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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2324 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(OL (RM) 26/04/1978, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CESIDIO CAVAIOLI;
- Ricorrente -
contro
(OL (RM) 29/01/1974, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BARBARA ANNA GUERRI;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio il 6 giugno 2009 e sono genitori di , nata il 10 PE1 PE dicembre 2003, e , nata il [...].
La loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Frosinone del 19 febbraio 2018. Le vigenti condizioni prevedono, per quanto qui interessa:
- un assegno mensile di 500 € a carico del padre per il mantenimento delle figlie;
- la percezione degli assegni familiari da parte di Controparte_1
- la seguente regolamentazione dell'affido e del diritto di visita:
pagina 1 di 10 pagina 2 di 10 1.1. Con ricorso depositato il 01/05/2024 ha esposto che il padre non Parte_1 ha mai corrisposto l'adeguamento Istat dell'assegno, non ha acconsentito a che l'assegno unico e universale fosse ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ha interrotto il versamento dell'assegno per la LI nonostante questa abbia trovato un lavoro a PE1 tempo determinato della durata di un solo mese;
egli, inoltre, omette di tenere con sé la PE LI e non si cura di accompagnarla o riprenderla a scuola né alla palestra dove la ragazza pratica attività sportiva. Ha quindi chiesto:
PE A) accertare e dichiarare che l'importo dell'assegno di mantenimento per la LI , così come in accordo deve essere per legge rivalutato con un importo mensile di euro 293,86, disponendo per l'immediato adeguamento a carico del resistente, già far data dal mese di gennaio 2024; che il resistente è tenuto alla ripresa immediata al versamento dell'assegno di mantenimento per la LI , all'esito della interruzione del rapporto di lavoro, solo a PE1 tempo determinato, intercorrente tra la LI e la Società ABB Sace di Frosinone;
subordinatamente disporre una riduzione dello stesso o sospensione sino alla stabilizzazione del rapporto;
B) accertare e dichiarare il diritto di credito della RA , pari agli importi Parte_1 dovuti per differenza data dal calcolo dei singoli ratei mensili, moltiplicati per le dodici mensilità e sommate dal 2020 al 2024 (€ 30,00 2019/2020 - € 21,12 2020/2021 – €
170,52 2021/2022 - € 286,20 2022/2023 - € 24,48 2023-2024 doc.2) di € 532,32 derivati dall'omesso versamento dell'assegno mensile non rivalutato secondo gli indici Istat come per legge a far data dal mese di gennaio dell'anno 2019;
C) accertare dichiarare il diritto della RA alla riscossione Parte_1 CP_ dell'assegno unico, per la quota pari al 100% dello stesso, come erogata dall' ;
pagina 3 di 10 D) disporre, nell'ipotesi di contestazioni sul punto, ai sensi dell'articolo 473 bis numero 39
c.p.c., l'ammonimento al Signor , affinché adempia agli obblighi di Controparte_1 assistenza, soprattutto per la scuola (entrata ed uscita) non soltanto economica, della LI PE
di 11 anni, partecipando obbligatoriamente ed attivamente sia alla sua vita scolastica
e sociale, impegnandosi, ove ciò sia compatibile con gli orari di lavoro, anche all'accompagnamento presso la palestra della pallavolo e per lo svolgimento di tutte quelle attività che la LI potrà svolgere nel futuro, così in concorso coadiuvando la ricorrente.
1.2. ha dedotto che, in conseguenza degli orari lavorativi dei genitori, dal Controparte_1 PE
2022 vive principalmente con la nonna paterna, presso la quale ha la propria residenza prevalente e presso cui dal lunedì al venerdì pranza e dorme;
che fino al dicembre PE
2023 egli ha vissuto unitamente alla propria madre e a , e anche dopo essersi trasferito continua a vedere la LI secondo le modalità di volta in volta richieste dalla ricorrente;
che la LI ha raggiunto l'indipendenza economica ed è andata vivere PE1 con il compagno, salvo tornare nella casa materna alla fine del rapporto;
che rispetto all'epoca della separazione sono mutate le condizioni reddituali delle parti e il regime di PE collocazione di .
