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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 922/2024
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Francesco C.F._1
Russo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Filangieri n. 48, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato a [...]/05/1994 a Napoli, codice fiscale CP_1
, difeso e rappresentato in giudizio dagli avv.ti Domenica C.F._2
Romano e Raffaele Apuzzo ed elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al
Corso Vittorio Emanuele n. 96, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato ad [...] il [...] dalla Persona_1
relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 20.02.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) il minore vivrà con la madre presso la di lei residenza;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino: Il lunedì, compatibilmente con gli impegni scolastici, dalle ore 8 alle ore 20; il weekend a settimane alterne dalle ore 8
alle ore 20; Il giovedì ed il venerdì dalle ore 13 alle ore 15. Le parti stabiliscono che per i primi anni di vita del bambino fino alla età di 3 (tre) anni, quest'ultimo nelle ore notturne starà sempre presso la madre per il pernotto. Quando il sabato e la domenica il figlio è con il papà, il lunedì il minore starà con la madre;
3) il compleanno e l'onomastico del bambino verrà festeggiato ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, il minore trascorrerà con il padre le giornate del 19 marzo, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, così come la madre trascorrerà con il minore le analoghe ricorrenze che la riguardano (festa della mamma, compleanno e onomastico);
4) relativamente alle festività natalizie, verranno festeggiate in modo alternato e cioè,
24-25- 26 con un genitore e 31-1 e 6 con l'altro, così come pure le festività pasquali, domenica con un genitore e lunedì con l'altro, il tutto ad anni alterni;
il 26 dicembre il minore starà con il papà;
5) Per ciò che riguarda le vacanze estive, salvo che per i primi anni 3 (tre) anni di vita,
il padre ed il piccolo hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà
avvenire nei primi o nei successivi 15 giorni del mese di agosto ad anni alterni, con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare e entro il 15 maggio il luogo prescelto ogni anno;
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno mensile pari CP_1 Parte_1 ad € 300,00 (euro trecento/00) totali a titolo di mantenimento e/o concorso al mantenimento del piccolo sin dall'allontanamento, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50%;
7) tutti i benefici previdenziali, assistenziali e fiscali relativi alla prole, saranno attribuiti interamente alla sig.ra e l'assegno unico sarà distribuito Parte_1 come per legge al 50%.
8) rilasciano il consenso per eventuale espatrio e rilascio documenti;
2 9) i sigg.ri e dichiarano di non avere nulla a pretendere Parte_1 CP_1 ognuno dall'altro.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse del minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) dispone che il minore vivrà con la madre presso la di lei residenza;
b) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del minore, sin
[...] dall'allontanamento, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) prende atto che le parti hanno concordato che tutti i benefici previdenziali, assistenziali e fiscali relativi alla prole, saranno attribuiti interamente alla sig.ra e l'assegno unico sarà percepito come per legge nella misura del Parte_1
50% ciascuno;
e) da atto che le parti hanno prestato il reciproco consenso al rilascio dei documenti e per l'eventuale espatrio;
f) prende atto che le parti hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere ognuno dall'altro;
g) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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