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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RN - Via Roma Palazzo Di Citta' 84121 RN SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202444767 I.C.I. 2007
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2015/355829 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 2015/355829 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 10.01.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere n.2024000605221003744767 del complessivo importo di euro 733.08 notificata in data
14.10.2024 ; In data 07.02.2025 si costituisce il Comune di RN eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente creditore e chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dei concessionari
IP e SO che nel tempo hanno provveduto alla notifica degli atti presupposti . In data
17.03.2025 si costituisce la SO S.p.A. evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva del concessionario per cessazione del contratto di concessione intercorso tra l'ente impositore-Comune di
RN e la SO S.p.A. provvedendo a depositare la comunicazione dell'Ente; in data 28.03.2025 si costituisce IP S.p.A. eccependo in via preliminare l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso in quanto indirizzato in modo errato a PEC non richiamata nelle modalità indicate nell'atto impugnato comportando un ritardo costitutivo in giudizio del concessionario. All'udienza del giorno
07.04.2025 il giudice monocratico emette ordinanza con la quale intima la corretta notifica del ricorso nei confronti di Municipia S.p.A. rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 14.07.2025. In data
24.04.2025 il ricorrente deposita la certificazione attestante la nuova notifica del ricorso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza del 7.04.2025 nonché copia della sentenza n.2075/2025 SEZ.9 relativa al ricorso n.115/2025 con decisione favorevole al ricorrente. Il ricorso è discusso in pubblica udienza presenti i difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico rileva che la produzione della sentenza n.2075/2025 è ininfluente ai fini decisionali del presente giudizio in quanto la motivazione del pronunciamento della sezione n.9 di fatto non è stato condiviso dall'odierno giudicante avendo dato corso al rinnovo della notifica del ricorso alla Municipia S.p.
A. avendo constatato con l'ordinanza, nelle premesse indicata, l'erronea notifica del ricorso ad una pec non corrispondente a quella indicata a pagina 3 dell'atto impugnato. Nel merito si rileva che vi è contestazione sulla regolare notifica del documento precedentemente notificato e costituito dall'invio dell'ingiunzione n.2015/355829 notificata in data 19.10.2015 richiamando anche gli ulteriori precedenti atti notificati. Successivamente risulta notificato dalla SO S.p.A. intimazione di pagamento n.239982 del giorno 03.07.2017 correttamente notificata al ricorrente ed inclusiva ,quale atto presupposto, dell'ingiunzione 355829 del 02.10.2015. Il giudice rileva, inoltre, che a pagina 1 dell'atto impugnato alla voce”note aggiuntive” si fa riferimento ad un ricorso alla ctp n.37762/2018 di cui non viene fornita alcuna spiegazione dalle parti in giudizio. Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del giudizio il giudice rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale in quanto risulta dimostrata l'ultima notifica in data
17.07.2017 ed il successivo atto notificato soltanto in data 14.10.2024. La sospensione di gg.85 relativa alla pandemia Covid 19 non sono dimostrativi di una corretta interruzione dei termini prescrizionali. Lo specchietto riepilogativo a pag.6 delle controdeduzioni del concessionario IP non fornisce una dettagliata ricostruzione della interruzione dei termini prescrizionali. Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'intimazione ad adempiere e con condanna della IP S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso c.u. di euro
30,00 il tutto da attribuirsi all'avv. Difensore_1 dichiaratosi difensore antistatario. Spese compensate tra il ricorrente e le altre parti resistenti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Condanna la Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione a favore dell' avv.Difensore_1 difensore antistatario. Compensate tra le altre parti in giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RN - Via Roma Palazzo Di Citta' 84121 RN SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202444767 I.C.I. 2007
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2015/355829 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 2015/355829 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 10.01.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere n.2024000605221003744767 del complessivo importo di euro 733.08 notificata in data
14.10.2024 ; In data 07.02.2025 si costituisce il Comune di RN eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente creditore e chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dei concessionari
IP e SO che nel tempo hanno provveduto alla notifica degli atti presupposti . In data
17.03.2025 si costituisce la SO S.p.A. evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva del concessionario per cessazione del contratto di concessione intercorso tra l'ente impositore-Comune di
RN e la SO S.p.A. provvedendo a depositare la comunicazione dell'Ente; in data 28.03.2025 si costituisce IP S.p.A. eccependo in via preliminare l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso in quanto indirizzato in modo errato a PEC non richiamata nelle modalità indicate nell'atto impugnato comportando un ritardo costitutivo in giudizio del concessionario. All'udienza del giorno
07.04.2025 il giudice monocratico emette ordinanza con la quale intima la corretta notifica del ricorso nei confronti di Municipia S.p.A. rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 14.07.2025. In data
24.04.2025 il ricorrente deposita la certificazione attestante la nuova notifica del ricorso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza del 7.04.2025 nonché copia della sentenza n.2075/2025 SEZ.9 relativa al ricorso n.115/2025 con decisione favorevole al ricorrente. Il ricorso è discusso in pubblica udienza presenti i difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico rileva che la produzione della sentenza n.2075/2025 è ininfluente ai fini decisionali del presente giudizio in quanto la motivazione del pronunciamento della sezione n.9 di fatto non è stato condiviso dall'odierno giudicante avendo dato corso al rinnovo della notifica del ricorso alla Municipia S.p.
A. avendo constatato con l'ordinanza, nelle premesse indicata, l'erronea notifica del ricorso ad una pec non corrispondente a quella indicata a pagina 3 dell'atto impugnato. Nel merito si rileva che vi è contestazione sulla regolare notifica del documento precedentemente notificato e costituito dall'invio dell'ingiunzione n.2015/355829 notificata in data 19.10.2015 richiamando anche gli ulteriori precedenti atti notificati. Successivamente risulta notificato dalla SO S.p.A. intimazione di pagamento n.239982 del giorno 03.07.2017 correttamente notificata al ricorrente ed inclusiva ,quale atto presupposto, dell'ingiunzione 355829 del 02.10.2015. Il giudice rileva, inoltre, che a pagina 1 dell'atto impugnato alla voce”note aggiuntive” si fa riferimento ad un ricorso alla ctp n.37762/2018 di cui non viene fornita alcuna spiegazione dalle parti in giudizio. Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del giudizio il giudice rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale in quanto risulta dimostrata l'ultima notifica in data
17.07.2017 ed il successivo atto notificato soltanto in data 14.10.2024. La sospensione di gg.85 relativa alla pandemia Covid 19 non sono dimostrativi di una corretta interruzione dei termini prescrizionali. Lo specchietto riepilogativo a pag.6 delle controdeduzioni del concessionario IP non fornisce una dettagliata ricostruzione della interruzione dei termini prescrizionali. Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'intimazione ad adempiere e con condanna della IP S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso c.u. di euro
30,00 il tutto da attribuirsi all'avv. Difensore_1 dichiaratosi difensore antistatario. Spese compensate tra il ricorrente e le altre parti resistenti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Condanna la Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione a favore dell' avv.Difensore_1 difensore antistatario. Compensate tra le altre parti in giudizio.