Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2136/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2024 da
(C.F. ); E_ C.F._1
e
, (C.F. ; RO C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSANIGO GIAMPIERO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Via Saffi 38, Sannazzaro de' Burgondi;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Scaldasole, in data 10/06/2000, (atto n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con Sentenza n. 224/2024 pubbl. il 18/07/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio.
2. La figlia minorenne , nata a [...] il [...], verrà affidata in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, conservando la residenza anagrafica e la collocazione principale presso la madre, in Via XI Febbraio n. 17 sub D a Scaldasole, mentre la figlia pag. 1 di 4
residenza dove lo riterrà opportuno anche se ad oggi la stessa risiede con la madre.
3. Il padre, eserciterà il proprio diritto frequentazione in accordo con la madre e con la figlia prossima alla maggiore età, purché i periodi di frequentazione del padre Per_1
siano da considerarsi significativi.
4. Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra E_ RO
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e della figlia
[...] maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, la somma di € 1.000,00 ciascuna, da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio
2024, oltre rivalutazione secondo indici Istat e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, ovviamente previa presentazione delle relative ricevute ed accordo nei casi previsti dal su citato Protocollo. Al riguardo le parti specificano che si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle somme consegnate alle figlie brevi manu per le loro esigenze personali che oggi ammontano complessivamente ad € 220,00 mensili per la figlia maggiore ed € 150,00 alla figlia minore, salvo aumenti da concordarsi tra le parti. Le parti prevedono altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dal genitore collocatario conseguentemente l'altro genitore fornirà tutta la documentazione e la collaborazione necessaria affinché l'Ente possa erogare l'assegno.
5. Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra E_ RO
, a titolo di concorso nel suo mantenimento sino a quando non riuscirà a reperire
[...] un'occupazione, la somma di € 200,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione secondo indici Istat.
6. La casa famigliare sita in Scaldasole Via XI Febbraio n. 17 d con le relative pertinenze, di proprietà della madre della sig.ra , verrà definitivamente RO assegnata a quest'ultima. Si dà atto che il sig. ha già lasciato l'immobile, E_
portando con sé i propri effetti personali.
7. Per quanto riguarda gli ulteriori rapporti economici le parti prevedono quanto segue:
a) Le rate del Finanziamento concesso da Bibanca, con prima rata al 15/05/2023 e intestato a verranno tutte saldate dalla sig.ra E_ RO
pag. 2 di 4 che dovrà manlevare il sig. da qualsivoglia richiesta dovesse ricevere E_ dall'Istituto.
b) Il Finanziamento n. 3234304301 del 20/04/2023 concesso da e Parte_2
intestato a resterà esclusivamente in capo a quest'ultima, che RO
dovrà provvedere al pagamento di tutte le residue rate, manlevando il sig. E_ da qualsivoglia richiesta dovesse ricevere dall'Istituto.
c) Le rate del mutuo ipotecario, concesso da n. 08-46881681e intestato Controparte_2
a e verranno pagate interamente da RO E_ quest'ultimo che si impegna e si obbliga a manlevare la sig.ra RO da qualsivoglia richiesta dovesse ricevere dall'Istituto.
d) Le parti dichiarano di rinunciare a ripetere l'una dall'altra le somme versate per i suddetti finanziamenti e per il mutuo di cui ai punti a) b) e c).
e) Il Conto denominato Oro, sul quale sono presenti fondi di entrambe le parti, rimarrà in essere, mentre gli altri conti correnti in comune dovranno essere estinti, dividendo in parti uguali eventuali saldi attivi o passivi, fatta eccezione per quello su cui è appoggiato il mutuo.
f) Le autovetture, attualmente intestate alla sig.ra , resteranno definitivamente CP_1
assegnate alla stessa.
g) Le parti, infine, dichiarano di aver già definito eventuali ulteriori accordi economici in epoca antecedente e dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno d'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 224/2024 pubbl. il 18/07/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio pag. 3 di 4 come sopra riportate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso depositato dalle parti congiuntamente, nulla si dispone in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Scaldasole, in data
[...] RO
10/06/2000, (atto n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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