesa posto che l'appellante si è sempre limitato a chiedere detto risarcimento “per i patimenti subiti a causa della situazione illegittima …” peraltro non provati.
Va, invece, ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno per perdita di chances rispetto alla quale l'appellante ha dedotto “di essere stato privato
della possibilità di conseguire un risultato economicamente vantaggioso, sul quale aveva già
confidato in ragione dell'investimento fatto e del quale avrebbe potuto godere se la
AG convenuta avesse mantenuto l'impegno assunto” (cfr. pag. 3 del gravame).
A tal fine vi è prova della mancata confluenza della somma di denaro versata
- pari ad € 15.900,00 - in un prodotto assicurativo prospettato.
Tanto si riscontra anche nelle deposizioni del teste che ha Tes_2
dichiarato: ADR: “conosco i fatti di causa in quanto alla data del gennaio 2013 collaboravo con
la agenzia della e ricordo che nel detto periodo al fine di proporre soluzioni Controparte_1
di investimento (es. Polizze di investimento capitale o polizze vita) io ed il ci siamo recati CP_2
presso la abitazione del sig. che era già cliente alleanza.” ADR: “il sig. conosceva il Pt_1 CP_2
e dopo averlo contattato telefonicamente siamo andati a casa del Il ha parlato Pt_1 Pt_1 CP_2
con il sig. di diversi sistemi di investimento ed alla fine hanno raggiunto un accordo verbale, Pt_1
il Misale ha firmato un assegno di euro 4000.00 intestato ad che serviva per aprire Controparte_4
16 il contratto di investimento e che sarebbe poi stato sottoscritto in ufficio … omissis….”ADR: “mi
sono recato nuovamente presso la abitazione del sig. nel mese di marzo dell'anno 2013 e lo Pt_1
stesso ha consegnato al un nuovo assegno di euro 4000.00 sempre intestato ad ma CP_2 CP_1
non so dire se lo stesso fosse relativo ad un incremento di polizza o di una rata, vi siamo limitato e
ST prendere l'assegno e ad andare via” “nel mese di maggio il ha chiamato il CP_2 Pt_1
perchè vi era in scadenza la polizza New Capital ed era necessario fare dei versamenti e quindi poi
siamo andati a riscuotere le dette somme per due volte a casa del lo stesso ha rilasciato due Pt_1
assegni uno di euro 4000.00 e l'atro di euro 6000.00… omissis …”ADR: “in ogni caso preciso che
io non potevo entrare nel sistema pertanto non potevo sapere a quale polizza venissero abbinati gli
assegni so solo quello che ho visto ed ho riferito. …omissis…”
Sul punto, non coglie nel segno la difesa di parte appellata allorquando deduce: “Sulla perdita di chance, la mancata esatta indicazione del prodotto assicurativo che avrebbe inteso stipulare e delle sue caratteristiche (ma financo l'incertezza assoluta sulla “causa” della dazione di denaro in questione) impedisce di prendere in considerazione la relativa richiesta”.
Invero, la giurisprudenza qualifica tale voce risarcitoria non come “il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo” (Cassazione civile sez. III,
12/04/2018, n. 9063; Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n. 2737) sicché, una volta dimostrato che l'appellante ha versato somme di denaro in favore dell'appellata cui non è seguito l'investimento nel prodotto assicurativo proposto da colui che ha agito come promotore finanziario della medesima AG, è da ritenersi raggiunta la prova della possibilità di conseguire il vantaggio sperato (rispondente ai parametri di “apprezzabilità, serietà e consistenza” anche “secondo un calcolo probabilistico basato su presunzioni” cfr. Cass. 5119/2010) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa (Cass. civ. sez. 3 dell'8.06.2018 n. 14916; cfr.: Cass. civ. sez. 3 del
24.06.2014 n. 23154).
Atteso quanto sopra, appare equo riconoscere all'appellante un risarcimento del danno da perdita di chances sulla ragionevole possibilità di poter conseguire da parte i quest'ultimo un risultato economicamente vantaggioso nella misura del 2% annuo sulle
17 somme corrisposte ad da calcolare dalla data del pagamento al rimborso CP_10
effettivo, tenuto conto del tasso di rendimento minimo garantito dalle polizze Vita degli anni di riferimento (cfr. precedenti in termini di questa Corte per fattispecie analoghe sentenze n. 617/2024 e n. 588/2024).
