TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(P.IVA/ C.F. Parte_1
), in persona in persona del l.r.p.t. P.IVA_1 Pt_2
anche in qualità di socio amministratore,
[...] Parte_3
in qualità di socio, e , in qualità di
[...] CP_1
socio, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Profeta;
opponenti contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Andrea Ponti;
opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) revocare il
decreto ingiuntivo n. 2223/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 29.12.2021 nel procedimento con r.g. 5531/2021, in quanto inefficace e/o nullo e/o improduttivo
di effetti per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui
al presente atto e comunque a fronte dell'avvenuto
pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, accertato
con prova scritta anche a seguito di idonea istruttoria;
2)
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dalla alla società Parte_4 CP_2
relativamente a quanto portato nel ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo, per tutti i motivi in fatto ed in
diritto di cui al presente atto;
Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del
difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte opposta: “Piaccia all'On. Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria eccezione e difesa: a) in via
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su
prova scritta o di pronta soluzione e comunque in quanto il
ritardo nel procedere ad esecuzione potrebbe determinare un
danno grave ed irreparabile alla creditrice. b) per la
causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n.2223/2021 rg 5531/2021
del 29/12/2021 notificato in data 10/01/2022 con vittoria
di spese, funzioni ed onorari;
c) respingere ogni domanda
avversa spiegata anche in via riconvenzionale. d)In ogni
caso con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Controparte_2
, chiedendo che il Tribunale adito revocasse il
[...]
decreto ingiuntivo n. 2223/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 29.12.2021 nel procedimento con R.G.
5531/2021 e che, in ogni caso, accertasse e dichiarasse che nulla era dovuto dalla Controparte_4
alla società Controparte_2
1.1. A fondamento della domanda proposta, gli opponenti esponevano:
- che con decreto ingiuntivo n.2223/2021 R.G. 5531/2021
del 29/12/2021 notificato in data 10/01/2022 il Tribunale
di Perugia aveva ingiunto alla società debitrice ed ai soci illimitatamente responsabili di pagare alla società
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, la somma di €. 40.734,04 relativa al mancato pagamento del saldo delle forniture effettuate,
oltre a interessi e spese del procedimento monitorio;
- che il credito vantato dalla società opposta era estinto per l'intervenuto pagamento, effettuato sia con assegni bancari sia in contanti;
- che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto pag. 3/11 partecipativo, consistendo nella dichiarazione,
indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto è
contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
- che non vi erano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta e, comunque, il creditore non aveva allegato né il periculum in mora né il
fumus boni iuris.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_2
, la quale chiedeva, in via preliminare, la
[...]
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n.2223/2021 R.G. 5531/2021 del 29/12/2021
notificato in data 10/01/2022 con vittoria di spese,
funzioni ed onorari, eccependo:
- che alcuni dei titoli bancari indicati dalla parte opponente sono stati regolarmente incassati, ma che il relativo importo è stato dedotto dal debito pregresso che,
in assenza di imputazione, è stato contabilizzato agli importi più risalenti;
- che, viceversa, altri titoli indicati da parte opponente non sono mai stati ricevuti e/o incassati dalla società opposta;
- che la debitrice non ha mai effettuato pagamenti in pag. 4/11 contanti dei quali non risulta, comunque, la prova;
1.3. Con ordinanza ex art. 648 c.p.p. emessa in data
21.02.2023, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2223/2021 del
29.12.2021 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c..
1.4. Le parti precisavano le conclusioni come in atti all'udienza del 23.3.2025, al cui esito, il Tribunale
assegnava loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
trattenendo la causa in decisione a seguito del deposito dell'ultima memoria.
***
2. L'opposizione non è fondata e va rigettata.
2.1. Va in primo luogo osservato come l'adempimento da parte della società opposta delle prestazioni indicate nelle fatture azionate monitoriamente (fornitura di beni)
non è contestato da parte opponente, che ha peraltro svolto difese incompatibili con la negazione dell'insorgenza del credito in capo alla società opposta.
La società opponente, infatti, ha affermato che il credito di cui alle predette fatture è estinto in forza del pagamento di quanto ivi esposto. In questo modo parte opponente ha implicitamente ammesso che le prestazioni oggetto delle fatture per cui è causa sono state correttamente eseguite.
Ad abundantiam, va altresì rilevato come sussista prova pag. 5/11 della fornitura della merce (vale a dire delle prestazioni oggetto delle fatture), in ragione dei DDT collegati alle predette fatture, sottoscritti da incaricati della società
opponente.
3. Va ora esaminato l'unico motivo di opposizione proposto, relativo al pagamento del debito e dunque all'estinzione della relativa obbligazione.
3.1. La società opponente ha offerto di provare tale circostanza mediante la produzione della copia fotostatica di tre assegni che sono stati incassati dall'opposta a titolo di corrispettivo (Assegno n. 8358794308-07 del
30.9.2019 per importo di euro 5.000,00 -cinquemila/00-;
Assegno n. 8345935061-09 del 6.2.2019 per un importo di euro 2.000,00 -duemila/00-; Assegno n. 8358794310-09 del
18.11.2019 per un importo di euro 3.000,00 -tremila/00-).
Inoltre, ha allegato (ma non documentato) di avere emesso in favore della società opposta altri n. 7 assegni.
Con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. la società opponente ha altresì formulato capitoli di prova finalizzati a dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture azionate monitoriamente.
3.2. Quanto alla prova orale offerta, il Tribunale, in persona di magistrato diverso dallo scrivente, con ordinanza del 10.5.2024, ha ritenuto non ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opponente in ragione del divieto “disposto dall'art. 2726 c.c. e dell'eccezione
pag. 6/11 di inammissibilità sollevata dall'opposta nella terza
memoria, dal momento che la prova orale offerta dagli
opponenti ha ad oggetto il pagamento, con assegni o in
contanti, delle fatture per cui è causa”.
In sede di precisazione delle conclusioni la società
opponente ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale.
Osserva il Tribunale che l'ordinanza del 10.5.2024 va confermata, sia per le condivisibili ragioni ivi evidenziate e sopra riportate (contrasto con il divieto di cui all'art. 2726 c.c.), sia per la genericità dei capitoli di prova formulati, privi di contestualizzazione spazio/temporale in ordine al momento del pagamento;
formulazione che non consente a parte opposta la proposizione di idonea prova contraria. Dalla formulazione dei capitoli, poi, non si comprende la ragione per cui i pagamenti ivi indicati avrebbero estinto proprio il credito derivante dalle fatture oggetto di causa e non altro precedente (costituendo questo il tema centrale del presente giudizio).
In difetto di ammissione dei mezzi di prova orali richiesti da parte opponente, non risulta provata l'estinzione, anche parziale, del debito oggetto di causa per effetto di asseriti pagamenti effettuati in contanti ovvero con assegni diversi da quelli prodotti in copia o il cui ricevimento è stato “ammesso” da parte opposta.
pag. 7/11 3.3. Quanto al tema del pagamento mediante assegni, sia di quelli prodotti in copia sia di quelli che la società
opposta ha ammesso di avere ricevuto, anche in aggiunta a quelli indicati da parte opponente (rimanendo non provata la dazione degli assegni n. 835935064-09 del 16.4.2019 e
835793308-07 del 19.9.2019, n. 8364808370-09, 8364808366-
05, 3708159169-00, 3708159170-01), in assenza di imputazione effettuata dal debitore al momento del pagamento, la società opposta ha imputato tali assegni a pagamento di pregresse forniture.
A tale fine sin dalla comparsa di costituzione la società opposta ha prodotto in giudizio l'estratto conto storico del cliente “ Parte_5
(docc. 3A e 3B), dove è indicato che la società opponente ha acquistato da quella opposta mangimi nel periodo compreso tra il 4.1.2014 e il 15.4.2019 per un importo complessivo di euro 237.367,53, a fronte del quale corrispondeva la somma di euro 196.633,49. In tale documento e nel partitario contabile sub docc. 4, 5, 6 e 7
(documenti anch'essi prodotti con la comparsa di costituzione) è altresì indicata l'imputazione di pagamento effettuata dalla società opposta degli assegni ricevuti (come detto non solamente quelli prodotti in copia ma anche altri che la società opposta ha ammesso di avere ricevuto ed incassato).
A fronte di tale puntuale, specifica e documentata pag. 8/11 difesa di parte opposta, parte appellante non ha contestato il dato storico desumibile della complessiva esposizione debitoria per euro 237.367,53 e le fatture emesse per le prestazioni che nel tempo hanno giustificato il maturare di tale credito.
Il quadro fattuale allegato da parte opposta va ritenuto provato.
Sulla base dei rapporti emergenti dal non contestato estratto conto storico del cliente “ Parte_5
(docc. 3A e 3B), in assenza di un'espressa
[...]
dichiarazione di imputazione del pagamento da parte del debitore ex art. 1193 c.c., la società opposta ha imputato tali assegni ai debiti meglio indicati in detto documento e nei partitari contabili (docc. 4,5,6 e 7), diversi e precedenti rispetto a quelli oggetto di causa. Trattandosi
di pagamenti effettuati mediante assegni spettava a parte opponente provare l'eventuale diversa corretta imputazione. Insegna, infatti, la giurisprudenza di legittimità che in ordine alla prova dell'adempimento solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova venga nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento debba imputarsi a un credito diverso.
Tale principio non può trovare applicazione, tuttavia,
quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione pag. 9/11 di assegni o cambiali, che per natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, chiamato a dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass.,
Sez. II, ordinanza, 25 settembre 2023, n. 27247).
Cionondimeno, gli odierni opponenti nulla hanno allegato né provato in ordine all'imputazione dei pagamenti riferibili agli assegni bancari citati, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la riferibilità
degli stessi - compiuta dal creditore - a (non contestati)
debiti preesistenti e diversi rispetto a quelli indicati in sede monitoria.
4. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 869 del 2022 sulla domanda proposta da in persona in persona Parte_1
del l.r.p.t. anche in qualità di socio Parte_2
amministratore, in qualità di socio, e Parte_3
in qualità di socio, contro CP_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
pag. 10/11 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento monitorio opposto n. 2223/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA.
Perugia, il 20.6.2025 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicolò Granocchia
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(P.IVA/ C.F. Parte_1
), in persona in persona del l.r.p.t. P.IVA_1 Pt_2
anche in qualità di socio amministratore,
[...] Parte_3
in qualità di socio, e , in qualità di
[...] CP_1
socio, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Profeta;
opponenti contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Andrea Ponti;
opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) revocare il
decreto ingiuntivo n. 2223/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 29.12.2021 nel procedimento con r.g. 5531/2021, in quanto inefficace e/o nullo e/o improduttivo
di effetti per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui
al presente atto e comunque a fronte dell'avvenuto
pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, accertato
con prova scritta anche a seguito di idonea istruttoria;
2)
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dalla alla società Parte_4 CP_2
relativamente a quanto portato nel ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo, per tutti i motivi in fatto ed in
diritto di cui al presente atto;
Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del
difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte opposta: “Piaccia all'On. Tribunale di Perugia disattesa ogni contraria eccezione e difesa: a) in via
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su
prova scritta o di pronta soluzione e comunque in quanto il
ritardo nel procedere ad esecuzione potrebbe determinare un
danno grave ed irreparabile alla creditrice. b) per la
causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n.2223/2021 rg 5531/2021
del 29/12/2021 notificato in data 10/01/2022 con vittoria
di spese, funzioni ed onorari;
c) respingere ogni domanda
avversa spiegata anche in via riconvenzionale. d)In ogni
caso con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Controparte_2
, chiedendo che il Tribunale adito revocasse il
[...]
decreto ingiuntivo n. 2223/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia in data 29.12.2021 nel procedimento con R.G.
5531/2021 e che, in ogni caso, accertasse e dichiarasse che nulla era dovuto dalla Controparte_4
alla società Controparte_2
1.1. A fondamento della domanda proposta, gli opponenti esponevano:
- che con decreto ingiuntivo n.2223/2021 R.G. 5531/2021
del 29/12/2021 notificato in data 10/01/2022 il Tribunale
di Perugia aveva ingiunto alla società debitrice ed ai soci illimitatamente responsabili di pagare alla società
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, la somma di €. 40.734,04 relativa al mancato pagamento del saldo delle forniture effettuate,
oltre a interessi e spese del procedimento monitorio;
- che il credito vantato dalla società opposta era estinto per l'intervenuto pagamento, effettuato sia con assegni bancari sia in contanti;
- che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto pag. 3/11 partecipativo, consistendo nella dichiarazione,
indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto è
contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
- che non vi erano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta e, comunque, il creditore non aveva allegato né il periculum in mora né il
fumus boni iuris.
1.2. Si costituiva in giudizio Controparte_2
, la quale chiedeva, in via preliminare, la
[...]
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n.2223/2021 R.G. 5531/2021 del 29/12/2021
notificato in data 10/01/2022 con vittoria di spese,
funzioni ed onorari, eccependo:
- che alcuni dei titoli bancari indicati dalla parte opponente sono stati regolarmente incassati, ma che il relativo importo è stato dedotto dal debito pregresso che,
in assenza di imputazione, è stato contabilizzato agli importi più risalenti;
- che, viceversa, altri titoli indicati da parte opponente non sono mai stati ricevuti e/o incassati dalla società opposta;
- che la debitrice non ha mai effettuato pagamenti in pag. 4/11 contanti dei quali non risulta, comunque, la prova;
1.3. Con ordinanza ex art. 648 c.p.p. emessa in data
21.02.2023, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2223/2021 del
29.12.2021 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c..
1.4. Le parti precisavano le conclusioni come in atti all'udienza del 23.3.2025, al cui esito, il Tribunale
assegnava loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
trattenendo la causa in decisione a seguito del deposito dell'ultima memoria.
***
2. L'opposizione non è fondata e va rigettata.
2.1. Va in primo luogo osservato come l'adempimento da parte della società opposta delle prestazioni indicate nelle fatture azionate monitoriamente (fornitura di beni)
non è contestato da parte opponente, che ha peraltro svolto difese incompatibili con la negazione dell'insorgenza del credito in capo alla società opposta.
La società opponente, infatti, ha affermato che il credito di cui alle predette fatture è estinto in forza del pagamento di quanto ivi esposto. In questo modo parte opponente ha implicitamente ammesso che le prestazioni oggetto delle fatture per cui è causa sono state correttamente eseguite.
Ad abundantiam, va altresì rilevato come sussista prova pag. 5/11 della fornitura della merce (vale a dire delle prestazioni oggetto delle fatture), in ragione dei DDT collegati alle predette fatture, sottoscritti da incaricati della società
opponente.
3. Va ora esaminato l'unico motivo di opposizione proposto, relativo al pagamento del debito e dunque all'estinzione della relativa obbligazione.
3.1. La società opponente ha offerto di provare tale circostanza mediante la produzione della copia fotostatica di tre assegni che sono stati incassati dall'opposta a titolo di corrispettivo (Assegno n. 8358794308-07 del
30.9.2019 per importo di euro 5.000,00 -cinquemila/00-;
Assegno n. 8345935061-09 del 6.2.2019 per un importo di euro 2.000,00 -duemila/00-; Assegno n. 8358794310-09 del
18.11.2019 per un importo di euro 3.000,00 -tremila/00-).
Inoltre, ha allegato (ma non documentato) di avere emesso in favore della società opposta altri n. 7 assegni.
Con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. la società opponente ha altresì formulato capitoli di prova finalizzati a dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture azionate monitoriamente.
3.2. Quanto alla prova orale offerta, il Tribunale, in persona di magistrato diverso dallo scrivente, con ordinanza del 10.5.2024, ha ritenuto non ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opponente in ragione del divieto “disposto dall'art. 2726 c.c. e dell'eccezione
pag. 6/11 di inammissibilità sollevata dall'opposta nella terza
memoria, dal momento che la prova orale offerta dagli
opponenti ha ad oggetto il pagamento, con assegni o in
contanti, delle fatture per cui è causa”.
In sede di precisazione delle conclusioni la società
opponente ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale.
Osserva il Tribunale che l'ordinanza del 10.5.2024 va confermata, sia per le condivisibili ragioni ivi evidenziate e sopra riportate (contrasto con il divieto di cui all'art. 2726 c.c.), sia per la genericità dei capitoli di prova formulati, privi di contestualizzazione spazio/temporale in ordine al momento del pagamento;
formulazione che non consente a parte opposta la proposizione di idonea prova contraria. Dalla formulazione dei capitoli, poi, non si comprende la ragione per cui i pagamenti ivi indicati avrebbero estinto proprio il credito derivante dalle fatture oggetto di causa e non altro precedente (costituendo questo il tema centrale del presente giudizio).
In difetto di ammissione dei mezzi di prova orali richiesti da parte opponente, non risulta provata l'estinzione, anche parziale, del debito oggetto di causa per effetto di asseriti pagamenti effettuati in contanti ovvero con assegni diversi da quelli prodotti in copia o il cui ricevimento è stato “ammesso” da parte opposta.
pag. 7/11 3.3. Quanto al tema del pagamento mediante assegni, sia di quelli prodotti in copia sia di quelli che la società
opposta ha ammesso di avere ricevuto, anche in aggiunta a quelli indicati da parte opponente (rimanendo non provata la dazione degli assegni n. 835935064-09 del 16.4.2019 e
835793308-07 del 19.9.2019, n. 8364808370-09, 8364808366-
05, 3708159169-00, 3708159170-01), in assenza di imputazione effettuata dal debitore al momento del pagamento, la società opposta ha imputato tali assegni a pagamento di pregresse forniture.
A tale fine sin dalla comparsa di costituzione la società opposta ha prodotto in giudizio l'estratto conto storico del cliente “ Parte_5
(docc. 3A e 3B), dove è indicato che la società opponente ha acquistato da quella opposta mangimi nel periodo compreso tra il 4.1.2014 e il 15.4.2019 per un importo complessivo di euro 237.367,53, a fronte del quale corrispondeva la somma di euro 196.633,49. In tale documento e nel partitario contabile sub docc. 4, 5, 6 e 7
(documenti anch'essi prodotti con la comparsa di costituzione) è altresì indicata l'imputazione di pagamento effettuata dalla società opposta degli assegni ricevuti (come detto non solamente quelli prodotti in copia ma anche altri che la società opposta ha ammesso di avere ricevuto ed incassato).
A fronte di tale puntuale, specifica e documentata pag. 8/11 difesa di parte opposta, parte appellante non ha contestato il dato storico desumibile della complessiva esposizione debitoria per euro 237.367,53 e le fatture emesse per le prestazioni che nel tempo hanno giustificato il maturare di tale credito.
Il quadro fattuale allegato da parte opposta va ritenuto provato.
Sulla base dei rapporti emergenti dal non contestato estratto conto storico del cliente “ Parte_5
(docc. 3A e 3B), in assenza di un'espressa
[...]
dichiarazione di imputazione del pagamento da parte del debitore ex art. 1193 c.c., la società opposta ha imputato tali assegni ai debiti meglio indicati in detto documento e nei partitari contabili (docc. 4,5,6 e 7), diversi e precedenti rispetto a quelli oggetto di causa. Trattandosi
di pagamenti effettuati mediante assegni spettava a parte opponente provare l'eventuale diversa corretta imputazione. Insegna, infatti, la giurisprudenza di legittimità che in ordine alla prova dell'adempimento solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova venga nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca che il pagamento debba imputarsi a un credito diverso.
Tale principio non può trovare applicazione, tuttavia,
quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione pag. 9/11 di assegni o cambiali, che per natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, chiamato a dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass.,
Sez. II, ordinanza, 25 settembre 2023, n. 27247).
Cionondimeno, gli odierni opponenti nulla hanno allegato né provato in ordine all'imputazione dei pagamenti riferibili agli assegni bancari citati, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la riferibilità
degli stessi - compiuta dal creditore - a (non contestati)
debiti preesistenti e diversi rispetto a quelli indicati in sede monitoria.
4. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 869 del 2022 sulla domanda proposta da in persona in persona Parte_1
del l.r.p.t. anche in qualità di socio Parte_2
amministratore, in qualità di socio, e Parte_3
in qualità di socio, contro CP_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
pag. 10/11 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento monitorio opposto n. 2223/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA.
Perugia, il 20.6.2025 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicolò Granocchia
pag. 11/11