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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3541/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Pastore Presidente dott. Antonio Attanasio Giudice dott. Marcello Amura Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3541/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Europa Parte_1
164, (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Salvo C.F._1
D'Acquisto n. 5, presso lo studio dall'Avvocato Giuseppe Laudante (CF: , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in atti.
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia P.IVA_2
per legge
E
pagina 1 di 13 (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso ( ) giusta procura generale C.F._3
alle liti rep. n. 55418 - raccolta n. 16104, Notaio in Roma, registrata in Persona_1
data 04 maggio 2022 (all. 1), ed elettivamente domiciliati presso Controparte_3
Piazza Matteotti 2 - 80133 Napoli.
[...]
CONVENUTI
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI – AFFARI CIVILI
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 gennaio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord in data 24.09.2020, l'attore impugnava l'avviso di ricevimento postale dell'intimazione di pagamento n. 02820159004506636000 emessa dall'ex ora Controparte_4 [...]
(di seguito ), e chiedeva dichiarare Controparte_5 CP_6
la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta al suddetto avviso di ricevimento della raccomandata esibita nel procedimento tributario n. R.G. 4495/2019 della CTP di
, definito con sentenza n. 6441/2019, con la quale era stato dichiarato inammissibile il CP_5
ricorso avverso l'intimazione in parola per tardività dell'impugnazione, avendo la
ritenuto la regolarità della notificazione dell'intimazione personalmente al CP_7
contribuente.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 21.10.2020, con R.G. n. 9718/2020, Giudice dott.ssa
Dora Alessia Limongelli.
Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo ex art. 269
pagina 2 di 13 c.p.c. del 18.02.2021 si costituiva in giudizio l' , precisando preliminarmente in fatto che CP_6
l'avviso di intimazione sopra menzionato risultava per l'appunto ritualmente notificato nelle mani del destinatario in data 04.05.2015, come risultava dal relativo referto allegato. Inoltre, poiché “il procedimento notificatorio è stato curato dalle e che l'avviso di Controparte_2
ricevimento impugnato e la relativa relazione di consegna è stata redatta dall'agente postale”, la convenuta chiedeva l'integrazione del contraddittorio con esso, unico soggetto in grado di contraddire sull'attività espletata.
Sempre in via preliminare, peraltro, veniva sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore, alternativamente, del foro di Napoli, di Santa Maria Capua
Vetere o di Roma.
Quanto al merito, invece, l'Amministrazione in epigrafe eccepiva l'inammissibilità della querela di falso ovvero la nullità della stessa. In via gradata, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, veniva chiesta la condanna di al Controparte_2
rimborso delle spese legali, stante l'esclusiva responsabilità di quest'ultima in merito alla condotta contestata dalla controparte.
Orbene, all'udienza del 24.02.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava per il prosieguo al 30.11.2021.
Pertanto, in data 06.10.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'avversa domanda per infondatezza in fatto e in diritto ed eccependo, inoltre, la nullità dell'atto di chiamata in causa per genericità dello stesso.
All'udienza del 30.11.2021 il Giudice disponeva il rinvio al dì 28.06.2022 per la precisazione delle conclusioni circa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dall' . CP_6
All'udienza del 28.06.2022, dunque, il Giudice dott.ssa Limongelli, preso atto delle note depositate, rimetteva la causa in decisione al Collegio della II Sezione civile assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 4022/2022, depositata il 16.11.2022, il Tribunale di Napoli Nord - Sez. II
pagina 3 di 13 civile, in composizione collegiale, “definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente alternativamente il Tribunale di Roma o il Tribunale di Napoli;
2) fissa per la riassunzione il termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.”.
Tanto premesso, parte attrice riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di riassunzione, anche nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, acquisito l'atto oggetto di querela di falso (cfr. verbale di udienza del 05 febbraio 2024), la causa, in assenza di istruttoria, è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scritti conclusionali.
***
La querela di falso proposta dall'attore va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
Come noto, la querela di falso civile ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti ed è ammissibile solo avverso le dichiarazioni o attestazioni del pubblico ufficiale che siano coperte dalla pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
La norma richiamata prevede, in particolare, che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
L'interpretazione del contenuto delle dichiarazioni fissate nel documento così come la loro effettiva corrispondenza a verità nonsono, invece, coperte da pubblica fede ed i relativi pagina 4 di 13 accertamenti vanno compiuti secondo le ordinarie regole ermeneutiche e con i normali mezzi di prova senza alcuna necessità di ricorrere al giudizio di falso.
