TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01176 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00680/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Abdel Hamid Abdel Wahab, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto PROT: -OMISSIS- emesso il 6.12.2022, notificato al datore di lavoro in data 10.11.2022 ed al lavoratore l'1.7.2024, con cui lo Sportello Unico per N. 00680/2024 REG.RIC.
l'Immigrazione della Prefettura di Bergamo ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Sig. -OMISSIS- in favore del Sig.
-OMISSIS- in data 27.7.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 27.7.2020 -OMISSIS- ha presentato presso la Prefettura di Bergamo domanda per la regolarizzazione in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-
, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
2.- La Prefettura di Bergamo con decreto del 6.12.2022, notificato all'interessato solo l'1.7.2024, ha respinto la richiesta in quanto, come già evidenziato con il preavviso di rigetto, la ricevuta fiscale rilasciata il 23.1.2020 dall'Asl Città di Torino Distretto Sud
– Ovest “risulta non erogata dalla stessa ASL e dalle sue Strutture aziendali” e la dichiarazione dell'Associazione Farti Minori Onlus, prodotta a riscontro del preavviso stesso, “risulta non idonea sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020”.
3.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. N. 00680/2024 REG.RIC.
4.- Il ricorso si affida ad un unico motivo di doglianza, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 comma 1, della legge n. 34/2020 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione”: dopo aver richiamato la disciplina dettata dal D.L. 34/2020 e dalla circolare del Ministero dell'Interno del 30.5.2020, nonché le faq pubblicate sul sito istituzionale di quest'ultimo, il ricorrente sostiene di aver fornito la prova della propria presenza in Italia prima dell'8.3.2020, costituita dal certificato rilasciato dalla TI
Minori Piemonte Onlus, attestante la fruizione del servizio mensa in data 24-25.1.2020
e da quello della Fondazione Casa della Carità di Milano in merito alla fruizione dei bagni negli anni 2018/2019.
Lo stesso, inoltre, rappresenta di essere stato titolare in questi ultimi anni di una linea telefonica Vodafone e di aver richiesto alla società di trasmettergli una copia del contratto, avendo smarrito la documentazione originale.
5.- La Prefettura di Bergamo ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti con atto di mero stile.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 25.9.2024 è stata emessa l'ordinanza n. -
OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris.
7.- A seguito di una reiterata istanza di prelievo è stata fissata l'udienza pubblica del
5.11.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- Il ricorso è infondato.
9.- In via di stretto diritto, si rileva come l'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 preveda che, ai fini della regolarizzazione del soggiorno, lo straniero debba dare prova della propria presenza in Italia in data antecedente all'8.3.2020 mediante “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”.
Con tale norma il legislatore ha inteso tipizzare la documentazione valutabile ai fini de quibus, onde evitare che la presenza sul territorio nazionale - alla data rilevante per N. 00680/2024 REG.RIC.
la procedura di emersione del lavoro irregolare - possa essere desunta da estemporanee dichiarazioni atipiche o poste in essere ex post.
Tali requisiti sono stati ribaditi dall'art. 5, comma 1, D.M. 27.5.2020, in parte qua riproduttivo della norma di fonte legale: infatti, la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8.3.2020 deve risultare da “rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici”. Il successivo comma 2, poi, precisa che “sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione
o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.
Di analogo tenore è la circolare del Ministero dell'Interno del 30.5.2020, secondo cui per “organismi pubblici” devono intendersi “soggetti pubblici privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia)…”, così come la successiva circolare n. 4623 del 17.11.2020, che ha ribadito “che la prova della presenza deve essere costituita da attestazioni rilasciate da organismi pubblici”, di modo che “non si ritiene possano essere ammesse dichiarazioni testimoniali”.
10.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato si fonda sia sulla falsità della documentazione prodotta in una all'istanza di emersione, sia sulla non idoneità della dichiarazione del religioso ID RL della TI Minori Piemonte Onlus ad attestare la presenza in Italia del ricorrente ante 8.3.2020. N. 00680/2024 REG.RIC.
In merito al primo profilo, occorre innanzitutto premettere che “Per giurisprudenza consolidata, la presentazione di dichiarazione non veritiera al fine di attestare un presupposto per l'emersione costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta di rilascio di titolo di soggiorno ovvero per la revoca di quello già rilasciato, atteso che per legge (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998) la presentazione di
“documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni” a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4619; id., 23 gennaio 2015, n. 309; id., 17 dicembre 2014, n. 6161;
TAR Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2016, 1290)” (C.d.S., Sez. III, n. 7446 dell'1.8.2023).
Nello stesso senso è stato affermato “Va premesso che nel caso in esame viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”) e 5, comma 8-bis (“Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ...”), d.lgs. 286 del 1998. La Sezione ha già rilevato in più occasioni (3 giugno 2010, n. 3515; 16 ottobre 2013, n. 5034; 2 ottobre 2015, n. 4619; 31 ottobre 2017, n. 5032; 3 luglio
2020; n. 4279; 10 giugno 2022, n. 4750) che da tali norme si ricava il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. È stato chiarito, contrariamente a quanto vorrebbe parte appellante, che tale principio, sia pure N. 00680/2024 REG.RIC.
affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo (Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750; 31 ottobre 2017, n. 5032)” (C.d.S., Sez. III, n. 8369 del
15.9.2023).
Pertanto, in base ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, la rilevata falsità della documentazione prodotta dal ricorrente in sede procedimentale è ostativa all'accoglimento della domanda.
Ad abundantiam, comunque, come già rilevato in sede cautelare, la dichiarazione resa dal religioso della TI Minori Piemonte Onlus in data 20.10.2022 non rientra tra le
“attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici” di cui all'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 e come tale ha un valore non differente da una mera dichiarazione testimoniale, inidonea quale prova ai fini della richiesta emersione.
È del tutto irrilevante, quindi, anche la dichiarazione della Casa della Carità di Milano del 9.9.2024, sia perché la rilevata falsità non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito procedimentale, sia perché trattasi ancora una volta di documentazione non rientrante nel genus “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici” come poc'anzi specificato, sia ancora in quanto prodotta soltanto in corso di giudizio e non nella naturale sede procedimentale. Del pari irrilevante, in relazione a quest'ultimo profilo, si appalesa il referto medico che proverrebbe dall'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per una frattura
“commutativa” – rectius “comminuta” - versato agli atti del giudizio soltanto in uno all'istanza di prelievo del 16.6.2025, mentre non è stato trasmesso all'Amministrazione nel corso del procedimento, sicché questa non ne ha potuto accertare la genuinità. N. 00680/2024 REG.RIC.
Si rammenta, a tal proposito, che per costante giurisprudenza della Sezione “La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza (…) Eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata” (questa Sezione, sentenze nn. 914 del 14.12.2023 e 120 del 29.1.2025) e che opinare diversamente implicherebbe non solo la dequotazione del principio di autoresponsabilità “perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, anche a fronte di una presentazione tardiva, l'Amministrazione terrà pur sempre in considerazione quella documentazione e provvederà nuovamente sull'istanza”, ma anche la frustrazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa “perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento”
(questa Sezione sentenza n. 869 del 27.11.2023).
In ragione di tutte le considerazioni svolte, pertanto, il ricorso va respinto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00680/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC LO CC N. 00680/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01176 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00680/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Abdel Hamid Abdel Wahab, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto PROT: -OMISSIS- emesso il 6.12.2022, notificato al datore di lavoro in data 10.11.2022 ed al lavoratore l'1.7.2024, con cui lo Sportello Unico per N. 00680/2024 REG.RIC.
l'Immigrazione della Prefettura di Bergamo ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Sig. -OMISSIS- in favore del Sig.
-OMISSIS- in data 27.7.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 27.7.2020 -OMISSIS- ha presentato presso la Prefettura di Bergamo domanda per la regolarizzazione in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-
, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
2.- La Prefettura di Bergamo con decreto del 6.12.2022, notificato all'interessato solo l'1.7.2024, ha respinto la richiesta in quanto, come già evidenziato con il preavviso di rigetto, la ricevuta fiscale rilasciata il 23.1.2020 dall'Asl Città di Torino Distretto Sud
– Ovest “risulta non erogata dalla stessa ASL e dalle sue Strutture aziendali” e la dichiarazione dell'Associazione Farti Minori Onlus, prodotta a riscontro del preavviso stesso, “risulta non idonea sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020”.
3.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. N. 00680/2024 REG.RIC.
4.- Il ricorso si affida ad un unico motivo di doglianza, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 comma 1, della legge n. 34/2020 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione”: dopo aver richiamato la disciplina dettata dal D.L. 34/2020 e dalla circolare del Ministero dell'Interno del 30.5.2020, nonché le faq pubblicate sul sito istituzionale di quest'ultimo, il ricorrente sostiene di aver fornito la prova della propria presenza in Italia prima dell'8.3.2020, costituita dal certificato rilasciato dalla TI
Minori Piemonte Onlus, attestante la fruizione del servizio mensa in data 24-25.1.2020
e da quello della Fondazione Casa della Carità di Milano in merito alla fruizione dei bagni negli anni 2018/2019.
Lo stesso, inoltre, rappresenta di essere stato titolare in questi ultimi anni di una linea telefonica Vodafone e di aver richiesto alla società di trasmettergli una copia del contratto, avendo smarrito la documentazione originale.
5.- La Prefettura di Bergamo ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti con atto di mero stile.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 25.9.2024 è stata emessa l'ordinanza n. -
OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris.
7.- A seguito di una reiterata istanza di prelievo è stata fissata l'udienza pubblica del
5.11.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- Il ricorso è infondato.
9.- In via di stretto diritto, si rileva come l'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 preveda che, ai fini della regolarizzazione del soggiorno, lo straniero debba dare prova della propria presenza in Italia in data antecedente all'8.3.2020 mediante “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”.
Con tale norma il legislatore ha inteso tipizzare la documentazione valutabile ai fini de quibus, onde evitare che la presenza sul territorio nazionale - alla data rilevante per N. 00680/2024 REG.RIC.
la procedura di emersione del lavoro irregolare - possa essere desunta da estemporanee dichiarazioni atipiche o poste in essere ex post.
Tali requisiti sono stati ribaditi dall'art. 5, comma 1, D.M. 27.5.2020, in parte qua riproduttivo della norma di fonte legale: infatti, la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8.3.2020 deve risultare da “rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici”. Il successivo comma 2, poi, precisa che “sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione
o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.
Di analogo tenore è la circolare del Ministero dell'Interno del 30.5.2020, secondo cui per “organismi pubblici” devono intendersi “soggetti pubblici privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia)…”, così come la successiva circolare n. 4623 del 17.11.2020, che ha ribadito “che la prova della presenza deve essere costituita da attestazioni rilasciate da organismi pubblici”, di modo che “non si ritiene possano essere ammesse dichiarazioni testimoniali”.
10.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato si fonda sia sulla falsità della documentazione prodotta in una all'istanza di emersione, sia sulla non idoneità della dichiarazione del religioso ID RL della TI Minori Piemonte Onlus ad attestare la presenza in Italia del ricorrente ante 8.3.2020. N. 00680/2024 REG.RIC.
In merito al primo profilo, occorre innanzitutto premettere che “Per giurisprudenza consolidata, la presentazione di dichiarazione non veritiera al fine di attestare un presupposto per l'emersione costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta di rilascio di titolo di soggiorno ovvero per la revoca di quello già rilasciato, atteso che per legge (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998) la presentazione di
“documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni” a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4619; id., 23 gennaio 2015, n. 309; id., 17 dicembre 2014, n. 6161;
TAR Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2016, 1290)” (C.d.S., Sez. III, n. 7446 dell'1.8.2023).
Nello stesso senso è stato affermato “Va premesso che nel caso in esame viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, penultimo periodo (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”) e 5, comma 8-bis (“Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ...”), d.lgs. 286 del 1998. La Sezione ha già rilevato in più occasioni (3 giugno 2010, n. 3515; 16 ottobre 2013, n. 5034; 2 ottobre 2015, n. 4619; 31 ottobre 2017, n. 5032; 3 luglio
2020; n. 4279; 10 giugno 2022, n. 4750) che da tali norme si ricava il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno. È stato chiarito, contrariamente a quanto vorrebbe parte appellante, che tale principio, sia pure N. 00680/2024 REG.RIC.
affermato soprattutto in relazione a falsificazioni concernenti il rapporto di lavoro presupposto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo (Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750; 31 ottobre 2017, n. 5032)” (C.d.S., Sez. III, n. 8369 del
15.9.2023).
Pertanto, in base ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, la rilevata falsità della documentazione prodotta dal ricorrente in sede procedimentale è ostativa all'accoglimento della domanda.
Ad abundantiam, comunque, come già rilevato in sede cautelare, la dichiarazione resa dal religioso della TI Minori Piemonte Onlus in data 20.10.2022 non rientra tra le
“attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici” di cui all'art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 e come tale ha un valore non differente da una mera dichiarazione testimoniale, inidonea quale prova ai fini della richiesta emersione.
È del tutto irrilevante, quindi, anche la dichiarazione della Casa della Carità di Milano del 9.9.2024, sia perché la rilevata falsità non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito procedimentale, sia perché trattasi ancora una volta di documentazione non rientrante nel genus “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici” come poc'anzi specificato, sia ancora in quanto prodotta soltanto in corso di giudizio e non nella naturale sede procedimentale. Del pari irrilevante, in relazione a quest'ultimo profilo, si appalesa il referto medico che proverrebbe dall'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per una frattura
“commutativa” – rectius “comminuta” - versato agli atti del giudizio soltanto in uno all'istanza di prelievo del 16.6.2025, mentre non è stato trasmesso all'Amministrazione nel corso del procedimento, sicché questa non ne ha potuto accertare la genuinità. N. 00680/2024 REG.RIC.
Si rammenta, a tal proposito, che per costante giurisprudenza della Sezione “La legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, perché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza (…) Eventuali produzioni documentali successive all'emissione del provvedimento non possono, ex post, rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell'emissione non lo era. Né sussiste un obbligo per l'Amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione che mancava, di revocare il provvedimento in precedenza legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che tenga conto della predetta documentazione: la decisione di procedere al riesame in autotutela è infatti discrezionale e non obbligata” (questa Sezione, sentenze nn. 914 del 14.12.2023 e 120 del 29.1.2025) e che opinare diversamente implicherebbe non solo la dequotazione del principio di autoresponsabilità “perché gli interessati sarebbero disincentivati a presentare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione occorrente se potessero confidare che, anche a fronte di una presentazione tardiva, l'Amministrazione terrà pur sempre in considerazione quella documentazione e provvederà nuovamente sull'istanza”, ma anche la frustrazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa “perché i tempi dell'Amministrazione verrebbero indebitamente condizionati dagli ingiustificati ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria al procedimento”
(questa Sezione sentenza n. 869 del 27.11.2023).
In ragione di tutte le considerazioni svolte, pertanto, il ricorso va respinto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00680/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC LO CC N. 00680/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.