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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Valeau
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come pagina 1 di 4 per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 24.01.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del beneficio CP_1 dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. 18/1980, maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dal mese di luglio 2022) all'esito del procedimento di ATPO instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 1992/2022 del 9.06.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' il 27.07.2023 e di avere, altresì, trasmesso CP_1 all'Istituto, in data 16.06.2023, la documentazione necessaria per la consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l'istituto non ha ancora erogato la prestazione, per cui si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione è stata con provvedimenti CP_1
TE08 e TR/150 del 27.09.2024 e che gli arretrati e la rata corrente sarebbero stati accreditati nel mese di novembre 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
10.10.2024 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, chiedeva rinvio per verificare l'adempimento da parte dell' All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con CP_1 lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia pagina 2 di 4 all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 e
Comunicazione di Liquidazione) nonché alla nota di deposito del 11.12.2024 (nota di accredito) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente nell'esatto ammontare maturato al mese di novembre 2024, come peraltro riconosciuto dal procuratore della parte a verbale dell'odierna udienza. In accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i pagina 3 di 4 documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che;
la ricorrente ha notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' ed ha, altresì, trasmesso all' tutta la CP_1 CP_1 documentazione necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione nei mesi di giugno e luglio 2023; l' ha provveduto alla liquidazione in data CP_1
27.09.2024 e al pagamento a novembre 202, quindi, con un anno di ritardo rispetto al termine di legge in scadenza nel mese di novembre 2023.
L' invero, chiede la compensazione anche solo parziale delle spese di lite senza, CP_1 tuttavia, addurre -ed invero neppure lumeggiare- l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo con cui ha provveduto all'esatto adempimento.
Così come ricostruita la vicenda in esame, a parere del giudicante, non sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese di lite che seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€
15.302,42).
Velletri, 27 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Valeau
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come pagina 1 di 4 per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 24.01.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei del beneficio CP_1 dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. 18/1980, maturati con decorrenza di legge, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dal mese di luglio 2022) all'esito del procedimento di ATPO instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri -ex art. 445 bis c.p.c.- e definito con Decreto di Omologa n. 1992/2022 del 9.06.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' il 27.07.2023 e di avere, altresì, trasmesso CP_1 all'Istituto, in data 16.06.2023, la documentazione necessaria per la consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento), purtuttavia l'istituto non ha ancora erogato la prestazione, per cui si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione è stata con provvedimenti CP_1
TE08 e TR/150 del 27.09.2024 e che gli arretrati e la rata corrente sarebbero stati accreditati nel mese di novembre 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
10.10.2024 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, chiedeva rinvio per verificare l'adempimento da parte dell' All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con CP_1 lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia pagina 2 di 4 all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 e
Comunicazione di Liquidazione) nonché alla nota di deposito del 11.12.2024 (nota di accredito) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente nell'esatto ammontare maturato al mese di novembre 2024, come peraltro riconosciuto dal procuratore della parte a verbale dell'odierna udienza. In accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i pagina 3 di 4 documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che;
la ricorrente ha notificato il Decreto di
Omologa alle competenti sedi dell' ed ha, altresì, trasmesso all' tutta la CP_1 CP_1 documentazione necessaria ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione nei mesi di giugno e luglio 2023; l' ha provveduto alla liquidazione in data CP_1
27.09.2024 e al pagamento a novembre 202, quindi, con un anno di ritardo rispetto al termine di legge in scadenza nel mese di novembre 2023.
L' invero, chiede la compensazione anche solo parziale delle spese di lite senza, CP_1 tuttavia, addurre -ed invero neppure lumeggiare- l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo con cui ha provveduto all'esatto adempimento.
Così come ricostruita la vicenda in esame, a parere del giudicante, non sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese di lite che seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€
15.302,42).
Velletri, 27 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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