Ha quindi così concluso:
a. accertare e dichiarare che la LI della coppia, C.F. Parte_2
è economicamente indipendente e, per l'effetto, revocare l'assegno C.F._3 di mantenimento riconosciuto in suo favore essendo venuti meno i presupposti di legge per la sua corresponsione a far data dal mese di Agosto 2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente il diritto alla percezione del mantenimento, condannare il Sig. alla corresponsione di Controparte_1
€ 100,00 mensili, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versarsi direttamente a mani della LI e da sospendere nei momenti in cui la stessa lavora PE1 con contratti a tempo determinato o percepisce la Naspi;
b. in considerazione della situazione reddituale delle parti e della residenza prevalente di
C.F. presso la nonna paterna Sig.ra Persona_3 C.F._4 [...]
, dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di Persona_4 Controparte_1 mantenimento in favore della LI minore nella misura di € 200,00 (euroduecento/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
c. statuire e dichiarare che, l'Assegno unico e universale continuerà ad essere riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% con impegno a firmare ed a fornire tutta la documentazione necessaria per permetterne tale riscossione;
pagina 4 di 10 d. entrambe le parti, in misura del 50%, contribuiranno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive, ludiche, ecc., afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Velletri del 30.03.2015 purchè previamente concordate
e/o documentate (con preavviso di almeno 10 giorni salvo urgenze);
PE e. l'esercizio del diritto di visita in favore della piccola verrà esercitato come segue: il padre avrà con sé la LI minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,30 fino a quando non la riaccompagnerà presso la casa della nonna materna ed, a week end alternati
– il giorno del Sabato ovvero quella della Domenica dalle ore 12,00 sino alle ore 19,00 con impegno di quest'ultimo a comunicare alla madre i giorni di visita alla LI ogni inizio mese PE allorquando avrà a disposizione i turni lavorativi. Per le festività natalizie potrà restare, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, nei giorni del 24.12 o 25.12 e del 31.12 o 01 gennaio e per il giorno di Pasqua o del Lunedì in albis;
per il periodo estivo, potrà trascorrere con il padre un periodo di giorni 7 da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
per il periodo invernale rimarrà con il papà sette giorni anche non consecutivi;
per il compleanno della figliuola, la stessa sarà, con l'uno o l'altro genitore, a pranzo ovvero a PE cena, ad anni alterni;
per il compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con colui che compirà gli anni. Ciò posto, in caso di impossibilità nell'esercizio, ed in considerazione dell'età della minore, il padre potrà concordare, con la madre, diverse modalità e tempistiche tenendo conto dei reciproci impegni;
f. rigettare la domanda svolta da parte avversa nella parte in cui chiede riconoscersi la
Sig.ra creditrice della somma di € 532,32 per omesso versamento della Parte_1 rivalutazione Istat per inammissibilità della stessa;
in subordine, per le motivazioni di cui alla premessa, dichiarare la compensazione di tale somma con quelle percepite dalla ricorrente
a titolo di Assegno Unico Universale al 50%.
1.3. Concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 15/10/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Le domande della ricorrente aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione dell'assegno per il mantenimento delle figlie e la condanna del convenuto al pagamento degli importi a questo titolo maturati sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Invero, «Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo» (Cass. Sez. 3, 21/05/2025, n. 13612, che ha confermato la decisione pagina 5 di 10 di merito la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Nel caso in esame le condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di
Frosinone già prevedono – in ossequio a una specifica disposizione di legge – la rivalutazione annuale dell'assegno, in base all'indice di variazione Istat, a far data dal mese di gennaio 2019. La ricorrente già dispone, quindi, di un titolo che le consente di pretendere il pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione e di promuovere esecuzione forzata per ottenere le somme di cui si discute. Non si vede quindi – né è stato allegato – quale concreta e ulteriore utilità giuridica le deriverebbe dall'eventuale accoglimento della domanda.
3. Per costante giurisprudenza la modifica delle condizioni è possibile qualora si siano verificati fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, ma non anche per fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. civ., sez. I 08-05-2008, n. 11488). In particolare, per quanto riguarda i contributi economici già disposti il giudice del procedimento di modifica delle condizioni non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della precedente pronuncia, «ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale» (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014).
L'art. 473-bis.29 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, prevede ora che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori (ivi compreso il regime di esercizio della responsabilità genitoriale) e in materia di contributi economici tra le parti o in favore dei figli può essere chiesta in ogni tempo, ma solo «qualora sopravvengano giustificati motivi».
4. È noto che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne «persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa» (per tutte, v. Cass. n. 4616 del 07/05/1998); condizione di autosufficienza economica che consiste nella percezione di un reddito pagina 6 di 10 corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 18974 del 08/08/2013).
È poi vero che il dovere del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento cessa quando il figlio maggiorenne, pur allo stato non economicamente autosufficiente, abbia in passato espletato attività lavorativa dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità
(v. in proposito Cass. n. 6509 del 14/03/2017); ma a tal fine non è sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa quale che sia, ma è al contrario necessario che questa sia stata tale da garantire al figlio un trattamento economico idoneo ad assicurargli effettivamente l'autosufficienza economica, anche alla luce del livello di competenza professionale e tecnica da lui acquisito. D'altro lato, «L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne (nella specie ultratrentenne) cessa ove lo stesso, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito (a spese del genitore) agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa» (Cass. n. 27377 del 06/12/2013). Da ultimo, infine, la Suprema Corte ha ribadito che «Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. n. 11186 del 11/06/2020).
4.1. Nella fattispecie, è pacifico che , che ha raggiunto la maggiore età il 10 dicembre PE1
2021 e una volta conseguita la maturità non ha proseguito gli studi, dal 7 agosto 2023 all'
11 gennaio 2024 ha lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento Controparte_3 di Colleferro (Rm) percependo una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.750; il CP_4
19 febbraio 2024 è stata assunta presso la ABB Sace Spa di Frosinone con contratto a tempo determinato rinnovato fino ad agosto 2025 con uno stipendio mensile di € 1.900; a settembre 2025 è stata assunta dalla con sede in Colleferro, con un retribuzione CP_5 netta mensile di circa € 1.900. Altrettanto pacifico è che sia andata a convivere con l'allora fidanzato, facendo tuttavia ritorno presso la casa della madre alla fine della relazione.
Tutto ciò induce a ritenere che essa abbia raggiunto l'autosufficienza economica, nel senso indicato in precedenza, avendo costantemente reperito un'occupazione (per quanto a tempo determinato) coerente con le attuali condizioni del mercato del lavoro in rapporto agli studi compiuti e sintomatica di un suo ormai stabile inserimento nel settore lavorativo prescelto.
pagina 7 di 10 La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento deve pertanto essere accolta, con decorrenza dalla data della domanda.
Ancora di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10974 del 26/04/2023) ha ribadito il consolidato principio secondo cui «in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000)», e che ««la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione» (Cass. Cass. Sez. 1, 17/02/2021, n. 4224, Rv. 660755 – 01).
PE
5. Quanto alla permanenza di presso ciascuno dei genitori, all'udienza del 9 aprile
2025 le parti hanno concordato che, ferma la prevalente collocazione della ragazza presso la madre, il padre la tenga con sé il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 21:30, nelle settimane in cui lavora di mattina, e a fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 21:30, con impegno del padre di comunicare tempestivamente alla madre il calendario dei propri turni e l'indicazione dei giorni e dei fine settimana in cui terrà con sé PE ; per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
per le vacanze natalizie le parti si accorderanno con congruo anticipo e oltre ai giorni festivi già previsti il padre terrà la LI con sé per sei giorni.
Le condizioni così concordate possono essere fatte proprie dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse della minore e non possono essere rimesse in discussione per l'episodio (riferito da entrambe le parti nelle rispettive memorie conclusionali) verificatosi in PE occasione di una cena familiare, allorché il padre ha dato un ceffone a;
episodio che, per quanto grave e assolutamente deprecabile, risulta essere isolato e avvenuto in pagina 8 di 10 occasione di un comportamento della ragazza connotato da grave maleducazione nei confronti del padre.
Tuttavia, l'episodio stesso, le lamentele della madre circa il mancato rispetto dei giorni e degli orari di visita da parte del padre (pur successivamente all'accordo di cui si è detto) e le allegazioni da quest'ultimo svolte in comparsa conclusionale circa il fatto che spesso la ragazza rimane a dormire da sola, esce la sera fino a tarda ora ed entra a scuola in ritardo fanno sì che il convenuto debba essere ammonito a rispettare le condizioni dell'affido e debba essere affidato al servizio sociale l'incarico di monitorare il nucleo familiare e le condizioni psicologiche della minore e, se del caso, attivare un servizio di educativa domiciliare.
