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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6142/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di eredi di nata a [...] il Parte_4 Persona_1
21.10.1946 e deceduta il 05.04.2024, tutti rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.to Di
Palma Sabatino, presso il cui studio elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2022, la de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 5932/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano gli eredi in epigrafe depositando comparsa di intervento volontario, in data 01.05.2024, con la quale chiedevano l'accoglimento del ricorso introduttivo. L' si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla CP_1
specificità dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
90%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Di qui, l'interesse giuridico dei ricorrenti n.q. alla proposizione del presente giudizio e alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della nuova documentazione medica allegata al ricorso, attestante un peggioramento del quadro clinico, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal
29/11/2022 e sino al momento del decesso della IG.ra . Persona_1
In particolare, nelle sue conclusioni, l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Il quadro patologico e le disabilità derivanti dallo stesso sono via via peggiorate nel periodo di circa
4 anni intercorsi tra la data della domanda (17/06/2020) e momento del decesso
(05/04/2024). Si rinvia al corpo della relazione per quanto attiene le diagnosi nei vari periodi.
Per quanto attiene agli aspetti valutativi, va riconosciuta la difficoltà grave 100% di cui al decreto legislativo 124/98 dalla data di presentazione della domanda sino al 29/11/2022.
Infine, a partire da tale data e sino al momento del decesso si sono realizzati anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.”
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della de cuius, certificato dalla nuova documentazione medica allegata agli atti (in particolare dal certificato neurologico del
29.11.2022 attestante un decadimento cognitivo e motorio) e sulla base della sua valutazione circa il decorso delle patologie da cui risultava affetta la IG. , Persona_1
riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 29/11/2022 e sino al momento del decesso della stessa avvenuto in data 05.04.2024.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito ha chiarito che: “ […] il quadro clinico è peggiorato, soprattutto quello cerebrale, e credo che cardine valutativo possa ritenersi il certificato del 29/11/2022, del neurologo dell'Asl
Dottor Girolamo Miele che descrive, oltre a disturbi motori importanti anche un rilevante decadimento cognitivo. Credo che a partire da questa data ovvero il 29/11/2022 possa ritenersi documentata l'esistenza dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento;
infine, il quadro clinico è poi ulteriormente e drasticamente peggiorato
a partire dall'ottobre 2023 ovvero con il tumore alla mammella destra il cui primo approfondimento diagnostico è proprio di tale periodo ma che risultava già in fase molto avanzata e che, con ogni probabilità, ha poi condotto a morte la paziente il 05/04/2024”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.11.2022 e sino al 05.04.2024 ossia data del decesso della IG. . Persona_1
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della decorrenza del beneficio da data sostanzialmente contestuale al deposito dell'odierno ricorso in opposizione, le spese di lite si compensano integralmente.
Le spese di ctu di entrambe le procedure sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1
separati decreti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante n.q. invalida con necessità di assistenza continua dal 29.11.2022 al 05.04.2024 (data del decesso della de cuius);
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.2.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma