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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2885/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di NT, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2885/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefano Ravelli ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a NT in data 22 dicembre
1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NT, Parte
II, Serie A, N. 341, Anno 1979, e che dalla loro unione sono nati a NT i figli
1 (il 4 giugno 1982) e (il 18 dicembre 1992), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale mediante accordo concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT in data 7 marzo 2023, successivamente confermato in data 12 aprile 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere comproprietari in comunione legale con la quota di un mezzo ciascuno dell'immobile sito in via D. Sartori a Villazzano n. 24/1, in C.C. Villazzano – P.Tav. 1247 II p.ed. 875 e che il sig. è Parte_2 proprietario della p.m. 1 della p.ed. 3099 in P.Tav. 9006 II C.C. NT in via Dos
NT n. 41 (v. allegati 3-5 al ricorso).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 22.12.1979; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT al n. 341, Serie A, P II in data 27/12/1979 alle condizioni tutte sopra riportate nel presente ricorso;
• ordinare al Comune di NT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Si riportano di seguito le condizioni di cui al ricorso:
“5.1. (c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1 il 22.05.1951si obbliga a cedere a (c.f. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], che a propria volta si obbliga ad acquisirla, la quota di 1/2 indiviso in titolarità della predetta sull'immobile di Parte_1 cui al precedente punto a) delle premesse;
5.2. (c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.02.1950 si obbliga a cedere e trasferire al coniuge (c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...], che a propria C.F._1 volta si obbliga ad acquisirla, la quota di 1/1 dell'immobile di cui al punto b) delle
Premesse, nonché a trasferire alla medesima anche il diritto di usufrutto intavolato
2 a favore del primo a carico di parte -come individuata nella planimetria agli atti dell'Ufficio Tavolare- della P.M.2 della p.ed. 3099 C.C. NT.
5.3. Stante la differenza di valore fra i diritti immobiliari ceduti, il sig. Parte_2
all'atto della stipula dell'atto notarile definitivo corrisponderà inoltre alla
[...] sig.ra un conguaglio di euro 30.000,00= (trentamila) a mezzo Parte_1 assegno circolare.
5.4. Le parti si impegnano a liberare da cose personali gli immobili oggetto di trasferimento entro la data della stipula dell'atto notarile definitivo. Gli arredi presenti negli immobili sub a) e b) vengono assegnati in proprietà esclusiva al relativo assegnatario, fatti salvi diversi accordi sul punto fra le parti.
5.5. Gli immobili saranno trasferiti liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali, ed altri oneri e vincoli, con garanzia di legge in caso di molesti ed evizioni-.
5.6. Le parti provvederanno a stipulare l'atto definitivo di trasferimento di tutto quanto sopra concordato ai precedenti punti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando a tal fine sin d'ora incarico al notaio di NT per la Persona_3 predisposizione di tutti gli incombenti necessari per la stipula dell'atto definitivo, impegnandosi altresì, fermo il rispetto delle pattuizioni sostanziali sopra indicate,
a seguirne le indicazioni per il miglior raggiungimento del risultato complessivo sopra convenuto. Tutte le spese ed imposte relativi alla stipula dell'atto notarile, conseguenti e/o connesse saranno suddivise paritariamente tra le parti.
5.7 Le parti danno atto che le cessioni sopra previste sono finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale intercorsa tra le stesse e che, pertanto, per l'atto notarile che costituirà attuazione delle condizioni della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, le parti richiedono sin d'ora le esenzioni previste dall'art. 19 L. n 87/74.
6. Le parti si danno altresì atto che non residuano ulteriori beni da dividere rinunciando comunque reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa e azione fondata e/o derivante dal regime di comunione legale dei beni, essendosi provveduto anche alla divisione dei beni della comunione attraverso le intese sopra riportate.
3 7. I ricorrenti si dichiarano e riconoscono reciprocamente autosufficienti economicamente e titolari di adeguati redditi propri, rinunciando quindi ad ogni assegno divorzile.
8. I ricorrenti si danno altresì reciprocamente atto e convengono che l'adempimento di quanto sopra concordato vale a definire ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso sia con riferimento al rapporto di coniugio intercorso, sia con riferimento alla comunione legale, reciprocamente rinunciando ad ogni ulteriore e/o diversa pretesa e azione derivante dai predetti rapporti, che si intendono pertanto definiti in modo tale che le parti non abbiano più nulla reciprocamente a pretendere in base ai predetti rapporti di coniugio e di comunione legale e comunque in base a qualsivoglia altro titolo.
