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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate a Cagliari presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Giorgio Manurrita, rappresentate e difese per procura in atti dall'avv.
Francesco Carboni del Foro di Nuoro,
appellanti
contro
(c.f. , residente a [...]e ivi elet- CP_1 C.F._3
tivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias e dell'avv. Alessio Alias, che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
appellato
e con la partecipazione di pagina 1 di 14 (c.f. ), residente a [...]CP_2 C.F._4
Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Pappalardo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
chiamata in giudizio
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: voglia la Corte d'appello,
in via principale in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la Sentenza n.694/2021 Tribunale di Cagliari pubblicata in data
03.03.2021 resa nella causa iscritta al n. 7447/2019 RG. e, pertanto:
- riformare e rigettare la condanna al pagamento dell'onere testamentario in capo ai sig.ri e in favore di , per la Parte_2 Parte_1 CP_1
nullità e/o inefficacia dell'onere disposto ex art. 549; -accertare e dichiarare l'esistenza di un onere di c.d. “vitalizio alimentare” e non di rendita vitalizia ex art. 1872, a carico dei convenuti e che nessun inadempimento al c.d. “vitalizio alimentare” è imputabile ai convenuti stante la mancata prova dello stato di bi- sogno e dell'assenza di indicazioni sulle attività assistenziali materiali richieste dal vitaliziato nei confronti degli onerati;
Con riduzione del quantum monetario previsto in Sentenza.
Con riforma delle spese di soccombenza di primo grado.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio di primo e secon-
do grado in favore degli appellanti.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
confermando in toto l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze. pagina 2 di 14 Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, contra- CP_2
riis rejectis,
- nel merito: accertare e dichiarare che il motivo di appello n. 1 sia inammis-
sibile per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c., o nel caso sia ammissibile possa accertare e dichiarare come sia del tutto infondato e privo di valore giu-
ridico. - riformare integralmente la sentenza n. 694/2021 resa dal Tribunale di
Cagliari nel giudizio con n. R.G. 7447/2019 per le ragioni suesposte, e per l'effetto revocare l'importo mensile di mantenimento pari ad € 1.200,00 oltre agli arretrati quantificati in € 26.000,00 disposti a favore dell'appellato.
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, CP_1
e illustrando che il 9 settembre CP_2 Parte_1 Parte_2
2015 si era aperta la successione dello zio , il quale, con testa- Persona_1
mento pubblico registrato a Cagliari il 22 settembre 2015 al n. 6021, aveva isti-
tuito eredi, in pari quota, la moglie , loro figlia e la sorel- Parte_1 Pt_2
la CP_2
Il testatore –proseguì l'attore- aveva onerato le eredi di prestar assistenza al nipote vita sua natural durante, provvedendo alle sue necessità di vita, CP_1
avuto anche riguardo alle disponibilità economiche di alcune società citate nel testamento di cui il testatore era socio.
Dopo innumerevoli tentativi di ottenere in via amichevole quanto spettante-
gli per testamento, aveva formalmente richiesto alle eredi di comunicare pagina 3 di 14 l'entità del patrimonio del de cuius e la disponibilità ad adempiere l'onere di- sposto nel testamento, essendo egli era nullatenente e invalido civile all'80%
con riduzione permanente della capacità lavorativa.
Tanto esposto, l'attore chiese l'accertamento dell'inadempimento da parte delle convenute all'onere testamentario e la loro condanna a eseguire, con de- correnza dall'apertura della successione, la prestazione inadempiuta mediante la corresponsione di euro 1.500,00 al mese.
Le convenute resistettero, opponendo che il testatore aveva posto a loro ca-
rico un vitalizio alimentare (e non una rendita vitalizia), in quanto l'intenzione del testatore era stata quella di assicurare al nipote l'assistenza vitalizia per il caso che fosse venuta a mancare quella familiare già assicuratagli dai genitori,
nel rispetto dell'alea come elemento essenziale del vitalizio stesso da intendersi come adempimento futuro e variabile in relazione alle esigenze del vitaliziato stesso.
Sotto altro profilo, e la figlia rilevarono come l'onere Parte_1 Pt_2
fosse stato disposto sì a carico di tutte le eredi ma con la previsione espressa che, data la loro qualità di legittimari, nei loro confronti operasse nei soli limiti della quota disponibile.
