CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 57/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1
) - elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIA B P.IVA_1
BIASSA 22 19100 LA SPEZIA - rappresentato e difeso dall'Avv. MELLEY
MATTEO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) - elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso lo studio del difensore sito in VIA ASSAROTTI, 48/6 16122 GENOVA rappresentato e difeso dall'Avv. PICIOCCHI PIETRO appellato
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza,
[...]
deduzione ed eccezione respinta, in integrare riforma della sentenza impugnata: - disporre la sospensione ex art. 295 del presente giudizio fino all'esito definitivo della controversia concernente i verbali di accertamento Cosap degli anni 2013- 2017 di cui all'espositiva che precede;
- in subordine, annullare e/o comunque dichiarare nulla e/o inefficace e, comunque, illegittima l'ingiunzione di pagamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi pretesi da con ogni Controparte_1
consequenziale provvedimento;
- porre a carico di le spese ed i Controparte_1
compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1
di Genova rigettare integralmente l'atto di citazione in appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, dichiarando legittima l'ingiunzione di pagamento emessa ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 da con Controparte_1
riferimento al mancato pagamento per le annualità dal 2013 al 2018 del canone per l'occupazione dello spazio aereo soprastante i terreni e le strade comunali a mezzo dei viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, con conseguente debenza delle somme ivi indicate”.
Con vittoria delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “La Parte_3
(di seguito , conveniva in giudizio innanzi
[...] Pt_1
al Tribunale della Spezia . Controparte_1
L'attore esponeva in fatto di aver ricevuto in data 03 maggio 2019 la notifica ad istanza di dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639 /1910 Controparte_1
– nr. PROT 116 del 19.04.2019 per un totale di € 643.853,00 comprensivo di interessi dovuto a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito CP_2
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in relazione ai viadotti
2 dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno di cui la medesima è Pt_1
concessionaria e sovrastanti terreni di proprietà del Parte_4
L'attore deduceva in diritto l'illegittimità dell'ingiunzione per diversi motivi: applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 20 co. 1 lettera W) del Regolamento
Cosap del del a norma dell'art. 3 c. 2 e dell'art 1 co. 2 Parte_4 CP_2
lettera b) del Regolamento Cosap del , ovvero l'occupazione dello Parte_4
spazio pubblico in forza di provvedimento di concessione proveniente dal Pt_4
oppure tramite occupazione di fatto eventualmente abusiva, considerato che Pt_1
gestisce i viadotti di concessione dello Stato.
L'attore chiedeva dunque l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
*Si costituiva in giudizio , contestando le tesi difensive attoree Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 13.04.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione”, sentenza di primo grado, pagg. 2 e 3.
Con sentenza definitiva n. 528/2022 del 22/07/2022, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “A) RIGETTA le domande svolte da
[...]
. b) CONDANNA Parte_5
alla Pt_1 Parte_5
rifusione delle spese processuali a favore di , liquidandole in Controparte_1
€ 7.458,00 ed accessori per onorari., oltre accessori e quant'altro previsto per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 13.01.2023. Parte_1
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Con ordinanza in data 15.06.2023, la Corte rinviava all'udienza del 25.09.2024 per precisazione delle conclusioni.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 25.09.2024, svoltasi con la modalità
3 sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: Sulla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia “omesso di pronunciarsi in merito all'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., pur ritualmente formulata essendo “pendente avanti codesta Ecc.ma Corte l'appello rubricato al n. R.g.
992/2021 avverso la sentenza n. 642/20 21 con cui il Tribunale della Spezia ha respinto l'opposizione concernente i verbali medi ante i quali ha accertato il CP_1
mancato pagamento del Cosap degli anni 2013 2017” (atto d'appello pag. 4).
Il motivo è infondato: secondo il costante insegnamento della Giurisprudenza “Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4120 del
02/03/2016, Rv. 638813 - 01).
L'appellante ha reiterato, anche nel presente grado di giudizio, l'istanza di sospensione deducendo che il presente giudizio sarebbe in rapporto di pregiudizialità necessaria con quello definito da questa Corte al fine di evitare un futuro contrasto di giudicati.
L'istanza, ad avviso della Corte, non è accoglibile.
