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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5204/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Antonuccio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Ciancimino;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 La ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2024, nonché i prodromici diciannove avvisi di addebito relativi ai contributi maturati negli anni tra il
2011 ed il 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti esecutivi e, comunque, per l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata anche eventualmente dopo la notifica degli avvisi di addebito (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, da un lato eccependo la disintegrità del contraddittorio ed il proprio difetto di legittimazione passiva a tutte le questioni attinenti alla fase esecutiva e, dall'altro lato, evidenziando di aver ritualmente notificato tutti gli avvisi di addebito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese va osservato quanto segue.
Sull'eccezione di disintegrità del contraddittorio e di carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore.
Parte ricorrente ha contestato la pretesa contributiva dell portata da diciannove CP_1 avvisi di addebito e successivamente oggetto dell'intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione in data 14 marzo 2024.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti contributi, per decorso del termine quinquennale anche successivamente all'asserita notificazione degli atti impositivi (cfr. ricorso).
L' unico soggetto convenuto in giudizio dall'opponente, ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva con riguardo ai profili attinenti all'azione esecutiva, sostenendo la necessità che tali doglianze vengano proposte nei confronti del soggetto concessionario della riscossione (cfr. memoria).
Ebbene, la difesa dell'ente previdenziale non merita di essere condivisa in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo
l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo)
2 di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Appare utile osservare, infine, che neppure l'espresso riferimento all'intimazione di pagamento notificata da consente di riconoscere la Controparte_2
legittimazione passiva a quest'ultimo ente, visto che l'efficacia e validità di tale intimazione non è oggetto di contestazione (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 19985 del 19 luglio 2024, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio”).
Le considerazioni che precedono conducono ad affermare la corretta instaurazione del processo nei confronti dell'unico soggetto dotato di legittimazione passiva: l' CP_1
Sulla prescrizione successiva alle controverse notifiche degli avvisi di addebito.
Posto che l' non ha fornito alcuna prova di eventuali atti interruttivi notificati tra CP_1
gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento del 14 marzo 2024, appare opportuno, per evidenti ragioni di economica processuale e motivazionale, accertare e dichiarare immediatamente la prescrizione di tutti i crediti rispetto ai quali, tra l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento, è decorso un termine superiore a cinque anni, considerando, però, i periodi di sospensione previsti dall'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
Infatti, l'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il
3 periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo); l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo). In definitiva, dunque, la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Chiarito quanto precede, vanno certamente dichiarati prescritti i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 5962011000372983 000 assunto notificato in data 21.09.2011
(prescritto il 21 settembre 2016);
2) Avviso di Addebito n. 59620120002916643 000, assunto notificato in data 1.10.2012
(prescritto l'1 ottobre 2017);
3) Avviso di Addebito n. 59620130002504489 000, assunto notificato in data 25.06.2013,
(prescritto il 25 giugno 2018);
4) Avviso di Addebito n. 59620130006735383 000, assunto notificato in data 5.02.2014,
(prescritto il 5 febbraio 2019;
5) Avviso di Addebito n. 59620140003966903 000, assunto notificato in data 17.10.2014,
(prescritto il 17 ottobre 2019);
6) Avviso di Addebito n. 59620140005240700 000, assunto notificato in data 26.11.2014, prescritto il 26 novembre 2019);
7) Avviso di Addebito n. 59620150000128713 000, assunto notificato in data 26.05.2015, prescritto il 2 ottobre 2020;
8) Avviso di Addebito n. 59620150005422635 000, assunto notificato in data 19.1.2016, prescritto il 26 novembre 2021;
9) Avviso di Addebito n. 59620160000073401 000, assunto notificato in data 17.03.2016,
(prescritto il 22 gennaio 2022);
10) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data 15.03.2016,
(prescritto il 20 gennaio 2022);
4 11) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data 15.03.2016,
(prescritto il 20 gennaio 2022);
12) Avviso di Addebito n. 59620160004306719 000, assunto notificato in data 8.8.2016,
(prescritto il 15 giugno 2022);
13) Avviso di Addebito n. 59620170000486119 000, assunto notificato in data 25.5.2017,
(prescritto il 3 aprile 2018);
14) Avviso di Addebito n. 59620170006052165 000, assunto notificato in data 8.11.2017,
(prescritto il 15 settembre 2018);
15) Avviso di Addebito n. 59620170006316512 000, assunto notificato in data 24.11.2017,
(prescritto l'1 ottobre 2018);
16) Avviso di Addebito n. 59620170006317522 000, assunto notificato in data 24.11.2017,
(prescritto l'1 ottobre 2018).
