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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5509/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Amm.ne Giudiziaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - . 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 8 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Socità Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1054 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo.
Ha dedotto - con unico motivo - la violazione dell'art. 15 d.lvo 546 del 1992 : il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio (cfr. sentenza impugnata).
Ha argomentato (in sintesi) di non aver “ … commesso alcuna violazione e che la pretesa avanzata dal
Comune di Carini con la cartella di pagamento impugnata - pari a euro 261.506,88 - era del tutto illegittima.
Segnatamente: a) parte della richiesta contenuta nella cartella impugnata, riferita a sanzioni ed interessi, era stata già annullata dalla Corte di Giustizia di primo grado con sentenze passate in giudicato … b) la parte residua, avente ad oggetto l'imposta, stante il sequestro in corso, “rimane, al momento, sospeso ex art. 1, comma 189, lett. d) n.2 della legge di stabilità 2012…” (cfr. appello in atti).
La Corte di primo grado ha annullato l'atto impugnato ritenendo che “ … non può che ribadirsi il principio, affermato da questa Corte con sentenza del 20 settembre 2021 resa tra le stesse parti, secondo cui il pagamento delle stesse rimane, al momento, sospeso ex art. 1, comma 189, lett. d) n.2 della legge di stabilità
2012. Per quanto riguarda le altre somme richieste a titolo di interessi e sanzioni, è appena il caso di rilevare che la inesigibilità dei relativi pagamenti è stata affermata con effetto di giudicato da questa stessa Corte, con le sentenze richiamate dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Comune di Carini il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e della sentenza impugnata, ha contestato la fondatezza del gravame ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato. 1.- Dispone l'art. 15 del d.lvo 546 del 1992 (in breve) che “Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate …”.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società ed ha disposto la compensazione delle spese “ … in ragione della peculiarità della fattispecie e considerato che il ricorso non concerne vizi intrinseci della cartella impugnata ….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,
c. 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, c. 1, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora ” … sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” che il primo Collegio ha riscontrato nella “peculiarità della fattispecie” e nella circostanza che il ricorso non concerneva “vizi intrinseci della cartella” (cfr. sentenza impugnata).
3.- Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 2572/2012) hanno affermato (in sintesi) che ” … l'articolo
92 c.p.c., c. 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite quando concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.
4.- Le condizioni giustificative della compensazione delle spese, nel caso qui in esame, sono state riscontrate:
-nella “ … peculiarità della fattispecie …” (ovvero aspetto particolare, proprio e caratteristico) della controversia legata all' evoluzione della complessa normativa di settore (in parte richiamata sia dalla
Società appellante che dal primo Giudice) ed ai correlati profili giurisprudenziali in tema di società in amministrazione giudiziaria;
-nell'assenza di “vizi intrinseci” (“vizi di forma” “vizi propri”) che della struttura o della validità formale dell'atto amministrativo o avessero impedito al contribuente di comprendere o contestare la pretesa fiscale.
5.- La giurisprudenza di vertice in tema di interpretazione della sentenza (nel suo complesso) ha ritenuto che mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta- ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano (Cassazione civile, sezione prima sentenza del 4.1.2025, n. 94).
6.- Le Sezioni unite della Corte di cassazione – in tema di motivazione sulle spese – hanno ritenuto che dovrà ritenersi assolto l'obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cassazione SS.UU. Sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008).
Tali “ … argomenti specificamente riferiti alla statuizione …” e “ … considerazioni giuridiche o di fatto … ” sono state (dal Giudice di prime cure) ritenute sussistenti nella “ … peculiarità della fattispecie …” e nella considerazione che il ricorso non concerneva “ … vizi intrinseci della cartella impugnata ….”. -Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
-Sussistono giusti motivi, in ragione dei plurimi principi giurisprudenziali sopra richiamati, delle novità involte nelle diverse questioni esaminate, per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5509/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Amm.ne Giudiziaria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - . 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 8 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1054/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092843123000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Socità Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1054 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo.
Ha dedotto - con unico motivo - la violazione dell'art. 15 d.lvo 546 del 1992 : il primo Giudice ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio (cfr. sentenza impugnata).
Ha argomentato (in sintesi) di non aver “ … commesso alcuna violazione e che la pretesa avanzata dal
Comune di Carini con la cartella di pagamento impugnata - pari a euro 261.506,88 - era del tutto illegittima.
Segnatamente: a) parte della richiesta contenuta nella cartella impugnata, riferita a sanzioni ed interessi, era stata già annullata dalla Corte di Giustizia di primo grado con sentenze passate in giudicato … b) la parte residua, avente ad oggetto l'imposta, stante il sequestro in corso, “rimane, al momento, sospeso ex art. 1, comma 189, lett. d) n.2 della legge di stabilità 2012…” (cfr. appello in atti).
La Corte di primo grado ha annullato l'atto impugnato ritenendo che “ … non può che ribadirsi il principio, affermato da questa Corte con sentenza del 20 settembre 2021 resa tra le stesse parti, secondo cui il pagamento delle stesse rimane, al momento, sospeso ex art. 1, comma 189, lett. d) n.2 della legge di stabilità
2012. Per quanto riguarda le altre somme richieste a titolo di interessi e sanzioni, è appena il caso di rilevare che la inesigibilità dei relativi pagamenti è stata affermata con effetto di giudicato da questa stessa Corte, con le sentenze richiamate dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Comune di Carini il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e della sentenza impugnata, ha contestato la fondatezza del gravame ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato. 1.- Dispone l'art. 15 del d.lvo 546 del 1992 (in breve) che “Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate …”.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società ed ha disposto la compensazione delle spese “ … in ragione della peculiarità della fattispecie e considerato che il ricorso non concerne vizi intrinseci della cartella impugnata ….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Con la sentenza n. 77/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,
c. 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, c. 1, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora ” … sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” che il primo Collegio ha riscontrato nella “peculiarità della fattispecie” e nella circostanza che il ricorso non concerneva “vizi intrinseci della cartella” (cfr. sentenza impugnata).
3.- Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 2572/2012) hanno affermato (in sintesi) che ” … l'articolo
92 c.p.c., c. 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite quando concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.
4.- Le condizioni giustificative della compensazione delle spese, nel caso qui in esame, sono state riscontrate:
-nella “ … peculiarità della fattispecie …” (ovvero aspetto particolare, proprio e caratteristico) della controversia legata all' evoluzione della complessa normativa di settore (in parte richiamata sia dalla
Società appellante che dal primo Giudice) ed ai correlati profili giurisprudenziali in tema di società in amministrazione giudiziaria;
-nell'assenza di “vizi intrinseci” (“vizi di forma” “vizi propri”) che della struttura o della validità formale dell'atto amministrativo o avessero impedito al contribuente di comprendere o contestare la pretesa fiscale.
5.- La giurisprudenza di vertice in tema di interpretazione della sentenza (nel suo complesso) ha ritenuto che mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta- ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano (Cassazione civile, sezione prima sentenza del 4.1.2025, n. 94).
6.- Le Sezioni unite della Corte di cassazione – in tema di motivazione sulle spese – hanno ritenuto che dovrà ritenersi assolto l'obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cassazione SS.UU. Sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008).
Tali “ … argomenti specificamente riferiti alla statuizione …” e “ … considerazioni giuridiche o di fatto … ” sono state (dal Giudice di prime cure) ritenute sussistenti nella “ … peculiarità della fattispecie …” e nella considerazione che il ricorso non concerneva “ … vizi intrinseci della cartella impugnata ….”. -Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
-Sussistono giusti motivi, in ragione dei plurimi principi giurisprudenziali sopra richiamati, delle novità involte nelle diverse questioni esaminate, per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA