Art. 1.
L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all' articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 , allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.
L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all' articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 , allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.