Per gli ultimi tre avvisi di addebito, invece, ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione risulta indispensabile verificare l'effettiva notifica degli stessi.
Avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n. 59620220003726062000 e n.
59620230000222672000.
L' ha prodotto le ricevute di consegna delle pec (datate rispettivamente 15 giugno CP_1
2022, 5 agosto 2022 e 13 maggio 2023) contenenti i tre avvisi di addebito.
La ricorrente ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'avversario perché tali ricevute sono contenute in un file pdf, mentre la prova della notifica a mezzo pec andrebbe fornita esclusivamente mediante il deposito delle ricevute in formato eml o msg (cfr. note del 12 dicembre 2024).
La doglianza attorea è infondata perché i formati eml o msg sono prescritti soltanto per la prova della notifica degli atti giudiziari, mentre nel caso di specie si tratta pacificamente di atti stragiudiziali (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 25686 del 4 settembre 2023). Pertanto, gli avvisi di addebito vanno ritenuti senz'altro regolarmente notificati: di conseguenza l'eccezione di prescrizione va dichiarata inammissibile con riguardo al periodo antecedente ed infondata per il periodo successivo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Le ragioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso: tutti i crediti portati dai primi sedici avvisi di addebito vanno dichiarati prescritti, mentre i crediti
5 portati dagli avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n. 59620220003726062000 e n.
59620230000222672000 vanno ritenuti sussistenti.
L'esito complessivo del giudizio ed il concreto sforzo difensivo impiegato dalla ricorrente giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna dell' al pagamento del restante 50% liquidato secondo i valori tariffari minimi (di per CP_1
sé congrui). Dette spese, infine, vanno liquidate in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 5962011000372983 000 assunto notificato in data 21.09.2011
(prescritto il 21 settembre 2016);
2) Avviso di Addebito n. 59620120002916643 000, assunto notificato in data 1.10.2012
(prescritto l'1 ottobre 2017);
3) Avviso di Addebito n. 59620130002504489 000, assunto notificato in data
25.06.2013, (prescritto il 25 giugno 2018);
4) Avviso di Addebito n. 59620130006735383 000, assunto notificato in data 5.02.2014,
(prescritto il 5 febbraio 2019;
5) Avviso di Addebito n. 59620140003966903 000, assunto notificato in data
17.10.2014, (prescritto il 17 ottobre 2019);
6) Avviso di Addebito n. 59620140005240700 000, assunto notificato in data
26.11.2014, prescritto il 26 novembre 2019);
7) Avviso di Addebito n. 59620150000128713 000, assunto notificato in data
26.05.2015, prescritto il 2 ottobre 2020;
8) Avviso di Addebito n. 59620150005422635 000, assunto notificato in data 19.1.2016, prescritto il 26 novembre 2021;
9) Avviso di Addebito n. 59620160000073401 000, assunto notificato in data
17.03.2016, (prescritto il 22 gennaio 2022);
10) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data
15.03.2016, (prescritto il 20 gennaio 2022);
6 11) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data
15.03.2016, (prescritto il 20 gennaio 2022);
12) Avviso di Addebito n. 59620160004306719 000, assunto notificato in data 8.8.2016,
(prescritto il 15 giugno 2022);
13) Avviso di Addebito n. 59620170000486119 000, assunto notificato in data
25.5.2017, (prescritto il 3 aprile 2018);
14) Avviso di Addebito n. 59620170006052165 000, assunto notificato in data
8.11.2017, (prescritto il 15 settembre 2018);
15) Avviso di Addebito n. 59620170006316512 000, assunto notificato in data
24.11.2017, (prescritto l'1 ottobre 2018);
16) Avviso di Addebito n. 59620170006317522 000, assunto notificato in data
24.11.2017, (prescritto l'1 ottobre 2018). dichiara sussistenti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n.