Ciò premesso, occorre svolgere qualche considerazione di carattere generale in ordine alle modalità di notifica dell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo va ricordato l'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui nel contesto della riscossione la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in virtù del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, che prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(ex multis Cass. n. 19270/2018; Cass. n. 17248/2017; Cass. n. 12351/2016).
Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019; n. pagina 5 di 13 15315/2014).
Ed ancora, ove la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, direttamente da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32
e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 4556/2020; n. 4567/2015; n.
6395/2014; n. 11708/2011).
Orbene, venendo al caso in esame, l'agente della riscossione, per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820159004506636000, si è univocamente avvalso della facoltà di notificazione a mezzo posta ed in modo diretto prevista dall'art.26 1° comma 2 parte del
DPR n.602 del 1973 secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Non debbono, invero, trarre in inganno le peculiari caratteristiche dell'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso, ove sono presenti diverse caselle a cui corrisponde la diversa qualità del soggetto ricevente (destinatario, addetto alla casa/ufficio/azienda, familiare pagina 6 di 13 convivente, portiere, persona giuridica/rappresentante legale, persona giuridica/assetto alla ricezione degli atti, delegato al ritiro c/o Ufficio Postale); nel caso in esame risulta barrata la casella posta di fianco alla indicazione “destinatario” e si rinviene una firma (rectius una sigla) obiettivamente non intellegibile.
La circostanza che non si sia in presenza di una notifica a mezzo posta disciplinata dalla
Legge 20 novembre 1982, n. 890 emerge, in maniera univoca, dal fatto che, nel documento oggetto di querela di falso, non si rinvengono le previsioni correlate alle formalità a compiersi nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 7 ed 8 della medesima legge.
Da quanto sopra accertato consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr.
Cass.n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass. n.
16949/2014 e da ultimo, Cass. 2017 n. 3073).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art.14 della L. n.890/82, come modificato dall'art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, ovvero senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
In questa direzione, del resto, depone proprio l'art.26 comma del DPR n.602/73 che consente di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).
Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all'art. 60, comma 1°., lett. b bis) introdotta pagina 7 di 13 con l'art. 37 del D.L. n°. 223/2006, tenuto conto dei principi già espressi dalla stessa Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12182/2013, alla cui motivazione questo Tribunale rinvia.
Dalla documentazione in atti risulta, in definitiva che la notifica dell'intimazione di pagamento
è stata effettuata a mezzo raccomandata a.r. ordinaria, con la conseguenza che chiaramente non vi è relata di notifica.
Per quanto riguarda, in particolare, l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria
l'unica attestazione dell'ufficiale postale che fa prova sino a querela di falso è quella relativa al fatto di averla consegnata ad un soggetto rinvenuto presso il domicilio fiscale del contribuente che ha ricevuto l'atto ed ha apposto la sottoscrizione su detto avviso, soggetto che, però, come si desume dalla disciplina del regolamento postale e dal contenuto specifico del documento, non necessariamente coincide con il destinatario.
Tale principio va confermato pur a fronte delle peculiari caratteristiche dell'avviso di ricevimento in esame ove, in luogo della mera individuazione di uno spazio per la sottoscrizione da parte del “ricevente”, si rinvengono plurime caselle (e spazi per sottoscrizione) correlati alle peculiari qualità del ricevente, il tutto nei termini sopra illustrati.
Ciò che rileva, nel caso di specie, è la normativa concretamente applicabile e le verifiche che
l'agente postale è tenuto concretamente a compiere; deve, in particolare, escludersi che quest'ultimo sia tenuto ad identificare il ricevente l'atto ed a verificare che egli sia effettivamente il destinatario dello stesso, sicchè l'avviso in esame fa prova fino a querela di falso che l'atto sia stato consegnato presso il domicilio del contribuente che ebbe a qualificarsi come destinatario dell'atto (da ciò la firma nell'apposito spazio e la x nella corrispondente casella), e non già del fatto che tale soggetto corrispondesse effettivamente al destinatario.
Va, infatti, ribadito l'atto oggetto di querela di falso, pur nelle sue peculiarità, rimane un avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria.
Da ciò deriva che oggetto della querela non può essere, come pure sostenuto dall'attore,
l'asserita falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto da pagina 8 di 13 controparte (raccomandata a/r diretta, ex art. 26 DPR n. 602/73, contenente l'intimazione di pagamento), in quanto non riferibile alla parte.
Invero, conformemente alle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, difettando apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato concretamente consegnato il plico; al contempo non debbono essere compiute verifiche in ordine all'identità del soggetto sottoscrittore dell'avviso.
I principi in esame sono stati di recente ribaditi, in una fattispecie obiettivamente sovrapponibile a quella sottoposta a questo Tribunale, dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 1686 del 19/01/2023 in cui si legge quanto segue: “ nel caso di notifica
a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del
1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)…Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del
d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le
pagina 9 di 13 generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art.
39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Nel caso di specie l'avviso di ricevimento fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, che l'atto è stato ritirato da una persona rinvenuta presso il domicilio del signor Parte_2
senza che rilevi l'identità di tale soggetto, la sua qualità ovvero la circostanza che a sottoscrivere l'avviso sia stata proprio il destinatario, mentre non fa piena prova, fino a querela di falso, che l'atto sia, poi, concretamente entrato nella disponibilità del destinatario
(cfr., Cass. 11708/11; Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015).
Nel caso di specie l'atto è stato consegnato al domicilio fiscale del contribuente e, nell'apposito spazio (“destinatario”), il consegnatario dell'atto (che non è detto che coincida o debba coincidere con l'effettivo destinatario, né che se ne debba individuare l'identità o la qualità) ha apposto la propria firma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, con orientamento che il Tribunale condivide,
è sufficiente, per il perfezionamento della notifica dell'atto fiscale secondo le modalità descritte, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (legittimazione che si fonda, lo si ripete, essenzialmente sull'essere stata rinvenuto presso il domicilio) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità
pagina 10 di 13 della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale fondato essenzialmente sull'essere stato rinvenuto il soggetto presso il domicilio della destinataria, accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente impugnabile solo a mezzo di querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Alla luce di quanto sopra è evidente, pertanto, come la querela di falso avrebbe dovuto avere ad oggetto il contenuto fidefaciente come sopra identificato ovvero l'essere stato ritirato
l'atto da una persona rinvenuta presso il domicilio dell'attore senza che Parte_2
rilevi l'identità di tale soggetto, la sua qualità ovvero la circostanza che a sottoscrivere l'avviso sia stato proprio il destinatario.
Da ciò deriva l'irrilevanza dell'impianto deduttivo e probatorio (avuto particolare riguardo all'invocate ctu grafologica e prova testimoniale) correlato alla sola circostanza che la firma apposta sull'avviso di ricevimento fosse illeggibile ovvero non riconducibile al destinatario;
in particolare è difettato un completo impianto, deduttivo ancor prima che probatorio, volto ad escludere in termini assoluti che non solo il signor ma qualsivoglia altro Parte_2
soggetto avesse potuto ricevere l'atto indicato presso il domicilio fiscale del contribuente nella data riportata sull'avviso di ricevimento.
Ciò rende evidente il fatto che la querela di falso non può essere utilizzata per negare l'attendibilità di una dichiarazione resa da un soggetto che si è semplicemente qualificato all'agente postale come "destinatario" , nonché l'omessa identificazione dello stesso da parte dell'ufficiale postale, identificazione che non era di competenza di quest'ultimo.
La querela va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Avuto riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate in favore della convenuta come da dispositivo Controparte_1
pagina 11 di 13 facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 nonchè dello scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità bassa, e tenendo conto della modesta attività difensiva svolta dalla convenuta a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato.
Anche le spese di lite della società vanno poste a carico di parte attrice in Controparte_2
applicazione del principio di causalità e vanno liquidate con le stesse modalità.
Segue l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”.
A norma dell'art. 227 c.p.c. l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) condanna al rimborso in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese di giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso esenti documentate (anche per la chiamata in causa del terzo), rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, nelle misure di legge;
c) condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_2
giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso esenti documentate, spese generali al 15%, IVA e CPA, nelle misure di legge;
d) condanna al pagamento della somma di euro 20,00 quale pena pecuniaria;
Parte_2
e) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sentenza pagina 12 di 13 sull'originale dell'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n.
02820159004506636000;
f) ordina la restituzione ad , Controparte_1 Controparte_8
dell'originale dell'avviso di ricevimento compiutamente descritto al capo e);
g) subordina l'esecuzione degli adempimenti di cui ai capi che precedono al passaggio in giudicato della presente sentenza
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marcello Amura dott. Francesco Pastore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Pastore Presidente dott. Antonio Attanasio Giudice dott. Marcello Amura Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3541/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Europa Parte_1
164, (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Salvo C.F._1
D'Acquisto n. 5, presso lo studio dall'Avvocato Giuseppe Laudante (CF: , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in atti.
