Decreto cautelare 23 giugno 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23627 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06445/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2021, proposto da
Società modenese per esposizioni, fiere e corse di cavalli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Baseggio e Stefano Manfreda, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gruppo di IE di IE OL & C. s.n.c., Nord Est Ippodromi s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto, comprensivo degli allegati, del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (Pqai VIII) del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Mipaaf, prot. interno n. 186562 del 23 aprile 2021, che reca le modalità di determinazione della sovvenzione per le società di corse relativa alla stagione 2021 e le relative modalità di liquidazione;
- della nota Mipaaf - Pqai prot. uscita n. 0192170 del 27 aprile 2021 e relativi allegati (e in particolare gli allegati A e B e la scheda dati);
- per quanto occorrer possa, della relazione tecnico-amministrativa del 20 aprile 2021, prot. n. 180720, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del decreto direttoriale 23 settembre 2020 n.9166497, trasmessa con nota n. 180724/2021;
- per quanto occorrer possa, del decreto del direttore del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Pqai VIII del Mipaaf, prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020;
- per quanto occorrer possa, di eventuali atti e provvedimenti (anche ignoti alla ricorrente) precedenti gli schemi di accordo ai sensi del comma 4- bis dell’art. 11 l. 241/1990;
- per quanto occorrer possa, e rispetto ai profili e nei limiti indicati dal ricorso, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020;
- per quanto occorrer possa, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, ovvero di ogni atto o provvedimento, anche sconosciuto alla ricorrente, mediante il quale il Mipaaf ha determinato le risorse finanziarie disponibili ai fini della sovvenzione delle società di corse per la stagione 2021 (ivi compreso, eventualmente, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019) nonché gli atti, i decreti ed eventualmente gli altri accordi sostitutivi medio tempore stipulati da altre società, anche in riferimento agli anticipi delle sovvenzioni per la stagione 2020 (ai sensi dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 9166497/2020 e dell’art. 2 del d.m. n. 4701/2020) ove ciò si rendesse necessario al fine di consentire alla società ricorrente di conseguire le maggiori somme che dovessero alla stessa risultare eventualmente dovute;
- per quanto occorrer possa, del calendario per le corse per l’anno 2021 (periodo gennaio - giugno) complessivamente definito con i decreti direttoriali nn. 9389202 del 18 dicembre 2020, 40431 del 18 gennaio 2021, 62025 del 9 febbraio 2021, 103208 del 3 marzo 2021, 132083 del 19 marzo 2021 e 183313 del 22 aprile 2021 (che ha modificato le date di alcune assegnazioni di corse);
- per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2020, n. 2584.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. PI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21.6.2021 (dep. il 22.6) la Società modenese per esposizioni fiere e corse di cavalli, premesso di gestire l’ippodromo modenese “La Ghirlandina” per le corse di trotto in virtù di convenzione stipulata nell’aprile 2006, ha impugnato gli atti in epigrafe, concernenti la determinazione da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari forestali e del turismo (oggi, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) della sovvenzione relativa alla stagione di corse 2021.
1.1. A sostegno dell’impugnativa la parte ha articolato i seguenti motivi:
(i) “Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 2 del d.lgs 29 ottobre 1999, n. 449 e del d.m. n. 4701/2020, nonché’ dei principi posti dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione”: gli atti gravati reiterano la scelta, già assunta dal Ministero nel decreto direttoriale n. 9166497/2020, afferente alla stagione di corse 2020, di porre alla base della determinazione della sovvenzione i dati rappresentati dalla “media dei valori riferiti al triennio precedente”; tale opzione è stata già avversata dalla società con il ricorso avente n.r.g. 9879/2020, le cui doglianze sono da intendersi qui richiamate; in particolare, “i profili di illegittimità della scelta dello specifico criterio sono costituiti dal fatto che il citato «valore medio» si riferisce non già alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate (quindi, ad esempio: media dei cavalli partenti per singola giornata) bensì ad un orizzonte temporale annuale”; criterio che non valorizzerebbe “l’effettiva capacità organizzativa di ogni singola società di corsa, venendo piuttosto sul quantum della sovvenzione ad incidere in maniera preponderante il numero di giornate di corsa attribuite a ciascuna società, elemento sul quale le società stesse non hanno alcun dominio”; del resto, la scelta si porrebbe in contrasto con la ratio del d.m. n. 4701/2020; peraltro, tale decreto e gli atti gravati non conterrebbero “una reale motivazione della scelta del Ministero di utilizzare il dato ‘medio’ delle giornate di corse organizzate dalle diverse Società su base annua, né il se e il come detta scelta risulti conforme ai principi affermati nel d.lgs n. 449/1999 e nello stesso d.m. n. 4701/2020, di talché gli atti stessi sono illegittimi anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione”; in ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi “anche sotto il profilo dell’irragionevolezza, del difetto istruttorio e della contraddittorietà, dal momento che le società di corse, sulla base di tali atti, non sono in grado di sapere esattamente come il contributo viene determinato”;
(ii) “Eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Contraddittorietà rispetto ai decreti 9166497/2020 o 4701/2020”: nella «Scheda dati» della bozza di accordo sostitutivo (allegato alla comunicazione 0192170 del 27 aprile 2021) è indicato un numero di box di cavalli pari a 159, nonostante che la società avesse indicato un numero diverso (pari a 250); tale determinazione è stata motivata dall’amministrazione facendo riferimento alla circostanza che il dato proposto dalla ricorrente “non ha trovato riscontro di una procedura di variazione ufficialmente validata [dal Ministero]. Per una sua validazione, come per altri parametri tecnici legati all’impiantistica, occorre acquisire dall’Amministrazione un parere-autorizzazione preliminare sull’intervento di modifica che si intende eseguire, e a seguito dell’acquisito consenso, occorre presentare eventuale progetto di dettaglio e la dichiarazione attestante la conclusione dei lavori; in base alla tipologia dell’intervento stesso è necessario presentare una perizia giurata da parte di tecnico abilitato o dichiarazione ai sensi del d.P.R.445/2000; un sopralluogo da parte della specifica Commissione ministeriale prenderà formalmente atto della predetta differenza”; sennonché, le modalità indicate dal Ministero sarebbero prive di fonte alcuna;
(iii) “Violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990”: tanto la modifica del dato inerente ai box quanto la richiesta dell’utilizzo del dato dei cavalli partenti sulla base della media riferita alle singole giornate di corsa (e non all’annualità) erano state dedotte dalla società nella propria istanza; il Ministero avrebbe di fatto rigettato entrambe le richieste, senza tuttavia preventivamente comunicare il preavviso di cui all’art. 10- bis l. n. 241/1990.
2. Il Ministero si è costituito in resistenza e, su impulso del Tribunale (ord. n. 12688 del 26.6.2025), ha depositato una relazione sulla vicenda oggetto della controversia con la pertinente documentazione.
3. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. Il primo motivo di ricorso è stato già disatteso dalla sentenza del Tribunale, sez. V, 9.7.2024, n. 13838 resa inter partes nel giudizio, già richiamato in narrativa, con n.r.g. 9879/2020, le cui motivazioni sono da intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell’art. 88, co. 1, lett. d), c.p.a.; in particolare, è stato osservato:
- “come il criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti”;
- “al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse”;
- “le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa”;
- “[i]l modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi - come in effetti si fonda - su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore”;
- “[d]’altra parte, a ben vedere, le censure di parte ricorrente si appuntano sulla scelta operata dal Ministero di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale; tale criterio, tuttavia, risulterebbe irrazionale non tanto in sé quanto, piuttosto, sulla base della individuazione da parte dello stesso Ministero del numero delle giornate di corsa attribuite a ciascuna società”; “[s]otto tale profilo, dunque, la illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe altro che il riflesso della asserita illegittimità della individuazione del calendario delle corse rispetto al quale, tuttavia, la ricorrente – pur impugnandolo – non deduce alcun motivo di illegittimità”;
- infine, “non sussisteva in capo al MIPAAF alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale (art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 241/90); del resto, pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili, quali sono quelli considerati dal modello parametrico di computo delle sovvenzioni come emerge dai contenuti dell’Allegato A al provvedimento impugnato”.
6. Con riguardo alla seconda censura, è dirimente osservare che all’art. 3, co. 2, lett. f) dello schema di sovvenzione allegato al decreto ministeriale 9166497/20 (la cui prospettata invalidità è stata già esclusa nel precedente giudizio inter partes ), è previsto l’impegno da parte della società a “ non modificare, senza il preventivo consenso del Ministero, aree dell'ippodromo o ad esso inerenti specificamente destinate all'attività ippica come previsto dal presente accordo e risultanti dalle planimetrie e descrizioni analitiche agli atti dell’Amministrazione e dalla stessa validate. In nessun caso le aree e gli immobili del comprensorio potranno essere utilizzate per usi che possano in qualsiasi modo ledere e/o compromettere l’immagine del Ministero e/o dell'ippica in generale ”. Conseguentemente, il Ministero ha correttamente tenuto conto soltanto del dato relativo al numero di box dei cavalli risultante dalla documentazione validata dall’amministrazione.
7. A fronte delle osservazioni che precedono, scolora la censura di violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, in quanto: il criterio adottato dal Ministero era già previsto nella disciplina avente contenuto generale, impugnata nel precedente giudizio svoltosi inter partes e sottratta alle forme di partecipazione previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (v. art. 13, co. 1, l. n. 241/1990); la questione relativa al numero dei box non poteva essere risolta diversamente dall’amministrazione alla luce del chiaro tenore della convenzione (del resto, la società non ha dedotto nel presente giudizio quale circostanziato contributo procedimentale avrebbe inteso offrire per superare tale rilievo).
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La novità delle questioni, quantomeno al tempo dell’introduzione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. IV- quater (s) , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI ON | IT AR |
IL SEGRETARIO