59620220003726062000 e n. 59620230000222672000; dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Davide Antonuccio, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. de della restante metà delle Parte_2
spese giudiziali di quest'ultima, che liquida (detta metà) in € 3.100,50, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.057,50 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5204/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Antonuccio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Ciancimino;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 La ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2024, nonché i prodromici diciannove avvisi di addebito relativi ai contributi maturati negli anni tra il
2011 ed il 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica degli atti esecutivi e, comunque, per l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata anche eventualmente dopo la notifica degli avvisi di addebito (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, da un lato eccependo la disintegrità del contraddittorio ed il proprio difetto di legittimazione passiva a tutte le questioni attinenti alla fase esecutiva e, dall'altro lato, evidenziando di aver ritualmente notificato tutti gli avvisi di addebito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese va osservato quanto segue.
Sull'eccezione di disintegrità del contraddittorio e di carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore.
Parte ricorrente ha contestato la pretesa contributiva dell portata da diciannove CP_1 avvisi di addebito e successivamente oggetto dell'intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione in data 14 marzo 2024.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti contributi, per decorso del termine quinquennale anche successivamente all'asserita notificazione degli atti impositivi (cfr. ricorso).
L' unico soggetto convenuto in giudizio dall'opponente, ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva con riguardo ai profili attinenti all'azione esecutiva, sostenendo la necessità che tali doglianze vengano proposte nei confronti del soggetto concessionario della riscossione (cfr. memoria).
Ebbene, la difesa dell'ente previdenziale non merita di essere condivisa in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo
l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo)
2 di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Appare utile osservare, infine, che neppure l'espresso riferimento all'intimazione di pagamento notificata da consente di riconoscere la Controparte_2
legittimazione passiva a quest'ultimo ente, visto che l'efficacia e validità di tale intimazione non è oggetto di contestazione (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 19985 del 19 luglio 2024, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio”).
Le considerazioni che precedono conducono ad affermare la corretta instaurazione del processo nei confronti dell'unico soggetto dotato di legittimazione passiva: l' CP_1
Sulla prescrizione successiva alle controverse notifiche degli avvisi di addebito.
Posto che l' non ha fornito alcuna prova di eventuali atti interruttivi notificati tra CP_1
gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento del 14 marzo 2024, appare opportuno, per evidenti ragioni di economica processuale e motivazionale, accertare e dichiarare immediatamente la prescrizione di tutti i crediti rispetto ai quali, tra l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento, è decorso un termine superiore a cinque anni, considerando, però, i periodi di sospensione previsti dall'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
Infatti, l'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il
3 periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo); l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo). In definitiva, dunque, la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Chiarito quanto precede, vanno certamente dichiarati prescritti i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 5962011000372983 000 assunto notificato in data 21.09.2011
(prescritto il 21 settembre 2016);
2) Avviso di Addebito n. 59620120002916643 000, assunto notificato in data 1.10.2012
(prescritto l'1 ottobre 2017);
3) Avviso di Addebito n. 59620130002504489 000, assunto notificato in data 25.06.2013,
(prescritto il 25 giugno 2018);
4) Avviso di Addebito n. 59620130006735383 000, assunto notificato in data 5.02.2014,
(prescritto il 5 febbraio 2019;
5) Avviso di Addebito n. 59620140003966903 000, assunto notificato in data 17.10.2014,
(prescritto il 17 ottobre 2019);
6) Avviso di Addebito n. 59620140005240700 000, assunto notificato in data 26.11.2014, prescritto il 26 novembre 2019);
7) Avviso di Addebito n. 59620150000128713 000, assunto notificato in data 26.05.2015, prescritto il 2 ottobre 2020;
8) Avviso di Addebito n. 59620150005422635 000, assunto notificato in data 19.1.2016, prescritto il 26 novembre 2021;
9) Avviso di Addebito n. 59620160000073401 000, assunto notificato in data 17.03.2016,
(prescritto il 22 gennaio 2022);
10) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data 15.03.2016,
(prescritto il 20 gennaio 2022);
4 11) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data 15.03.2016,
(prescritto il 20 gennaio 2022);
12) Avviso di Addebito n. 59620160004306719 000, assunto notificato in data 8.8.2016,
(prescritto il 15 giugno 2022);
13) Avviso di Addebito n. 59620170000486119 000, assunto notificato in data 25.5.2017,
(prescritto il 3 aprile 2018);
14) Avviso di Addebito n. 59620170006052165 000, assunto notificato in data 8.11.2017,
(prescritto il 15 settembre 2018);
15) Avviso di Addebito n. 59620170006316512 000, assunto notificato in data 24.11.2017,
(prescritto l'1 ottobre 2018);
16) Avviso di Addebito n. 59620170006317522 000, assunto notificato in data 24.11.2017,
(prescritto l'1 ottobre 2018).
Per gli ultimi tre avvisi di addebito, invece, ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione risulta indispensabile verificare l'effettiva notifica degli stessi.
Avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n. 59620220003726062000 e n.
59620230000222672000.
L' ha prodotto le ricevute di consegna delle pec (datate rispettivamente 15 giugno CP_1
2022, 5 agosto 2022 e 13 maggio 2023) contenenti i tre avvisi di addebito.
La ricorrente ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'avversario perché tali ricevute sono contenute in un file pdf, mentre la prova della notifica a mezzo pec andrebbe fornita esclusivamente mediante il deposito delle ricevute in formato eml o msg (cfr. note del 12 dicembre 2024).
La doglianza attorea è infondata perché i formati eml o msg sono prescritti soltanto per la prova della notifica degli atti giudiziari, mentre nel caso di specie si tratta pacificamente di atti stragiudiziali (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 25686 del 4 settembre 2023). Pertanto, gli avvisi di addebito vanno ritenuti senz'altro regolarmente notificati: di conseguenza l'eccezione di prescrizione va dichiarata inammissibile con riguardo al periodo antecedente ed infondata per il periodo successivo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Le ragioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso: tutti i crediti portati dai primi sedici avvisi di addebito vanno dichiarati prescritti, mentre i crediti
5 portati dagli avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n. 59620220003726062000 e n.
59620230000222672000 vanno ritenuti sussistenti.
L'esito complessivo del giudizio ed il concreto sforzo difensivo impiegato dalla ricorrente giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna dell' al pagamento del restante 50% liquidato secondo i valori tariffari minimi (di per CP_1
sé congrui). Dette spese, infine, vanno liquidate in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 5962011000372983 000 assunto notificato in data 21.09.2011
(prescritto il 21 settembre 2016);
2) Avviso di Addebito n. 59620120002916643 000, assunto notificato in data 1.10.2012
(prescritto l'1 ottobre 2017);
3) Avviso di Addebito n. 59620130002504489 000, assunto notificato in data
25.06.2013, (prescritto il 25 giugno 2018);
4) Avviso di Addebito n. 59620130006735383 000, assunto notificato in data 5.02.2014,
(prescritto il 5 febbraio 2019;
5) Avviso di Addebito n. 59620140003966903 000, assunto notificato in data
17.10.2014, (prescritto il 17 ottobre 2019);
6) Avviso di Addebito n. 59620140005240700 000, assunto notificato in data
26.11.2014, prescritto il 26 novembre 2019);
7) Avviso di Addebito n. 59620150000128713 000, assunto notificato in data
26.05.2015, prescritto il 2 ottobre 2020;
8) Avviso di Addebito n. 59620150005422635 000, assunto notificato in data 19.1.2016, prescritto il 26 novembre 2021;
9) Avviso di Addebito n. 59620160000073401 000, assunto notificato in data
17.03.2016, (prescritto il 22 gennaio 2022);
10) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data
15.03.2016, (prescritto il 20 gennaio 2022);
6 11) Avviso di Addebito n. 59620160000073502 000, assunto notificato in data
15.03.2016, (prescritto il 20 gennaio 2022);
12) Avviso di Addebito n. 59620160004306719 000, assunto notificato in data 8.8.2016,
(prescritto il 15 giugno 2022);
13) Avviso di Addebito n. 59620170000486119 000, assunto notificato in data
25.5.2017, (prescritto il 3 aprile 2018);
14) Avviso di Addebito n. 59620170006052165 000, assunto notificato in data
8.11.2017, (prescritto il 15 settembre 2018);
15) Avviso di Addebito n. 59620170006316512 000, assunto notificato in data
24.11.2017, (prescritto l'1 ottobre 2018);
16) Avviso di Addebito n. 59620170006317522 000, assunto notificato in data
24.11.2017, (prescritto l'1 ottobre 2018). dichiara sussistenti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620220000727018000, n.
59620220003726062000 e n. 59620230000222672000; dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Davide Antonuccio, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. de della restante metà delle Parte_2
spese giudiziali di quest'ultima, che liquida (detta metà) in € 3.100,50, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.057,50 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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