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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1765/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FABRIZIO LOMBARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO LOMBARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili) congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in ON (AL) data 09.02.1992; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ON al
n. 2, Serie A, Parte 2;
- ordinare al Comune di ON di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI E DICHIARARE EQUA L'ATTRIBUZIONE UNA TANTUM DI CUI AL PUNTO 2)
1. La casa coniugale ubicata in Strada Secco n. 14, 15057 Castelnuovo Scrivia (AL), di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà definitivamente in uso esclusivo al medesimo unitamente Parte_1 ai relativi mobili, arredi e pertinenze;
2. A titolo di assegno divorzile, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Parte_1 _1
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica
[...] soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo lordo di euro
50.000,00 (cinquantamila/00), pari alla somma netta che risulterà dalla differenza tra il suddetto ammontare e le cifre corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dal mese successivo al deposito del presente ricorso alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
pagina 1 di 3 versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di _1
, e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o Controparte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3. Le parti danno atto che le spese di giudizio sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26/07/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in ON il 09/02/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 2, parte 2, serie A, anno 1992), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati due figli: il 30/03/1995 e il 28/07/2000, entrambi Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
223/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 23/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 07/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione. Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 223/2024, pubblicata in data 23/10/2024, nelle more non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
I figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. , come da espressa Parte_1 condizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 _1
in ON il 09/02/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 2,
[...] parte 2, serie A, anno 1992). ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di ON (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, parte 2, serie A, anno 1992). Prende atto
Che a titolo di assegno divorzile, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Parte_1 _1
, e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8
[...] della L. n. 898/1970, l'importo lordo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), pari alla somma netta che risulterà dalla differenza tra il suddetto ammontare e le cifre corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dal mese successivo al deposito del presente ricorso alla pronuncia della sentenza di pagina 2 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Controparte_1 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di _1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti:
La casa coniugale ubicata in Strada Secco n. 14, 15057 Castelnuovo Scrivia (AL), di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà definitivamente in uso esclusivo al medesimo unitamente ai Parte_1 relativi mobili, arredi e pertinenze;
Le spese di giudizio sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1765/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FABRIZIO LOMBARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO LOMBARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili) congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in ON (AL) data 09.02.1992; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ON al
n. 2, Serie A, Parte 2;
- ordinare al Comune di ON di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI E DICHIARARE EQUA L'ATTRIBUZIONE UNA TANTUM DI CUI AL PUNTO 2)
1. La casa coniugale ubicata in Strada Secco n. 14, 15057 Castelnuovo Scrivia (AL), di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà definitivamente in uso esclusivo al medesimo unitamente Parte_1 ai relativi mobili, arredi e pertinenze;
2. A titolo di assegno divorzile, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Parte_1 _1
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica
[...] soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970, l'importo lordo di euro
50.000,00 (cinquantamila/00), pari alla somma netta che risulterà dalla differenza tra il suddetto ammontare e le cifre corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dal mese successivo al deposito del presente ricorso alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da
pagina 1 di 3 versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di _1
, e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o Controparte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3. Le parti danno atto che le spese di giudizio sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26/07/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in ON il 09/02/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 2, parte 2, serie A, anno 1992), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati due figli: il 30/03/1995 e il 28/07/2000, entrambi Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
223/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 23/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 07/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione. Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 223/2024, pubblicata in data 23/10/2024, nelle more non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
I figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di giudizio sono interamente a carico del sig. , come da espressa Parte_1 condizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 _1
in ON il 09/02/1992 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune all'atto n. 2,
[...] parte 2, serie A, anno 1992). ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di ON (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, parte 2, serie A, anno 1992). Prende atto
Che a titolo di assegno divorzile, il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Parte_1 _1
, e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8
[...] della L. n. 898/1970, l'importo lordo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), pari alla somma netta che risulterà dalla differenza tra il suddetto ammontare e le cifre corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dal mese successivo al deposito del presente ricorso alla pronuncia della sentenza di pagina 2 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il Tribunale prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Controparte_1 risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di _1
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al
[...] vincolo matrimoniale;
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti:
La casa coniugale ubicata in Strada Secco n. 14, 15057 Castelnuovo Scrivia (AL), di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà definitivamente in uso esclusivo al medesimo unitamente ai Parte_1 relativi mobili, arredi e pertinenze;
Le spese di giudizio sono interamente a carico del Sig. . Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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