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia P.IVA_2
per legge
E
pagina 1 di 13 (C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso ( ) giusta procura generale C.F._3
alle liti rep. n. 55418 - raccolta n. 16104, Notaio in Roma, registrata in Persona_1
data 04 maggio 2022 (all. 1), ed elettivamente domiciliati presso Controparte_3
Piazza Matteotti 2 - 80133 Napoli.
[...]
CONVENUTI
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI – AFFARI CIVILI
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 gennaio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord in data 24.09.2020, l'attore impugnava l'avviso di ricevimento postale dell'intimazione di pagamento n. 02820159004506636000 emessa dall'ex ora Controparte_4 [...]
(di seguito ), e chiedeva dichiarare Controparte_5 CP_6
la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta al suddetto avviso di ricevimento della raccomandata esibita nel procedimento tributario n. R.G. 4495/2019 della CTP di
, definito con sentenza n. 6441/2019, con la quale era stato dichiarato inammissibile il CP_5
ricorso avverso l'intimazione in parola per tardività dell'impugnazione, avendo la
ritenuto la regolarità della notificazione dell'intimazione personalmente al CP_7
contribuente.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 21.10.2020, con R.G. n. 9718/2020, Giudice dott.ssa
Dora Alessia Limongelli.
Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo ex art. 269
pagina 2 di 13 c.p.c. del 18.02.2021 si costituiva in giudizio l' , precisando preliminarmente in fatto che CP_6
l'avviso di intimazione sopra menzionato risultava per l'appunto ritualmente notificato nelle mani del destinatario in data 04.05.2015, come risultava dal relativo referto allegato. Inoltre, poiché “il procedimento notificatorio è stato curato dalle e che l'avviso di Controparte_2
ricevimento impugnato e la relativa relazione di consegna è stata redatta dall'agente postale”, la convenuta chiedeva l'integrazione del contraddittorio con esso, unico soggetto in grado di contraddire sull'attività espletata.
Sempre in via preliminare, peraltro, veniva sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore, alternativamente, del foro di Napoli, di Santa Maria Capua
Vetere o di Roma.
Quanto al merito, invece, l'Amministrazione in epigrafe eccepiva l'inammissibilità della querela di falso ovvero la nullità della stessa. In via gradata, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, veniva chiesta la condanna di al Controparte_2
rimborso delle spese legali, stante l'esclusiva responsabilità di quest'ultima in merito alla condotta contestata dalla controparte.
Orbene, all'udienza del 24.02.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava per il prosieguo al 30.11.2021.
Pertanto, in data 06.10.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'avversa domanda per infondatezza in fatto e in diritto ed eccependo, inoltre, la nullità dell'atto di chiamata in causa per genericità dello stesso.
All'udienza del 30.11.2021 il Giudice disponeva il rinvio al dì 28.06.2022 per la precisazione delle conclusioni circa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dall' . CP_6
All'udienza del 28.06.2022, dunque, il Giudice dott.ssa Limongelli, preso atto delle note depositate, rimetteva la causa in decisione al Collegio della II Sezione civile assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 4022/2022, depositata il 16.11.2022, il Tribunale di Napoli Nord - Sez. II
pagina 3 di 13 civile, in composizione collegiale, “definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente alternativamente il Tribunale di Roma o il Tribunale di Napoli;
2) fissa per la riassunzione il termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.”.
Tanto premesso, parte attrice riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di riassunzione, anche nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, acquisito l'atto oggetto di querela di falso (cfr. verbale di udienza del 05 febbraio 2024), la causa, in assenza di istruttoria, è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scritti conclusionali.
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La querela di falso proposta dall'attore va dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.
Come noto, la querela di falso civile ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti ed è ammissibile solo avverso le dichiarazioni o attestazioni del pubblico ufficiale che siano coperte dalla pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
La norma richiamata prevede, in particolare, che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.
L'interpretazione del contenuto delle dichiarazioni fissate nel documento così come la loro effettiva corrispondenza a verità nonsono, invece, coperte da pubblica fede ed i relativi pagina 4 di 13 accertamenti vanno compiuti secondo le ordinarie regole ermeneutiche e con i normali mezzi di prova senza alcuna necessità di ricorrere al giudizio di falso.
Ciò premesso, occorre svolgere qualche considerazione di carattere generale in ordine alle modalità di notifica dell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo va ricordato l'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui nel contesto della riscossione la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in virtù del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, che prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(ex multis Cass. n. 19270/2018; Cass. n. 17248/2017; Cass. n. 12351/2016).
Proprio in ragione della applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019; n. pagina 5 di 13 15315/2014).
Ed ancora, ove la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, direttamente da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32
e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 4556/2020; n. 4567/2015; n.
6395/2014; n. 11708/2011).
Orbene, venendo al caso in esame, l'agente della riscossione, per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820159004506636000, si è univocamente avvalso della facoltà di notificazione a mezzo posta ed in modo diretto prevista dall'art.26 1° comma 2 parte del
DPR n.602 del 1973 secondo cui “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Non debbono, invero, trarre in inganno le peculiari caratteristiche dell'avviso di ricevimento oggetto di querela di falso, ove sono presenti diverse caselle a cui corrisponde la diversa qualità del soggetto ricevente (destinatario, addetto alla casa/ufficio/azienda, familiare pagina 6 di 13 convivente, portiere, persona giuridica/rappresentante legale, persona giuridica/assetto alla ricezione degli atti, delegato al ritiro c/o Ufficio Postale); nel caso in esame risulta barrata la casella posta di fianco alla indicazione “destinatario” e si rinviene una firma (rectius una sigla) obiettivamente non intellegibile.
La circostanza che non si sia in presenza di una notifica a mezzo posta disciplinata dalla
Legge 20 novembre 1982, n. 890 emerge, in maniera univoca, dal fatto che, nel documento oggetto di querela di falso, non si rinvengono le previsioni correlate alle formalità a compiersi nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 7 ed 8 della medesima legge.
Da quanto sopra accertato consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr.
Cass.n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass. n.
16949/2014 e da ultimo, Cass. 2017 n. 3073).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art.14 della L. n.890/82, come modificato dall'art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, ovvero senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
In questa direzione, del resto, depone proprio l'art.26 comma del DPR n.602/73 che consente di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).
Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all'art. 60, comma 1°., lett. b bis) introdotta pagina 7 di 13 con l'art. 37 del D.L. n°. 223/2006, tenuto conto dei principi già espressi dalla stessa Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12182/2013, alla cui motivazione questo Tribunale rinvia.
Dalla documentazione in atti risulta, in definitiva che la notifica dell'intimazione di pagamento
è stata effettuata a mezzo raccomandata a.r. ordinaria, con la conseguenza che chiaramente non vi è relata di notifica.
Per quanto riguarda, in particolare, l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria
l'unica attestazione dell'ufficiale postale che fa prova sino a querela di falso è quella relativa al fatto di averla consegnata ad un soggetto rinvenuto presso il domicilio fiscale del contribuente che ha ricevuto l'atto ed ha apposto la sottoscrizione su detto avviso, soggetto che, però, come si desume dalla disciplina del regolamento postale e dal contenuto specifico del documento, non necessariamente coincide con il destinatario.
Tale principio va confermato pur a fronte delle peculiari caratteristiche dell'avviso di ricevimento in esame ove, in luogo della mera individuazione di uno spazio per la sottoscrizione da parte del “ricevente”, si rinvengono plurime caselle (e spazi per sottoscrizione) correlati alle peculiari qualità del ricevente, il tutto nei termini sopra illustrati.
Ciò che rileva, nel caso di specie, è la normativa concretamente applicabile e le verifiche che
l'agente postale è tenuto concretamente a compiere; deve, in particolare, escludersi che quest'ultimo sia tenuto ad identificare il ricevente l'atto ed a verificare che egli sia effettivamente il destinatario dello stesso, sicchè l'avviso in esame fa prova fino a querela di falso che l'atto sia stato consegnato presso il domicilio del contribuente che ebbe a qualificarsi come destinatario dell'atto (da ciò la firma nell'apposito spazio e la x nella corrispondente casella), e non già del fatto che tale soggetto corrispondesse effettivamente al destinatario.
Va, infatti, ribadito l'atto oggetto di querela di falso, pur nelle sue peculiarità, rimane un avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria.
Da ciò deriva che oggetto della querela non può essere, come pure sostenuto dall'attore,
l'asserita falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto da pagina 8 di 13 controparte (raccomandata a/r diretta, ex art. 26 DPR n. 602/73, contenente l'intimazione di pagamento), in quanto non riferibile alla parte.