6. Restano da definire le questioni economiche.
6.1. Il padre non ha documentato quali fossero i suoi redditi all'epoca della separazione, e pertanto non è possibile verificare se sotto questo profilo la sua condizione sia peggiorata o meno. Ciò che è certo è che rispetto a quel tempo sono migliorate le condizioni economiche della ricorrente, che all'epoca non lavorava;
ma al contempo il convenuto non è più tenuto a corrispondere né l'assegno di 200 € originariamente fissato per la moglie né quello di 250 € per la LI . PE1
La domanda di riduzione dell'assegno deve quindi essere respinta, e in considerazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori l'assegno unico e universale deve essere attribuito alla madre nella misura del 100%.
7. È infine inammissibile la domanda, formulata dalla ricorrente (peraltro tardivamente) con la memoria conclusionale di replica, di ordinare al datore di lavoro del convenuto il pagamento dell'assegno, in quanto a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 non è più previsto che il giudice emetta il provvedimento in parola.
8. La natura della causa ed il suo esito costituiscono motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda assorbita o respinta, così provvede:
1) revoca l'assegno a carico di per il mantenimento della LI , a Controparte_1 PE1 decorrere dal mese di gennaio 2025;
2) dispone, a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale PE omologata e fermo il resto, che il padre tenga con sé la LI il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 21:30, nelle settimane in cui lavora di mattina, e a fine pagina 9 di 10 settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 21:30, con impegno del padre di comunicare tempestivamente alla madre a il calendario dei propri turni e PE l'indicazione dei giorni e dei fine settimana in cui terrà con sé ; per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
per le vacanze natalizie le parti si accorderanno con congruo anticipo e oltre ai giorni festivi già previsti il padre terrà la LI con sé per sei giorni;
3) attribuisce l'assegno unico e universale a nella misura del 100%; Parte_1
4) ammonisce a rispettare le condizioni dell'affido, ad esercitare Controparte_1 puntualmente il diritto-dovere di visita e a seguire con regolarità l'andamento scolastico e PE gli impegni extrascolastici di;
5) incarica il servizio sociale del Comune di Colleferro di monitorare il nucleo familiare, PE accertare le condizioni psicologiche della minore e, ove ritenuto opportuno, attivare un servizio di educativa domiciliare, riferendo al giudice tutelare ogni quadrimestre;
6) compensa le spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CC AS
pagina 10 di 10
CC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2324 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(OL (RM) 26/04/1978, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CESIDIO CAVAIOLI;
- Ricorrente -
contro
(OL (RM) 29/01/1974, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BARBARA ANNA GUERRI;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio il 6 giugno 2009 e sono genitori di , nata il 10 PE1 PE dicembre 2003, e , nata il [...].
La loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Frosinone del 19 febbraio 2018. Le vigenti condizioni prevedono, per quanto qui interessa:
- un assegno mensile di 500 € a carico del padre per il mantenimento delle figlie;
- la percezione degli assegni familiari da parte di Controparte_1
- la seguente regolamentazione dell'affido e del diritto di visita:
pagina 1 di 10 pagina 2 di 10 1.1. Con ricorso depositato il 01/05/2024 ha esposto che il padre non Parte_1 ha mai corrisposto l'adeguamento Istat dell'assegno, non ha acconsentito a che l'assegno unico e universale fosse ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ha interrotto il versamento dell'assegno per la LI nonostante questa abbia trovato un lavoro a PE1 tempo determinato della durata di un solo mese;
egli, inoltre, omette di tenere con sé la PE LI e non si cura di accompagnarla o riprenderla a scuola né alla palestra dove la ragazza pratica attività sportiva. Ha quindi chiesto:
PE A) accertare e dichiarare che l'importo dell'assegno di mantenimento per la LI , così come in accordo deve essere per legge rivalutato con un importo mensile di euro 293,86, disponendo per l'immediato adeguamento a carico del resistente, già far data dal mese di gennaio 2024; che il resistente è tenuto alla ripresa immediata al versamento dell'assegno di mantenimento per la LI , all'esito della interruzione del rapporto di lavoro, solo a PE1 tempo determinato, intercorrente tra la LI e la Società ABB Sace di Frosinone;
subordinatamente disporre una riduzione dello stesso o sospensione sino alla stabilizzazione del rapporto;
B) accertare e dichiarare il diritto di credito della RA , pari agli importi Parte_1 dovuti per differenza data dal calcolo dei singoli ratei mensili, moltiplicati per le dodici mensilità e sommate dal 2020 al 2024 (€ 30,00 2019/2020 - € 21,12 2020/2021 – €
170,52 2021/2022 - € 286,20 2022/2023 - € 24,48 2023-2024 doc.2) di € 532,32 derivati dall'omesso versamento dell'assegno mensile non rivalutato secondo gli indici Istat come per legge a far data dal mese di gennaio dell'anno 2019;
C) accertare dichiarare il diritto della RA alla riscossione Parte_1 CP_ dell'assegno unico, per la quota pari al 100% dello stesso, come erogata dall' ;
pagina 3 di 10 D) disporre, nell'ipotesi di contestazioni sul punto, ai sensi dell'articolo 473 bis numero 39
c.p.c., l'ammonimento al Signor , affinché adempia agli obblighi di Controparte_1 assistenza, soprattutto per la scuola (entrata ed uscita) non soltanto economica, della LI PE
di 11 anni, partecipando obbligatoriamente ed attivamente sia alla sua vita scolastica
e sociale, impegnandosi, ove ciò sia compatibile con gli orari di lavoro, anche all'accompagnamento presso la palestra della pallavolo e per lo svolgimento di tutte quelle attività che la LI potrà svolgere nel futuro, così in concorso coadiuvando la ricorrente.
1.2. ha dedotto che, in conseguenza degli orari lavorativi dei genitori, dal Controparte_1 PE
2022 vive principalmente con la nonna paterna, presso la quale ha la propria residenza prevalente e presso cui dal lunedì al venerdì pranza e dorme;
che fino al dicembre PE
2023 egli ha vissuto unitamente alla propria madre e a , e anche dopo essersi trasferito continua a vedere la LI secondo le modalità di volta in volta richieste dalla ricorrente;
che la LI ha raggiunto l'indipendenza economica ed è andata vivere PE1 con il compagno, salvo tornare nella casa materna alla fine del rapporto;
che rispetto all'epoca della separazione sono mutate le condizioni reddituali delle parti e il regime di PE collocazione di .
Ha quindi così concluso:
a. accertare e dichiarare che la LI della coppia, C.F. Parte_2
è economicamente indipendente e, per l'effetto, revocare l'assegno C.F._3 di mantenimento riconosciuto in suo favore essendo venuti meno i presupposti di legge per la sua corresponsione a far data dal mese di Agosto 2023; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere sussistente il diritto alla percezione del mantenimento, condannare il Sig. alla corresponsione di Controparte_1
€ 100,00 mensili, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versarsi direttamente a mani della LI e da sospendere nei momenti in cui la stessa lavora PE1 con contratti a tempo determinato o percepisce la Naspi;
b. in considerazione della situazione reddituale delle parti e della residenza prevalente di
C.F. presso la nonna paterna Sig.ra Persona_3 C.F._4 [...]
, dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di Persona_4 Controparte_1 mantenimento in favore della LI minore nella misura di € 200,00 (euroduecento/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
c. statuire e dichiarare che, l'Assegno unico e universale continuerà ad essere riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% con impegno a firmare ed a fornire tutta la documentazione necessaria per permetterne tale riscossione;
pagina 4 di 10 d. entrambe le parti, in misura del 50%, contribuiranno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive, ludiche, ecc., afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Velletri del 30.03.2015 purchè previamente concordate
e/o documentate (con preavviso di almeno 10 giorni salvo urgenze);
PE e. l'esercizio del diritto di visita in favore della piccola verrà esercitato come segue: il padre avrà con sé la LI minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,30 fino a quando non la riaccompagnerà presso la casa della nonna materna ed, a week end alternati
– il giorno del Sabato ovvero quella della Domenica dalle ore 12,00 sino alle ore 19,00 con impegno di quest'ultimo a comunicare alla madre i giorni di visita alla LI ogni inizio mese PE allorquando avrà a disposizione i turni lavorativi. Per le festività natalizie potrà restare, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, nei giorni del 24.12 o 25.12 e del 31.12 o 01 gennaio e per il giorno di Pasqua o del Lunedì in albis;
per il periodo estivo, potrà trascorrere con il padre un periodo di giorni 7 da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
per il periodo invernale rimarrà con il papà sette giorni anche non consecutivi;
per il compleanno della figliuola, la stessa sarà, con l'uno o l'altro genitore, a pranzo ovvero a PE cena, ad anni alterni;
per il compleanno dei genitori, trascorrerà la giornata con colui che compirà gli anni. Ciò posto, in caso di impossibilità nell'esercizio, ed in considerazione dell'età della minore, il padre potrà concordare, con la madre, diverse modalità e tempistiche tenendo conto dei reciproci impegni;
f. rigettare la domanda svolta da parte avversa nella parte in cui chiede riconoscersi la
Sig.ra creditrice della somma di € 532,32 per omesso versamento della Parte_1 rivalutazione Istat per inammissibilità della stessa;
in subordine, per le motivazioni di cui alla premessa, dichiarare la compensazione di tale somma con quelle percepite dalla ricorrente
a titolo di Assegno Unico Universale al 50%.
1.3. Concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 15/10/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Le domande della ricorrente aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione dell'assegno per il mantenimento delle figlie e la condanna del convenuto al pagamento degli importi a questo titolo maturati sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Invero, «Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo» (Cass. Sez. 3, 21/05/2025, n. 13612, che ha confermato la decisione pagina 5 di 10 di merito la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Nel caso in esame le condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di
Frosinone già prevedono – in ossequio a una specifica disposizione di legge – la rivalutazione annuale dell'assegno, in base all'indice di variazione Istat, a far data dal mese di gennaio 2019. La ricorrente già dispone, quindi, di un titolo che le consente di pretendere il pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione e di promuovere esecuzione forzata per ottenere le somme di cui si discute. Non si vede quindi – né è stato allegato – quale concreta e ulteriore utilità giuridica le deriverebbe dall'eventuale accoglimento della domanda.
3. Per costante giurisprudenza la modifica delle condizioni è possibile qualora si siano verificati fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, ma non anche per fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. civ., sez. I 08-05-2008, n. 11488). In particolare, per quanto riguarda i contributi economici già disposti il giudice del procedimento di modifica delle condizioni non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della precedente pronuncia, «ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale» (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014).
L'art. 473-bis.29 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, prevede ora che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori (ivi compreso il regime di esercizio della responsabilità genitoriale) e in materia di contributi economici tra le parti o in favore dei figli può essere chiesta in ogni tempo, ma solo «qualora sopravvengano giustificati motivi».
4. È noto che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne «persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa» (per tutte, v. Cass. n. 4616 del 07/05/1998); condizione di autosufficienza economica che consiste nella percezione di un reddito pagina 6 di 10 corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 18974 del 08/08/2013).
È poi vero che il dovere del genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento cessa quando il figlio maggiorenne, pur allo stato non economicamente autosufficiente, abbia in passato espletato attività lavorativa dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità
(v. in proposito Cass. n. 6509 del 14/03/2017); ma a tal fine non è sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa quale che sia, ma è al contrario necessario che questa sia stata tale da garantire al figlio un trattamento economico idoneo ad assicurargli effettivamente l'autosufficienza economica, anche alla luce del livello di competenza professionale e tecnica da lui acquisito. D'altro lato, «L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne (nella specie ultratrentenne) cessa ove lo stesso, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito (a spese del genitore) agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa» (Cass. n. 27377 del 06/12/2013). Da ultimo, infine, la Suprema Corte ha ribadito che «Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. n. 11186 del 11/06/2020).
4.1. Nella fattispecie, è pacifico che , che ha raggiunto la maggiore età il 10 dicembre PE1
2021 e una volta conseguita la maturità non ha proseguito gli studi, dal 7 agosto 2023 all'
11 gennaio 2024 ha lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento Controparte_3 di Colleferro (Rm) percependo una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.750; il CP_4
19 febbraio 2024 è stata assunta presso la ABB Sace Spa di Frosinone con contratto a tempo determinato rinnovato fino ad agosto 2025 con uno stipendio mensile di € 1.900; a settembre 2025 è stata assunta dalla con sede in Colleferro, con un retribuzione CP_5 netta mensile di circa € 1.900. Altrettanto pacifico è che sia andata a convivere con l'allora fidanzato, facendo tuttavia ritorno presso la casa della madre alla fine della relazione.
Tutto ciò induce a ritenere che essa abbia raggiunto l'autosufficienza economica, nel senso indicato in precedenza, avendo costantemente reperito un'occupazione (per quanto a tempo determinato) coerente con le attuali condizioni del mercato del lavoro in rapporto agli studi compiuti e sintomatica di un suo ormai stabile inserimento nel settore lavorativo prescelto.
pagina 7 di 10 La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento deve pertanto essere accolta, con decorrenza dalla data della domanda.
Ancora di recente, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10974 del 26/04/2023) ha ribadito il consolidato principio secondo cui «in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n.
3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n.
22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000)», e che ««la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione» (Cass. Cass. Sez. 1, 17/02/2021, n. 4224, Rv. 660755 – 01).
PE
5. Quanto alla permanenza di presso ciascuno dei genitori, all'udienza del 9 aprile
2025 le parti hanno concordato che, ferma la prevalente collocazione della ragazza presso la madre, il padre la tenga con sé il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 21:30, nelle settimane in cui lavora di mattina, e a fine settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 21:30, con impegno del padre di comunicare tempestivamente alla madre il calendario dei propri turni e l'indicazione dei giorni e dei fine settimana in cui terrà con sé PE ; per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
per le vacanze natalizie le parti si accorderanno con congruo anticipo e oltre ai giorni festivi già previsti il padre terrà la LI con sé per sei giorni.
Le condizioni così concordate possono essere fatte proprie dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse della minore e non possono essere rimesse in discussione per l'episodio (riferito da entrambe le parti nelle rispettive memorie conclusionali) verificatosi in PE occasione di una cena familiare, allorché il padre ha dato un ceffone a;
episodio che, per quanto grave e assolutamente deprecabile, risulta essere isolato e avvenuto in pagina 8 di 10 occasione di un comportamento della ragazza connotato da grave maleducazione nei confronti del padre.
Tuttavia, l'episodio stesso, le lamentele della madre circa il mancato rispetto dei giorni e degli orari di visita da parte del padre (pur successivamente all'accordo di cui si è detto) e le allegazioni da quest'ultimo svolte in comparsa conclusionale circa il fatto che spesso la ragazza rimane a dormire da sola, esce la sera fino a tarda ora ed entra a scuola in ritardo fanno sì che il convenuto debba essere ammonito a rispettare le condizioni dell'affido e debba essere affidato al servizio sociale l'incarico di monitorare il nucleo familiare e le condizioni psicologiche della minore e, se del caso, attivare un servizio di educativa domiciliare.
6. Restano da definire le questioni economiche.
6.1. Il padre non ha documentato quali fossero i suoi redditi all'epoca della separazione, e pertanto non è possibile verificare se sotto questo profilo la sua condizione sia peggiorata o meno. Ciò che è certo è che rispetto a quel tempo sono migliorate le condizioni economiche della ricorrente, che all'epoca non lavorava;
ma al contempo il convenuto non è più tenuto a corrispondere né l'assegno di 200 € originariamente fissato per la moglie né quello di 250 € per la LI . PE1
La domanda di riduzione dell'assegno deve quindi essere respinta, e in considerazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori l'assegno unico e universale deve essere attribuito alla madre nella misura del 100%.
7. È infine inammissibile la domanda, formulata dalla ricorrente (peraltro tardivamente) con la memoria conclusionale di replica, di ordinare al datore di lavoro del convenuto il pagamento dell'assegno, in quanto a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 non è più previsto che il giudice emetta il provvedimento in parola.
8. La natura della causa ed il suo esito costituiscono motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda assorbita o respinta, così provvede:
1) revoca l'assegno a carico di per il mantenimento della LI , a Controparte_1 PE1 decorrere dal mese di gennaio 2025;
2) dispone, a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale PE omologata e fermo il resto, che il padre tenga con sé la LI il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 21:30, nelle settimane in cui lavora di mattina, e a fine pagina 9 di 10 settimana alternati dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 21:30, con impegno del padre di comunicare tempestivamente alla madre a il calendario dei propri turni e PE l'indicazione dei giorni e dei fine settimana in cui terrà con sé ; per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
per le vacanze natalizie le parti si accorderanno con congruo anticipo e oltre ai giorni festivi già previsti il padre terrà la LI con sé per sei giorni;
3) attribuisce l'assegno unico e universale a nella misura del 100%; Parte_1
4) ammonisce a rispettare le condizioni dell'affido, ad esercitare Controparte_1 puntualmente il diritto-dovere di visita e a seguire con regolarità l'andamento scolastico e PE gli impegni extrascolastici di;
5) incarica il servizio sociale del Comune di Colleferro di monitorare il nucleo familiare, PE accertare le condizioni psicologiche della minore e, ove ritenuto opportuno, attivare un servizio di educativa domiciliare, riferendo al giudice tutelare ogni quadrimestre;
6) compensa le spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CC AS
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