*
Con la sentenza n. 694 pubblicata il 3 marzo 2021, il Tribunale accolse la domanda dell'attore.
Il primo giudice aderì all'orientamento che ritiene che la disposizione testa-
mentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza mate-
riale e morale a un terzo vita natural durante configuri un onere ai sensi dell'art.
pagina 4 di 14 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 cc., e che prescinde dallo stato economico del beneficiario.
Sul rilievo che, in caso di sopravvenuta impossibilità di convivenza tra ere-
de onerato e terzo assistito -come nella fattispecie, dato il contrasto tra le parti-
la prestazione di assistenza morale e materiale possa convertirsi in assegno pe-
cuniario, il Tribunale dispose la conversione dell'obbligo assistenziale in euro
1.200,00 mensili globali, pari a una quota di euro 400,00 mensili per ciascuna erede, con decorrenza dall'apertura della successione e condannò le singole convenute a versare:
- l'importo mensile di euro 400,00 ciascuna;
- l'importo di 26.000,00 ciascuna a titolo di arretrati sull'importo determinato mensilmente, con gli interessi dall'ottobre 2015 al saldo.
* * *
2. Contro la sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Parte_2
le quali hanno convenuto in giudizio davanti a questa Corte il solo
[...] [...]
. CP_3
2.1 Con un primo motivo, le appellanti hanno lamentato la violazione e mancata applicazione e interpretazione degli artt. 549 c.c. 542 c.c. e 457 c.c.,
per non avere il Tribunale riconosciuto che tutela dei legittimari non è affidata esclusivamente all'azione di riduzione, in quanto essa si specifica anche nel di-
vieto, gravante sul testatore, di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, ex art. 549 c.c.
pagina 5 di 14 2.2 Con un secondo motivo, la e la hanno lamentato la mancata Pt_1 Pt_2
sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio per pregiudizialità di altro procedi-
mento iscritto al n. 2825/2020 (avente a oggetto la nullità del testamento per incapacità del testatore e, in subordine, l'azione di riduzione in favore dell'attore . Parte_3
2.3 Con un terzo motivo le appellanti hanno lamentato:
- che l'attore non aveva dimostrato l'esistenza del proprio stato di bisogno tale da giustificare il beneficio preteso;
- l'eccessività del quantum previsto dal giudice a titolo di conver- sione dell'obbligo di assistenza.
2.4 Con un quarto motivo, le appellanti hanno lamentato l'ingiustizia della liquidazione delle spese di lite, per non avere il Tribunale tenuto conto della ri-
dotta attività e delle fasi del processo effettivamente svolte.
*
3. L'appellato ha resistito, eccependo l'inammissibilità (per CP_1
novità rispetto al primo grado) e l'infondatezza del primo motivo di appello,
argomentando la validità della disposizione testamentaria sul rilievo che essa
pone l'onere a carico di tutti gli eredi e lo circoscrive con riferimento ai legit-
timari, ovvero moglie e figlia, nei limiti della quota disponibile sicché
dell'onere rispondono tutti gli eredi essendo una obbligazione posta a loro ca-
rico ma i legittimari ne rispondono fino alla concorrenza del valore della quo-
ta disponibile.
Escluso che la controversia definita con la sentenza appellata dipendesse dalla definizione dell'altra causa relativa alla validità del testamento, l'appellato pagina 6 di 14 ha difeso la ricostruzione del primo giudice quale vitalizio assistenziale che non richiede la necessità dello stato di bisogno del beneficiario.
*
4. Alla prima udienza del 16 luglio 2021, il procuratore della parte appellan-
te ha rappresentato l'opportunità di provvedere all'integrazione del contraddit- torio nei confronti dell'altra erede pur evidenziando come la CP_2
stessa avesse espressamente rinunciato all'impugnazione della sentenza, sic-
come risultante dalla comunicazione inviatagli (cfr. nota sottoscritta da Per_2
prodotta in udienza). Parte_4
Questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del- la e ha rinviato all'udienza 28 gennaio 2022 per la prosecuzione del giu- Pt_2
dizio.