Invero, conformemente alle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, difettando apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato concretamente consegnato il plico; al contempo non debbono essere compiute verifiche in ordine all'identità del soggetto sottoscrittore dell'avviso.
I principi in esame sono stati di recente ribaditi, in una fattispecie obiettivamente sovrapponibile a quella sottoposta a questo Tribunale, dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 1686 del 19/01/2023 in cui si legge quanto segue: “ nel caso di notifica
a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del
1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011)…Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del
d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le
pagina 9 di 13 generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art.
39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Nel caso di specie l'avviso di ricevimento fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, che l'atto è stato ritirato da una persona rinvenuta presso il domicilio del signor Parte_2
senza che rilevi l'identità di tale soggetto, la sua qualità ovvero la circostanza che a sottoscrivere l'avviso sia stata proprio il destinatario, mentre non fa piena prova, fino a querela di falso, che l'atto sia, poi, concretamente entrato nella disponibilità del destinatario
(cfr., Cass. 11708/11; Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015).
Nel caso di specie l'atto è stato consegnato al domicilio fiscale del contribuente e, nell'apposito spazio (“destinatario”), il consegnatario dell'atto (che non è detto che coincida o debba coincidere con l'effettivo destinatario, né che se ne debba individuare l'identità o la qualità) ha apposto la propria firma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, con orientamento che il Tribunale condivide,
è sufficiente, per il perfezionamento della notifica dell'atto fiscale secondo le modalità descritte, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (legittimazione che si fonda, lo si ripete, essenzialmente sull'essere stata rinvenuto presso il domicilio) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità
pagina 10 di 13 della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale fondato essenzialmente sull'essere stato rinvenuto il soggetto presso il domicilio della destinataria, accertamento assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente impugnabile solo a mezzo di querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Alla luce di quanto sopra è evidente, pertanto, come la querela di falso avrebbe dovuto avere ad oggetto il contenuto fidefaciente come sopra identificato ovvero l'essere stato ritirato
l'atto da una persona rinvenuta presso il domicilio dell'attore senza che Parte_2
rilevi l'identità di tale soggetto, la sua qualità ovvero la circostanza che a sottoscrivere l'avviso sia stato proprio il destinatario.
Da ciò deriva l'irrilevanza dell'impianto deduttivo e probatorio (avuto particolare riguardo all'invocate ctu grafologica e prova testimoniale) correlato alla sola circostanza che la firma apposta sull'avviso di ricevimento fosse illeggibile ovvero non riconducibile al destinatario;
in particolare è difettato un completo impianto, deduttivo ancor prima che probatorio, volto ad escludere in termini assoluti che non solo il signor ma qualsivoglia altro Parte_2
soggetto avesse potuto ricevere l'atto indicato presso il domicilio fiscale del contribuente nella data riportata sull'avviso di ricevimento.
Ciò rende evidente il fatto che la querela di falso non può essere utilizzata per negare l'attendibilità di una dichiarazione resa da un soggetto che si è semplicemente qualificato all'agente postale come "destinatario" , nonché l'omessa identificazione dello stesso da parte dell'ufficiale postale, identificazione che non era di competenza di quest'ultimo.
La querela va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Avuto riguardo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate in favore della convenuta come da dispositivo Controparte_1
pagina 11 di 13 facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 nonchè dello scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità bassa, e tenendo conto della modesta attività difensiva svolta dalla convenuta a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato.
Anche le spese di lite della società vanno poste a carico di parte attrice in Controparte_2
applicazione del principio di causalità e vanno liquidate con le stesse modalità.
Segue l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”.
A norma dell'art. 227 c.p.c. l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) condanna al rimborso in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese di giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso esenti documentate (anche per la chiamata in causa del terzo), rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, nelle misure di legge;
c) condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_2
giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso esenti documentate, spese generali al 15%, IVA e CPA, nelle misure di legge;
d) condanna al pagamento della somma di euro 20,00 quale pena pecuniaria;
Parte_2
e) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sentenza pagina 12 di 13 sull'originale dell'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n.
02820159004506636000;
f) ordina la restituzione ad , Controparte_1 Controparte_8
dell'originale dell'avviso di ricevimento compiutamente descritto al capo e);
g) subordina l'esecuzione degli adempimenti di cui ai capi che precedono al passaggio in giudicato della presente sentenza
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marcello Amura dott. Francesco Pastore
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