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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16285/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.45 è presente l'avv. Lipari in sostituzione dell'avv. MENALLO
FRANCESCO per parte ricorrente . Nessuno è comparso per l' CP_1
L'avv. Lipari da atto del riconoscimento della prestazione e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 legali.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16285 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MENALLO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. MILAZZO EMANUELA
- resistente - oggetto:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo di avere inviato domanda, in data 22.09.2023, al fine di vedersi riconosciuto lo status di invalido per il collocamento mirato di cui alla l. 68/99 onde potere inserirsi nel mondo del lavoro e di non essere stata mai stata convocata a visita, proponeva ricorso per ottenere l'accertamento del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile avente diritto all'inserimento nelle liste del collocamento mirato (con percentuale non inferiore al 46%), avente diritto ai benefici di cui alla l. 68/99.
Si costituiva il convenuto evidenziando che in altro giudizio avente ad oggetto il medesimo ricorrente e come oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, Rg 5706/24, il ricorrente con relazione datata 22/07/2024 era stato riconosciuto invalido all'80% (ottanta) e, pertanto, chiedeva non darsi luogo alle operazioni di consulenza e dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della consulenza resa nel giudizio RG 5706/2024 e che alla data del deposito del presente ricorso il ricorrente era a conoscenza del grado di invalidità riconosciutogli, non avendo dato prova del contrario, le spese di lite appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16285/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.45 è presente l'avv. Lipari in sostituzione dell'avv. MENALLO
FRANCESCO per parte ricorrente . Nessuno è comparso per l' CP_1
L'avv. Lipari da atto del riconoscimento della prestazione e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 legali.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16285 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MENALLO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. MILAZZO EMANUELA
- resistente - oggetto:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo di avere inviato domanda, in data 22.09.2023, al fine di vedersi riconosciuto lo status di invalido per il collocamento mirato di cui alla l. 68/99 onde potere inserirsi nel mondo del lavoro e di non essere stata mai stata convocata a visita, proponeva ricorso per ottenere l'accertamento del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile avente diritto all'inserimento nelle liste del collocamento mirato (con percentuale non inferiore al 46%), avente diritto ai benefici di cui alla l. 68/99.
Si costituiva il convenuto evidenziando che in altro giudizio avente ad oggetto il medesimo ricorrente e come oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, Rg 5706/24, il ricorrente con relazione datata 22/07/2024 era stato riconosciuto invalido all'80% (ottanta) e, pertanto, chiedeva non darsi luogo alle operazioni di consulenza e dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della consulenza resa nel giudizio RG 5706/2024 e che alla data del deposito del presente ricorso il ricorrente era a conoscenza del grado di invalidità riconosciutogli, non avendo dato prova del contrario, le spese di lite appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio