Art. 802. Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali 1. Ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice e i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, possono essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico. 2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 802 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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