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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 338/2023 R.G. promossa da
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv.to Giuseppe Parte_1 C.F._1
Piccione
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dagli Avv.ti SS Controparte_1 C.F._2
FA e VA BR nonché
SS AT (c.f. , rappr. e dif. // C.F._3
VA NO (c.f. ), rappr. e dif. // C.F._4
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., depositato il 27 marzo 2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'esecuzione avviata - con pignoramento immobiliare su beni di proprietà della deducente siti in Manduria (due terreni ed un fabbricato rurale)
- dall'Arch. per il credito di euro 97.631,39, avente titolo nella Controparte_1 sentenza penale n. 2263/2017 del Tribunale di Taranto, con cui la deducente era Pt_1 stata ritenuta colpevole per più reati - tra i quali il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n.
7 c.p. a lei ascritto perché, in concorso con e nelle rispettive qualità di CP_2 amministratore unico, la e di amministratore di fatto, il BR, della Pt_1 [...]
essendo debitori dell'Arch. della somma di euro di Controparte_3 CP_1 euro 116.909,29 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali ed essendo stato emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Taranto per detto credito, con artifici raggiri, consistiti nell'indurre il creditore a concludere un atto di transazione con il quale si impegnavano al versamento della somma di euro 102.0000,00 da corrispondersi in cinque rate garantite da effetti cambiari a firma della e nel contempo nell'indurre Pt_1 il detto creditore in errore circa la volontà di adempiere, si procuravano un ingiusto profitto con danno per il al quale veniva corrisposta solo la prima rata, in data CP_1
30 aprile 2010, rendendo poi di fatto impossibile la prosecuzione dell'azione esecutiva
[in forza del menzionato decreto ingiuntivo] a seguito della costituzione di altra società nella quale la conferiva tutto il patrimonio Controparte_3 aziendale - ed era stata inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore del CP_1 costituitosi parte civile con determinazione di provvisionale di importo pari ad euro
97.631,39.
L'opponente deduceva l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improseguibilità dell'azione esecutiva sui beni pignorati, asserendo che i beni rientravano in un fondo patrimoniale costituito dall'esecutata e dal coniuge della stessa con atto per notaio del 20 novembre 2007, trascritto nei registri immobiliari il successivo 27 Per_1 novembre 2007 ed annotato presso i registri dello stato civile del Comune di Varna, con conseguente impignorabilità di tali beni, attesa l'estraneità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione per la quale era stata avviata l'azione esecutiva.
Il G.E., visto l'art. 615 c.p.c., fissava udienza per la comparizione delle parti in data 21 settembre 2020.
Si costituiva contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso dell'udienza del 21 settembre 2020 e poi nelle successive note autorizzate del
19 marzo 2021, l'esecutata proponeva ulteriori motivi di opposizione, evidenziando, per un verso, che con sentenza n. 396/2020 la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata pag. 2/12 di Taranto aveva riformato la sentenza di primo grado, facendo venir meno – in tesi – il titolo originariamente azionato in executivis e, per altro verso, contestando anche l'ammissibilità dell'atto di intervento - depositato dall'Arch. nel fascicolo della CP_1 procedura esecutiva - fondato sul decreto ingiuntivo menzionato nel capo di imputazione penale, emesso dal Tribunale di Taranto-Sezione Distaccata di Manduria in data 27 ottobre 2009 e passato in giudicato per mancata opposizione.
Più in dettaglio, con riferimento all'atto di intervento la deduceva ‣ l'insussistenza Pt_1 del diritto del creditore di procedere ad esecuzione sui beni pignorati per la sussistenza del fondo patrimoniale su indicato, ‣ la violazione dell'art. 2304 c.c., avendo il creditore agito esecutivamente ai danni della deducente senza aver prima escusso o tentato di escutere il patrimonio dell'obbligata principale, ossia la Controparte_3
‣ l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'intervenuta transazione novativa del
[...] rapporto, la prescrizione del relativo credito.
Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con assegnazione alle parti termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione della fase di merito, fase poi effettivamente avviata con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022 dal creditore pignorante, con cui questi chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla e la condanna della medesima alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nel giudizio così riassunto dal si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 Parte_1 della “domanda” della controparte e, anche in via riconvenzionale, chiedeva accogliersi l'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta avverso l'esecuzione immobiliare avviata dal e, per l'effetto, dichiarare che quest'ultimo non aveva diritto di CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della deducente né per il tramite del pignoramento immobiliare notificato il 23 settembre 2019, né in virtù dell'intervento spiegato il 18 settembre 2020; in subordine, limitatamente al pignoramento immobiliare e ferma la posizione espressa con riguardo al pignoramento immobiliare, chiedeva dichiararsi che il non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti della deducente per un credito superiore ad euro 14.644,29 di cui alla sentenza n. 396/2020 della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, con vittoria delle spese di lite. pag. 3/12 Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1895/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023, così decideva: “RIGETTA i motivi di opposizione di cui al ricorso del 27 marzo 2020;
DICHIARA inammissibili gli ulteriori motivi introdotti dalla nel CP_3 verbale di udienza del 21 settembre 2020 e nelle successive note autorizzate;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore degli Avv.ti CP_3
SS FA e VA BR, quali procuratori antistatari dell'Arch. CP_1
che si liquidano in complessivi e. 545,00 per spese ed E. 11.0000,00 oltre spese
[...] generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, a titolo di compensi.”.