Nel caso di specie tra la presente causa e quella “pregiudicante” non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso stretto. Infatti “A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con
4 effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del
23/02/2023, Rv. 667262 - 01), potendo al più ricorrere un'ipotesi di pregiudizialità facoltativa ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c., trattandosi di controversia sul pagamento del di annualità diverse da quella oggetto della presente causa CP_2
(sull'interpretazione dell'art. 337 c.p.c. nel senso che la necessità di disporre la sospensione potrebbe insorgere solo in caso il giudice della causa pregiudicata non intenda uniformarsi alla decisione, non passata in giudicato, della causa pregiudicante v. Cass. Sez. U., 19/06/2012, n. 10027, Rv. 623042 – 01; v. però Cass. Sez. U.,
29/07/2021, n. 21763, Rv. 662227 - 03). Peraltro, nella specie, non sussistono ragioni di opportunità che inducano a sospendere il presente processo: il giudizio cui parte appellante ha fatto riferimento è stato definito da questa Corte con sentenza n. 974/2024 che ha respinto l'appello. In ogni caso, recentemente, si è pronunciata nuovamente la
Suprema Corte in materia di debenza del , rigettando il ricorso di CP_2
e confermando la sentenza impugnata della Parte_6
Corte di Appello di Genova n. n. 1267/2022 (Cass. Ordinanza n. 28374/2024 non massimata).
2) SECONDO MOTIVO: Sull'esenzione dal Cosap ex art. 20, primo comma, lett.
w) del Regolamento comunale. - Con il secondo motivo, l'appellante si duole della decisione laddove il Tribunale ha ritenuto insussistente la causa di esenzione dal Cosap di cui all'art. 20, co. 1, lett. w) del Regolamento comunale.
Secondo l'appellante, invece i) “Va al riguardo osservato che alle occupazioni
“effettuate dallo Stato”, esenti dal Cosap ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. w) del Regolamento comunale (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado , sono senz'altro Pt_1
riconducibili anche le asserite occupazioni derivanti dalla presenza dei viadotti i quali, unitamente alla rete autostradale della quale fanno parte, appartengono indubitabilmente al demanio pubblico dello Stato ai sensi dell'art.822 c.c.” (atto d'appello, pagg. 6 e 7); ii) “Né rileva il fatto che la gestione dell'autostrada si traduca per il concessionario in un beneficio economico poiché, secondo lo schema della concessione di lavori pubblici, quest'ultimo rappresenta la contropartita dell'opera
5 realizzata e non modifica il fatto che la medesima sia di proprietà dello Stato”(atto d'appello pag. 7; iii) “In ogni caso, il criterio dello sfruttamento economico non è rinvenibile nella normativa regolamentare del Cosap, né può ritenersi conforme alla
“ratio” della disciplina istitutiva che presuppone, come meglio si vedrà, il sacrificio imposto alla collettività a vantaggio dell'occupante”. (atto d'appello pag. 7).
A ciò aggiunge che “Nella fattispecie in esame, peraltro, l'asserita occupazione del soprassuolo comunale da parte dei viadotti autostradali è semmai a vantaggio dell'intera collettività che, anche grazie alla presenza dei viadotti, è agevolata nel trasporto di persone e merci. è infatti concessionaria di un pubblico servizio ex art. Pt_1
3, Legge 463/1955 (cfr. Cass. SS.UU. 24 febbraio 2003, n.2817), vale a dire di un servizio destinato ad essere fruito dall'intera collettività ed effettuato a vantaggio della stessa. Non sussiste pertanto, anche ontologicamente, sottrazione dello spazio comunale all'uso pubblico, ma soltanto un diverso uso pubblico di tale spazio” (atto d'appello pag. 7).
Infine “La qualificazione in senso pubblicistico dell'attività svolta dal concessionario autostradale si riflette anche sulla natura giuridica del medesimo il quale, sebbene sia un soggetto di diritto privato, è sottoposto a regole di matrice pubblicistica e svolge compiti propri di un soggetto pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008).
Nella gestione dell'autostrada, infatti, è sottoposta al potere di direzione, vigilanza Pt_1
e controllo del concedente Stato, con rilevanti limitazioni della propria autonomia imprenditoriale coerenti con le finalità pubbliche perseguite attraverso l'opera stessa.
Ciò vale innanzitutto per la determinazione del corrispettivo della prestazione offerta, visto che, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, Legge 498/1992, “le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Inoltre, la concessionaria non può stabilire autonomamente i criteri di accesso e/o utilizzo della rete autostradale, né vincolare gli utenti secondo proprie autonome decisioni, essendo le regole di guida e di comportamento in autostrada specificamente dettate dal Codice della Strada e dal
6 relativo Regolamento. In questi termini, è evidente che se il Tribunale spezzino avesse compiutamente esaminato il quadro normativo di riferimento avrebbe rilevato che la gestione dell'autostrada è soggetta a diversi vincoli, limitazioni ed ingerenze da parte dello Stato, i quali sono diretta conseguenza del servizio pubblico gestito a vantaggio dell'intera collettività e della natura demaniale dell'opera infrastrutturale che ne giustificano l'esenzione dal Cosap ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. W) del
Regolamento Comunale”(atto d'appello pagg. 7 e s).
IL MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE NON E' FONDATO.
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
Gli argomenti svolti sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 773/2024, pubblicata il 30/05/2024 (la quale a sua volta sul punto richiama la sentenza n.
1267/2022, pubblicata il 5/12/2022) nella causa n.r.g. 1115/2022 e nella sentenza n.
974/2024: tutti precedenti che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contenente le medesime doglienze che si sono sopra riportate, riferite a sentenza che aveva respinto la domanda di con Controparte_3
motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata. Si riporta sul punto la motivazione della sentenza 773/2024.
«… l'appellante critica il provvedimento di primo grado per non aver accolto il
Tribunale la domanda avanzata in via subordinata da volta ad ottenere Parte_6
l'esenzione dal pagamento del canone di cui all'art. 24, lett. a) del Regolamento
Comunale, prevedendo la norma in esame, l'esenzione dal canone per le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato. … L'esenzione del canone sarebbe giustificata dal fatto che l'autostrada è e rimane un bene demaniale che la società si limita a gestire.
Le doglianze, a parere della Corte, non sono accoglibili.
Per l'esame di tale motivo appare necessario fare riferimento alla sentenza n.
1267/2022, pubblicata il 5/12/2022, dalla Corte d'Appello di Genova nella causa n.r.g.
579/2020 con motivazione condivisibile qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c. che così ha statuito in ordine alle questioni introdotte con il presente motivo di appello sovrapponile a quello esaminato nella predetta sentenza: “Come ben evidenziato in
7 numerose pronunce del Supremo Collegio intervenute in relazione alla spettanza o meno della esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del D.Igs. n. 507/1993 in materia di
TOSAP nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela - danno la prevalenza al secondo, rimarcando come le finalità pubbliche perseguite dall'ente concessionario non eliminino il perseguimento di finalità proprie della gestione economica di una
S.p.A. come la Società Autostrade. Per tale motivo la Suprema Corte decidendo su un caso analogo a quello in esame, ha precisato che “a nulla rilevava il fatto che il viadotto fosse di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato” (cosi Cass n. 11886 del 12/05/2017). Ed ancora: “le finalità pubblicistiche cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività
d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade;
ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione (cfr. Cass. n. 19693 del 25/07/2018)”. I principi appena espressi – sebbene riferiti al TOSAP – si ritiene che debbano trovare applicazione, in via analogica, anche nel caso di specie riguardante il COSAP: come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale, infatti “la diversità fra TOSAP e riguarda soltanto la natura del prelievo, ma non i presupposti applicativi, che CP_2
sono sostanzialmente identici e quindi i principi espressi dalla Amministrazione
8 finanziaria e/o la giurisprudenza in merito ai presupposti di applicazione TOSAP sono di fatto estensibili anche al . Ad avviso della Corte, pertanto, trova CP_2
applicazione anche al caso di specie il principio espresso dalla Corte di Cassazione
(con riferimento alla TOSAP) secondo cui: “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché in caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte della società concessionaria per la realizzazione o gestione di una opera pubblica (nella specie un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato) alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione”, Cass. civ., Sez. V, 11.05.2017, n. 11886 e in senso conforme Cass.
