Art. 7. (Vicedirettori generali dell'Agenzia). 1. Dopo l' articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".
Nota all'art. 7:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
"Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".
Nota all'art. 7:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.