Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai SIg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3701 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente tra
TRA (IÀ codice fiscale ), quale mandataria di Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
codice fiscale n. rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Roberto Malizia;
APPELLANTE
E 1) contumace CP_1
2) ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra CP_2 C.F._1
Ciommei per procura in atti;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5309/2017 del 7.3.2017, con il quale CP_2 le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 596.623,56, oltre interessi e spese.
In particolare, a fondamento della opposizione, esponeva:
1. che la le aveva intimato il pagamento della somma di € 596.623,56 tramite il decreto Pt_2 ingiuntivo opposto, quale esposizione debitoria per i conti correnti nn. 2720122, 401152729 e
2665425;
2. che detta intimazione trovava fondamento nella fideiussione omnibus rilasciata per € 900.000,00;
3. che chiedeva al Giudice di verificare l'effettivo deposito della procura alle liti in originale;
4. che chiedeva di verificare la regolarità del mandato di CP_1
5. che non aveva la qualità di fideiussore, ma aveva operato sui conti nella qualità di delegata;
6. che disconosceva i documenti di cui all'allegato n. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo;
7. che la documentazione era carente per fornire la prova del credito;
8. che la Banca aveva applicato “pratiche anatocistiche ed usurarie” al conto corrente n. 2665425;
9. che la Banca aveva illegittimamente variato il tasso di interesse sino a farlo diventare usurario;
10. che la Banca aveva omesso di operare in buona fede e con diligenza lasciando maturare interessi ed accessori per fare lievitare la somma, soprattutto in presenza delle fideiussioni;
11. che la Banca aveva preferito attendere il fallimento del;
Parte_4
12. che la Banca era nella disponibilità di investimenti e polizze di cui aveva incamerato le somme;
13. che la Banca aveva continuato a fare credito al pur essendo consapevole delle difficoltà Parte_4 del;
Parte_4
14. che non era mai stata notificata la cessione del credito.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva depositando comparsa di costituzione con la quale allegava: Controparte_3
1. che l'opponente aveva sottoscritto, con , in data 17.7.2008 una fideiussione Parte_5 omnibus limitata alla somma di € 900.000,00 nell'interesse del Parte_6
[...]
2. che aveva comunicato al debitore ed ai garanti la revoca degli affidamenti concessi, il recesso dai conti correnti e l'intimazione di pagamento con nota del 15.2.2016;
3. che era stata depositata la procura generale notarile rilasciata in data 14.6.2016;
4. che erano stati richiamati tutti gli atti pubblici che attestavano i poteri conferiti da Controparte_3 lla mandataria oggi
[...] Controparte_4 Pt_2
5. che la opponente non aveva mai contestato la sua qualità di garante;
6. che proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni dell'opponente;
7. che aveva prodotto i contratti a dimostrazione del credito;
8. che i conteggi operati dall'opponente non erano corretti atteso che le linee di credito concesse erano più di una;
9. che era intervenuta la decadenza atteso che gli estratti conto non erano mai stati contestati;
10. che le condizioni applicate erano state tutte inserite e contenute nei contratti;
11. che la Banca aveva operato con diligenza e buona fede senza alcuna concessione di credito di fronte alle asserite passività esorbitanti avendo diverse linee di credito.
Concludevano le parti come segue: la difesa dell'attore: “… Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare verificare la validità della procura alle liti rilasciata dalla e dei poteri e procure in capo al conferente e, in difetto, revocare il decreto ing.vo Controparte_5 opposto;
in via principale:
1. dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto esposto in parte motiva;
2. accertare e dichiarare che l'opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti della , né della sua CP_2 Parte_2 mandante per non essersi mai validamente costituito il rapporto contrattuale di CP_1 fideiussione ovvero per doversi l'opponente dichiarare liberata dalla fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955 e 1956 del codice civile.
3. dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel contratto di conto corrente contraddistinto col n°2665425 (ex 9865), nei contratti di conto anticipi n°2720122 e n° 401152729 che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attrice importi non dovuti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n.
5309/2017 agli importi che risulteranno legittimamente dovuti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari…”
- la difesa della convenuta “…in via preliminare, disporre la provvisoria esecuzione Controparte_3 del decreto ingiuntivo n. 5309/2017, emesso in data 07.03.2017 dal Tribunale Civile di MA,
Dott.ssa Francavilla, poiché l'opposizione spiegata dalla SI.ra non è fondata su CP_2 prova scritta né di facile e pronta soluzione, con le conseguenze di Legge;
2. nel merito, rigettare comunque l'opposizione proposta in questa sede, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con le conseguenze di Legge;
3. conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento, in favore dalla odierna concludente, delle somme ingiunte, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio”;
- la difesa dell'intervenuta: “ … chiede l'estromissione limitatamente al credito dedotto in premessa, richiamando e facendo proprie tutte le difese, le istanze e le conclusioni sin qui svolte in atti dalla con la mandataria a mezzo del precedente difensore Avv. Giulia Controparte_1 Parte_2
Adotti.
- Con ogni riserva e salvezza”.
Interveniva nel giudizio, tramite la quale cessionaria Controparte_5 Controparte_6 del credito, che si associava a tutte le richieste e deduzioni della Banca.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha posto le spese di lite a carico della banca opposta e della cessionaria intervenuta.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Preliminarmente va precisato che la Banca ha presentato un ricorso monitorio chiedendo la emissione del decreto ingiuntivo, allegando un credito complessivo pari ad € 596.623,56, derivante per € 35.271,46 dal contratto di conto corrente n. 2720122 ( ex n. 11088), per € 227.369,72 dal contratto di conto corrente ordinario n. 401152729 e per €
333.982,38 dal contratto di conto corrente n. 2665425 ( ex n. 9865).
La Banca produceva, sempre in sede monitoria, i contratti citati, il contratto di fideiussione, la lettera di revoca e gli estratti conto ex art. 50 TUB.
In sede di opposizione, la Banca produce gli affidamenti del 26.1.2009, del 29.4.2009 (che richiama una linea di credito per € 550.000,00) con sottoscrizione del 14.5.2009 e del 17.12.2010 senza l'indicazione del conto di riferimento.
Sempre la Banca produce: i contratti di conto corrente del 3.7.1996 ( n. 9865), che in una copia prodotta reca una sottoscrizione del 8.4.1998; una copia di un contratto di conto corrente con data e numero non leggibili con sottoscrizione dell'8.4.1998; un documento di sintesi del 9.10.2003 con sottoscrizione dell'8.10.2003; un contratto di conto corrente n.
2665425 sottoscritto il 9.10.2003; un contratto di conto corrente di corrispondenza del 26.10.2000 n. 11088; una linea di credito del 5.4.2004; una linea di credito del 26.9.2005; una linea di credito del 26.9.2005; una linea di credito del
26.1.2007; una linea di credito del 30.6.2008; una linea di credito del 26.1.2009; un contratto di fideiussione.
Visto quanto prodotto dalla Banca, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
-e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). L'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n.
18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 -
01)”.
Sicchè, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta esaustivamente assolto dalla Banca opposta.
Infatti, per quanto concerne il contratto di conto corrente più risalente, stipulato nel 1996, manca circa un biennio di estratti conto mentre per gli altri conti correnti non risultano depositati tutti gli estratti conto, ma in parte delle ricostruzioni che si limitano negli anni più risalenti e conti scalari da cui non è possibile desumere la natura delle operazioni.
Ciò rende impossibile una completa ricostruzione dei rapporti soprattutto in considerazione della pluralità di affidamenti,
i cui contratti non recano nemmeno il numero del conto corrente di appoggio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta con la revoca del decreto ingiuntivo secondo la ragione più liquida.
Pertanto, si intendono assorbite tutte le altre eccezioni, deduzioni o allegazioni.]»
§ 2 — Ha proposto appello (IÀ , quale mandataria di Parte_1 Parte_2 [...]
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo: “ previa Parte_3 sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c. in relazione al dispositivo di condanna al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, nel merito, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità della sentenza n.
9506/2020 del Tribunale di MA, gravata in virtù delle ridette censure, in riforma della stessa GL
:
- in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare ed accertare la sussistenza della prova negoziale e contabile-documentale del credito azionato in via monitoria e di cui al d.i. revocato n.
5309/2017 e, per l'effetto, confermare che il credito di cui e per essa la Parte_3 procuratrice è titolare nei confronti dell'opponente, in qualità di fideiussore del Parte_1
e nei limiti della fideiussione dalla stessa prestata, è pari ad € Parte_7
596.623,56, oltre interessi dalla domanda, disponendo altresì ed in conformità la condanna della
SI.ra , nella predetta qualità, al relativo pagamento in favore dell'appellante e vinte CP_2 le spese di tutti i gradi di giudizio;
- in via gradata, sempre nel merito, dichiarare ed accertare la sussistenza in atti della prova dei contratti di conto corrente e delle linee di credito pattuite ed ex adverso fruite attraverso i rapporti di conto corrente di causa, e per l'effetto disporre CTU contabile al fine di rideterminare, in base a tutta la documentazione, anche contabile, versata in giudizio, i rapporti dare e avere tra le parti e ricondurre il quantum agli importi effettivamente dovuti in favore della parte oggi appellante e titolare del credito ex adverso inadempiuto;
- per l'effetto, in ogni caso condannare l'appellata SI.ra , in qualità di fideiussore del CP_2
e nei limiti della fideiussione dalla stessa prestata, al Parte_7 pagamento in favore di e per essa la procuratrice di Parte_3 Parte_1 qualsivoglia somma risultasse in corso di causa alla stessa dovuta in forza dei titoli e delle ragioni dedotte in giudizio;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare il dispositivo di condanna della sentenza impugnata relativo al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, in quanto illegittimo ed ingiusto per quanto esposto in parte narrativa;
- con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio ai sensi del DM n. 55/2014 e ss. mm. e ii., oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli oneri accessori di legge”.
Ha resistito l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
E' rimasta contumace , chiamata quale litisconsorte processuale. CP_1
Con ordinanza in data 19/25 ottobre 2021 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa è stata assegnata a questo relatore.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché IÀ concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 7) – titolato “ Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al principio della corretta ripartizione dell'onere probatorio. Illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto, illegittima negazione del credito azionato in via monitoria, insufficiente e/o mancata valutazione istruttoria della documentazione contrattuale, negoziale e contabile versata in atti in prime cure : possibile e doverosa ricostruzione contabile dei saldi debitori dei rapporti di conto corrente a mezzo di CTU, non espletata in primo grado” – l'appellante ribadisce che il credito discende dalle molteplici linee di credito accordate s ui conto correnti, rimaste inadempiute e richiama i principi di ripartizione dell'onere della prova, evidenziando che era stata depositata documentazione sia contrattuale che contabile nel fascicolo monitorio e poi dall'intervenuta egli estratti conto anche scalari sui tre conti.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la possibilità di ricostruzione dei rapporti per gli anni dal 1996 oppure per la parzialità degli scalari, atteso che si sarebbe potuta operare una ricostruzione con il saldo intermedio oppure con altri correttivi come il saldo zero.
Aggiunge, ancora, l'appellante che era onere del debitore provare un andamento del conto capace di neutralizzare il primo saldo successivo e che occorre una CTU per la ricostruzione dei rapporti dare/avere di cui chiede l'ammissione.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 12) – titolato “ Illegittimità del capo di condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente” – la società appellante si duole della esorbitante liquidazione effettuata dal Tribunale, in particolar modo per l'inclusione della fase istruttoria, giungendo così ad una misura non proporzionata e immotivata.
§ 4 — Preliminarmente, va dato atto che, come IÀ evidenziato nell'ordinanza ex art. 283 CPC in atti, la parte oggi appellante non ha riproposto la verificazione né tanto meno ha depositato l'originale del documento originariamente disconosciuto dalla , sicchè la questione non è riproponibile CP_2 neppure da quest'ultima.
Inoltre, non può essere accolta la richiesta, formulata da parte appellata, di rinvio per la concessione dei termini ex art. 190 CPC, tenuto conto che i termini sono stati IÀ concessi in via anticipata e che, peraltro, nulla viene spiegato né argomentato a sostegno di tale richiesta.
Ciò posto, nel merito l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, rileva la Corte che la parte appellante, in realtà, non
contro
- argomenta avverso la ripartizione dell'onere probatorio indicata dal Tribunale, con la conseguenza che riconosce essa stessa l'onere a suo carico di allegare e provare l'esistenza del credito;
ritiene, quindi, di aver adempiuto a tale onere allegando nel fascicolo monitorio i contratti di conto corrente e di fideiussione, depositando il documento ex art. 50 TUB e, poi, gli estratti conto, anche scalari, sebbene a copertura non totale dei periodi di operatività di ben tre conti aperti dal originario Parte_4 correntista così come degli affidamenti che su tali conti sono stati nel tempo concessi.
A quest'ultimo proposito, parte appellante non coglie nel segno lì ove propone , a sostegno del proprio gravame, il ricorso a dei correttivi che questo Collegio non ignora: ma non tiene in alcuna considerazione un passaggio decisivo del ragionamento del primo giudice che, specificamente, oltre a dare atto della parzialità della documentazione contabile, aggiunge l'assenza di specifica allegazione quanto alla collegabilità tra i detti affidamenti (molteplici e articolati nel tempo) e i singoli conti bancari c.d. “di appoggio”.
Ancora in questa sede, la parte appellante, nel gravame, produce un elenco degli affidamenti indicando importi e date, ma non spiega (e per questo non è conferente la doglianza) a quali dei tre conti bancari essi erano appoggiati.
Inoltre, gli estratti depositati – pacificamente – non sono completi: se è pur vero che è possibile apportare dei correttivi e , in tal modo, utilizzare anche altri elementi per la ricostruzione dei rapporti,
è altrettanto vero che deve pur esservi una pista probatoria che solo la parte asseritamente creditrice deve fornire al giudicante che, poi, procede con un'ulteriore indagine.
Dunque, è accertato che la banca non ha fornito documentazione completa ma soprattutto non ha consentito e non consente di comprendere come gli affidamenti – sui quali fa particolare forza nel rivendicare il credito – sono stati distribuiti sui tre conti bancari intercorsi tra le parti.
D'altra parte, l'opponente oggi appellata ha contestato le risultanze documentali – parziali – prodotte dalla banca in sede monitoria così come nel corso del giudizio di cognizione piena;
non si vede, quindi, come si possa affermare che attraverso una CTU è possibile la ricostruzione mediante meccanismi del saldo zero o del saldo intermedio, se neppure in questa sede viene elaborato un seppur minimo conteggio o prospetto utile per poi non procedere in modo meramente esplorativo.
Peraltro, la parte appellata originaria opponente – si ribadisce – ha contestato anche questo modo di procedere che, dunque, non è stato affatto condiviso;
e non si vede come, a fronte di una assenza di prova circa i movimenti dare/avere e, quindi, dell'asserito credito, si possa invertire a carico della originaria opponente l'onere di provare un andamento del conto (positivo) in grado di neutralizzare il saldo negativo parziale offerto dalla banca.
Giova, a questo punto, richiamare l'orientamento di questo Collegio, IÀ espresso in vicende similari.
E' consapevole il Collegio che la pronuncia di legittimità n. 2435/2020 , nel riesaminare la ripartizione dell'onere probatorio, comunque indica come necessaria l'esistenza di altri elementi probatori (gravi, precisi e concordanti) dai quali trarre riscontro circa l'attendibilità della ricostruzione contabile che un CTU può effettuare.
Ma a questo riguardo, parte appellante, ai sensi dell'art. 342 CPC, avrebbe dovuto chiarire perché la ricostruzione da affidare ad un consulente possa comunque ritenersi attendibile nella ricostruzione dei saldi a credito della banca;
invero nessuna indicazione in tal senso è contenuta nel gravame che, piuttosto, si incentra tutto sulla condotta processuale della appellata (in punto di dimostrazione dell'indebito), comunque non utile (per le ragioni IÀ dette) di fronte, invece, ad una specifica contestazione del credito stesso e degli elementi posti dalla banca a fondamento della domanda monitoria.
Di fronte, peraltro, a tale situazione così fluida, il giudizio di probabile attendibilità di un conteggio senza i periodi per i quali sono assenti i riscontri contabili è da escludersi , senza l'espletamento di una CTU (pure richiesto dall'appellante) possa essere , appunto, utile di fronte ad una situazione immutata.
Peraltro, la Corte di legittimità – nelle pronunce in cui ha ritenuto utilizzabile la CTU contabile per ricostruire comunque l'andamento dei conti – ha in ogni caso evidenziato che sul punto va sempre formulato un motivo di impugnazione specifico, necessario cioè a spiegare i motivi sui quali poggia l'attendibilità o meno della detta ricostruzione (v. Cass. N. 9140/20), del tutto mancanti nel caso in esame.
Ancora, non può che richiamarsi – anche in punto di indagini rimesse al CTU – le Sezioni Unite, che con la sentenza n. 3086 del 01/02/2022 , hanno affermato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Ne consegue che la chiesta CTU appare inammissibile alla luce dell'ulteriore principio (v. Cass. N.
1997 del 23/01/2023) secondo il quale in tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Infine, la pronuncia n. 37800/2022 ha ribadito che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto spiegando:…” Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007,
n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c”.
Come IÀ detto, nel caso in esame la parte appellante non ha neppure indicato l'esistenza di singole contabili bancarie nella propria documentazione o le scritture contabili della società, invocando esclusivamente l'ammissione di una CTU da utilizzare con metodi correttivi (saldi intermedi, saldo zero), di certo non sufficiente allo scopo per tutte le ragioni IÀ dette.
Il primo motivo, quindi, va respinto, con assorbimento di ogni altra questione, anche ex art. 346 CPC riproposta da parte appellata.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, a parte la soccombenza che resta tale a sorreggere la condanna alle spese, la doglianza sulla misura eccessiva e sproporzionata della liquidazione in primo grado è egualmente da respingere.
Non è contestato lo scaglione relativo al valore della controversia, così come non lo è il parametro utilizzato.
L'unico profilo attaccato riguarda la fase istruttoria che, in sostanza secondo l'appellante non vi sarebbe stata, così omettendo di valutare che detta attività ben può essere di natura documentale, imponendo alla
contro
-parte di esaminare i documenti prodotti sia in fase monitoria, sia in fase di cognizione piena, con la conseguenza che non si comprende come non possa essere considerata
“istruttoria” tale fase del processo.
Ne consegue la conferma della statuizione sulle spese.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9506/20 del tribunale di MA , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore