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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3477 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LAZZARONI LUISELLA e CALTAGIRONE FRANCESCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. TAGLIAVINI MICHELE parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
DOMANDA DI SEPARAZIONE
pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, do- manda o eccezione:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e Parte_1
Sig.ra Controparte_1
• Dare atto che le parti vivono separate;
• Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e che non han- no alcun rapporto economico-patrimoniale da dover regolamentare;
• Ordinare alle cancellerie di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechiarugolo affinché provveda alle annotazioni ed ul- teriori incombenze di legge;
• Porre a carico della Sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia , corrispondendo al Sig. a far data dal deposito Per_1 CP_2
della sentenza che definisce il presente giudizio ed entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
• I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordina- rie per la figlia , come da Linee Guida del Tribunale di Parma;
Per_1
• Disporre che i coniugi percepiscano nella misura del 50% ciascuno
l'importo dell'Assegno Unico.
• I genitori si impegnano a comunicare qualsiasi notizia che riguardi i figli
o la gestione degli stessi direttamente al coniuge senza coinvolgere i figli nelle comunicazioni tra i genitori;
• Entrambi i genitori si impegnano a favorire e non ostacolare i rapporti dei figli con l'altro genitore e la sua famiglia, anche attraverso contatti tele- fonici quando si trovino con l'altro genitore;
• Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e le cure mediche dei figli verranno assunte insieme dai genitori. Ciascun genitore avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, gli incontri medici specialistici e scolastici inerenti ai figli, affinché l'altro genitore possa parteciparvi.
Ciascun genitore si impegna ad essere presente e collaborativo nella ge- stione dei figli.
pagina 2 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 28/11/2024 coniugato con Parte_1 [...]
er matrimonio concordatario contratto in Montechiarugolo CP_1
(PR) in data 16/09/2006 , proponeva innanzi all'intestato Tribunale domanda con- testuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, unione dal- la quale in data 15/01/2008 nasceva la figlia;
il ricorrente, che dava atto Per_1
della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alle do- Controparte_1
mande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto del raggiungimento di un accordo per la definizione conciliativa del giudizio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13/05/2025, le parti, presenti personalmente, comparivano di fronte al Giudice delegato, confermando di non volersi riconciliare e di voler definire la separazione alle condizioni ri- chiamate in epigrafe, con la precisazione che il regime di affido della figlia ER
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si intende come condiviso, con collocazione prevalente presso il padre;
i rispet- tivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità a tali condizioni, chie- dendo che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia di sentenza di se- parazione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 22/05/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...] Parte_1
il 03/06/1979) e (nata a [...] il Controparte_1
06/05/1970) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con-
pagina 3 di 5 ciliazione innanzi al Giudice delegato, che attesta il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Quanto alle domande accessorie, questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo ai fini della relativa pronuncia, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
PARMA (PR) il 03/06/1979) e nata a [...] Controparte_1
(PR) il 06/05/1970) che hanno contratto matrimonio in data 16/09/2006 a Mon- techiarugolo (PR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comu- ne di Montechiarugolo, atto n. 27 – Parte 2 – serie A, Anno 2006;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e tra- scritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montechia- rugolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 22/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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