Più in dettaglio il giudice a quo, sul rilievo che per consolidata giurisprudenza di legittimità non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con atto introduttivo, dichiarava l'inammissibilità dei motivi - ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati con il ricorso introduttivo del giudizio - dedotti dall'opponente solo nel corso dell'udienza del 21 settembre 2020 e nelle successive note autorizzate dal G.E. con cui l'esecutata aveva sostenuto l'improcedibilità dell'esecuzione per l'asserita caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto e del pignoramento e contestando, inoltre, la legittimità e/o l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato dal creditore nel fascicolo dell'esecuzione il 18 settembre 2020 e fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria;
giudicava poi infondato il motivo di opposizione sviluppato nel ricorso introduttivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. giudicando le obbligazioni extracontrattuali eseguibili a carico di beni oggetto di fondo patrimoniale e tanto sulla base del testo dell'art. 170
c.c., da interpretarsi in senso restrittivo prevedendo una deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; osservava che l'art. 170 c.c. utilizza l'espressione “debiti contratti”, la quale indica con chiarezza che, ai fini dell'opponibilità ad esse del fondo patrimoniale, le obbligazioni devono essere state assunte volontariamente mentre la vittima di un illecito extracontrattuale è un debitore involontario;
aggiungeva che il danneggiato di un illecito aquiliano per definizione non può essere a conoscenza del fatto generatore dell'illecito rispetto ai bisogni della famiglia sicché difetta il requisito soggettivo in base al quale colui il quale contrae volontariamente con pag. 4/12 un soggetto i cui beni siano stati devoluti ad un fondo patrimoniale accetta il rischio che, in caso di inadempimento, il patrimonio residuo del debitore sia insufficiente alla realizzazione coattiva del credito;
faceva presente che l'eventuale opponibilità del fondo patrimoniale anche ai titolari di crediti derivanti da fatto illecito realizzerebbe un'ingiustificata discriminazione nell'ambito della categoria dei creditori involontari poiché essi si vedrebbero preclusa la possibilità di soddisfare il proprio credito sui beni ed i frutti del fondo patrimoniale sulla base di una circostanza - il collegamento tra fatto generatore dell'illecito ed i bisogni della famiglia - che esula dalla propria sfera giuridica;
infine, disciplinava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
Ha proposto appello - notificato anche ai difensori del in quanto Parte_1 CP_1 distrattari - per i motivi che si esporranno più avanti e formulando le seguenti conclusioni: “1) In riforma delle prime due statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, accogliere l'opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. all'esecuzione immobiliare n.401/2019 R.G.E. del Tribunale di Taranto proposta, tale opposizione, dalla sig.ra contro l'Arch. . Per l'effetto, dichiarare CP_3 Controparte_1 che l'Arch. non ha diritto di procedere ad 25 esecuzione forzata Controparte_1 contro né tramite il pignoramento immobiliare notificato in data 23-9- CP_3
2019 né tramite l'intervento spiegato in data 18-9-2020 e ciò per le plurime ragioni spiegate negli atti di essa opponente. 2) Riformare la terza statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza in forza dell'accoglimento del primo motivo di appello e, per
l'effetto, revocare la condanna della signora al pagamento delle spese CP_3
e competenze del giudizio di primo grado e condannare l'Arch. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, da attribuire all'Avv.
Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.
2.1 In subordine rispetto alla conclusione n.2, riformare il capitolo sulle spese rideterminandone in misura inferiore, secondo diritto, l'entità.
3. Condannare l'Arch. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio di secondo grado, da attribuire, quanto alle competenze, all'Avv. Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.”.
pag. 5/12 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e Controparte_1 infondato, in fatto e in diritto, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La causa, riservata al collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo dell'esecuzione n. 401/2019 R.G.E. del Tribunale di Taranto necessario al fine di verificare fatti processualmente rilevanti nel presente giudizio e viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha svolto le seguenti doglianze: Parte_1 in primo luogo ha censurato la declaratoria di inammissibilità delle ragioni di opposizione, diverse da quelle esposte nel ricorso introduttivo dell'opposizione assumendone l'ammissibilità in quanto costituenti motivi di opposizione all'intervento del 18 settembre 2020 operato dal , con cui quest'ultimo aveva dedotto, a CP_1 fondamento dell'esecuzione, il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 142/2009 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto-Sezione Distaccata con cui era stato CP_4 ingiunto alla deducente il pagamento di euro 116.906,29 a titolo di compenso per le attività professionali espletate dall'Arch. , ed ha quindi riproposto ∙ l'eccezione CP_1 dell'estinzione dell'obbligazione fondata sul citato provvedimento monitorio, estinta a seguito della stipula della transazione del 16 marzo 2010 avente effetto novativo, ∙
l'eccezione di prescrizione del credito nascente dalla transazione del 16 marzo 2010, ∙ il mancato rispetto del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c.; ha in ogni caso sostenuto che il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 142/2009 D.I., riguardante i compensi maturati dall'Arch. a seguito di prestazioni professionali CP_1 eseguite per una pratica di finanziamento regionale, atteneva ad un rapporto intercorso tra la e fu assunto da detta società, sicché difettava una Controparte_3 relazione immediata tra il debito e i bisogni della famiglia costituita dalla dal Pt_1 marito e dalle figlie e nonché da un'anziana zia del CP_2 CP_5 Per_2
BR, ed esulava quindi dalle obbligazioni suscettibili di gravare sui beni del fondo patrimoniale costituito con rogito notarile del 20 novembre 2007, ben prima del sorgere del credito fatto valere dal;
CP_1
pag. 6/12 ha poi censurato l'argomentare del giudice a quo, sulla cui base quest'ultimo è giunto ad includere l'obbligo risarcitorio stabilito in sede penale tra quelli per i quali deve considerarsi consentita l'esecuzione forzata a carico dei beni conferiti dalla esponente nel fondo patrimoniale, sostenendo - in sintesi - che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo patrimoniale va ricercato, come ritenuto dalla S.C. (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904), non nella natura, ex contractu o ex delicto, delle obbligazioni bensì nella relazione diretta tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, relazione del tutto mancante nel caso di specie atteso che il fatto generatore dell'obbligazione, secondo quanto rappresentato nel capo di imputazione, risiederebbe nella transazione stipulata in data 16 marzo 2010 tra la e l'Arch. Controparte_3
, integrante gli artifici e raggiri del reato di truffa, riferibile alla Controparte_1 anzidetta società, e non alla deducente, con conseguente mancanza di una inerenza immediata e diretta di essa con i bisogni della famiglia , tanto più che il Per_3 era ben consapevole di stipulare una transazione con una società e non certo con CP_1 la esponente Pt_1 infine, dopo aver precisato di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dei difensori del in ragione della distrazione delle spese disposte in primo grado in CP_1 favore dei medesimi in quanto antistatari ed in vista di eventuali richieste di restituzione, ha chiesto che a seguito della riforma della sentenza venga riformata anche la disposizione in punto distrazione delle spese di lite e, in subordine, ha lamentato l'eccessività dell'importo liquidato dal giudice a quo atteso che, in base al valore dichiarato dallo stesso (i.e. valore indeterminabile), in applicazione dei parametri CP_1 medi previsti dal d.m. n. 147/2022, l'ammontare dei compensi maturati per quattro fasi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale) avrebbe dovuto essere determinato in euro 7.616,00, sicché non si comprendeva sulla base di quale ragionamento il primo giudice fosse giunto a liquidare le spese in euro
11.000,00.
Le censure sono infondate.
Quanto alle doglianze rivolte alla ritenuta inammissibilità delle ragioni non oggetto del ricorso in opposizione, si osserva che la giurisprudenza è ferma nel ritenere pag. 7/12 nell'opposizione all'esecuzione il thema decidendum sia delimitato dai soli motivi addotti con l'atto introduttivo di opposizione (ex plurimis e da ultimo Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419 secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato,
l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti.”, nella specie individuati dalla S.C. in questioni concernenti la quantificazione del credito ed in particolare gli interessi e alla rivalutazione monetaria, all'evidenza costituenti questioni accessorie e strettamente attinenti al thema decidendum; si veda anche Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226 secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.”; il principio è stato applicato nella sua estensione massima da Cass. s.u. 21 settembre
2021, n. 25478 che ha così stabilito: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.”).
Ne consegue che non possono essere introdotti ulteriori motivi né con l'atto introduttivo della parentesi di cognizione e neppure prima di tale atto ma successivamente all'introduzione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Nella vicenda in esame sono quindi insuscettibili di esame, come statuito dal primo giudice, i motivi addotti per la prima volta a verbale in occasione dell'udienza della fase sommaria tenutasi in data 21 settembre 2020 e a maggior ragione quelli svolti nelle successive note autorizzate. Del resto, per mera completezza e ferma la sufficienza di quanto esposto sinora, si annota pag. 8/12 che le ridette ragioni di opposizione riguardavano l'atto di intervento effettuato dal in data 18 settembre 2020 nell'ambito del procedimento esecutivo ed avrebbero CP_1 quindi essere fatte valere con un'autonoma opposizione in ipotesi di intervento fondato su un tutolo esecutivo oppure sono destinati eventualmente ad essere fatti valere in altra fase in seno al procedimento esecutivo (si veda quanto previsto dall'art. 512 c.p.c.).
Passando oltre, non sono condivisibili le censure rivolte alla pignorabilità dei beni di proprietà della e dalla medesima conferiti nel fondo patrimoniale con rogito Pt_1 notarile del 20 novembre 2007.
Al riguardo si rileva che dal tenore letterale dell'art. 170 c.c., di stretta interpretazione in quanto la disposizione introduce una deroga alla regola generale prevista dall'art. 2740 c.c., si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, contrattuale o extracontrattuale, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (si veda
Cass. ord. 18 agosto 2023, n. 24836 e le pronunzie ivi richiamate tra cui Cass. 26 agosto
2014 n. 18248 e Cass. 7 luglio 2009, n. 15862).
Ebbene, la condotta di rilevanza penale posta in essere dalla fonte della Pt_1 responsabilità risarcitoria a carico, e in solido, della stessa e del marito , CP_2 accertata - nonostante la prescrizione del reato di cui agli artt. 610, 640 e 61 n. 7 c.p. - con la sentenza n. 396/2020 della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di
Taranto, è strettamente correlata ad attività imprenditoriale svolta dalla attraverso Pt_1 la società - del quale peraltro era Controparte_3 CP_2 amministratore di fatto, come si evince dalle sentenze penali menzionate, utilizzabili anche quali prove atipiche - a beneficio della quale fu posta in essere la condotta anzidetta al fine di impedire all'Arch. di conseguire la soddisfazione del credito CP_1 maturato a fronte di prestazioni professionali in favore della società, oggetto della transazione di cui al capo di imputazione, riportato in narrativa, del reato di truffa in pag. 9/12 concorso con lo stesso . Né può sottacersi che l'attività svolta dalla CP_2 ridetta società era attività i cui proventi non potevano che essere destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia dovendo ciascun coniuge concorrere, con la propria capacità di lavoro professionale alle esigenze familiari (si veda Cass. n.
24836/2023 cit. e si vedano, altresì, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32146, Cass. 24 giugno
2025, n. 16909, Cass. ord. 24 febbraio 2015). Né la ha dato la prova della Pt_1 estraneità ai bisogni della famiglia di tale attività e dei proventi derivanti dal ruolo svolto per la società e, in caso di dimostrata estraneità, della consapevolezza di essa da parte del (Cass. n. 32146/2024 cit., Cass. ord. 28 maggio 2020, n. 10166, Cass. 9 CP_1 novembre 2016, n. 22761), essendosi l'appellante limitata ad evidenziare che il professionista aveva reso le sue prestazioni nell'ambito di rapporto intercorso con una società commerciale. A quest'ultimo riguardo si osserva, inoltre, che trattavasi di società di persone della quale - si ripete - la era legale rappresentante e delle cui Pt_1 obbligazioni rispondeva senza limiti con il proprio patrimonio.
Infine, del tutto irrilevante è l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo atteso che il divieto di esecuzione forzata concerne i crediti sorti anteriormente o posteriormente alla sua costituzione purché estranei ai bisogni della famiglia (Cass. n. 15862/2009 cit.), circostanza quest'ultima che per le ragioni esposte non sussiste nel caso di specie.
In conclusione la statuizione impugnata si colloca in continuità con le pronunzie di legittimità su riportate e va quindi condivisa, sia pure arricchita con le ulteriori argomentazioni qui svolte per rispondere alle doglianze dell'appellante.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in primo luogo si osserva che la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario non rende per ciò stesso l'avvocato parte del giudizio al cui esito la distrazione venga disposta sicché né
l'Avv. VA BR né l'Avv. SS FA possono considerarsi parti del giudizio di primo grado e/o del presente giudizio, tanto più in difetto di domande restitutorie o di contestazioni riguardanti la distrazione (Cass. 31 gennaio 2012, n. 1371 così massimata: “Qualora il giudice di primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, questi non è contraddittore necessario nel giudizio d'appello, quand'anche sia stato impugnato il capo relativo alle pag. 10/12 spese, con riferimento all'entità delle stesse, e, conseguentemente, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.”). Sul punto non è sorta alcuna questione non essendosi i predetti costituiti e nei loro confronti non deve essere adottata nessuna pronuncia.
Ciò precisato, la censura di eccessività dei compensi professionali liquidati è infondata.
Ed invero l'impugnante ha effettuato i suoi calcoli, volti a sorreggere la doglianza, facendo riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa. Tuttavia, sulla base dei parametri previsti dallo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media, a cui la presente vicenda va ricondotta avendo la risoluzione della controversia richiesto la risoluzione di questioni di importanza non modesta, l'importo liquidato dal primo giudice corrisponde all'importo dei parametri medi previsto per le quattro fasi di cui al d.m. n. 147 cit. con un arrotondamento (euro 11.000,00 in luogo di euro 10.860,00). Ne consegue il difetto di fondamento della censura di eccessività.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile - complessità media (per le ragioni sopra esposte) nonché tenuto conto delle attività espletate (relative a fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante sull'appellante, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza con Parte_1 sentenza n. 1895/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 11/12 condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente grado, liquidate in euro 8.470,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti SS
FA e VA BR, dichiaratisi antistatari;
null'altro dispone in via specifica quanto agli Avv.ti SS FA e VA
BR; dichiara, infine, la sussistenza - ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 - dei presupposti per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 338/2023 R.G. promossa da
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv.to Giuseppe Parte_1 C.F._1
Piccione
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dagli Avv.ti SS Controparte_1 C.F._2
FA e VA BR nonché
SS AT (c.f. , rappr. e dif. // C.F._3
VA NO (c.f. ), rappr. e dif. // C.F._4
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., depositato il 27 marzo 2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'esecuzione avviata - con pignoramento immobiliare su beni di proprietà della deducente siti in Manduria (due terreni ed un fabbricato rurale)
- dall'Arch. per il credito di euro 97.631,39, avente titolo nella Controparte_1 sentenza penale n. 2263/2017 del Tribunale di Taranto, con cui la deducente era Pt_1 stata ritenuta colpevole per più reati - tra i quali il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n.
7 c.p. a lei ascritto perché, in concorso con e nelle rispettive qualità di CP_2 amministratore unico, la e di amministratore di fatto, il BR, della Pt_1 [...]
essendo debitori dell'Arch. della somma di euro di Controparte_3 CP_1 euro 116.909,29 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali ed essendo stato emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Taranto per detto credito, con artifici raggiri, consistiti nell'indurre il creditore a concludere un atto di transazione con il quale si impegnavano al versamento della somma di euro 102.0000,00 da corrispondersi in cinque rate garantite da effetti cambiari a firma della e nel contempo nell'indurre Pt_1 il detto creditore in errore circa la volontà di adempiere, si procuravano un ingiusto profitto con danno per il al quale veniva corrisposta solo la prima rata, in data CP_1
30 aprile 2010, rendendo poi di fatto impossibile la prosecuzione dell'azione esecutiva
[in forza del menzionato decreto ingiuntivo] a seguito della costituzione di altra società nella quale la conferiva tutto il patrimonio Controparte_3 aziendale - ed era stata inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore del CP_1 costituitosi parte civile con determinazione di provvisionale di importo pari ad euro
97.631,39.
L'opponente deduceva l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improseguibilità dell'azione esecutiva sui beni pignorati, asserendo che i beni rientravano in un fondo patrimoniale costituito dall'esecutata e dal coniuge della stessa con atto per notaio del 20 novembre 2007, trascritto nei registri immobiliari il successivo 27 Per_1 novembre 2007 ed annotato presso i registri dello stato civile del Comune di Varna, con conseguente impignorabilità di tali beni, attesa l'estraneità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione per la quale era stata avviata l'azione esecutiva.
Il G.E., visto l'art. 615 c.p.c., fissava udienza per la comparizione delle parti in data 21 settembre 2020.
Si costituiva contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso dell'udienza del 21 settembre 2020 e poi nelle successive note autorizzate del
19 marzo 2021, l'esecutata proponeva ulteriori motivi di opposizione, evidenziando, per un verso, che con sentenza n. 396/2020 la Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata pag. 2/12 di Taranto aveva riformato la sentenza di primo grado, facendo venir meno – in tesi – il titolo originariamente azionato in executivis e, per altro verso, contestando anche l'ammissibilità dell'atto di intervento - depositato dall'Arch. nel fascicolo della CP_1 procedura esecutiva - fondato sul decreto ingiuntivo menzionato nel capo di imputazione penale, emesso dal Tribunale di Taranto-Sezione Distaccata di Manduria in data 27 ottobre 2009 e passato in giudicato per mancata opposizione.
Più in dettaglio, con riferimento all'atto di intervento la deduceva ‣ l'insussistenza Pt_1 del diritto del creditore di procedere ad esecuzione sui beni pignorati per la sussistenza del fondo patrimoniale su indicato, ‣ la violazione dell'art. 2304 c.c., avendo il creditore agito esecutivamente ai danni della deducente senza aver prima escusso o tentato di escutere il patrimonio dell'obbligata principale, ossia la Controparte_3
‣ l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'intervenuta transazione novativa del
[...] rapporto, la prescrizione del relativo credito.
Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con assegnazione alle parti termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione della fase di merito, fase poi effettivamente avviata con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022 dal creditore pignorante, con cui questi chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla e la condanna della medesima alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nel giudizio così riassunto dal si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 Parte_1 della “domanda” della controparte e, anche in via riconvenzionale, chiedeva accogliersi l'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta avverso l'esecuzione immobiliare avviata dal e, per l'effetto, dichiarare che quest'ultimo non aveva diritto di CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della deducente né per il tramite del pignoramento immobiliare notificato il 23 settembre 2019, né in virtù dell'intervento spiegato il 18 settembre 2020; in subordine, limitatamente al pignoramento immobiliare e ferma la posizione espressa con riguardo al pignoramento immobiliare, chiedeva dichiararsi che il non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti della deducente per un credito superiore ad euro 14.644,29 di cui alla sentenza n. 396/2020 della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, con vittoria delle spese di lite. pag. 3/12 Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1895/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023, così decideva: “RIGETTA i motivi di opposizione di cui al ricorso del 27 marzo 2020;
DICHIARA inammissibili gli ulteriori motivi introdotti dalla nel CP_3 verbale di udienza del 21 settembre 2020 e nelle successive note autorizzate;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore degli Avv.ti CP_3
SS FA e VA BR, quali procuratori antistatari dell'Arch. CP_1
che si liquidano in complessivi e. 545,00 per spese ed E. 11.0000,00 oltre spese
[...] generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, a titolo di compensi.”.
Più in dettaglio il giudice a quo, sul rilievo che per consolidata giurisprudenza di legittimità non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con atto introduttivo, dichiarava l'inammissibilità dei motivi - ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati con il ricorso introduttivo del giudizio - dedotti dall'opponente solo nel corso dell'udienza del 21 settembre 2020 e nelle successive note autorizzate dal G.E. con cui l'esecutata aveva sostenuto l'improcedibilità dell'esecuzione per l'asserita caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto e del pignoramento e contestando, inoltre, la legittimità e/o l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato dal creditore nel fascicolo dell'esecuzione il 18 settembre 2020 e fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria;
giudicava poi infondato il motivo di opposizione sviluppato nel ricorso introduttivo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. giudicando le obbligazioni extracontrattuali eseguibili a carico di beni oggetto di fondo patrimoniale e tanto sulla base del testo dell'art. 170
c.c., da interpretarsi in senso restrittivo prevedendo una deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; osservava che l'art. 170 c.c. utilizza l'espressione “debiti contratti”, la quale indica con chiarezza che, ai fini dell'opponibilità ad esse del fondo patrimoniale, le obbligazioni devono essere state assunte volontariamente mentre la vittima di un illecito extracontrattuale è un debitore involontario;
aggiungeva che il danneggiato di un illecito aquiliano per definizione non può essere a conoscenza del fatto generatore dell'illecito rispetto ai bisogni della famiglia sicché difetta il requisito soggettivo in base al quale colui il quale contrae volontariamente con pag. 4/12 un soggetto i cui beni siano stati devoluti ad un fondo patrimoniale accetta il rischio che, in caso di inadempimento, il patrimonio residuo del debitore sia insufficiente alla realizzazione coattiva del credito;
faceva presente che l'eventuale opponibilità del fondo patrimoniale anche ai titolari di crediti derivanti da fatto illecito realizzerebbe un'ingiustificata discriminazione nell'ambito della categoria dei creditori involontari poiché essi si vedrebbero preclusa la possibilità di soddisfare il proprio credito sui beni ed i frutti del fondo patrimoniale sulla base di una circostanza - il collegamento tra fatto generatore dell'illecito ed i bisogni della famiglia - che esula dalla propria sfera giuridica;
infine, disciplinava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
Ha proposto appello - notificato anche ai difensori del in quanto Parte_1 CP_1 distrattari - per i motivi che si esporranno più avanti e formulando le seguenti conclusioni: “1) In riforma delle prime due statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, accogliere l'opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. all'esecuzione immobiliare n.401/2019 R.G.E. del Tribunale di Taranto proposta, tale opposizione, dalla sig.ra contro l'Arch. . Per l'effetto, dichiarare CP_3 Controparte_1 che l'Arch. non ha diritto di procedere ad 25 esecuzione forzata Controparte_1 contro né tramite il pignoramento immobiliare notificato in data 23-9- CP_3
2019 né tramite l'intervento spiegato in data 18-9-2020 e ciò per le plurime ragioni spiegate negli atti di essa opponente. 2) Riformare la terza statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza in forza dell'accoglimento del primo motivo di appello e, per
l'effetto, revocare la condanna della signora al pagamento delle spese CP_3
e competenze del giudizio di primo grado e condannare l'Arch. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, da attribuire all'Avv.
Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.
2.1 In subordine rispetto alla conclusione n.2, riformare il capitolo sulle spese rideterminandone in misura inferiore, secondo diritto, l'entità.
3. Condannare l'Arch. al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio di secondo grado, da attribuire, quanto alle competenze, all'Avv. Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.”.
pag. 5/12 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e Controparte_1 infondato, in fatto e in diritto, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La causa, riservata al collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo dell'esecuzione n. 401/2019 R.G.E. del Tribunale di Taranto necessario al fine di verificare fatti processualmente rilevanti nel presente giudizio e viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha svolto le seguenti doglianze: Parte_1 in primo luogo ha censurato la declaratoria di inammissibilità delle ragioni di opposizione, diverse da quelle esposte nel ricorso introduttivo dell'opposizione assumendone l'ammissibilità in quanto costituenti motivi di opposizione all'intervento del 18 settembre 2020 operato dal , con cui quest'ultimo aveva dedotto, a CP_1 fondamento dell'esecuzione, il credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 142/2009 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto-Sezione Distaccata con cui era stato CP_4 ingiunto alla deducente il pagamento di euro 116.906,29 a titolo di compenso per le attività professionali espletate dall'Arch. , ed ha quindi riproposto ∙ l'eccezione CP_1 dell'estinzione dell'obbligazione fondata sul citato provvedimento monitorio, estinta a seguito della stipula della transazione del 16 marzo 2010 avente effetto novativo, ∙
l'eccezione di prescrizione del credito nascente dalla transazione del 16 marzo 2010, ∙ il mancato rispetto del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c.; ha in ogni caso sostenuto che il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 142/2009 D.I., riguardante i compensi maturati dall'Arch. a seguito di prestazioni professionali CP_1 eseguite per una pratica di finanziamento regionale, atteneva ad un rapporto intercorso tra la e fu assunto da detta società, sicché difettava una Controparte_3 relazione immediata tra il debito e i bisogni della famiglia costituita dalla dal Pt_1 marito e dalle figlie e nonché da un'anziana zia del CP_2 CP_5 Per_2
BR, ed esulava quindi dalle obbligazioni suscettibili di gravare sui beni del fondo patrimoniale costituito con rogito notarile del 20 novembre 2007, ben prima del sorgere del credito fatto valere dal;
CP_1
pag. 6/12 ha poi censurato l'argomentare del giudice a quo, sulla cui base quest'ultimo è giunto ad includere l'obbligo risarcitorio stabilito in sede penale tra quelli per i quali deve considerarsi consentita l'esecuzione forzata a carico dei beni conferiti dalla esponente nel fondo patrimoniale, sostenendo - in sintesi - che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo patrimoniale va ricercato, come ritenuto dalla S.C. (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904), non nella natura, ex contractu o ex delicto, delle obbligazioni bensì nella relazione diretta tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, relazione del tutto mancante nel caso di specie atteso che il fatto generatore dell'obbligazione, secondo quanto rappresentato nel capo di imputazione, risiederebbe nella transazione stipulata in data 16 marzo 2010 tra la e l'Arch. Controparte_3
, integrante gli artifici e raggiri del reato di truffa, riferibile alla Controparte_1 anzidetta società, e non alla deducente, con conseguente mancanza di una inerenza immediata e diretta di essa con i bisogni della famiglia , tanto più che il Per_3 era ben consapevole di stipulare una transazione con una società e non certo con CP_1 la esponente Pt_1 infine, dopo aver precisato di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dei difensori del in ragione della distrazione delle spese disposte in primo grado in CP_1 favore dei medesimi in quanto antistatari ed in vista di eventuali richieste di restituzione, ha chiesto che a seguito della riforma della sentenza venga riformata anche la disposizione in punto distrazione delle spese di lite e, in subordine, ha lamentato l'eccessività dell'importo liquidato dal giudice a quo atteso che, in base al valore dichiarato dallo stesso (i.e. valore indeterminabile), in applicazione dei parametri CP_1 medi previsti dal d.m. n. 147/2022, l'ammontare dei compensi maturati per quattro fasi
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale) avrebbe dovuto essere determinato in euro 7.616,00, sicché non si comprendeva sulla base di quale ragionamento il primo giudice fosse giunto a liquidare le spese in euro
11.000,00.
Le censure sono infondate.
Quanto alle doglianze rivolte alla ritenuta inammissibilità delle ragioni non oggetto del ricorso in opposizione, si osserva che la giurisprudenza è ferma nel ritenere pag. 7/12 nell'opposizione all'esecuzione il thema decidendum sia delimitato dai soli motivi addotti con l'atto introduttivo di opposizione (ex plurimis e da ultimo Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419 secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato,
l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti.”, nella specie individuati dalla S.C. in questioni concernenti la quantificazione del credito ed in particolare gli interessi e alla rivalutazione monetaria, all'evidenza costituenti questioni accessorie e strettamente attinenti al thema decidendum; si veda anche Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226 secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.”; il principio è stato applicato nella sua estensione massima da Cass. s.u. 21 settembre
2021, n. 25478 che ha così stabilito: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.”).
Ne consegue che non possono essere introdotti ulteriori motivi né con l'atto introduttivo della parentesi di cognizione e neppure prima di tale atto ma successivamente all'introduzione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Nella vicenda in esame sono quindi insuscettibili di esame, come statuito dal primo giudice, i motivi addotti per la prima volta a verbale in occasione dell'udienza della fase sommaria tenutasi in data 21 settembre 2020 e a maggior ragione quelli svolti nelle successive note autorizzate. Del resto, per mera completezza e ferma la sufficienza di quanto esposto sinora, si annota pag. 8/12 che le ridette ragioni di opposizione riguardavano l'atto di intervento effettuato dal in data 18 settembre 2020 nell'ambito del procedimento esecutivo ed avrebbero CP_1 quindi essere fatte valere con un'autonoma opposizione in ipotesi di intervento fondato su un tutolo esecutivo oppure sono destinati eventualmente ad essere fatti valere in altra fase in seno al procedimento esecutivo (si veda quanto previsto dall'art. 512 c.p.c.).
Passando oltre, non sono condivisibili le censure rivolte alla pignorabilità dei beni di proprietà della e dalla medesima conferiti nel fondo patrimoniale con rogito Pt_1 notarile del 20 novembre 2007.