Infine, parte appellata ripropone la domanda di manleva nei confronti del riguardo alle eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite sull'allegato CP_3
presupposto della responsabilità del citato promotore finanziario.
L'assunto coglie parzialmente nel segno.
Quanto alle somme oggetto di ripetizione va, infatti, ribadito che il presente giudizio esula dall'indagine sulla responsabilità ex art. 2049 c.c. non trattandosi di domanda risarcitoria bensì meramente restitutoria ex art. 2033 c.c. in cui il contraddittorio vede contrapposti esclusivamente il solvens e l'accipiens (anche se rappresentato); inoltre, non si ravvisa il presupposto del danno ingiusto atteso che tale pregiudizio non può certamente coincidere con le somme incassate dall'appellata sine causa.
In relazione a tale importo pertanto nessuna “manleva” può essere accordata alla AG assicurativa.
Diversa valutazione va fatta per il danno da perdita di chances in cui il comportamento del RÌ ha inciso sull'an del pregiudizio attesa la mala gestio dell'investimento da parte di quest'ultimo nell'esercizio dell'incarico di promotore finanziario dell'appellata non essendosi curato di istruire la pratica Controparte_4
volta alla stipula della polizza assicurativa “Allecapital” proposta al Misale ed alla
“correntizzazione” della polizza “New Capital n. 22518316” dallo stesso sottoscritta in violazione dell'obbligo di diligenza professionale che permea il rapporto contrattuale di cui all'art. 1746 c.c.
Peraltro, tenuto conto del ruolo di agente che gestiva gli interessi del , il Pt_1
avrebbe dovuto seguire la pratica ed avvisare quest'ultimo che nessun contratto era CP_3
stato stipulato per suo conto.
18 Va pertanto riconosciuto ad il diritto di rivalersi nei confronti del Controparte_4
delle conseguenze pregiudizievoli della lite limitatamente alla somma liquidata a CP_3
titolo di risarcimento del danno per perdita di chances da calcolarsi nella misura del 2% annuo sulla somma di € 15.900,00 dalla data del pagamento sino all'effettivo rimborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e per il principio di unicità del giudizio, tenuto conto della non complessità della causa, vanno così regolamentate:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 2.804,00 cui € 264,00 per spese documentate Parte_1
ed € 2.540,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) liquidata per il giudizio di primo grado secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00 (tenuto conto della somma riconosciuta di € 15.900,00) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€ 389,00 fase introduttiva;
€ 840,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisionale;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida per la fase del gravame in € 3.288,50 di cui € 382,50 a titolo di spese documentate ed € 2.906,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i criteri anzidetti e così specificati: € 567,00 fase studio;
€ 461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; € 956,00 fase decisionale;
- dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore antistatario dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 CP_4
che liquida in € 1.278,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) per il
[...]
giudizio di primo grado secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00 (tenuto conto dell'accordata rivalsa limitatamente al risarcimento da perdita di chances) così di seguito specificati: € 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€
426,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale;
19 - condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 CP_4
che liquida in € 1.458,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) per il
[...]
giudizio di secondo grado secondo i criteri anzidetti e così di seguito specificati: € 268,00 fase studio;
€ 268,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 1008/2018 Rg. A.C. proposto da contro Parte_1 [...]
, così dispone;
Controparte_1
1) Dichiara la contumacia di CP_3
2) Accoglie parzialmente l'appello;
3) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
15.900,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, nonché al risarcimento del danno per perdita di chances nella misura del 2% annuo della somma sopra liquidata da calcolarsi a far data dal pagamento sino all'effettivo rimborso;
4) Dichiara il diritto di di essere tenuta indenne Controparte_1
delle conseguenze pregiudizievoli della lite limitatamente alle somme corrisposte dalla predetta AG di Assicurazioni in favore dell'appellante a titolo di Pt_1
risarcimento del danno da perdita di chances e, per l'effetto, condanna l'appellato CP_3
al pagamento delle predette somme in favore dell'appellata società;
5) Condanna l'appellata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in favore del procuratore distrattario dell'appellante in €
2.804,00 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed in € 3.288,50 (oltre accessori di legge) per il gravame;
6) Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
che liquida in € 1.278,00 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo Controparte_4
20 grado ed in € 1.458,00 (oltre accessori di legge) per la fase del gravame;
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0250445390 del 9.5.2013 per € 6.000,00) al fine di incrementare la polizza assicurativa
“New Capitall” n. 22518316 da lui sottoscritta il 6.6.2012 e scadente il 6.6.2015; - che