9. Spese legali e di contributo unificato del presente ricorso suddivise paritariamente fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di conclusione dell'accordo avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT in data 7 marzo 2023, successivamente confermato in data 12 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a NT in data 22 Parte_1 Parte_2 dicembre 1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NT, Parte II, Serie A, N. 341, Anno 1979, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di NT, nella Camera di Consiglio del 5 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di NT, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2885/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefano Ravelli ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a NT in data 22 dicembre
1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NT, Parte
II, Serie A, N. 341, Anno 1979, e che dalla loro unione sono nati a NT i figli
1 (il 4 giugno 1982) e (il 18 dicembre 1992), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale mediante accordo concluso avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT in data 7 marzo 2023, successivamente confermato in data 12 aprile 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere comproprietari in comunione legale con la quota di un mezzo ciascuno dell'immobile sito in via D. Sartori a Villazzano n. 24/1, in C.C. Villazzano – P.Tav. 1247 II p.ed. 875 e che il sig. è Parte_2 proprietario della p.m. 1 della p.ed. 3099 in P.Tav. 9006 II C.C. NT in via Dos
NT n. 41 (v. allegati 3-5 al ricorso).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 22.12.1979; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT al n. 341, Serie A, P II in data 27/12/1979 alle condizioni tutte sopra riportate nel presente ricorso;
• ordinare al Comune di NT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Si riportano di seguito le condizioni di cui al ricorso:
“5.1. (c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1 il 22.05.1951si obbliga a cedere a (c.f. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], che a propria volta si obbliga ad acquisirla, la quota di 1/2 indiviso in titolarità della predetta sull'immobile di Parte_1 cui al precedente punto a) delle premesse;
5.2. (c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.02.1950 si obbliga a cedere e trasferire al coniuge (c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...], che a propria C.F._1 volta si obbliga ad acquisirla, la quota di 1/1 dell'immobile di cui al punto b) delle
Premesse, nonché a trasferire alla medesima anche il diritto di usufrutto intavolato
2 a favore del primo a carico di parte -come individuata nella planimetria agli atti dell'Ufficio Tavolare- della P.M.2 della p.ed. 3099 C.C. NT.
5.3. Stante la differenza di valore fra i diritti immobiliari ceduti, il sig. Parte_2
all'atto della stipula dell'atto notarile definitivo corrisponderà inoltre alla
[...] sig.ra un conguaglio di euro 30.000,00= (trentamila) a mezzo Parte_1 assegno circolare.
5.4. Le parti si impegnano a liberare da cose personali gli immobili oggetto di trasferimento entro la data della stipula dell'atto notarile definitivo. Gli arredi presenti negli immobili sub a) e b) vengono assegnati in proprietà esclusiva al relativo assegnatario, fatti salvi diversi accordi sul punto fra le parti.
5.5. Gli immobili saranno trasferiti liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali, ed altri oneri e vincoli, con garanzia di legge in caso di molesti ed evizioni-.
5.6. Le parti provvederanno a stipulare l'atto definitivo di trasferimento di tutto quanto sopra concordato ai precedenti punti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando a tal fine sin d'ora incarico al notaio di NT per la Persona_3 predisposizione di tutti gli incombenti necessari per la stipula dell'atto definitivo, impegnandosi altresì, fermo il rispetto delle pattuizioni sostanziali sopra indicate,
a seguirne le indicazioni per il miglior raggiungimento del risultato complessivo sopra convenuto. Tutte le spese ed imposte relativi alla stipula dell'atto notarile, conseguenti e/o connesse saranno suddivise paritariamente tra le parti.
5.7 Le parti danno atto che le cessioni sopra previste sono finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale intercorsa tra le stesse e che, pertanto, per l'atto notarile che costituirà attuazione delle condizioni della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, le parti richiedono sin d'ora le esenzioni previste dall'art. 19 L. n 87/74.
6. Le parti si danno altresì atto che non residuano ulteriori beni da dividere rinunciando comunque reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa e azione fondata e/o derivante dal regime di comunione legale dei beni, essendosi provveduto anche alla divisione dei beni della comunione attraverso le intese sopra riportate.
3 7. I ricorrenti si dichiarano e riconoscono reciprocamente autosufficienti economicamente e titolari di adeguati redditi propri, rinunciando quindi ad ogni assegno divorzile.
8. I ricorrenti si danno altresì reciprocamente atto e convengono che l'adempimento di quanto sopra concordato vale a definire ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso sia con riferimento al rapporto di coniugio intercorso, sia con riferimento alla comunione legale, reciprocamente rinunciando ad ogni ulteriore e/o diversa pretesa e azione derivante dai predetti rapporti, che si intendono pertanto definiti in modo tale che le parti non abbiano più nulla reciprocamente a pretendere in base ai predetti rapporti di coniugio e di comunione legale e comunque in base a qualsivoglia altro titolo.
9. Spese legali e di contributo unificato del presente ricorso suddivise paritariamente fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di conclusione dell'accordo avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT in data 7 marzo 2023, successivamente confermato in data 12 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a NT in data 22 Parte_1 Parte_2 dicembre 1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NT, Parte II, Serie A, N. 341, Anno 1979, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di NT, nella Camera di Consiglio del 5 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5