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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15771/2022 +rg 30269\22 + rg n. 21996\23
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15771/2022+rg 30269\22 + rg n. 21996\23
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10,54 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. TALENTI ALFREDO e l'avv. BISCI e Per
[...] Controparte_1
l'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti e precisano come da fogli depositati Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16,53 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15771/2022 riunita con rg 30269\22 + rg n. 21996\23
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALENTI ALFREDO e dell'avv. BISCI NATIA Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA AMEDEI, 15 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 15 20123 C.F._1
MILANO presso il difensore avv. TALENTI ALFREDO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA, 8 20129
MILANO presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
con il quale ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “NEL MERITO: - accertare l'invalidità e pertanto annullare la delibera condominiale del 16.03.2022
o dichiararla nulla e inefficace, nella parte in cui: (i) ha negato a il distacco dagli impianti di Parte_1
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali e (ii) ha addebitato a le Parte_1
spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo 2020, pari ad euro 11.065,93 e
al preventivo 2021, pari ad euro 11.353,44; rideterminare le spese a carico di in relazione al Parte_1
consuntivo 2020 e preventivo 2021, escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni
caso, accertare e dichiarare il diritto di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, Parte_1
raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel
merito: respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la
validità e la legittimità della delibera assembleare del 16.03.2021 anche con riferimento al Consuntivo 2020 ed al
pagina 3 di 11 Preventivo 2021, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
Giudizio nonché del Giudizio di Mediazione R.G. Am. n. 1446/2021”.
Rinviata per i medesimi incombenti al 27.3.2023, all'esito della prima udienza di comparizione venivano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 30.10.2023, in esito al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice disponeva
C.T.U. volta a verificare la legittimità del distacco , nominato l'ing che previo giuramento accetava Per_1
all'incarico sul quesito formulato all'udienza del 4.12.2023 .
In esito al deposito dell'elaborato all'udienza del 8.4.2024 ravvisata l'esistenza di profili di connessione soggettiva e di connessione oggettiva, venivano riunite alla presente causa le procedure aventi Rg n. 30269\22
ed R.G. n. 21996/2023 proposte sempre da nei confronti del per l'impugnativa delle Pt_2 CP_2 CP_1
delibere del 9.3.22 e del 28.2.2023 in particolare in relazione ai consuntivi di esercizio ivi approvati che, secondo l'assunto di parte attrice non tenevano conto, ai fini dei riparti delle spese, dell'intervneuto distacco dall'impianto e che oggi ci occupa
In particolare nella procedura R.G. n. 30269/2022, chiedeva “NEL MERITO in via preliminare Parte_1
- per tutti i motivi esposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del
9.03.2022; in via principale - accertare l'invalidità e pertanto dichiarare la nullità della delibera condominiale del
9.03.2022 o annullarla, nella parte in cui, in violazione del diritto di Tecnicos al distacco dagli impianti di
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, ha
addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo Parte_1
di spese relativo all'anno 2021, pari ad euro 12.840,94 e al preventivo di spese relativo all'anno 2022, pari ad
euro 18.281,48; - rideterminare le spese a carico di in relazione al consuntivo 2021 e preventivo Parte_1
2022, escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il
diritto di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati Parte_1
condominiali.”
Ed il si costitutiva chiedendo “In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera CP_1
assembleare impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito:
pagina 4 di 11 respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché infondate in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la validità e la
legittimità della delibera assembleare del 09.03.2022 anche con riferimento al Consuntivo 2021 ed al Preventivo
2022, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente Giudizio”.
La causa era assegnata alla dott.ssa Bocconcello che a fronte dell'istanza adi riunione con il procedimento rg
15771\22 rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione e quindi la causa poi veniva assegnata alla dott.ssa
Zuffada .
Nella procedura R.G. n. 21996/2023 in cui la chiedeva “NEL MERITO in via preliminare per tutti Parte_1
i motivi esposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 28/2/2023; in via
principale - accertare l'invalidità e pertanto dichiarare la nullità della delibera condominiale del 28/2/2023 o
annullare detta delibera, nella parte in cui, in violazione del diritto di distacco dagli impianti di Controparte_3
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, ha
addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo Parte_1
di spese relativo all'anno 2022, pari ad € 22.195,47 e al preventivo di spese relativo all'anno 2023, pari ad €
20.578,48; - rideterminare le spese a carico di in relazione al consuntivo 2022 e preventivo 2023, Parte_1
escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto
di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati Parte_1
condominiali. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Il si costituiva ed ivi concludeva “In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera CP_1
assembleare impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito:
respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché infondate in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la validità e la
legittimità della delibera assembleare del 28.02.2023 anche con riferimento al Consuntivo 2022 ed al Preventivo
2023, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente Giudizio”.
La causa era assegnata al dott. che a fronte dell'istanza di riunione con il procedimento rg 15771\22 Per_2
rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione e quindi la causa poi veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada.
pagina 5 di 11 All'udienza del 8.4.2024 in esito al deposito dell'elaborato peritale, il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attrice e- riunite alla procedura 15771\22 le procedure 30269\122 e rg 21996\23- la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 quinquies secondo c.p.c. all'udienza di discussione del 13.11.2024, con termine per il deposito di note sino al 30.10.2024.
Depositate note conclusive a cura di entrambe le parti, con provvedimento del Presidente di Sezione del
10.9.2024, la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 13.11.2024
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'udienza del 25.3.2025, in esito alla discussione orale la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 21.3.2022 e in data 15.6.2022 e 5.5.2023 rispettivamente per il giudizio R.G. n. 30269/
2022 e per il giudizio R.G. n. 21996/2023, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Altresì preliminarmente parte convenuta contesta, quanto alla domanda di impugnativa della delibera del
16.3.2021, la rettifica della domanda operata dalla con atto di citazione e chiede che venga Parte_1
stralciata e non considerata la domanda relativa alla dichiarazione di nullità della delibera impugnata,
assumendo che in sede di mediazione la domanda era limitata alla declaratoria d'invalidità ed inefficacia della detta delibera del 16.3.2021.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento atteso che la nullità della delibera può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass 9839\2021)
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera del 16.3.2021 nella parte in cui non ha autorizzato il distacco dall'impianto e conseguentemente le delibere oggi impugnate del 16.3.2021, del 9.03.2022 e del 28.2.2022,
nella parte in cui, in violazione del diritto di al distacco dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e Pt_1
ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, hanno addebitato a le Parte_1
spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo di spese relativo all'anno
2020,2021 e 2022.
Parte convenuta contesta sia il distacco sia le legittimità dello stesso e comunque quanto alla ripartizione delle spese contesta vi sia stata una erronea ripartizione attesa la opponibilità dell'art. 27 del regolamento condominiale.
pagina 6 di 11 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è risultato provato che:
- L'attrice è proprietaria di un'unità immobiliare nell'edificio del convenuto CP_1
- Il condominio è dotato di un regolamento condominiale di natura contrattuale
- L'art 27 del regolamento stabilisce che” In generale salvo quanto espressamente stabilito nel regolamento comprensoriale negli altri articoli seguenti le spese relative alla conservazione e manutenzione dei beni la gestione dei servizi comuni o destinati all'uso comune di tutti i condomini sono ripartite tra gli stessi in proporzione alle quote millesimali. Per le seguenti voci di spesa si precisa in particolare: ….. b) gestione condizionamento e riscaldamento. Essendo posta al servizio di tutti i condomini tale gestione farà carico a tutti i condomini secondo i millesimi che ad essi competono in base alla colonna 11 della tabella qui allegata sotto B nella quale si è tenuto conto dei locali rispettivamente dotati di riscaldamento condizionamento e termoventilazione . Come per ogni altra spesa nessun condomino può sottrarsi alla partecipazione nella spesa di cui sopra anche se per qualsiasi ragione non dovesse godere di tali servizi o anche se le unità immobiliari restassero temporaneamente disabilitato o comunque inutilizzate”.