Al riguardo si rileva che dal tenore letterale dell'art. 170 c.c., di stretta interpretazione in quanto la disposizione introduce una deroga alla regola generale prevista dall'art. 2740 c.c., si ricava che la possibilità di aggressione dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata, non già dalla natura delle obbligazioni, contrattuale o extracontrattuale, ma dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (si veda
Cass. ord. 18 agosto 2023, n. 24836 e le pronunzie ivi richiamate tra cui Cass. 26 agosto
2014 n. 18248 e Cass. 7 luglio 2009, n. 15862).
Ebbene, la condotta di rilevanza penale posta in essere dalla fonte della Pt_1 responsabilità risarcitoria a carico, e in solido, della stessa e del marito , CP_2 accertata - nonostante la prescrizione del reato di cui agli artt. 610, 640 e 61 n. 7 c.p. - con la sentenza n. 396/2020 della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di
Taranto, è strettamente correlata ad attività imprenditoriale svolta dalla attraverso Pt_1 la società - del quale peraltro era Controparte_3 CP_2 amministratore di fatto, come si evince dalle sentenze penali menzionate, utilizzabili anche quali prove atipiche - a beneficio della quale fu posta in essere la condotta anzidetta al fine di impedire all'Arch. di conseguire la soddisfazione del credito CP_1 maturato a fronte di prestazioni professionali in favore della società, oggetto della transazione di cui al capo di imputazione, riportato in narrativa, del reato di truffa in pag. 9/12 concorso con lo stesso . Né può sottacersi che l'attività svolta dalla CP_2 ridetta società era attività i cui proventi non potevano che essere destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia dovendo ciascun coniuge concorrere, con la propria capacità di lavoro professionale alle esigenze familiari (si veda Cass. n.
24836/2023 cit. e si vedano, altresì, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32146, Cass. 24 giugno
2025, n. 16909, Cass. ord. 24 febbraio 2015). Né la ha dato la prova della Pt_1 estraneità ai bisogni della famiglia di tale attività e dei proventi derivanti dal ruolo svolto per la società e, in caso di dimostrata estraneità, della consapevolezza di essa da parte del (Cass. n. 32146/2024 cit., Cass. ord. 28 maggio 2020, n. 10166, Cass. 9 CP_1 novembre 2016, n. 22761), essendosi l'appellante limitata ad evidenziare che il professionista aveva reso le sue prestazioni nell'ambito di rapporto intercorso con una società commerciale. A quest'ultimo riguardo si osserva, inoltre, che trattavasi di società di persone della quale - si ripete - la era legale rappresentante e delle cui Pt_1 obbligazioni rispondeva senza limiti con il proprio patrimonio.
Infine, del tutto irrilevante è l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo atteso che il divieto di esecuzione forzata concerne i crediti sorti anteriormente o posteriormente alla sua costituzione purché estranei ai bisogni della famiglia (Cass. n. 15862/2009 cit.), circostanza quest'ultima che per le ragioni esposte non sussiste nel caso di specie.
In conclusione la statuizione impugnata si colloca in continuità con le pronunzie di legittimità su riportate e va quindi condivisa, sia pure arricchita con le ulteriori argomentazioni qui svolte per rispondere alle doglianze dell'appellante.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in primo luogo si osserva che la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario non rende per ciò stesso l'avvocato parte del giudizio al cui esito la distrazione venga disposta sicché né
l'Avv. VA BR né l'Avv. SS FA possono considerarsi parti del giudizio di primo grado e/o del presente giudizio, tanto più in difetto di domande restitutorie o di contestazioni riguardanti la distrazione (Cass. 31 gennaio 2012, n. 1371 così massimata: “Qualora il giudice di primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, questi non è contraddittore necessario nel giudizio d'appello, quand'anche sia stato impugnato il capo relativo alle pag. 10/12 spese, con riferimento all'entità delle stesse, e, conseguentemente, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.”). Sul punto non è sorta alcuna questione non essendosi i predetti costituiti e nei loro confronti non deve essere adottata nessuna pronuncia.
Ciò precisato, la censura di eccessività dei compensi professionali liquidati è infondata.
Ed invero l'impugnante ha effettuato i suoi calcoli, volti a sorreggere la doglianza, facendo riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa. Tuttavia, sulla base dei parametri previsti dallo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media, a cui la presente vicenda va ricondotta avendo la risoluzione della controversia richiesto la risoluzione di questioni di importanza non modesta, l'importo liquidato dal primo giudice corrisponde all'importo dei parametri medi previsto per le quattro fasi di cui al d.m. n. 147 cit. con un arrotondamento (euro 11.000,00 in luogo di euro 10.860,00). Ne consegue il difetto di fondamento della censura di eccessività.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile - complessità media (per le ragioni sopra esposte) nonché tenuto conto delle attività espletate (relative a fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante sull'appellante, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza con Parte_1 sentenza n. 1895/2023 pubblicata in data 25 luglio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 11/12 condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente grado, liquidate in euro 8.470,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti SS
FA e VA BR, dichiaratisi antistatari;
null'altro dispone in via specifica quanto agli Avv.ti SS FA e VA
BR; dichiara, infine, la sussistenza - ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 - dei presupposti per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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