Ordinanza 25.07.2018, n. 19694, Cass. Ordinanza 30.01.2020, n. 2179”» (sentenza n.
773/2024, pagg. 12-15).
Nella specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può trovare applicazione dell'esenzione dal Cosap disposta dall'art. 20, co. 1 lett. w) del
Regolamento Comunale ai sensi del quale “1. Sono escluse dall'applicazione del CP_2
canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione
(…) W) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
”: tale esenzione può essere riconosciuta esclusivamente se siano lo Stato, la Provincia o il Comune ad occupare direttamente il suolo comunale non potendo essere riconosciuta tale ad una società privata che occupa il suolo comunale per il perseguimento di un proprio interesse economico.
9 TERZO MOTIVO: Sull'inesistenza del presupposto oggettivo di applicazione del
Cosap. - Con il terzo motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto oggettivo per l'applicazione del Cosap.
Secondo l'appellante, invece (i) “Il Tribunale ha infatti colpevolmente ignorato che le strade comunali cui è riferita l'ingiunzione opposta sono in realtà occupate dal cantiere dei lavori della c.d. “Variante Aurelia”, giusta l'autorizzazione rilasciata il 31 ottobre
2015 dal all'allora appaltatrice con la quale, “a Parte_4 CP_4
decorrere dal 02/11/2015 al termine dei lavori (previsto 30/062017), è stato disposto tra l'altro il “divieto di transito”, anche ai mezzi pesanti, sulle strade in questione (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado . Poiché è tristemente noto che i lavori in questione Pt_1
siano ben lungi dall'essere terminati e permanga tuttora la presenza del relativo cantiere, ne deriva che sia semmai addebitabile a quest'ultimo l'eventuale sottrazione all'uso collettivo del soprassuolo comunale che, come detto, costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione del .” (atto d'appello pag. 9); (ii) “3.3. Al riguardo, CP_2
deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
Regolamento Cosap del , “il canone è dovuto dal titolare dell'atto Parte_4
di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico”. Tale disposizione riproduce esattamente la disciplina dell'art. 39 D.Lgs. 507/1993 sui presupposti della Tosap (“La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”), a riprova che il pur optando per la sostituzione di Parte_4
tale tributo con il Cosap, ha inequivocabilmente inteso assoggettare il pagamento di quest'ultimo ai medesimi presupposti applicativi della Tosap. Ciò, d'altra parte, è del tutto coerente con le previsioni dell'art. 149, lett. h) della Legge n. 662/1996 che, nell'attribuire agli enti locali la facoltà di istituzione del , ha stabilito che debba CP_2
tenersi conto, tra l'altro, “del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso
10 pubblico sull'area stessa” atto d'appello pagg. 9 e 10; (iii) “Sotto il profilo oggettivo, pertanto, l'occupazione di suolo (o soprassuolo) pubblico determina il pagamento del
Cosap – al pari della Tosap – solo laddove comporti l'effettiva sottrazione all'uso pubblico”, privando in qualche modo la collettività dell'utilizzo cui è normalmente destinato quel determinato bene pubblico. A conferma che tale è, secondo il
Regolamento comunale, il presupposto oggettivo del , si vedano i ripetuti CP_2
richiami al requisito della “sottrazione” all'uso collettivo che ricorrono in altre disposizioni della predetta normativa regolamentare. Invero, l'art. 4 nel disciplinare i tipi di occupazione soggette al pagamento del canone, definisce come “permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su
24 ore, del suolo pubblico all'suo della collettività……”. L'art. 15, inoltre, indica tra i criteri di determinazione del canone il “valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico……”. Pertanto, al di là della diversa natura giuridica del Cosap rispetto al Tosap – l'uno è il corrispettivo di una concessione reale o presunta, l'altro un mero tributo – che, come è noto, giustifica la competenza del giudice ordinario in luogo di quello tributario, è evidente che entrambi siano basati sul medesimo presupposto di fatto, dato dall'occupazione che priva in concreto la collettività dell'uso del bene pubblico” (atto d'appello pagg. 10-11); (iv) Tale conclusione è peraltro condivisa dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione secondo cui “Questa stessa Corte ha già avuto modo di rilevare l'identità del presupposto di fatto, di modo che occorre pur sempre, ai fini della legittimità della richiesta del canone, che sia in atto da parte del singolo un'utilizzazione della superficie che comporti un'effettiva sottrazione all'uso pubblico (cfr. Cass. sez.5, 6 agosto 2009,
n.18037; Cass. sez.1, 28 aprile 2006, n.9868)” (così Cass. 14 settembre 2016, n.18108).
