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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4507/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Parte_1 C.F._1
LL ( ), con la quale ele.tte dom.lia in Avellino alla c/da C.F._2
Pagliarone n°18/A, come da procura in calce all' atto di appello
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
anche disgiuntamente dagli avv.ti Gianfranco Grella ( e C.F._4
RA ER ( ), in virtù di procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione in appello, con i quali ele.te dom.lia in Napoli, presso l'avv. Aida Giuliana Dascillo, con studio ivi, via Alessandro Scarlatti, 211/E.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello di Napoli adita accogliere le richieste della signora esaminati gli atti di causa ed i documenti offerti Parte_1
revocare la sentenza n° 1625/2021 emessa dal Tribunale di Avellino in data 5/10/2021 in quanto insussistenti le morosità per i fitti versati al doppio di quelli dichiarati in contratto come provato dagli atti depositati E REVOCARE LA
DICHIARATA RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Si chiede la revoca della Sentenza
N° 1625/2021 emessa dal Tribunale di Avellino perché ingiusta e illegittima ….. revocare lo sfratto in quanto le morosità sono inesistenti rispetto a quanto versato dalla conduttrice Pt_1
Con riserva di ogni ulteriore azione a tutela dell'assistita.
Con vittoria di spese diritti ed onorario del doppio grado di giudizio
Per l'appellata: Integrale rigetto dell'appello.
Vittoria di spese e competenze di lite del grado con distrazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. premesso di avere concesso in locazione, con Controparte_1
contratto registrato in data 22/06/2011, a l'immobile di cui era Parte_1
proprietario, per il canone mensile di € 150,00, le intimò lo sfratto per morosità, contestandole l'omesso pagamento dei canoni dal febbraio 2018 al dicembre 2019.
1.1. Precisò di avere ricevuto un vaglia di € 2.100,00, imputato al fitto dal
3/03/2018 al 3/12/2019, ma che, tuttavia persisteva la morosità relativamente ai canoni febbraio 2018, maggio-dicembre 2019, nonché gennaio-agosto 2020, per un totale di € 2.550,00 (= 150 x 17).
Chiese quindi, unitamente alla convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto per inadempimento, il rilascio dell'immobile locato e il pagamento dei canoni sino ad allora dovuti.
1.2. Costituitasi, si oppose all'intimazione di sfratto, eccependo Parte_1
l'insussistenza della morosità contestata, chiese un termine di grazia per il pagamento di eventuali canoni scoperti.
1.3. Il tribunale dispose un rinvio e, ulteriormente precisata la morosità in contestazione da parte del locatore, disposto il mutamento del rito, condannò
al rilascio dell'immobile. Parte_1 Successivamente il tribunale, avendo depositato memorie integrative nei termini assegnati il solo intimante, accolse la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice, condannandola “al pagamento in favore del locatore della somma di € 3.300,00 a titolo di canoni Controparte_1
rimasti impagati per il periodo da gennaio 2018 ad aprile 2021, così come quantificati dal medesimo locatore in sede di memoria integrativa, oltre quelli a scadere sino all'effettivo rilascio, nonché di ulteriori, € 599,12 a titolo di oneri condominiali parimenti rimasti insoluti, oltre interessi dal momento della domanda”.
In sintesi, il tribunale ritenne che la conduttrice non avesse provato l'eccepito adempimento, “essendo rimaste allo stato di mere e generiche allegazioni le controdeduzioni sul punto”, non avendo ella depositato “nei termini prescritti memoria integrativa” e non avendo formulato “alcuna richiesta istruttoria in proposito”, né avendo depositato “atti attestanti ulteriori versamenti”.
§.
2. La sentenza n. 1625/2021, pubblicata il 05/10/2021, emessa dal Tribunale di Avellino, è stata impugnata da Parte_1
2.1. L'appellante censura la decisione del primo giudice, lamentando l'omessa valutazione del documento depositato in sede di opposizione all'intimazione di sfratto, costituito dalla raccomandata del 10.01.2020 a lei inviata dal locatore per contestarle la morosità nel pagamento dei canoni, Controparte_1
da cui, a suo avviso, doveva evincersi che il canone preteso dal locatore non era quello indicato nel contratto di € 150,00, bensì quello convenuto in misura maggiore di € 280,00 mensili, sicché, da tanto doveva dedursi che per il pregresso ella avesse corrisposto il canone in tale maggiore misura, rispetto a quella convenuta e che, pertanto, in ragione del maggior canone versato, ella nulla doveva al conduttore.
2.2. Costituitosi, ha ribadito la correttezza dei conteggi Controparte_1
da lui effettuati e delle imputazioni dei pagamenti ricevuti, chiedendo il rigetto dell'appello. §.
3. La Corte all'udienza del 23.10.2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. L'appellante ritiene che, benché ella non avesse depositato memoria integrativa, in seguito al disposto mutamento del rito, il tribunale avrebbe dovuto dedurre, dall'esame della raccomandata del 10.01.2020, in ragione dei conteggi ivi riportati dal locatore, che il canone effettivo fosse quello maggiore di € 280,00 mensili e che, avendo ella versato, in luogo del canone indicato in contratto di € 150,00 mensili, il maggior canone di € 280,00 mensili, aveva quindi corrisposto al locatore somme maggiori di quelle da lui pretese.
L'assunto è totalmente indimostrato.
Come ha giustamente evidenziato il primo giudice, la conduttrice non ha prodotto in atti prova di pagamenti ulteriori, sicché, anche a voler ipotizzare che le parti avessero concordato un canone di locazione maggiore, non v'è prova che tali maggiori importi siano stati effettivamente corrisposti da Pt_1
in favore di per tutto il periodo della durata del
[...] Controparte_1
contratto di locazione.
La conduttrice ha eccepito non solo di avere estinto la propria obbligazione di pagamento, ma di avere addirittura un controcredito, per i maggiori importi versati al locatore, in relazione ai quali chiede la compensazione con quanto preteso dal . Orbene le eccezioni di adempimento e di CP_1
compensazione proposte da imponevano che ella provasse Parte_1
l'avvenuto pagamento delle maggiori somme che assume di voler porre in compensazione con il credito vantato dal conduttore. Prova che ella non ha fornito, pretendendo che l'esistenza del proprio controcredito sia desunto dai conteggi allegati alla missiva del 10.01.2020 inviata dal . CP_1
Orbene tali conteggi, come detto, non provano l'effettivo pagamento delle somme ivi indicate, né quale fosse il reale canone corrisposto dalla locatrice. Le somme indicate nella missiva come corrisposte di € 2.100,00 dal 03.03.2019 al 03.12.2019 e quali ancora dovute di € 4.000,00 dal febbraio 2018 al febbraio
2019, difatti, non corrispondono né ad un canone mensile di e 150,00 né di €
280,00. L'elenco accluso alla missiva, poi, riporta importi variabili, riferiti a mensilità non corrispondenti alle date in cui sono stati annotati, con indicazioni di acconti e conguagli, per cui non è dato comprendere le specifiche causali per cui sono stati annotati. Sicchè non può escludersi che gli importi risultanti dall'annotazione in questione si riferisse a pregressi rapporti di debito.
Infine, come già detto, v'è prova che il totale degli importi, risultanti dalla missiva, siano stati effettivamente pagati da al . Parte_1 CP_1
La mancata dimostrazione delle somme effettivamente complessivamente versate al locatore, non consente di poter ritenere fondata l'eccezione di compensazione e quindi a ritenere dimostrata l'insussistenza di un credito in capo a quest'ultimo e, quindi, della morosità della conduttrice, nonché della non debenza delle somme indicate dal locatore come ancora dovute a titolo di canoni impagati.
In definitiva la raccomandata del 10.01.2020 nulla prova in ordine all'entità delle somme effettivamente pagate dalla conduttrice in favore del locatore, e della causale dei versamenti effettuati, al fine di verificare la sussistenza o meno della lamentata morosità.