- in data 8.6.2020 l'attrice ha comunicato all'Amministratore il proprio distacco dagli impianti condominiali
(riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica),
- in data 16.03.2021 l'assemblea deliberava a) di non autorizzarle l'esecuzione del distacco dagli impianti condominiali (punto n. 1 dell'ordine del giorno), b) l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2020 (punto n. 2 dell'ordine del giorno), c) l'approvazione del preventivo delle spese della gestione ordinaria 2021 (punto n. 5 dell'ordine del giorno) e d) l'approvazione dei relativi riparti;
- in data 9.3.2022 l'assemblea deliberava l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2021 addebitando all'attrice i consumi di riscaldamento e di raffrescamento;
- in data 28.2.2023 l'assemblea deliberava l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2021 addebitando all'attrice i consumi di riscaldamento e di raffrescamento.
Come noto la questione relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all'art. 1118 cc c.c., come modificata dalla legge n. 220 del 2012,
pagina 7 di 11 in vigore dal 18 giugno 2013, c.d. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini", e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. L'onere della prova in capo al condomino,
che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto. Con l'ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell'impianto condominiale e/o "aggravi" per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né
l'interessato, ai sensi dell'art. 1118 c.c., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma", poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".(cass 25559\23, Cass. n. 7708 del 2007; Cass. n. 15079 del 2006; Cass. n. 5974
del 2004).
Pertanto l'art. 1118 c.c. consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (Cass. n. 22285 del 2016). In siffatta evenienza, il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di pagina 8 di 11 sostituzione della caldaia -, perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare, le spese d manutenzione dell'impianto e i consumi involontari (Cass. n. 18131 del 2020 e cass 26185\2023).
Orbene la CTU esperita in corso di causa a cui si ritiene di poter aderire per logicità e chiarezza ha concluso
“I terminali degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione nell'immobile di proprietà Parte_1
presentano le bocchette aria, dell'impianto di ventilazione, bloccate da lamierini fissati sulle griglie. I n°17
dispositivi fan coil, dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento, a ridosso dei muri perimetrali, sono stati tutti
rimossi. .. L'unità in esame risulta scollegata dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione ed il
distacco è nei limiti di legge. Le bocchette di aerazione dell'impianto di ventilazione sono chiuse ed i fan coil
dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento sono tutti stati rimossi. L'impianto di riscaldamento a pavimento,
di cui è stata trovata una tubazione a seguito di scavo, non risulta funzionante. Per correttezza, a parere dello
scrivente, in fase di ristrutturazione dell'unità, occorrerebbe chiudere le bocchette nei pilastri e nella parete sopra
l'ingresso, con un'opera muraria che prevede la posa di laterizi, per rendere la chiusura delle bocchette di
aerazione permanente. Analogamente occorrerebbe effettuare uno scavo in prossimità di tutte le tubazioni e
connessioni di alimentazione dei fan coil e completare la chiusura con un'opera muraria che prevede il
completamento della soletta per rendere la chiusura delle alimentazioni permanente. I limiti di legge per il
distacco dagli impianti impongono che non incorrano squilibri di funzionamento per gli impianti o aggravi di
spesa per gli altri condomini. Non è disponibile documentazione dei progetti e degli schemi degli impianti di
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, tuttavia lo scrivente osserva che gli impianti servono n°60 unità
immobiliari, molte derivate dal frazionamento di alcune delle n°42 unità originali, come emerso nei colloqui e
discussioni intercorsi dal collegio peritale. Attualmente molte unità immobiliari non sono affittate e non sono
quindi occupate da persone;
i fan coil di queste unità non sono attivi. Considerando che, secondo quanto
riportato in atti (pag. 2 atto di citazione), l'impianto è nelle condizioni nelle quali è stato osservato dal collegio
peritale fin dal 08.06.2020, lo scrivente ha richiesto alle parti documenti su eventuali lamentele, da parte di
condomini, circa malfunzionamenti degli impianti, ma non sono stati prodotti. Considerando che, secondo
quanto riportato in atti (pag. 2 atto di citazione), l'impianto è nelle condizioni nelle quali è stato osservato dal
collegio peritale fin dal 08.06.2020, lo scrivente ha richiesto alle parti documenti, quali rendiconti di esercizio, di
pagina 9 di 11 eventuali aggravi di spesa generale ma non sono stati prodotti. Per tutto quanto sopra indicato, con maggiore
probabilità, l'unità in esame risulta scollegata dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e di ventilazione ed
il distacco è nei limiti di legge.”
