TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23627
TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata. Violazione d.lgs 449/1999 e d.m. 4701/2020. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

    Il criterio del valore medio è stato ritenuto legittimo in quanto volto a valorizzare la capacità operativa di ciascun ippodromo, garantendo miglioramenti tecnico-organizzativi e mantenimento delle strutture. Valori parametrati sulle singole giornate rischierebbero di creare effetti distorsivi. Il modello parametrico si fonda su dati certi per assicurare equità e omogeneità. La censura sull'individuazione del numero di giornate di corsa è stata ritenuta infondata in assenza di specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Non sussisteva obbligo di motivazione per atto generale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Contraddittorietà.

    Il Ministero ha correttamente tenuto conto del numero di box risultante dalla documentazione validata, in conformità all'art. 3, co. 2, lett. f) dello schema di sovvenzione, che prevede l'obbligo di ottenere il preventivo consenso ministeriale per modifiche all'impiantistica.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

    La censura è infondata poiché il criterio adottato dal Ministero era già previsto nella disciplina generale impugnata nel precedente giudizio, sottratta alle forme di partecipazione procedimentale. La questione dei box non poteva essere risolta diversamente data la convenzione. La società non ha dedotto quale contributo procedimentale avrebbe offerto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23627
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23627
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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