4.1 Con comparsa depositata il 30 dicembre 2021, si è costi- CP_2
tuita in giudizio, proponendo appello incidentale.
Senza prendere posizione sulla questione relativa alla rinuncia all'impugnazione della sentenza, la ha contrastato il primo motivo di ap- Pt_2
pello delle coeredi e ha proposto appello incidentale contro la sentenza, argo-
mentando in ordine alla qualificazione dell'onere testamentario in termini di vitalizio alimentare (e non rendita alimentare) e dolendosi della mancata prova dello stato di bisogno del vitaliziato.
4.2 Con provvedimento riservato del 25 febbraio 2022, il giudizio è stato sospeso per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della citata causa di im-
pugnazione del testamento.
pagina 7 di 14 Su ricorso delle appellanti principali depositato il 6 agosto 2022, preso atto dell'estinzione del procedimento pregiudicante, il presente giudizio è stato rias-
sunto ed è giunto a decisione sulle conclusioni trascritte.
* * *
5. Il primo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è fondato e merita accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Precisato, ai fini dell'ammissibilità della difesa in questo grado, che già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (pag. 4 sotto il paragrafo
sulla responsabilità dei coeredi all'adempimento) la e la avevano Pt_1 Pt_2
rilevato come la propria qualità di legittimarie escludesse che dovessero ri-
spondere dell'onere oltre il valore della quota disponibile, questa Corte ritiene che le appellanti abbiano ragione di dolersi della lesione derivante dall'onere testamentario imposto dal de cuius sulla loro quota (di legittimari).
La quota di riserva è intangibile, come si ricava agevolmente dalla disposi-
zione dell'art. 549 c.c., il quale prevede che il testatore non possa imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle nor-
me contenute nel titolo IV di questo libro (sulla divisione dei beni).
Quale che sia la relativa sanzione (rimane aperto il dibattito dottrinale circa nullità propria degli atti vietati, ex art. 1418, primo comma, c.c. o la mera inef-
ficacia), la giurisprudenza applica il divieto ai pesi o condizioni che incidono sull'oggetto di un'istituzione di erede nella misura in cui essi gravino appunto sulla legittima.
Solo se il testatore abbia istituito erede il legittimario in una quota maggiore,
che comprende tutta o parte della disponibile, il peso e la condizione saranno pagina 8 di 14 validi per l'eccedenza, subordinatamente all'esito del calcolo generale della le-
gittima di cui all'art. 556 c.c. (cfr. Cass., 30 giugno 2021, n. 18561).
Nella fattispecie, la divisione del patrimonio del testatore in Persona_1
parti uguali tra la moglie , la figlia e la sorella Parte_1 Pt_2 CP_2
ha fatto sì che la moglie e la figlia conseguissero solo la quota di legittima ex
art. 542 c.c. (se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo
è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge).
Conseguentemente, l'onere a favore dell'attore in primo grado CP_4
, rispetto al coniuge e alla figlia del testatore, il divieto di apporre pesi alla
[...]
quota dei legittimari, giacché la previsione in sé dell'onere sulla quota ne de-
termina la lesione.
In questa prospettiva, la difesa dell'appellato per cui dell'onere rispondono
[…] i legittimari […] fino alla concorrenza del valore della quota disponibile non supera il rilievo per cui l'attribuzione testamentaria alle odierne appellanti della sola quota di legittima esclude la configurabilità di una maggiore quota,
che comprenda tutta o parte della disponibile, sulla quale il peso potrebbe riu-
scire valido ed efficace per l'eccedenza.
La dottrina chiarisce che la norma ricavabile dall'art. 549 c.c. deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell'azione di riduzione, cioè in fun-
zione dei casi in cui la lesione non è prodotta da una disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre, ma da una disposizione non autonoma
(clausola) che accede all'attribuzione della legittima diminuendola vel in quan-
titate vel in tempore.
pagina 9 di 14 Mentre la lesione di legittima, nel senso in cui se ne parla con riferimento all'azione di riduzione, è sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano già di per sé e non solo, eventualmente, lesive (così,
Cass., n. 18561/2021 cit.).
L'accoglimento di questo primo motivo di impugnazione, con conseguente rigetto della domanda di nei confronti delle due appellanti, com- CP_1
porta l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, rispetto alle quali le ap-
pellanti non hanno interesse, compreso quello sulle spese, dovendo queste esse-
re oggetto di nuova regolamentazione in esito all'accoglimento dell'appello.
*
6. L'appello incidentale di ammissibile ai sensi dell'art. CP_2
334 c.p.c., è infondato.
Rimarcato che non è stata oggetto di impugnazione la qualificazione della disposizione testamentaria a favore di in termini di onere ex art. CP_1
647 c.c. a carico degli eredi, deve ritenersi che il primo giudice abbia corretta-
mente applicato l'orientamento di legittimità che riconosce che nella disposi-
zione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare assistenza materia-
le e morale a un terzo vita natural durante sia ravvisabile l'istituzione di un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corre-
sponsione di un assegno pecuniario (oltre alle pronunce citate dal primo giudi-
ce, cfr., anche Cass., 12 luglio 2016, n. 14220).
pagina 10 di 14 Nella fattispecie, il testatore dispose l'onere di prestare l'assistenza vita sua natural durante in favore [del] nipote […], provvedendo alle ne- CP_1
cessità di vita di quest'ultimo avuto anche riguardo alle disponibilità economi-
che delle sopraccitate società.
Secondo quella che è stata la ricostruzione operata anche dal primo giudice,
tale disposizione testamentaria deve intendersi volta a gravare il patrimonio degli eredi dell'assistenza a favore del congiunto, in maniera continuativa e con riferimento a tutte le sue necessità, prescindendo dal di lui stato di bisogno (sul punto specifico dell'irrilevanza dello stato di bisogno, Cass. 626/2003 cit. da
Tribunale).
In questa prospettiva, riesce, dunque, irrilevante interrogarsi se l'attore in primo grado avesse o no dato dimostrazione del proprio stato di bisogno.
Avuto, poi, riguardo alla questione agitata con forza dalle convenute in pri-
mo grado e ribadite nell'atto di appello incidentale, occorre considerare che la valorizzazione delle differenze strutturali che, secondo la dominante giurispru-
denza, connotano il contratto innominato di vitalizio alimentare rispetto alla fi-
gura della rendita vitalizia tipizzata dal codice civile non conducono a una so-
luzione diversa rispetto quella accolta dal Tribunale.
Sul punto, il motivo di appello non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale muove dal principio dell'assimilazione, in mate- ria testamentaria, dell'onere di assistenza morale e materiale al contratto nomi-
nato ex art. 1872 c.c., con conseguente irrilevanza dei profili di differenza che vengono in evidenza nei rapporti inter vivos.
*
pagina 11 di 14 7. In considerazione del criterio della soccombenza, deve esse- CP_1
re condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore delle appellan-
ti principali delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione euro 26.001-52.000,00, i compensi sono liquidati:
- ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per le due ulteriori fasi del giudizio di primo grado;
- ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione di questo grado, con la maggiorazione per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4,
secondo comma, della Tariffa).
In quanto soccombente, deve essere condannata alla rifusio- CP_2
ne delle spese di questo grado di giudizio nei confronti di . CP_1
Sullo scaglione sopra indicato, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese del presente grado intera-
mente compensate tra e , da una parte, e Parte_1 Parte_2 CP_2
dall'altra parte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
[...]
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 12 di 14 1. in parziale accoglimento della sentenza n. 694 pubblicata il 3
marzo 2021 del Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma,
rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e ; Parte_5 Parte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
3. condanna alla rifusione in favore delle appellanti CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
• euro 5.261,00 per compensi ed euro 1.578,30 quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa po-
sizione processuale, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
per il primo grado;
• euro 5.211,00 per compensi ed euro 1.563,30 quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa po-
sizione processuale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed euro 1.165,50 per spese esenti per questo grado di giudizio;
4. condanna alla rifusione in favore di CP_2 CP_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.211,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per questo grado di giudizio;
5. dichiara integralmente compensate le spese processuali tra
[...]
e da una parte, e Parte_5 Parte_2 CP_2
dall'altra per questo grado di giudizio;
6. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del pagina 13 di 14 contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 23 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate a Cagliari presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Giorgio Manurrita, rappresentate e difese per procura in atti dall'avv.
Francesco Carboni del Foro di Nuoro,
appellanti
contro
(c.f. , residente a [...]e ivi elet- CP_1 C.F._3
tivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias e dell'avv. Alessio Alias, che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
appellato
e con la partecipazione di pagina 1 di 14 (c.f. ), residente a [...]CP_2 C.F._4
Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Pappalardo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
chiamata in giudizio
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: voglia la Corte d'appello,
in via principale in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la Sentenza n.694/2021 Tribunale di Cagliari pubblicata in data
03.03.2021 resa nella causa iscritta al n. 7447/2019 RG. e, pertanto:
- riformare e rigettare la condanna al pagamento dell'onere testamentario in capo ai sig.ri e in favore di , per la Parte_2 Parte_1 CP_1
nullità e/o inefficacia dell'onere disposto ex art. 549; -accertare e dichiarare l'esistenza di un onere di c.d. “vitalizio alimentare” e non di rendita vitalizia ex art. 1872, a carico dei convenuti e che nessun inadempimento al c.d. “vitalizio alimentare” è imputabile ai convenuti stante la mancata prova dello stato di bi- sogno e dell'assenza di indicazioni sulle attività assistenziali materiali richieste dal vitaliziato nei confronti degli onerati;
Con riduzione del quantum monetario previsto in Sentenza.
Con riforma delle spese di soccombenza di primo grado.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio di primo e secon-
do grado in favore degli appellanti.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
confermando in toto l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze. pagina 2 di 14 Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, contra- CP_2
riis rejectis,
- nel merito: accertare e dichiarare che il motivo di appello n. 1 sia inammis-
sibile per espressa violazione dell'art. 345 c.p.c., o nel caso sia ammissibile possa accertare e dichiarare come sia del tutto infondato e privo di valore giu-
ridico. - riformare integralmente la sentenza n. 694/2021 resa dal Tribunale di
Cagliari nel giudizio con n. R.G. 7447/2019 per le ragioni suesposte, e per l'effetto revocare l'importo mensile di mantenimento pari ad € 1.200,00 oltre agli arretrati quantificati in € 26.000,00 disposti a favore dell'appellato.
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, CP_1
e illustrando che il 9 settembre CP_2 Parte_1 Parte_2
2015 si era aperta la successione dello zio , il quale, con testa- Persona_1
mento pubblico registrato a Cagliari il 22 settembre 2015 al n. 6021, aveva isti-
tuito eredi, in pari quota, la moglie , loro figlia e la sorel- Parte_1 Pt_2
la CP_2
Il testatore –proseguì l'attore- aveva onerato le eredi di prestar assistenza al nipote vita sua natural durante, provvedendo alle sue necessità di vita, CP_1
avuto anche riguardo alle disponibilità economiche di alcune società citate nel testamento di cui il testatore era socio.
Dopo innumerevoli tentativi di ottenere in via amichevole quanto spettante-
gli per testamento, aveva formalmente richiesto alle eredi di comunicare pagina 3 di 14 l'entità del patrimonio del de cuius e la disponibilità ad adempiere l'onere di- sposto nel testamento, essendo egli era nullatenente e invalido civile all'80%
con riduzione permanente della capacità lavorativa.
Tanto esposto, l'attore chiese l'accertamento dell'inadempimento da parte delle convenute all'onere testamentario e la loro condanna a eseguire, con de- correnza dall'apertura della successione, la prestazione inadempiuta mediante la corresponsione di euro 1.500,00 al mese.
Le convenute resistettero, opponendo che il testatore aveva posto a loro ca-
rico un vitalizio alimentare (e non una rendita vitalizia), in quanto l'intenzione del testatore era stata quella di assicurare al nipote l'assistenza vitalizia per il caso che fosse venuta a mancare quella familiare già assicuratagli dai genitori,
nel rispetto dell'alea come elemento essenziale del vitalizio stesso da intendersi come adempimento futuro e variabile in relazione alle esigenze del vitaliziato stesso.
Sotto altro profilo, e la figlia rilevarono come l'onere Parte_1 Pt_2
fosse stato disposto sì a carico di tutte le eredi ma con la previsione espressa che, data la loro qualità di legittimari, nei loro confronti operasse nei soli limiti della quota disponibile.
*
Con la sentenza n. 694 pubblicata il 3 marzo 2021, il Tribunale accolse la domanda dell'attore.
Il primo giudice aderì all'orientamento che ritiene che la disposizione testa-
mentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza mate-
riale e morale a un terzo vita natural durante configuri un onere ai sensi dell'art.
pagina 4 di 14 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 cc., e che prescinde dallo stato economico del beneficiario.
Sul rilievo che, in caso di sopravvenuta impossibilità di convivenza tra ere-
de onerato e terzo assistito -come nella fattispecie, dato il contrasto tra le parti-
la prestazione di assistenza morale e materiale possa convertirsi in assegno pe-
cuniario, il Tribunale dispose la conversione dell'obbligo assistenziale in euro
1.200,00 mensili globali, pari a una quota di euro 400,00 mensili per ciascuna erede, con decorrenza dall'apertura della successione e condannò le singole convenute a versare:
- l'importo mensile di euro 400,00 ciascuna;
- l'importo di 26.000,00 ciascuna a titolo di arretrati sull'importo determinato mensilmente, con gli interessi dall'ottobre 2015 al saldo.
* * *
2. Contro la sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Parte_2
le quali hanno convenuto in giudizio davanti a questa Corte il solo
[...] [...]
. CP_3
2.1 Con un primo motivo, le appellanti hanno lamentato la violazione e mancata applicazione e interpretazione degli artt. 549 c.c. 542 c.c. e 457 c.c.,
per non avere il Tribunale riconosciuto che tutela dei legittimari non è affidata esclusivamente all'azione di riduzione, in quanto essa si specifica anche nel di-
vieto, gravante sul testatore, di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, ex art. 549 c.c.
pagina 5 di 14 2.2 Con un secondo motivo, la e la hanno lamentato la mancata Pt_1 Pt_2
sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio per pregiudizialità di altro procedi-
mento iscritto al n. 2825/2020 (avente a oggetto la nullità del testamento per incapacità del testatore e, in subordine, l'azione di riduzione in favore dell'attore . Parte_3
2.3 Con un terzo motivo le appellanti hanno lamentato:
- che l'attore non aveva dimostrato l'esistenza del proprio stato di bisogno tale da giustificare il beneficio preteso;
- l'eccessività del quantum previsto dal giudice a titolo di conver- sione dell'obbligo di assistenza.
2.4 Con un quarto motivo, le appellanti hanno lamentato l'ingiustizia della liquidazione delle spese di lite, per non avere il Tribunale tenuto conto della ri-
dotta attività e delle fasi del processo effettivamente svolte.
*
3. L'appellato ha resistito, eccependo l'inammissibilità (per CP_1
novità rispetto al primo grado) e l'infondatezza del primo motivo di appello,
argomentando la validità della disposizione testamentaria sul rilievo che essa
pone l'onere a carico di tutti gli eredi e lo circoscrive con riferimento ai legit-
timari, ovvero moglie e figlia, nei limiti della quota disponibile sicché
dell'onere rispondono tutti gli eredi essendo una obbligazione posta a loro ca-
rico ma i legittimari ne rispondono fino alla concorrenza del valore della quo-
ta disponibile.
Escluso che la controversia definita con la sentenza appellata dipendesse dalla definizione dell'altra causa relativa alla validità del testamento, l'appellato pagina 6 di 14 ha difeso la ricostruzione del primo giudice quale vitalizio assistenziale che non richiede la necessità dello stato di bisogno del beneficiario.
*
4. Alla prima udienza del 16 luglio 2021, il procuratore della parte appellan-
te ha rappresentato l'opportunità di provvedere all'integrazione del contraddit- torio nei confronti dell'altra erede pur evidenziando come la CP_2
stessa avesse espressamente rinunciato all'impugnazione della sentenza, sic-
come risultante dalla comunicazione inviatagli (cfr. nota sottoscritta da Per_2
prodotta in udienza). Parte_4
Questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del- la e ha rinviato all'udienza 28 gennaio 2022 per la prosecuzione del giu- Pt_2
dizio.
4.1 Con comparsa depositata il 30 dicembre 2021, si è costi- CP_2
tuita in giudizio, proponendo appello incidentale.
Senza prendere posizione sulla questione relativa alla rinuncia all'impugnazione della sentenza, la ha contrastato il primo motivo di ap- Pt_2
pello delle coeredi e ha proposto appello incidentale contro la sentenza, argo-
mentando in ordine alla qualificazione dell'onere testamentario in termini di vitalizio alimentare (e non rendita alimentare) e dolendosi della mancata prova dello stato di bisogno del vitaliziato.
4.2 Con provvedimento riservato del 25 febbraio 2022, il giudizio è stato sospeso per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della citata causa di im-
pugnazione del testamento.
pagina 7 di 14 Su ricorso delle appellanti principali depositato il 6 agosto 2022, preso atto dell'estinzione del procedimento pregiudicante, il presente giudizio è stato rias-
sunto ed è giunto a decisione sulle conclusioni trascritte.
* * *
5. Il primo motivo d'impugnazione delle appellanti principali è fondato e merita accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Precisato, ai fini dell'ammissibilità della difesa in questo grado, che già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (pag. 4 sotto il paragrafo
sulla responsabilità dei coeredi all'adempimento) la e la avevano Pt_1 Pt_2
rilevato come la propria qualità di legittimarie escludesse che dovessero ri-
spondere dell'onere oltre il valore della quota disponibile, questa Corte ritiene che le appellanti abbiano ragione di dolersi della lesione derivante dall'onere testamentario imposto dal de cuius sulla loro quota (di legittimari).
La quota di riserva è intangibile, come si ricava agevolmente dalla disposi-
zione dell'art. 549 c.c., il quale prevede che il testatore non possa imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle nor-
me contenute nel titolo IV di questo libro (sulla divisione dei beni).
Quale che sia la relativa sanzione (rimane aperto il dibattito dottrinale circa nullità propria degli atti vietati, ex art. 1418, primo comma, c.c. o la mera inef-
ficacia), la giurisprudenza applica il divieto ai pesi o condizioni che incidono sull'oggetto di un'istituzione di erede nella misura in cui essi gravino appunto sulla legittima.
Solo se il testatore abbia istituito erede il legittimario in una quota maggiore,
che comprende tutta o parte della disponibile, il peso e la condizione saranno pagina 8 di 14 validi per l'eccedenza, subordinatamente all'esito del calcolo generale della le-
gittima di cui all'art. 556 c.c. (cfr. Cass., 30 giugno 2021, n. 18561).
Nella fattispecie, la divisione del patrimonio del testatore in Persona_1
parti uguali tra la moglie , la figlia e la sorella Parte_1 Pt_2 CP_2
ha fatto sì che la moglie e la figlia conseguissero solo la quota di legittima ex
art. 542 c.c. (se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo
è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge).
Conseguentemente, l'onere a favore dell'attore in primo grado CP_4
, rispetto al coniuge e alla figlia del testatore, il divieto di apporre pesi alla
[...]
quota dei legittimari, giacché la previsione in sé dell'onere sulla quota ne de-
termina la lesione.
In questa prospettiva, la difesa dell'appellato per cui dell'onere rispondono
[…] i legittimari […] fino alla concorrenza del valore della quota disponibile non supera il rilievo per cui l'attribuzione testamentaria alle odierne appellanti della sola quota di legittima esclude la configurabilità di una maggiore quota,
che comprenda tutta o parte della disponibile, sulla quale il peso potrebbe riu-
scire valido ed efficace per l'eccedenza.
La dottrina chiarisce che la norma ricavabile dall'art. 549 c.c. deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell'azione di riduzione, cioè in fun-
zione dei casi in cui la lesione non è prodotta da una disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre, ma da una disposizione non autonoma
(clausola) che accede all'attribuzione della legittima diminuendola vel in quan-
titate vel in tempore.
pagina 9 di 14 Mentre la lesione di legittima, nel senso in cui se ne parla con riferimento all'azione di riduzione, è sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano già di per sé e non solo, eventualmente, lesive (così,
Cass., n. 18561/2021 cit.).
L'accoglimento di questo primo motivo di impugnazione, con conseguente rigetto della domanda di nei confronti delle due appellanti, com- CP_1
porta l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, rispetto alle quali le ap-
pellanti non hanno interesse, compreso quello sulle spese, dovendo queste esse-
re oggetto di nuova regolamentazione in esito all'accoglimento dell'appello.
*
6. L'appello incidentale di ammissibile ai sensi dell'art. CP_2
334 c.p.c., è infondato.
Rimarcato che non è stata oggetto di impugnazione la qualificazione della disposizione testamentaria a favore di in termini di onere ex art. CP_1
647 c.c. a carico degli eredi, deve ritenersi che il primo giudice abbia corretta-
mente applicato l'orientamento di legittimità che riconosce che nella disposi-
zione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare assistenza materia-
le e morale a un terzo vita natural durante sia ravvisabile l'istituzione di un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corre-
sponsione di un assegno pecuniario (oltre alle pronunce citate dal primo giudi-
ce, cfr., anche Cass., 12 luglio 2016, n. 14220).
pagina 10 di 14 Nella fattispecie, il testatore dispose l'onere di prestare l'assistenza vita sua natural durante in favore [del] nipote […], provvedendo alle ne- CP_1
cessità di vita di quest'ultimo avuto anche riguardo alle disponibilità economi-
che delle sopraccitate società.
Secondo quella che è stata la ricostruzione operata anche dal primo giudice,
tale disposizione testamentaria deve intendersi volta a gravare il patrimonio degli eredi dell'assistenza a favore del congiunto, in maniera continuativa e con riferimento a tutte le sue necessità, prescindendo dal di lui stato di bisogno (sul punto specifico dell'irrilevanza dello stato di bisogno, Cass. 626/2003 cit. da
Tribunale).
In questa prospettiva, riesce, dunque, irrilevante interrogarsi se l'attore in primo grado avesse o no dato dimostrazione del proprio stato di bisogno.
Avuto, poi, riguardo alla questione agitata con forza dalle convenute in pri-
mo grado e ribadite nell'atto di appello incidentale, occorre considerare che la valorizzazione delle differenze strutturali che, secondo la dominante giurispru-
denza, connotano il contratto innominato di vitalizio alimentare rispetto alla fi-
gura della rendita vitalizia tipizzata dal codice civile non conducono a una so-
luzione diversa rispetto quella accolta dal Tribunale.
Sul punto, il motivo di appello non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale muove dal principio dell'assimilazione, in mate- ria testamentaria, dell'onere di assistenza morale e materiale al contratto nomi-
nato ex art. 1872 c.c., con conseguente irrilevanza dei profili di differenza che vengono in evidenza nei rapporti inter vivos.
*
pagina 11 di 14 7. In considerazione del criterio della soccombenza, deve esse- CP_1
re condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore delle appellan-
ti principali delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione euro 26.001-52.000,00, i compensi sono liquidati:
- ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per le due ulteriori fasi del giudizio di primo grado;
- ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione di questo grado, con la maggiorazione per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4,
secondo comma, della Tariffa).
In quanto soccombente, deve essere condannata alla rifusio- CP_2
ne delle spese di questo grado di giudizio nei confronti di . CP_1
Sullo scaglione sopra indicato, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese del presente grado intera-
mente compensate tra e , da una parte, e Parte_1 Parte_2 CP_2
dall'altra parte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
[...]
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 12 di 14 1. in parziale accoglimento della sentenza n. 694 pubblicata il 3
marzo 2021 del Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma,
rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e ; Parte_5 Parte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
3. condanna alla rifusione in favore delle appellanti CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
• euro 5.261,00 per compensi ed euro 1.578,30 quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa po-
sizione processuale, oltre spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
per il primo grado;
• euro 5.211,00 per compensi ed euro 1.563,30 quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa po-
sizione processuale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed euro 1.165,50 per spese esenti per questo grado di giudizio;
4. condanna alla rifusione in favore di CP_2 CP_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.211,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per questo grado di giudizio;
5. dichiara integralmente compensate le spese processuali tra
[...]
e da una parte, e Parte_5 Parte_2 CP_2
dall'altra per questo grado di giudizio;
6. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del pagina 13 di 14 contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 23 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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