E, seppure in materia di Tosap, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che “l'obbligo contributivo sorge, nel suo presupposto oggettivo, quando vi sia limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di suolo,
11 nell'interesse proprio del singolo” (cfr. Cass. SS.UU. n.8628 del 7 maggio 2020).” (atto d'appello pagg. 12 e s.).
QUARTO MOTIVO: Sull'inesistenza del presupposto soggettivo di applicazione del Cosap. - L'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il presupposto soggettivo di applicazione del Cosap. Secondo l'appellante invece (i)
“4.2. Va in primo luogo rilevato che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
Regolamento del , “il canone è dovuto dal titolare dell'atto CP_2 Parte_4
di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo…”
L'art. 1, secondo comma, dello stesso Regolamento definisce peraltro quale
“concessione” unicamente “il provvedimento mediante il quale il autorizza le Pt_4
occupazioni di suolo pubblico, gli accessi e le diramazioni stradali.
Pertanto, sono soggetti passivi del il soggetto che occupa cum titulo, vale a dire CP_2
il titolare dell'atto di concessione rilasciato dal Comune, e il soggetto che occupa sine titulo, ovvero l'occupante di fatto, anche abusivo” (atto d'appello pag. 14); ii)
“Tuttavia, poiché lo Stato ad avere autoritativamente e preventivamente previsto che, per la realizzazione dell'autostrada di cui è gestore in concessione, alcune aree Pt_1
comunali fossero sovrastati dai viadotti, è evidente che in tal caso l'appellante non occuperebbe “di fatto” tali aree, in mancanza di un titolo rilasciato dal ma Pt_4
semmai occuperebbe “di diritto” uno spazio pubblico asservito al tracciato autostradale sulla base di un titolo rilasciato dallo Stato.
4.3. A tutto voler concedere, pertanto, nel caso di specie si verificherebbe semmai un'occupazione “di diritto” che, derivando da un titolo legittimo, ancorché diverso da quello comunale, va esclusa dall'applicazione del Cosap anche in considerazione del preminente interesse pubblico generale che sottende al rilascio del titolo medesimo.
Va infatti ribadito che la concessione rilasciata dallo Stato per la costruzione e gestione dell'autostrada, oltre a determinare la proprietà demaniale del bene ai sensi dell'art.822
c.c., è volta a favorire la movimentazione di persone e merci sull'intero territorio nazionale e, anche laddove la presenza dell'infrastruttura limitasse l'uso di spazi comunali da parte della collettività locale, è evidente che tale sacrificio sarebbe
12 giustificato –e abbondantemente compensato –dai ben più rilevanti vantaggi che la stessa collettività locale –a tacere di quella nazionale –ritrae quotidianamente dall'utilizzo dell'autostrada.
Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nell'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di Tosap secondo cui “Non ha, invece, trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l'intenzione espressa dal legislatore delegante, nella
L.23 ottobre 1992, n.421, comma 4, di connettere il presupposto soggettivo della tassa all'effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per via dell'occupazione di suolo del demanio comunale o provinciale” (cfr. Cass. SS.UU. n.8628/2020 cit.).
Tale indirizzo interpretativo ha peraltro indotto la Suprema Corte “a disattendere il contrapposto orientamento, portatore dell'assoluzione dell'occupante di fatto, per la quale è soggetto passivo di imposta, anche a prescindere da un atto di concessione e di autorizzazione e, pur in presenza di questo, il soggetto che occupi, di fatto, anche in via mediata, lo spazio pubblico e da questa occupazione tragga un beneficio economico” (cfr. sempre Cass. SS.UU. n. 8628/2020). Ne deriva che “il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a carico dell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio della legge, chiaramente un'ipotesi residuale che ricorre nel solo caso in cui vi sia “mancanza” di un provvedimento concessorio autorizzazione” (ibidem)”, (atto d'appello, pagg. 14 ed s.); (iii) “4.4. E' infine appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, non ha applicato la CP_1
maggiorazione del canone prevista dall'art. 26, secondo comma, lett. b) del
Regolamento comunale a titolo di sanzione per le occupazioni prive di titolo.
