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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/06/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7532/2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maggio Antonia Marianna, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Putignano e Nicola Sansonetti, procuratori domiciliatari;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, procuratore domiciliatario;
- convenute -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la società al fine di ottenere il ristoro dei Controparte_1 Controparte_2
danni non patrimoniali riportati a seguito del sinistro avvenuto in data 15.6.2019 alle ore
12:16 circa, allorquando, percorrendo la Strada Provinciale Calimera-Martano in direzione Martano alla guida dell'autovettura Toyota “Land Cruiser” tg. FN415VN, giunto all'intersezione con via Mameli, “…veniva violentemente urtato dalla vettura UK
“PL” tg. DW605CT […] di proprietà e condotta dalla sig.ra la quale non Controparte_1 rispettava il semaforo rosso”.
Con distinte comparse depositate l'11.01.2021 ed il 01.02.2021 si costituivano in giudizio l'assicuratrice evocata e contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'addebito dell'invocata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 27.12.2022 il Tribunale ammetteva i mezzi di prova dedotti dalle parti, alla cui assunzione procedeva il 16.5.2023 ed il 26.9.2023.
Quindi con ordinanza del 12.12.2023 disponeva esperirsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare i postumi residuati all'attore nel sinistro ed all'uopo conferiva l'incarico alla dott.ssa Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, il 01.10.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti che seguono.
Risulta dalla consultazione della relazione di incidente stradale redatta dai CC di Maglie che il 15.6.2019, verso le ore 12.10 circa, l'autovettura nera Toyota Land Cruiser tg.
FN415VN, di proprietà e condotta dall'attore, e la UK PL bianca tg. DW605CT, di proprietà e condotta dalla vennero in collisione all'incrocio semaforico tra la CP_1
Strada Provinciale Calimera - Martano percorsa dal in direzione di quest'ultima Pt_1
località, e la via Mameli, dalla quale la convenuta sopraggiungeva per dirigersi verso via
De Gasperi.
Nel corso del processo i due testi escussi, già sentiti il 09.7.2019 dai CC intervenuti, sebbene non abbiano assistito al sinistro, hanno riferito le circostanze apprese in ragione della loro presenza sui luoghi.
In particolare, ha dichiarato: “Il giorno del sinistro insieme al mio collega Testimone_1
avevamo finito di lavorare alle 12.00 e procedevamo su v. Calimera-Martano per Testimone_2 tornare a Soleto;
abbiamo svoltato a destra perché il semaforo era verde;
subito dopo ci siamo fermati al successivo incrocio semaforico poiché v'era luce rossa e davanti a noi c'era un altro veicolo;
ho sentito un forte botto, ho guardato sullo specchietto retrovisore, mi sono girato ed ho visto
2 una macchina nera che roteava;
la macchina era del dottore (…) Preciso che io sono passato Pt_1 con il semaforo verde e la macchina del dr. era dietro di me […] è vero che non ho assistito Pt_1 all'impatto tra i veicoli in quanto ho udito un boato ho visto la macchina dell'attore roteare” (cfr. verbale di udienza del 26.9.2023).
Il teste successivamente escusso ha riferito: “Il giorno dell'incidente guidavo Testimone_2 la macchina Renault Scenic ed ero insieme al mio collega e percorrevamo la s.p. Testimone_1
Calimera direzione Soleto. Eravamo preceduti da un'auto e scattato il verde siamo partiti ed abbiamo svoltato a destra, seguiti dalla vettura del Sig. che io non conoscevo prima dello Pt_1 scontro. Dopo avere fatto qualche metro il mio collega mi segnalava che un'auto era andata a finire nelle campagne e successivamente mi accorgevo che era la macchina che ci seguiva. Non ho assistito all'impatto tra i veicoli, ma ho sentito il rumore dell'impatto” (cfr. verbale di udienza del
26.9.2023).
Premesso che nell'immediatezza dei fatti entrambi i testi rivelarono che mentre si stavano avvicinando ai veicoli per prestare soccorso, avevano notato che “…la macchina bianca indietreggiava fino all'altezza del semaforo” ove appare ritratta nelle foto in atti, considera il decidente che non solo quest'ultima posizione è evidentemente incompatibile con lo scontro, inconfutabilmente avvenuto, ma soprattutto che la circostanza che la UK avesse impegnato l'incrocio al momento dell'urto è riscontrata dal rinvenimento da parte dei CC intervenuti in corrispondenza del punto “L” indicato sulla planimetria, pure confermato dal teste , ovvero in prossimità dell'opposto ciglio della strada Tes_2
provinciale, una macchia di liquido fuoriuscita dal motore del veicolo della CP_1
nonché detriti e pezzi di carrozzeria della stessa.
Inoltre, la circostanza che l'auto del seguisse quella a bordo della quale viaggiavano Pt_1
i due testi, può essere intesa soltanto relativamente alla posizione rivestita rispetto alla loro direzione di marcia, in quanto la consultazione del report della scatola nera installata sulla sua auto evidenzia che l'urto avvenne all'ora del dispositivo 12.16.01, allorquando la velocità di crociera era di km/h 51, raggiunta a seguito di una rapida decelerazione considerato che 20 secondi prima era di km/h 79: ciò porta ad escludere sia che l'attore si sia fermato all'incrocio nell'attesa del verde, sia che seguisse immediatamente l'auto del
Notaro che si era arrestata al semaforo per poi ripartire, come del resto riscontrato dalla circostanza che prima di udire il botto i due testi hanno riferito che avevano percorso un tratto di strada fino ad arrivare ad un secondo incrocio semaforico visibile nella foto n. 10 prodotta dall'attore il 01.8.2022.
3 Alla stregua di tali risultanze, pure a voler ipotizzare che la sia passata con il rosso CP_1
come il 09.7.2019 riferito dai testi, e quindi violando il disposto di cui all'art. 146 CdS, non può porsi in dubbio che il sopraggiunse all'incrocio ad una velocità Pt_1
spropositata, confermata dai m. 9,90 di tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici e dal ribaltamento del mezzo con concomitante abbattimento di m. 3 circa di muretto a secco, del tutto superiore al limite di km/h 50 imposto per la strada percorsa
(vedi risultanze della scatola nera, non contestate in parte qua), noncurante dell'obbligo di cui all'art. 141 CdS che gli prescriveva di “…regolare la velocità … in prossimità delle intersezioni”, “…conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza… dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, “… ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli”, soprattutto se visibili come di certo lo era in quel frangente la UK della CP_1
Senza poi trascurare che ben potrebbe ipotizzarsi che nel tempo occorso affinchè l'attore raggiungesse l'incrocio dopo che i testi – da altro mezzo preceduti al semaforo, vedi dich.
09.7.2019 - avevano svoltato e prima che i medesimi udissero il botto, il semaforo sulla strada provinciale fosse diventato rosso, ed in quel caso la sia partita senza CP_1 sincerarsi “…di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, come previsto dall'art. 154
CdS.
Alla stregua di tutte queste considerazioni, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. che, come noto, introduce una presunzione di pari responsabilità dei conducenti in ordine ai danni verificatisi nel corso del sinistro, che può essere vinta dalla prova non solo dell'illiceità dell'altrui condotta di guida, ma soprattutto della conformità alle prescrizioni vigenti della propria (“Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili”, Cass. Civ., sez. III, 20/03/2017, n. 7057), ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi alla pari e concorrente condotta colposa di
4 e non essendo nessuna delle due parti riuscita a Parte_1 Controparte_1
dimostrare di avere tenuto una condotta di guida conforme alle prescrizioni del codice della strada.
Venendo alla quantificazione dei postumi accusati dall'attore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta la dott.ssa , con motivazione puntuale, coerente, Per_1
tecnicamente corroborata e del tutto condivisa, ha accertato che “…il 15.06.2019 il Sig. riportò un politrauma della strada in esiti di intervento chirurgico di Parte_1 stabilizzazione vertebrale L4-L5 effettuato il 26.04.2019.
Ricordiamo che in data 26.04.2019 il Sig. in seguito alla comparsa di claudicatio Pt_1
neurogena a sinistra secondaria a stenosi del canale lombare, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione ed artrodesi posterolaterale L4-L5 mediante barre e viti. (…)
In seguito al sinistro stradale del 15.06.2019 ove l'autovettura che conduceva veniva violentemente urtata da altra automobile con successivo ribaltamento, comparve una riacutizzazione della lombalgia con interessamento ingravescente del nervo sciatico popliteo esterno di destra e consensuale steppage a destra. Dopo numerosi accertamenti clinico strumentali, il veniva ricoverato per una “PARESI RADICOLARE DX Pt_1
INGRAVESCENTE” e in data 12.03.2020 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di revisione della precedente artrodesi L4-L5 e di stabilizzazione L3-L5 (12.03.2020)…. Dopo il sinistro de quo è occorso uno spostamento craniale della barra metallica di sinistra, ancorata alle viti infisse transpeduncolari, indicativo di uno valido trauma a livello del rachide lombare in iper-flessione o in iper-estensione con interessamento delle strutture muscolo-legamentose e quindi sulle radici nervose. Il predetto esito quindi ci consentiva di giustificare la comparsa della paresi dello SPE di destra, avvalorata peraltro dai seguenti dati fattuali:• in epoca antecedente il sinistro, la sintomatologia radicolare sciatalgica interessava solo il lato sinistro per cui fu eseguito il primo intervento chirurgico (26.04.2019) che detese e liberò le radici L4-L5 a sinistra;
• in epoca post-sinistro, comparve una progressiva paresi a carico dello SPE a destra in un quadro di sofferenza neurogena cronica nei miomeri L4 ed L5 di destra”.
Quindi, accertata la permanenza di un danno neurogeno a carico dello SPE di destra con piede cadente in soggetto portatore di molla di Codeville, la Consulente ha stimato detta menomazione della misura dell'11-12%, oltre al periodo di inabilità temporanea quantificato in gg. 10 di inabilità assoluta, gg. 30 al 75%, gg. 90 al 50% e gg. 90 al 25%, relativi al periodo delle cure e dei controlli.
Premesso che in sede conclusionale la compagnia convenuta non ha insistito nelle osservazioni alla consulenza formulate dal proprio CTP, in ogni caso esaustivamente
5 confutate dalla Consulente, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (che, secondo Cass. Civ., sez. III, 05/05/2021, n. 11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e che, secondo Cass. Civ., sez. III, 06/05/2020, n.
8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.”), ritiene il Tribunale equo liquidare il danno complessivamente riportato da , 60enne all'epoca del sinistro, Parte_1
nella somma complessiva di € 40.397,50 (di cui € 11.500,00 per IT, il resto per IP, quantificando quest'ultima nel valore medio tra il risarcimento corrispondente all'11 ed al 12%), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata nella misura del 50% per la responsabilità concorsuale ravvisata (€ 20.199,00), e dell'acconto di € 11.000,00 ricevuto (€ 9.199,00), va maggiorata degli interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno 2019 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di consulenza e di lite seguono la soccombenza e le seconde vengono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum (cfr. Cass. Civ., sez. II, 09/01/2020, n. 197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
:
[...]
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto, accertata la responsabilità di in ordine al sinistro occorso all'attore in data Controparte_1
15.6.2019 nella misura del 50%, condanna in solido Controparte_2
con al pagamento in favore di a titolo di danno Controparte_1 Parte_1
non patrimoniale della somma di € 9.199,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno 2019 e dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6 3) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_2
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, separatamente Controparte_1
liquidate. Lecce, 07.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dalla dott.ssa Margherita Ricci, Magistrato in tirocinio.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 7532/2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maggio Antonia Marianna, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Putignano e Nicola Sansonetti, procuratori domiciliatari;
Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte, procuratore domiciliatario;
- convenute -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la società al fine di ottenere il ristoro dei Controparte_1 Controparte_2
danni non patrimoniali riportati a seguito del sinistro avvenuto in data 15.6.2019 alle ore
12:16 circa, allorquando, percorrendo la Strada Provinciale Calimera-Martano in direzione Martano alla guida dell'autovettura Toyota “Land Cruiser” tg. FN415VN, giunto all'intersezione con via Mameli, “…veniva violentemente urtato dalla vettura UK
“PL” tg. DW605CT […] di proprietà e condotta dalla sig.ra la quale non Controparte_1 rispettava il semaforo rosso”.
Con distinte comparse depositate l'11.01.2021 ed il 01.02.2021 si costituivano in giudizio l'assicuratrice evocata e contestando la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'addebito dell'invocata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 27.12.2022 il Tribunale ammetteva i mezzi di prova dedotti dalle parti, alla cui assunzione procedeva il 16.5.2023 ed il 26.9.2023.
Quindi con ordinanza del 12.12.2023 disponeva esperirsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare i postumi residuati all'attore nel sinistro ed all'uopo conferiva l'incarico alla dott.ssa Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, il 01.10.2024 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento nei limiti che seguono.
Risulta dalla consultazione della relazione di incidente stradale redatta dai CC di Maglie che il 15.6.2019, verso le ore 12.10 circa, l'autovettura nera Toyota Land Cruiser tg.
FN415VN, di proprietà e condotta dall'attore, e la UK PL bianca tg. DW605CT, di proprietà e condotta dalla vennero in collisione all'incrocio semaforico tra la CP_1
Strada Provinciale Calimera - Martano percorsa dal in direzione di quest'ultima Pt_1
località, e la via Mameli, dalla quale la convenuta sopraggiungeva per dirigersi verso via
De Gasperi.
Nel corso del processo i due testi escussi, già sentiti il 09.7.2019 dai CC intervenuti, sebbene non abbiano assistito al sinistro, hanno riferito le circostanze apprese in ragione della loro presenza sui luoghi.
In particolare, ha dichiarato: “Il giorno del sinistro insieme al mio collega Testimone_1
avevamo finito di lavorare alle 12.00 e procedevamo su v. Calimera-Martano per Testimone_2 tornare a Soleto;
abbiamo svoltato a destra perché il semaforo era verde;
subito dopo ci siamo fermati al successivo incrocio semaforico poiché v'era luce rossa e davanti a noi c'era un altro veicolo;
ho sentito un forte botto, ho guardato sullo specchietto retrovisore, mi sono girato ed ho visto
2 una macchina nera che roteava;
la macchina era del dottore (…) Preciso che io sono passato Pt_1 con il semaforo verde e la macchina del dr. era dietro di me […] è vero che non ho assistito Pt_1 all'impatto tra i veicoli in quanto ho udito un boato ho visto la macchina dell'attore roteare” (cfr. verbale di udienza del 26.9.2023).
Il teste successivamente escusso ha riferito: “Il giorno dell'incidente guidavo Testimone_2 la macchina Renault Scenic ed ero insieme al mio collega e percorrevamo la s.p. Testimone_1
Calimera direzione Soleto. Eravamo preceduti da un'auto e scattato il verde siamo partiti ed abbiamo svoltato a destra, seguiti dalla vettura del Sig. che io non conoscevo prima dello Pt_1 scontro. Dopo avere fatto qualche metro il mio collega mi segnalava che un'auto era andata a finire nelle campagne e successivamente mi accorgevo che era la macchina che ci seguiva. Non ho assistito all'impatto tra i veicoli, ma ho sentito il rumore dell'impatto” (cfr. verbale di udienza del
26.9.2023).
Premesso che nell'immediatezza dei fatti entrambi i testi rivelarono che mentre si stavano avvicinando ai veicoli per prestare soccorso, avevano notato che “…la macchina bianca indietreggiava fino all'altezza del semaforo” ove appare ritratta nelle foto in atti, considera il decidente che non solo quest'ultima posizione è evidentemente incompatibile con lo scontro, inconfutabilmente avvenuto, ma soprattutto che la circostanza che la UK avesse impegnato l'incrocio al momento dell'urto è riscontrata dal rinvenimento da parte dei CC intervenuti in corrispondenza del punto “L” indicato sulla planimetria, pure confermato dal teste , ovvero in prossimità dell'opposto ciglio della strada Tes_2
provinciale, una macchia di liquido fuoriuscita dal motore del veicolo della CP_1
nonché detriti e pezzi di carrozzeria della stessa.
Inoltre, la circostanza che l'auto del seguisse quella a bordo della quale viaggiavano Pt_1
i due testi, può essere intesa soltanto relativamente alla posizione rivestita rispetto alla loro direzione di marcia, in quanto la consultazione del report della scatola nera installata sulla sua auto evidenzia che l'urto avvenne all'ora del dispositivo 12.16.01, allorquando la velocità di crociera era di km/h 51, raggiunta a seguito di una rapida decelerazione considerato che 20 secondi prima era di km/h 79: ciò porta ad escludere sia che l'attore si sia fermato all'incrocio nell'attesa del verde, sia che seguisse immediatamente l'auto del
Notaro che si era arrestata al semaforo per poi ripartire, come del resto riscontrato dalla circostanza che prima di udire il botto i due testi hanno riferito che avevano percorso un tratto di strada fino ad arrivare ad un secondo incrocio semaforico visibile nella foto n. 10 prodotta dall'attore il 01.8.2022.
3 Alla stregua di tali risultanze, pure a voler ipotizzare che la sia passata con il rosso CP_1
come il 09.7.2019 riferito dai testi, e quindi violando il disposto di cui all'art. 146 CdS, non può porsi in dubbio che il sopraggiunse all'incrocio ad una velocità Pt_1
spropositata, confermata dai m. 9,90 di tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici e dal ribaltamento del mezzo con concomitante abbattimento di m. 3 circa di muretto a secco, del tutto superiore al limite di km/h 50 imposto per la strada percorsa
(vedi risultanze della scatola nera, non contestate in parte qua), noncurante dell'obbligo di cui all'art. 141 CdS che gli prescriveva di “…regolare la velocità … in prossimità delle intersezioni”, “…conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza… dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, “… ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli”, soprattutto se visibili come di certo lo era in quel frangente la UK della CP_1
Senza poi trascurare che ben potrebbe ipotizzarsi che nel tempo occorso affinchè l'attore raggiungesse l'incrocio dopo che i testi – da altro mezzo preceduti al semaforo, vedi dich.
09.7.2019 - avevano svoltato e prima che i medesimi udissero il botto, il semaforo sulla strada provinciale fosse diventato rosso, ed in quel caso la sia partita senza CP_1 sincerarsi “…di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, come previsto dall'art. 154
CdS.
Alla stregua di tutte queste considerazioni, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. che, come noto, introduce una presunzione di pari responsabilità dei conducenti in ordine ai danni verificatisi nel corso del sinistro, che può essere vinta dalla prova non solo dell'illiceità dell'altrui condotta di guida, ma soprattutto della conformità alle prescrizioni vigenti della propria (“Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno
e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili”, Cass. Civ., sez. III, 20/03/2017, n. 7057), ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi alla pari e concorrente condotta colposa di
4 e non essendo nessuna delle due parti riuscita a Parte_1 Controparte_1
dimostrare di avere tenuto una condotta di guida conforme alle prescrizioni del codice della strada.
Venendo alla quantificazione dei postumi accusati dall'attore, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta la dott.ssa , con motivazione puntuale, coerente, Per_1
tecnicamente corroborata e del tutto condivisa, ha accertato che “…il 15.06.2019 il Sig. riportò un politrauma della strada in esiti di intervento chirurgico di Parte_1 stabilizzazione vertebrale L4-L5 effettuato il 26.04.2019.
Ricordiamo che in data 26.04.2019 il Sig. in seguito alla comparsa di claudicatio Pt_1
neurogena a sinistra secondaria a stenosi del canale lombare, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione ed artrodesi posterolaterale L4-L5 mediante barre e viti. (…)
In seguito al sinistro stradale del 15.06.2019 ove l'autovettura che conduceva veniva violentemente urtata da altra automobile con successivo ribaltamento, comparve una riacutizzazione della lombalgia con interessamento ingravescente del nervo sciatico popliteo esterno di destra e consensuale steppage a destra. Dopo numerosi accertamenti clinico strumentali, il veniva ricoverato per una “PARESI RADICOLARE DX Pt_1
INGRAVESCENTE” e in data 12.03.2020 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di revisione della precedente artrodesi L4-L5 e di stabilizzazione L3-L5 (12.03.2020)…. Dopo il sinistro de quo è occorso uno spostamento craniale della barra metallica di sinistra, ancorata alle viti infisse transpeduncolari, indicativo di uno valido trauma a livello del rachide lombare in iper-flessione o in iper-estensione con interessamento delle strutture muscolo-legamentose e quindi sulle radici nervose. Il predetto esito quindi ci consentiva di giustificare la comparsa della paresi dello SPE di destra, avvalorata peraltro dai seguenti dati fattuali:• in epoca antecedente il sinistro, la sintomatologia radicolare sciatalgica interessava solo il lato sinistro per cui fu eseguito il primo intervento chirurgico (26.04.2019) che detese e liberò le radici L4-L5 a sinistra;
• in epoca post-sinistro, comparve una progressiva paresi a carico dello SPE a destra in un quadro di sofferenza neurogena cronica nei miomeri L4 ed L5 di destra”.
Quindi, accertata la permanenza di un danno neurogeno a carico dello SPE di destra con piede cadente in soggetto portatore di molla di Codeville, la Consulente ha stimato detta menomazione della misura dell'11-12%, oltre al periodo di inabilità temporanea quantificato in gg. 10 di inabilità assoluta, gg. 30 al 75%, gg. 90 al 50% e gg. 90 al 25%, relativi al periodo delle cure e dei controlli.
Premesso che in sede conclusionale la compagnia convenuta non ha insistito nelle osservazioni alla consulenza formulate dal proprio CTP, in ogni caso esaustivamente
5 confutate dalla Consulente, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (che, secondo Cass. Civ., sez. III, 05/05/2021, n. 11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e che, secondo Cass. Civ., sez. III, 06/05/2020, n.
8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.”), ritiene il Tribunale equo liquidare il danno complessivamente riportato da , 60enne all'epoca del sinistro, Parte_1
nella somma complessiva di € 40.397,50 (di cui € 11.500,00 per IT, il resto per IP, quantificando quest'ultima nel valore medio tra il risarcimento corrispondente all'11 ed al 12%), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, decurtata nella misura del 50% per la responsabilità concorsuale ravvisata (€ 20.199,00), e dell'acconto di € 11.000,00 ricevuto (€ 9.199,00), va maggiorata degli interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno 2019 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di consulenza e di lite seguono la soccombenza e le seconde vengono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum (cfr. Cass. Civ., sez. II, 09/01/2020, n. 197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
:
[...]
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto, accertata la responsabilità di in ordine al sinistro occorso all'attore in data Controparte_1
15.6.2019 nella misura del 50%, condanna in solido Controparte_2
con al pagamento in favore di a titolo di danno Controparte_1 Parte_1
non patrimoniale della somma di € 9.199,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al giugno 2019 e dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna in solido con al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6 3) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_2
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, separatamente Controparte_1
liquidate. Lecce, 07.6.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dalla dott.ssa Margherita Ricci, Magistrato in tirocinio.
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