Ciò posto e tenuto conto di quanto sopra argomentato sia in fatto che in diritto deve ritenersi accertato che l'attrice risulta distaccata dall'impianto condominiale di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica ma non vi è prova in atti che tale distacco, ritenuto dal CTU nei limiti di legge, abbia rispettato i limiti di cui all'art. 1118 c.c. comma 4 .
Nel caso concreto, e per quanto sopra, deve infatti ritenersi che la delibera del 16.3.2021 con la quale il ha negato all'attrice l'autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare CP_1
dall'impianto di riscaldamento raffrescamento e ventilazione meccanica è immune da censure perché l'attrice non ha dimostrato, e lo avrebbe dovuto (cass 25559\2023), la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1118 c.c.
e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e comunque non si ritiene che la prova dell'insussistenza dei detti pregiudizi sia presente negli atti del processo, stante l'esito della consulenza tecnica d'ufficio che pur chiarendo che l'attrice è distaccata tecnicamente nei limiti di legge, non ha potuto accertare la mancanza di eventuali aggravi di spesa a carico degli altri condomini, conseguenti il distacco.
Consegue che sino a che l'attrice non dimostri che il distacco non ha comportato squilibri tecnici né aggravi di spese è tenuto a corrispondere gli oneri condominiali così come stabiliti all'art. 27 del regolamento condominiale comprensivo dei consumi
Per quanto sopra i motivi di impugnazione relativi alle delibere del 16.3.2021, del 9.03.2022 e del 28.2.2022,
nella parte in cui hanno addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e Parte_1
raffrescamento, di cui al consuntivo di spese relativo all'anno 2020,2021 e 2022, vanno rigettati .
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta e della riunione di tre procedimenti .
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a corrisponde alla convenuta le spese di lite , compresa la mediazione, che liquida in
€.18.000,00 per compensi oltre oneri di legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
-Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 25.3.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15771/2022+rg 30269\22 + rg n. 21996\23
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10,54 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. TALENTI ALFREDO e l'avv. BISCI e Per
[...] Controparte_1
l'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti e precisano come da fogli depositati Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16,53 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15771/2022 riunita con rg 30269\22 + rg n. 21996\23
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALENTI ALFREDO e dell'avv. BISCI NATIA Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA AMEDEI, 15 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 15 20123 C.F._1
MILANO presso il difensore avv. TALENTI ALFREDO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA, 8 20129
MILANO presso il difensore avv. GIOLA VALENTINO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
con il quale ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “NEL MERITO: - accertare l'invalidità e pertanto annullare la delibera condominiale del 16.03.2022
o dichiararla nulla e inefficace, nella parte in cui: (i) ha negato a il distacco dagli impianti di Parte_1
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali e (ii) ha addebitato a le Parte_1
spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo 2020, pari ad euro 11.065,93 e
al preventivo 2021, pari ad euro 11.353,44; rideterminare le spese a carico di in relazione al Parte_1
consuntivo 2020 e preventivo 2021, escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni
caso, accertare e dichiarare il diritto di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, Parte_1
raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel
merito: respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la
validità e la legittimità della delibera assembleare del 16.03.2021 anche con riferimento al Consuntivo 2020 ed al
pagina 3 di 11 Preventivo 2021, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
Giudizio nonché del Giudizio di Mediazione R.G. Am. n. 1446/2021”.
Rinviata per i medesimi incombenti al 27.3.2023, all'esito della prima udienza di comparizione venivano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 30.10.2023, in esito al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice disponeva
C.T.U. volta a verificare la legittimità del distacco , nominato l'ing che previo giuramento accetava Per_1
all'incarico sul quesito formulato all'udienza del 4.12.2023 .
In esito al deposito dell'elaborato all'udienza del 8.4.2024 ravvisata l'esistenza di profili di connessione soggettiva e di connessione oggettiva, venivano riunite alla presente causa le procedure aventi Rg n. 30269\22
ed R.G. n. 21996/2023 proposte sempre da nei confronti del per l'impugnativa delle Pt_2 CP_2 CP_1
delibere del 9.3.22 e del 28.2.2023 in particolare in relazione ai consuntivi di esercizio ivi approvati che, secondo l'assunto di parte attrice non tenevano conto, ai fini dei riparti delle spese, dell'intervneuto distacco dall'impianto e che oggi ci occupa
In particolare nella procedura R.G. n. 30269/2022, chiedeva “NEL MERITO in via preliminare Parte_1
- per tutti i motivi esposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del
9.03.2022; in via principale - accertare l'invalidità e pertanto dichiarare la nullità della delibera condominiale del
9.03.2022 o annullarla, nella parte in cui, in violazione del diritto di Tecnicos al distacco dagli impianti di
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, ha
addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo Parte_1
di spese relativo all'anno 2021, pari ad euro 12.840,94 e al preventivo di spese relativo all'anno 2022, pari ad
euro 18.281,48; - rideterminare le spese a carico di in relazione al consuntivo 2021 e preventivo Parte_1
2022, escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il
diritto di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati Parte_1
condominiali.”
Ed il si costitutiva chiedendo “In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera CP_1
assembleare impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito:
pagina 4 di 11 respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché infondate in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la validità e la
legittimità della delibera assembleare del 09.03.2022 anche con riferimento al Consuntivo 2021 ed al Preventivo
2022, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente Giudizio”.
La causa era assegnata alla dott.ssa Bocconcello che a fronte dell'istanza adi riunione con il procedimento rg
15771\22 rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione e quindi la causa poi veniva assegnata alla dott.ssa
Zuffada .
Nella procedura R.G. n. 21996/2023 in cui la chiedeva “NEL MERITO in via preliminare per tutti Parte_1
i motivi esposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 28/2/2023; in via
principale - accertare l'invalidità e pertanto dichiarare la nullità della delibera condominiale del 28/2/2023 o
annullare detta delibera, nella parte in cui, in violazione del diritto di distacco dagli impianti di Controparte_3
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, ha
addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo Parte_1
di spese relativo all'anno 2022, pari ad € 22.195,47 e al preventivo di spese relativo all'anno 2023, pari ad €
20.578,48; - rideterminare le spese a carico di in relazione al consuntivo 2022 e preventivo 2023, Parte_1
escludendone le quote relative a consumi di cui non ha usufruito;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto
di a distaccarsi dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione centralizzati Parte_1
condominiali. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Il si costituiva ed ivi concludeva “In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera CP_1
assembleare impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito:
respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto perché infondate in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, accertare e dichiarare la validità e la
legittimità della delibera assembleare del 28.02.2023 anche con riferimento al Consuntivo 2022 ed al Preventivo
2023, unitamente ai rispettivi riparti. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente Giudizio”.
La causa era assegnata al dott. che a fronte dell'istanza di riunione con il procedimento rg 15771\22 Per_2
rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione e quindi la causa poi veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada.
pagina 5 di 11 All'udienza del 8.4.2024 in esito al deposito dell'elaborato peritale, il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attrice e- riunite alla procedura 15771\22 le procedure 30269\122 e rg 21996\23- la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 quinquies secondo c.p.c. all'udienza di discussione del 13.11.2024, con termine per il deposito di note sino al 30.10.2024.
Depositate note conclusive a cura di entrambe le parti, con provvedimento del Presidente di Sezione del
10.9.2024, la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 13.11.2024
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'udienza del 25.3.2025, in esito alla discussione orale la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 21.3.2022 e in data 15.6.2022 e 5.5.2023 rispettivamente per il giudizio R.G. n. 30269/
2022 e per il giudizio R.G. n. 21996/2023, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Altresì preliminarmente parte convenuta contesta, quanto alla domanda di impugnativa della delibera del
16.3.2021, la rettifica della domanda operata dalla con atto di citazione e chiede che venga Parte_1
stralciata e non considerata la domanda relativa alla dichiarazione di nullità della delibera impugnata,
assumendo che in sede di mediazione la domanda era limitata alla declaratoria d'invalidità ed inefficacia della detta delibera del 16.3.2021.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento atteso che la nullità della delibera può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass 9839\2021)
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera del 16.3.2021 nella parte in cui non ha autorizzato il distacco dall'impianto e conseguentemente le delibere oggi impugnate del 16.3.2021, del 9.03.2022 e del 28.2.2022,
nella parte in cui, in violazione del diritto di al distacco dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e Pt_1
ventilazione centralizzati condominiali a far data dal 1° gennaio 2020, hanno addebitato a le Parte_1
spese relative ai consumi di riscaldamento e raffrescamento, di cui al consuntivo di spese relativo all'anno
2020,2021 e 2022.
Parte convenuta contesta sia il distacco sia le legittimità dello stesso e comunque quanto alla ripartizione delle spese contesta vi sia stata una erronea ripartizione attesa la opponibilità dell'art. 27 del regolamento condominiale.
pagina 6 di 11 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è risultato provato che:
- L'attrice è proprietaria di un'unità immobiliare nell'edificio del convenuto CP_1
- Il condominio è dotato di un regolamento condominiale di natura contrattuale
- L'art 27 del regolamento stabilisce che” In generale salvo quanto espressamente stabilito nel regolamento comprensoriale negli altri articoli seguenti le spese relative alla conservazione e manutenzione dei beni la gestione dei servizi comuni o destinati all'uso comune di tutti i condomini sono ripartite tra gli stessi in proporzione alle quote millesimali. Per le seguenti voci di spesa si precisa in particolare: ….. b) gestione condizionamento e riscaldamento. Essendo posta al servizio di tutti i condomini tale gestione farà carico a tutti i condomini secondo i millesimi che ad essi competono in base alla colonna 11 della tabella qui allegata sotto B nella quale si è tenuto conto dei locali rispettivamente dotati di riscaldamento condizionamento e termoventilazione . Come per ogni altra spesa nessun condomino può sottrarsi alla partecipazione nella spesa di cui sopra anche se per qualsiasi ragione non dovesse godere di tali servizi o anche se le unità immobiliari restassero temporaneamente disabilitato o comunque inutilizzate”.
- in data 8.6.2020 l'attrice ha comunicato all'Amministratore il proprio distacco dagli impianti condominiali
(riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica),
- in data 16.03.2021 l'assemblea deliberava a) di non autorizzarle l'esecuzione del distacco dagli impianti condominiali (punto n. 1 dell'ordine del giorno), b) l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2020 (punto n. 2 dell'ordine del giorno), c) l'approvazione del preventivo delle spese della gestione ordinaria 2021 (punto n. 5 dell'ordine del giorno) e d) l'approvazione dei relativi riparti;
- in data 9.3.2022 l'assemblea deliberava l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2021 addebitando all'attrice i consumi di riscaldamento e di raffrescamento;
- in data 28.2.2023 l'assemblea deliberava l'approvazione del rendiconto consuntivo delle spese della gestione ordinaria 2021 addebitando all'attrice i consumi di riscaldamento e di raffrescamento.
Come noto la questione relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all'art. 1118 cc c.c., come modificata dalla legge n. 220 del 2012,
pagina 7 di 11 in vigore dal 18 giugno 2013, c.d. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini", e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. L'onere della prova in capo al condomino,
che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto. Con l'ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell'impianto condominiale e/o "aggravi" per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né
l'interessato, ai sensi dell'art. 1118 c.c., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma", poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".(cass 25559\23, Cass. n. 7708 del 2007; Cass. n. 15079 del 2006; Cass. n. 5974
del 2004).
Pertanto l'art. 1118 c.c. consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (Cass. n. 22285 del 2016). In siffatta evenienza, il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di pagina 8 di 11 sostituzione della caldaia -, perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare, le spese d manutenzione dell'impianto e i consumi involontari (Cass. n. 18131 del 2020 e cass 26185\2023).
Orbene la CTU esperita in corso di causa a cui si ritiene di poter aderire per logicità e chiarezza ha concluso
“I terminali degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione nell'immobile di proprietà Parte_1
presentano le bocchette aria, dell'impianto di ventilazione, bloccate da lamierini fissati sulle griglie. I n°17
dispositivi fan coil, dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento, a ridosso dei muri perimetrali, sono stati tutti
rimossi. .. L'unità in esame risulta scollegata dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione ed il
distacco è nei limiti di legge. Le bocchette di aerazione dell'impianto di ventilazione sono chiuse ed i fan coil
dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento sono tutti stati rimossi. L'impianto di riscaldamento a pavimento,
di cui è stata trovata una tubazione a seguito di scavo, non risulta funzionante. Per correttezza, a parere dello
scrivente, in fase di ristrutturazione dell'unità, occorrerebbe chiudere le bocchette nei pilastri e nella parete sopra
l'ingresso, con un'opera muraria che prevede la posa di laterizi, per rendere la chiusura delle bocchette di
aerazione permanente. Analogamente occorrerebbe effettuare uno scavo in prossimità di tutte le tubazioni e
connessioni di alimentazione dei fan coil e completare la chiusura con un'opera muraria che prevede il
completamento della soletta per rendere la chiusura delle alimentazioni permanente. I limiti di legge per il
distacco dagli impianti impongono che non incorrano squilibri di funzionamento per gli impianti o aggravi di
spesa per gli altri condomini. Non è disponibile documentazione dei progetti e degli schemi degli impianti di
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, tuttavia lo scrivente osserva che gli impianti servono n°60 unità
immobiliari, molte derivate dal frazionamento di alcune delle n°42 unità originali, come emerso nei colloqui e
discussioni intercorsi dal collegio peritale. Attualmente molte unità immobiliari non sono affittate e non sono
quindi occupate da persone;
i fan coil di queste unità non sono attivi. Considerando che, secondo quanto
riportato in atti (pag. 2 atto di citazione), l'impianto è nelle condizioni nelle quali è stato osservato dal collegio
peritale fin dal 08.06.2020, lo scrivente ha richiesto alle parti documenti su eventuali lamentele, da parte di
condomini, circa malfunzionamenti degli impianti, ma non sono stati prodotti. Considerando che, secondo
quanto riportato in atti (pag. 2 atto di citazione), l'impianto è nelle condizioni nelle quali è stato osservato dal
collegio peritale fin dal 08.06.2020, lo scrivente ha richiesto alle parti documenti, quali rendiconti di esercizio, di
pagina 9 di 11 eventuali aggravi di spesa generale ma non sono stati prodotti. Per tutto quanto sopra indicato, con maggiore
probabilità, l'unità in esame risulta scollegata dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento e di ventilazione ed
il distacco è nei limiti di legge.”
Ciò posto e tenuto conto di quanto sopra argomentato sia in fatto che in diritto deve ritenersi accertato che l'attrice risulta distaccata dall'impianto condominiale di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica ma non vi è prova in atti che tale distacco, ritenuto dal CTU nei limiti di legge, abbia rispettato i limiti di cui all'art. 1118 c.c. comma 4 .
Nel caso concreto, e per quanto sopra, deve infatti ritenersi che la delibera del 16.3.2021 con la quale il ha negato all'attrice l'autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare CP_1
dall'impianto di riscaldamento raffrescamento e ventilazione meccanica è immune da censure perché l'attrice non ha dimostrato, e lo avrebbe dovuto (cass 25559\2023), la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1118 c.c.
e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e comunque non si ritiene che la prova dell'insussistenza dei detti pregiudizi sia presente negli atti del processo, stante l'esito della consulenza tecnica d'ufficio che pur chiarendo che l'attrice è distaccata tecnicamente nei limiti di legge, non ha potuto accertare la mancanza di eventuali aggravi di spesa a carico degli altri condomini, conseguenti il distacco.
Consegue che sino a che l'attrice non dimostri che il distacco non ha comportato squilibri tecnici né aggravi di spese è tenuto a corrispondere gli oneri condominiali così come stabiliti all'art. 27 del regolamento condominiale comprensivo dei consumi
Per quanto sopra i motivi di impugnazione relativi alle delibere del 16.3.2021, del 9.03.2022 e del 28.2.2022,
nella parte in cui hanno addebitato a le spese relative ai consumi di riscaldamento e Parte_1
raffrescamento, di cui al consuntivo di spese relativo all'anno 2020,2021 e 2022, vanno rigettati .
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta e della riunione di tre procedimenti .
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a corrisponde alla convenuta le spese di lite , compresa la mediazione, che liquida in
€.18.000,00 per compensi oltre oneri di legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
-Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 25.3.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11