Tale decisione conferma definitivamente che non sussiste alcuna occupazione “di fatto” o tanto meno “abusiva”, atteso che l'esistenza della concessione rilasciata dallo
Stato integra l'assenza del provvedimento amministrativo richiesto dalla normativa regolamentare ed è idonea a legittimare, sotto diverso aspetto, l'eventuale occupazione del soprassuolo comunale” (atto di appello pag. 16).
Pertanto, anche sotto il profilo soggettivo secondo l'appellante non ricorrerebbero “i presupposti per l'applicazione del Cosap in quanto , “da un lato, non può Pt_1
13 considerarsi alla stregua di un occupante priva di titolo in quanto l'asserita occupazione sarebbe comunque fondata su un titolo legittimo e, dall'altro, non potrebbe neppure ritenersi occupante titolata ai fini , dato che il relativo titolo è diverso da quello CP_2
comunale, il solo che giustifichi il pagamento del canone in questione” (atto d'appello pag. 16).
LE DOGLIANZE DI CUI AL TERZO E AL QUARTO MOTIVO, AD AVVISO
DELLA CORTE, NON SONO FONDATE.
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
Gli argomenti svolti nel terzo e nel quarto motivo sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 974/2024 pubblicata il 10.07.2024, resa nella causa R.G. 992/2021 (tra e ) avente ad oggetto l'impugnazione dei verbali Pt_1 Controparte_1 CP_2
emessi da per il periodo 2013-2017: precedente che si richiama Controparte_1
integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si tenga presente che nella causa indicata definita dalla predetta sentenza l'appello conteneva le medesime doglianze che si sono sopra riportate, riferite a sentenza che aveva respinto la domanda dell'odierna parte appellante, con motivazione pressoché sovrapponibile a quella della sentenza qui impugnata.
«… Illegittimità della sentenza in epigrafe nella parte in cui ha negato la necessità di verificare in concreto la “effettiva sottrazione all'uso pubblico”. … viene censurata l'applicazione dell'art. 13 del Regolamento Comunale così come operata dal Tribunale.
L'appellante ritiene che la quantificazione del canone avrebbe dovuto essere commisurata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico e in particolare
AUTOSTRADE ritiene che “per dare significato ed attuazione alla predetta normativa, dunque, il canone deve essere escluso se, in concreto, non sussiste alcuna limitazione alla libera circolazione di uomini e mezzi sulla strada comunale (perché, ad esempio, non vi è interferenza del sovrappasso autostradale rispetto alla circolazione sulla strada sottostante, né alcun restringimento della carreggiata tale da ostacolare la guida o il passaggio di pedoni e/o veicoli)” … Di conseguenza “chiede di statuire la debenza del in capo alla Società soltanto nel caso in cui sia provata la “effettiva CP_2
14 sottrazione” dello spazio pubblico, con conseguente riforma della sentenza in parte qua ed annullamento dell'atto in epigrafe” … .
La doglianza è infondata. Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, pertanto, anche le occupazioni eseguite su aree private gravate di servitù di pubblico passaggio sono sottoposte ad imposizione per il pagamento del relativo canone” (cfr., Cass., Sez. I, sentenza n. 10432/2023 non massimata).
In virtù dell'applicazione di detto principio, quindi, il è dovuto quale canone CP_2
per l'uso particolare o eccezionale di beni pubblici non rilevando l'eventuale limitazione-sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, “nella fattispecie deve ritenersi integrato il presupposto dell'applicazione del corrispettivo a fronte dell'occupazione del suolo comunale consistente nell'occupazione dell'area stradale su cui poggiano i piloni autostradali” (sentenza 773/2024 cit. pag. 17 e s.).
Quanto alla eccepita inesistenza dei presupposti soggettivi di cui al quarto motivo appare necessario fare riferimento alla sentenza n. 773/2024, pubblicata il 30/05/2024 dalla Corte d'Appello di Genova nella causa n.r.g. 1115/2022 con motivazione condivisibile qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. che così ha statuito sulle questioni introdotte con il presente motivo di appello sovrapponibile a quello esaminato nella predetta sentenza.
15 «Il motivo è infondato e deve essere respinto. Il fulcro della decisione di primo grado
è rappresentato dalla sussistenza, nel caso in esame, di una occupazione di aree soprastanti e sottostanti il suolo comunale comportante una sottrazione dello stesso all'uso pubblico. La sentenza impugnata, nello statuire l'applicabilità della CP_2
alle opere ai pontoni (viadotti) autostradali insistenti nel Comune di … (con conseguente obbligo di pagamento del canone in capo al gestore autostradale) fa applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte che ha sancito l'applicabilità della TOSAP ad un concessionario autostradale in relazione a viadotti autostradali sopraelevati (secondo la quale “in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle
Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto” (cfr. Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Secondo l'interpretazione della
Corte non rileverebbe il fatto che “il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass.
n.19693/2018)”. Precisa sempre la Corte (cfr. sentenza n. 28341 cit.) come “non può, pertanto, condividersi la configurazione della Società resistente unicamente come longa manus dell'ente concedente, nel caso di specie lo Stato. Le finalità pubblicistiche pur evidenziate, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del
16 tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività
d'impresa svolta da società per azioni”.
È dunque la natura giuridica del concessionario (società per azioni che persegue il profitto di impresa) a segnare la differenza ed a rendere legittima l'imposizione del tributo.
La Suprema Corte si è recentemente espressa in ordine alla legittimità del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche c.d. COSAP da parte della concessionaria autostradale affrontando specificamente tutte le questioni in oggi poste dall'appellante statuendo come “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa” (così Cass. n. 16395 del 10/06/2021).
La Corte rammenta come “il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)". Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà
17 di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa -
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP” (ancora Cass. n. 16395 del 10/06/2021).
Secondo il Supremo Collegio, il “ pertanto, risulta configurato come CP_2
corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”.
La sentenza affronta specificamente la questione relativa alla “individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP” precisando come “ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla TOSAP, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione”. A tal fine la Corte richiama la propria giurisprudenza ed in specie Cass. n. 28341 del 05/11/2019, ribadendo come “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua
18 gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello
Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (sul punto così Cass.
n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018, nonché Cass. n. 28341 del
05/11/2019).
Precisa la Corte come “tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia)- non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n.8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.
507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,
l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
Per la Corte dunque “assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente” Rimarcando come il presupposto impositivo consista nell'”occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali" attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP ex art.63 cit., e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali” in assenza di un titolo concessorio dell'ente locale, ponendo dunque l'accento “sulla condotta occupativa abusiva e di fatto realizzata dalla società
19 concessionaria attraverso lo svolgimento della propria attività d'impresa mediante l'uso dell'infrastruttura” come nel caso in esame.
Ancora la Corte precisa come non rilevi il fatto (espressamente indicato nelle doglianze dell'appellante) “che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”.
La sussistenza di tali elementi sono tutti ricorrenti nel caso in esame e comportano la debenza del Tosap a carico di società Autostrade in quanto “l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta” (così ancora
Cass. n. 16395 del 10/06/2021).
In virtù dell'applicazione di tali principi, pertanto, ai fini dell'applicazione del COSAP
– quale corrispettivo per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici – (i) è sufficiente l'occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere per l'erogazione di un servizio;
(ii) assumono rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a) la gestione economica e funzionale dell'opera e b) le finalità lucrative proprie dell'attività di impresa svolte dalla società privata, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, ai fini dell'esenzione, il fatto che l'opera sia un bene dello Stato;
(iv) per l'applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in propria autonomia, della propria attività di impresa, come nel caso in esame» (sentenza n.
974/2024 cit.).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
SPESE
20 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
E così complessivamente: € 26.155,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes dal
[...]
Tribunale della Spezia, in composizione monocratica;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13, 1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 12.02.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
21 22