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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 839 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
[...]
Parte_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Maria Parte_2
Dentici, Luigi Maini Lo Casto, e Giorgio Petta
- Appellato -
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria CP_1
- Appellato - All'udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo l'8.01.2021 Parte_2
, premesso di essere un lavoratore forestale inserito nella graduatoria
[...] distrettuale ex art. 12 L. R. n. 5 del 2014 e di lavorare, dunque, per la in Pt_1 virtù di contratti a tempo determinato, ha chiesto condannarsi l'
[...]
al Parte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto riconosciutogli in qualità di lavoratore stagionale e quanto, invece, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare gli incrementi stipendiali dipendenti
1 dall'anzianità di servizio, oltre al versamento in favore dell' dei contributi CP_1 consequenziali, e ciò in virtù del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo indeterminato (recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE). Costituitosi in giudizio, l' aveva Parte_1 contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. L' anch'esso costituitosi in giudizio, aveva chiesto, nel caso di CP_1 accoglimento della domanda attrice, il versamento dei relativi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con la sentenza n. 347/2023 del 3.02.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di riconoscimento degli scatti biennali previsti dall'art. 41 del CCNL 2006, trattandosi di beneficio riservato a lavoratori di qualifica impiegatizia, dunque non comparabili con il ricorrente;
ha, invece, accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 11 lett. c) del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, condannando l'Assessorato resistente al pagamento degli importi maturati a tale titolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita dall'Assessorato. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'
[...]
, chiedendone la riforma. Parte_3
Con memoria depositata il 14.11.2024, si è costituito in giudizio Parte_2
, resistendo al gravame per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Si è altresì costituito in giudizio l' riportandosi alle conclusioni già CP_1 spiegate nel giudizio di primo grado. Invitate le parti a dedurre in ordine alla rilevata differenza tra l' Parte_1 evocato nel giudizio di primo grado, ed ivi costituitosi, e quello, invece, che ha proposto il gravame, all'udienza del 28/11/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MTIVI Va preliminarmente esaminata la questione inerente l'indicazione, nel ricorso in appello, di una parte appellante Parte_4 diversa da quella che venne evocata e si costituì nel giudizio di primo grado Parte_1
.
[...]
2 Invitata a dedurre sul punto, l'Avvocatura dello Stato, con le note autorizzate depositate il 1°.10.2024, ha evidenziato essersi trattato di “un mero refuso nell'indicazione dell appellante nell'odierno giudizio, derivante dal cospicuo numero di Parte_1 appelli redatti contestualmente e concernenti la medesima questione oggetto di gravame in questa sede, tutti promossi dalla Difesa Erariale nell'interesse dell' Parte_5
”, aggiungendo di voler emendare lo stesso nel senso di riferirlo
[...] all' . Parte_1
L'appellato ha contestato tale difesa evidenziando come l'indicazione della parte che agisce in giudizio e, nel caso di persona giuridica, dell'organo che ne ha la rappresentante in giudizio, costituiscano requisiti di validità dell'atto di citazione e del ricorso, in base ai quali il giudice è messo nelle condizioni di identificare la parte che agisce in giudizio. Trattasi di dati rispetto ai quali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione dei contratti, atteso che, trattandosi di atti processuali “la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa” (Cass. n. 24480/2020; n. 25853/2014 e Cass. n. 39173/2021 che le richiama). Tale principio, ha affermato la Suprema Corte, “deve valere qualora sia controversa l'individuazione stessa del soggetto agente: dalle disposizioni sopra richiamate si ricava infatti, inequivocamente, che la provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura;
va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo”. (v. Cass. n. 39173/2021 cit.). Orbene l'incontrovertibile principio di cui s'è detto è posto a presidio della certezza dell'individuazione degli elementi costitutivi della domanda, da una parte, e del diritto di difesa, dall'altro. Ciò comporta che, nell'ipotesi in cui né l'uno né l'altro bene giuridico risulti in concreto pregiudicato dall'erronea indicazione contenuta nell'atto introduttivo, debba prevalere il principio della conservazione degli atti processuali. Nel caso che occupa, l'errore materiale nel quale l'Avvocatura dello Stato deduce essere incorsa appare, anzitutto, del tutto verosimile in quanto certamente ricollegabile alla (notoria a questa Corte) molteplicità dei ricorsi proposti dai lavoratori forestali della sia nei confronti dell'Assessorato Regionale del Pt_1
3 Territorio e dell'Ambiente sia di quello dell'Agricoltura, o, in alcuni casi, di entrambi.
Tale errore, sotto altro profilo, una volta denunciato dalla stessa parte, seppur su rilievo della Corte, non appare tale da indurre incertezza in ordine alla esatta individuazione della parte medesima, potendo effettivamente ricondursi ad un mero refuso l'indicazione dell' Parte_4 dovendo in tale indicazione intendersi, invece, l' , parte Parte_6 del giudizio di primo grado. Dirimente, appare, peraltro, la circostanza che l'appellato, costituendosi in giudizio, non si sia neppure avveduto di tale incongruenza nell'intestazione dell'appello, predisponendo (correttamente) le proprie difese nei confronti dell' ; nessun vulnus al suo diritto di difesa, dunque, ha Parte_1 comportato l'errore materiale sopra menzionato, non comportando alcuna difficoltà nell'individuazione del soggetto nei cui confronti resistere in giudizio (per una fattispecie simile cfr. Cass. n. 37722/2021 del 7.10.2021).
*** Venendo al merito del gravame, col primo motivo l'appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozione di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché il diverso trattamento retributivo riservato ai lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli a tempo indeterminato, sarebbe giustificato dal carattere “ontologicamente stagionale e agricolo” della loro prestazione lavorativa. Argomenta, sul punto, che “le prestazioni rese dall'appellato hanno ontologico carattere stagionale o agricolo” in quanto “volte alle esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi e in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, in un determinato arco temporale annuo”; di tal le stesse mansioni
“sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”; conseguentemente non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire stabilmente i dipendenti come controparte nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza…”. Ricollega, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata,
4 renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio. Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configurassero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo decidente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito l'inesistenza di figure A.G.A.M.S. assunte a tempo indeterminato, nonché eccepito, allegato e provato la natura stagionale e/o agricola delle mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di fornire alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili rispetto a quelle svolte dai dipendenti regionali di ruolo” sia
“in ordine alla sussistenza di un'anzianità di servizio e di una esperienza professionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”. I motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomentazioni del Tribunale, vanno disattesi. Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell'accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di
“creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato
5 comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4). Tale clausola, come già rilevato dal primo decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020).
6 Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate). Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (TI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce TI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (TD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce. Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”. Quanto al trattamento economico, l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque privo della indennità professionale;
è
7 anche previsto per gli TD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato [“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”]. Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006- 2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale. Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra TI e TD. In particolare la L.R. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dall'art. 33 della L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in Pt_1 via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” (art. 33).
8 Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45 bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45 ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014). Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tribunale che TI e TD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni connesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che trattasi. La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro. Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli TD, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
9 In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli TD parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione. Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacchè non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”. In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli TI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da TI e TD appartenenti allo stesso livello professionale. In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce TI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a
10 seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine. Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali- occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto. Pertanto, l'appello va respinto.
11 Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giurisprudenza. La posizione di sostanziala terzietà assunta dall' giustifica la CP_1 compensazione delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 347/2023 resa il 3.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di questo grado che liquida per compensi in € 962,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. Compensa le spese nei confronti dell' CP_1
Palermo, 28/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
12