Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione I civile riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Ugo Cingano Presidente Dott. Camilla Gattiboni Giudice Relatore Dott. Marco Vezzani ConIGliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 08.02.2024 al n. 20/2024 R.G. promossa con ricorso d.d. 08.02.2024
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bolner Parte_1 C.F._1
(C.F.: ; FAX: 0461-260450; pec: del Foro di C.F._2 Email_1
Trento e domiciliata presso il suo studio sito in Trento, Corso 3 Novembre n. 8, come da mandato telematico in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Irene Perenzoni CP_1 C.F._3
(C.F.: ; pec: e dall'Avv. Francesca Lunardi C.F._4 Email_2
(C.F.: ; pec: del Foro di Trento e C.F._5 Email_3 domiciliato presso il loro studio sito in Trento, Via Milano 116, come da mandato telematico in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
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CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE:
Voglia la Corte di Appello adìta, in totale riforma della sentenza n. 889/2023 dd. 11 ottobre 2023, pubblicata in data 24 ottobre 2023, pronunciata dal Tribunale di Trento nell'ambito del procedimento iscritto sub R.G. 2588/2020 VG., non notificata, accogliere le conclusioni dedotte dalla odierna Cont appellante in memoria costitutiva dd. 4 dicembre 2020 e per l'effetto stabilire che il IGnor dovrà corrispondere l'importo di € 479,00 ciascuna per le figlie ed a titolo di concorso di Per_1 Per_2 mantenimento ordinario mediante rimessa bancaria sul conto corrente intestato alla IGnora
[...]
entro il 5 di ogni mese e con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, stabilire che le Pt_1 spese straordinarie di queste ultime siano poste a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%, stabilire infine che l'odierno appellato debba corrispondere alla IGnora l'importo di € Parte_1
800,00 o altro minor importo ritenuto di giustizia a titolo di assegno divorzile da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora entro il 5 di ogni Parte_1 mese e con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese oltre ad accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
DI PARTE RESISTENTE:
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:
- nel merito, nulla opponendo in ordine all'applicazione dell'aggiornamento Istat, dovuto per legge, e pertanto alla richiesta che il contributo per il mantenimento delle figlie venga stabilito nella somma di € 479,00 ciascuna, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di competenze oltre accessori.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
In data 08.02.2024 ha depositato appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. Parte_1
889/2023, sub. R.G. 1588/2020 d.d. 11.10.2023, con la quale il Tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha assegnato la casa familiare a;
ha dichiarato il Pt_1 non luogo a provvedere sulla domanda relativa alle visite tra le figlie e , maggiorenni e Per_1 Per_2 Cont il padre;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 10 di ciascun Pt_1 mese, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie e , la somma mensile di euro Per_1 Per_2
450,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
ha disposto le spese straordinarie per le figlie, di cui al protocollo del CNF, a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, previo accordo ove superiori a € 100,00; ha rigettato la domanda di assegno divorzile e ha condannato al rimborso a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi euro Pt_1
7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con decreto del 15.02.2024 la Corte ha fissato l'udienza del 04.07.2024 per la comparizione delle parti e ha assegnato termini per la notifica del reclamo e per le memorie di cui all'art. 473 bis.32 c.p.c.
pagina 2 di 4 nonché ordinato alle parti il deposito della documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis. 12, ultimo comma, c.p.c.
Con atto dd. 03.06.2024 si è costituito in appello che, nulla opponendo in ordine CP_1 all'applicazione dell'aggiornamento Istat, dovuto per legge, e pertanto alla richiesta che il contributo per il mantenimento delle figlie venga stabilito nella somma di €. 479,00 ciascuna, ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto e conferma integrale della sentenza impugnata.
Con memoria rispettivamente del 14.06.2024 e del 24.06.2024 le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni.
All'udienza del 04.07.2024 le parti sono comparse personalmente e dopo essere state ascoltate, in accoglimento della richiesta di differimento da queste avanzata, la Corte ha rinviato l'udienza al
03.10.2024 in presenza.
All'udienza del 03.10.2024 le parti hanno dato atto di non essere riuscite a raggiungere un accordo. In accoglimento delle istanze avanzate dalle parti, la Corte ha assegnato termini per memorie conclusionali e di replica riservandosi la decisione all'esito.
In data 29.10.2024 e 30.10.2024 le parti hanno depositato memoria con la quale chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte, contenute quali allegati e sottoscritte dalle stesse e dai rispettivi procuratori.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, depositate con l'ultima memoria, con le quali chiedono alla Corte di:
1) confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
2) confermare il mantenimento a carico del padre per le figlie e pari Persona_3 Persona_4 attualmente ad Euro 479,00 – mensili per ciascuna figlia, da corrispondere entro il 10 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) confermare che le spese straordinarie per le figlie, di cui al protocollo del CNF, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 100,00; Cont
4) il IG. si impegna a versare a favore della IGnora , a titolo di assegno Parte_1 divorzile una tantum a definizione di ogni rapporto patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio la somma € 80.000,00 entro un mese dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte;
5) le parti concordano che le spese del presente grado di giudizio vengano integralmente compensate tra le parti.
Ciò premesso, preso atto dell'intervenuto accordo in ordine all'assegnazione della casa familiare, pur in assenza di prole minore;
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ritenuto che
le condizioni economiche concordate, relative alla liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, in assenza di concreti elementi di segno contrario, possano trovare accoglimento, trattandosi di accordi relativi a diritti di natura patrimoniale, rientranti nella disponibilità delle parti;
considerato altresì che (n. 23.02.2004) e (n. 08.01.2001) sono divenute maggiorenni Per_2 Per_1 per cui la regolamentazione dei rapporti personali con i genitori è rimessa agli accordi tra i soggetti interessati;
ritenuto che
il contributo al mantenimento delle figlie, non economicamente indipendenti, al quale partecipa ciascun genitore in proporzione alle proprie capacità economiche, sia stato concordato a carico del padre in misura congrua con riferimento alle loro eIGenze ordinarie e straordinarie e la sua determinazione possa quindi essere recepita “rebus sic stantibus”; tenuto conto che l'esito del procedimento, la natura delle questioni affrontate e il comportamento di entrambe le parti giustificano la compensazione delle spese del procedimento, come dalle stesse indicato;
visti gli artt. 473 bis.30 e ss c.p.c. e 337 septies c.c.,
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 889/2023 del 11.10.2023, pubblicata il 24.10.2023 del Tribunale ordinario di Trento così provvede:
- conferma l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
- stabilisce che il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento pari a € 479,00 mensili per ciascuna figlia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
- stabilisce che le spese straordinarie per le figlie, disciplinate come da protocollo CNF, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, che provvederà a rimborsarle al genitore che le avrà anticipate, previo accordo ove superiori a € 100,00;
- prende atto dell'impegno assunto da di versare a la somma di € CP_1 Parte_1
80.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum e a definizione di ogni rapporto patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio, entro un mese dalla sottoscrizione delle conclusioni congiunte;
- spese del grado interamente compensate dalle parti.
Così deciso in Trento nella camera di conIGlio del 12.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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