§.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Sentenza n. 1625/2021 pubbl. Parte_1
il 05/10/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 23.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4507/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Parte_1 C.F._1
LL ( ), con la quale ele.tte dom.lia in Avellino alla c/da C.F._2
Pagliarone n°18/A, come da procura in calce all' atto di appello
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
anche disgiuntamente dagli avv.ti Gianfranco Grella ( e C.F._4
RA ER ( ), in virtù di procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione in appello, con i quali ele.te dom.lia in Napoli, presso l'avv. Aida Giuliana Dascillo, con studio ivi, via Alessandro Scarlatti, 211/E.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello di Napoli adita accogliere le richieste della signora esaminati gli atti di causa ed i documenti offerti Parte_1
revocare la sentenza n° 1625/2021 emessa dal Tribunale di Avellino in data 5/10/2021 in quanto insussistenti le morosità per i fitti versati al doppio di quelli dichiarati in contratto come provato dagli atti depositati E REVOCARE LA
DICHIARATA RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Si chiede la revoca della Sentenza
N° 1625/2021 emessa dal Tribunale di Avellino perché ingiusta e illegittima ….. revocare lo sfratto in quanto le morosità sono inesistenti rispetto a quanto versato dalla conduttrice Pt_1
Con riserva di ogni ulteriore azione a tutela dell'assistita.
Con vittoria di spese diritti ed onorario del doppio grado di giudizio
Per l'appellata: Integrale rigetto dell'appello.
Vittoria di spese e competenze di lite del grado con distrazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. premesso di avere concesso in locazione, con Controparte_1
contratto registrato in data 22/06/2011, a l'immobile di cui era Parte_1
proprietario, per il canone mensile di € 150,00, le intimò lo sfratto per morosità, contestandole l'omesso pagamento dei canoni dal febbraio 2018 al dicembre 2019.
1.1. Precisò di avere ricevuto un vaglia di € 2.100,00, imputato al fitto dal
3/03/2018 al 3/12/2019, ma che, tuttavia persisteva la morosità relativamente ai canoni febbraio 2018, maggio-dicembre 2019, nonché gennaio-agosto 2020, per un totale di € 2.550,00 (= 150 x 17).
Chiese quindi, unitamente alla convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto per inadempimento, il rilascio dell'immobile locato e il pagamento dei canoni sino ad allora dovuti.
1.2. Costituitasi, si oppose all'intimazione di sfratto, eccependo Parte_1
l'insussistenza della morosità contestata, chiese un termine di grazia per il pagamento di eventuali canoni scoperti.
1.3. Il tribunale dispose un rinvio e, ulteriormente precisata la morosità in contestazione da parte del locatore, disposto il mutamento del rito, condannò
al rilascio dell'immobile. Parte_1 Successivamente il tribunale, avendo depositato memorie integrative nei termini assegnati il solo intimante, accolse la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice, condannandola “al pagamento in favore del locatore della somma di € 3.300,00 a titolo di canoni Controparte_1
rimasti impagati per il periodo da gennaio 2018 ad aprile 2021, così come quantificati dal medesimo locatore in sede di memoria integrativa, oltre quelli a scadere sino all'effettivo rilascio, nonché di ulteriori, € 599,12 a titolo di oneri condominiali parimenti rimasti insoluti, oltre interessi dal momento della domanda”.
In sintesi, il tribunale ritenne che la conduttrice non avesse provato l'eccepito adempimento, “essendo rimaste allo stato di mere e generiche allegazioni le controdeduzioni sul punto”, non avendo ella depositato “nei termini prescritti memoria integrativa” e non avendo formulato “alcuna richiesta istruttoria in proposito”, né avendo depositato “atti attestanti ulteriori versamenti”.
§.
2. La sentenza n. 1625/2021, pubblicata il 05/10/2021, emessa dal Tribunale di Avellino, è stata impugnata da Parte_1
2.1. L'appellante censura la decisione del primo giudice, lamentando l'omessa valutazione del documento depositato in sede di opposizione all'intimazione di sfratto, costituito dalla raccomandata del 10.01.2020 a lei inviata dal locatore per contestarle la morosità nel pagamento dei canoni, Controparte_1
da cui, a suo avviso, doveva evincersi che il canone preteso dal locatore non era quello indicato nel contratto di € 150,00, bensì quello convenuto in misura maggiore di € 280,00 mensili, sicché, da tanto doveva dedursi che per il pregresso ella avesse corrisposto il canone in tale maggiore misura, rispetto a quella convenuta e che, pertanto, in ragione del maggior canone versato, ella nulla doveva al conduttore.
2.2. Costituitosi, ha ribadito la correttezza dei conteggi Controparte_1
da lui effettuati e delle imputazioni dei pagamenti ricevuti, chiedendo il rigetto dell'appello. §.
3. La Corte all'udienza del 23.10.2025, all'esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. L'appellante ritiene che, benché ella non avesse depositato memoria integrativa, in seguito al disposto mutamento del rito, il tribunale avrebbe dovuto dedurre, dall'esame della raccomandata del 10.01.2020, in ragione dei conteggi ivi riportati dal locatore, che il canone effettivo fosse quello maggiore di € 280,00 mensili e che, avendo ella versato, in luogo del canone indicato in contratto di € 150,00 mensili, il maggior canone di € 280,00 mensili, aveva quindi corrisposto al locatore somme maggiori di quelle da lui pretese.
L'assunto è totalmente indimostrato.
Come ha giustamente evidenziato il primo giudice, la conduttrice non ha prodotto in atti prova di pagamenti ulteriori, sicché, anche a voler ipotizzare che le parti avessero concordato un canone di locazione maggiore, non v'è prova che tali maggiori importi siano stati effettivamente corrisposti da Pt_1
in favore di per tutto il periodo della durata del
[...] Controparte_1
contratto di locazione.
La conduttrice ha eccepito non solo di avere estinto la propria obbligazione di pagamento, ma di avere addirittura un controcredito, per i maggiori importi versati al locatore, in relazione ai quali chiede la compensazione con quanto preteso dal . Orbene le eccezioni di adempimento e di CP_1
compensazione proposte da imponevano che ella provasse Parte_1
l'avvenuto pagamento delle maggiori somme che assume di voler porre in compensazione con il credito vantato dal conduttore. Prova che ella non ha fornito, pretendendo che l'esistenza del proprio controcredito sia desunto dai conteggi allegati alla missiva del 10.01.2020 inviata dal . CP_1
Orbene tali conteggi, come detto, non provano l'effettivo pagamento delle somme ivi indicate, né quale fosse il reale canone corrisposto dalla locatrice. Le somme indicate nella missiva come corrisposte di € 2.100,00 dal 03.03.2019 al 03.12.2019 e quali ancora dovute di € 4.000,00 dal febbraio 2018 al febbraio
2019, difatti, non corrispondono né ad un canone mensile di e 150,00 né di €
280,00. L'elenco accluso alla missiva, poi, riporta importi variabili, riferiti a mensilità non corrispondenti alle date in cui sono stati annotati, con indicazioni di acconti e conguagli, per cui non è dato comprendere le specifiche causali per cui sono stati annotati. Sicchè non può escludersi che gli importi risultanti dall'annotazione in questione si riferisse a pregressi rapporti di debito.
Infine, come già detto, v'è prova che il totale degli importi, risultanti dalla missiva, siano stati effettivamente pagati da al . Parte_1 CP_1
La mancata dimostrazione delle somme effettivamente complessivamente versate al locatore, non consente di poter ritenere fondata l'eccezione di compensazione e quindi a ritenere dimostrata l'insussistenza di un credito in capo a quest'ultimo e, quindi, della morosità della conduttrice, nonché della non debenza delle somme indicate dal locatore come ancora dovute a titolo di canoni impagati.
In definitiva la raccomandata del 10.01.2020 nulla prova in ordine all'entità delle somme effettivamente pagate dalla conduttrice in favore del locatore, e della causale dei versamenti effettuati, al fine di verificare la sussistenza o meno della lamentata morosità.
§.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Sentenza n. 1625/2021 pubbl. Parte_1
il 05/10/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 23.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore