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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 650 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. ), nata a Limeira in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I, 83 in GHILARZA, presso lo studio dell'Avv.
COLOMO ORIANA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in VIA CALAMATTIA 8 in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MAMELI
ELISABETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di entrambe le parti: Per_
“- disporre l'affidamento condiviso delle minori e con collocazione anagrafica presso Per_1 il domicilio della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, a weekend alternati con le seguenti modalità: Per_ quanto a dal venerdì all'uscita dalla scuola elementare - dove sarà prelevata dal nonno o da altra persona delegata concordemente dai genitori e con comunicazione ricevuta dall'istituto scolastico – e dal sabato all'uscita da scuola, prelevata dal padre, fino alla domenica sera Per_1 entro le 22.00, quando saranno riaccompagnate a casa della madre dal padre;
resta ferma la possibilità per il padre di prelevare anche dal venerdì – sempre anche su delega al nonno o Per_1 ad altra persona concordata – laddove ella non dovesse frequentare la scuola nella giornata del sabato. Durante le vacanze estive le minori potranno stare presso il padre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, allorquando il potrà godere delle ferie, previa comunicazione alla CP_1 madre entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo di interruzione delle scuole, nei weekend alternati di spettanza del padre, le minori staranno con lui dal venerdì (quando saranno prelevate entro le 12.00, in orario da comunicarsi precisamente entro tre giorni prima, dallo stesso padre o da altra persona da egli indicata nel medesimo termine) fino alla domenica, quando saranno riportate dal padre a casa della madre entro le 22.00. Durante le festività natalizie le bambine staranno alternativamente presso un genitore per una settimana comprendente il Natale e la e presso Per_3
l'altro per una settimana comprendente il 31 dicembre e il 1 gennaio, con alternanza l'anno successivo, per l'anno 2025 la settimana comprendete il Natale e la Vigilia sarà di spettanza del padre;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo un anno col genitore e l'anno seguente con l'altro, per la Pasqua 2025 le festività indicate saranno di spettanza della madre;
le minori trascorreranno il proprio compleanno un anno
l'una col padre e l'altra con la madre e viceversa l'anno successivo;
le stesse trascorreranno inoltre il compleanno del padre e la festa del papà col padre nonché il compleanno della mamma e la festa della mamma con la madre. Solo per quanto riguarda le festività natalizie del 2024, le minori Per_ staranno col padre con le seguenti modalità: dal 20 e dal 21 dicembre fino al 25 Per_1 dicembre mattina, quando saranno prelevate dalla madre presso l'abitazione paterna alle ore 9.30 fino al 3 gennaio;
dal 3 gennaio entro le 12.00 al 6 gennaio fino alle 22.00 le minori staranno col padre;
i contatti telefonici, anche quotidiani tra le 19.00 e le 20.00, tra padre e figlie ovvero tra madre e figlie nei periodi di spettanza del padre avverranno mediante i telefoni cellulari dei genitori;
- obbligo, in capo al l'obbligo di contribuire a partire dal mese di dicembre 2024 al CP_1 mantenimento delle figlie mediante corresponsione su conto corrente intestato alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di rimborso per spese straordinarie ovvero: 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. 2)
Spese scolastiche quali rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli. 3) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago. 4) Spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. 5) Spese per la partecipazione a concorsi comprensive di materiale didattico, viaggio ed alloggio;
- impegno da parte del di rinunciare alla propria quota di assegno unico universale, così che CP_1 lo stesso sia percepito integralmente dalla Pt_1
- spese di lite integralmente compensate”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da Pt_1
e ”.
[...] CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie minori e , nate in Oristano, Per_1 Per_2
rispettivamente il 24/02/2014 e 04/02/2019, dalla relazione con il resistente.
La ricorrente ha dichiarato di essere stata legata a , dall'anno 2012 fino all'anno CP_1
2020, da una relazione sentimentale da cui sono nate le suddette figlie e che a seguito della separazione il resistente si era trasferito in provincia di Cagliari.
La inoltre, ha affermato che il resistente, a seguito della fine del loro rapporto, ha sempre Pt_1
tenuto con sé le figlie minori solo a fine settimana alternati. Oltre a ciò, ha nel tempo contribuito al mantenimento delle medesime in maniera sporadica e con somme da lui stesso arbitrariamente determinate.
Ella ha dato atto che dal mese di settembre 2024 avrebbe iniziato a frequentare la prima media, Per_1
Per_ mentre il primo anno della scuola primaria;
sul punto ha quindi precisato ciò avrebbe reso nuovamente necessario il pagamento dei buoni pasto per la mensa, asserendo di essersi sempre fatta unicamente carico di tale spesa;
inoltre, la figlia è in possesso di un telefono cellulare che Per_1
utilizza per le attività scolastiche per il quale la madre sostiene costi mensili di euro 10,00 per l'abbonamento telefonico ed euro 17,00 per la connessione Internet.
Per_ Parte ricorrente ha esposto che la figlia è affetta dalla Sindrome di Brown e che da ciò è sorta l'esigenza di sottoporla a visite specialistiche e di acquistare occhiali specifici;
mentre data Per_1
la presenza di un leggero difetto ai piedi, ha manifestato la necessità di indossare appositi plantari. In merito a entrambe le condizioni, parte attrice ha sostenuto che il resistente, a eccezione di una sola
Per_ visita per non avrebbe mai contribuito al pagamento delle spese mediche, oltreché di quelle straordinarie, e di avervi quindi provveduto ogniqualvolta in maniera esclusiva.
Relativamente alla propria condizione patrimoniale, la ha allegato di essere stata impiegata Pt_1
come addetta alle pulizie, percependo un reddito mensile di circa euro 600,00. A riguardo ha precisato di avere rinunciato ad alcune chiamate saltuarie per occuparsi delle bambine, evidenziando che il padre non si sarebbe mai occupato di accompagnare o riprendere le figlie nei vari impegni scolastici, sociali o inerenti visite mediche.
Alla luce di tali premesse, parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso delle
Per_ minori e con collocazione anagrafica presso il proprio domicilio. Inoltre, ha domandato Per_1
che il padre vedesse le figlie e le tenesse con sé a fine settimana alternati, secondo i seguenti orari di visita: per il periodo scolastico, dal sabato all'uscita di scuola, o dalle ore 10:00 in caso di sospensione delle attività scolastiche, fino alla domenica sera alle ore 21:00; per il periodo estivo ha proposto che il padre stesse con le figlie per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, allorquando egli avrebbe potuto godere delle ferie, previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, per le festività maggiori ha domandato che le bambine stessero con il padre per periodi consecutivi di 3/5 giorni, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, alternando con la madre la festività di anno in anno.
Sotto il profilo economico, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare il resistente tenuto al versamento, mediante corresponsione su proprio conto corrente, della somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% di rimborso per spese straordinarie. La ha richiesto anche l'integrale percezione dell'assegno unico universale, oltre Pt_1
a vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In data 15/11/2024 si è costituito il resistente, il quale ha dato atto di concordare con le richieste
Per_ avanzate dalla ricorrente di affidamento condiviso delle minori e e di collocazione Per_1
prevalente presso il domicilio della madre.
In riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, il ha domandato che per le CP_1
questioni di ordinaria amministrazione la stessa potesse essere esercitata dai genitori anche separatamente, mentre per le determinazioni di straordinaria amministrazione fosse necessario il previo comune accordo dei genitori. Il resistente ha manifestato il suo dissenso rispetto alla decisione di parte ricorrente di fornire alla figlia un telefono cellulare e, pertanto, ha richiesto che le comunicazioni avvenissero Per_1
esclusivamente tra i telefoni dei genitori.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di visita, il si è opposto a quelle CP_1
proposte dalla ricorrente.
Pertanto, il resistente ha concluso domandando l'affidamento congiunto delle figlie a entrambi i genitori richiedendo al contempo che il proprio diritti di vista venisse esercitato secondo le seguenti
Per_ modalità: durante il periodo scolastico, recandosi a prendere le figlie e tutti i week-end Per_1 il sabato all'uscita di scuola alle ore 14.00 circa fino alle ore 21.30/22.00 della domenica, orario in cui avrebbe dovuto riaccompagnarle presso il domicilio della madre. Durante il periodo estivo, allorquando le bambine sarebbero state libere dagli impegni scolastici, il padre avrebbe tenuto le figlie con sé continuativamente per 15 giorni, a rotazione con la madre e ad anni alterni. Per le vacanze
Natalizie, le minori avrebbero trascorso una settimana con ciascun genitore: le festività di Natale con l'uno e il Capodanno e l'Epifania con l'altro, e ciò ad anni alterni;
le festività di Pasqua e Pasquetta con un genitore ad anni alterni e così anche le festività minori quali 25 aprile, 28 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 novembre, sempre ad alternanza e ad anni alterni. La Festa del Papà e il giorno del Compleanno di costui l'avrebbero trascorsa con il padre e con la madre la Festa della Mamma e il Compleanno. Il Giorno del compleanno delle bambine lo avrebbero trascorso un anno con il padre e un anno con la madre.
Il resistente, inoltre, si è opposto alla richiesta economica avanzata dalla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, eccependo che suddetta pretesa non potesse essere soddisfatta poiché incompatibile con le proprie possibilità economiche. A tale proposito, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile netto di circa 1.300,00/1.400,00 euro e di sostenere mensilmente le seguenti spese: canone di locazione per la casa di euro 300,00 (condiviso con la compagna convivente), rata finanziaria Compass per auto di euro 185,00 (84 mesi), rata finanziaria Deutsche
Bank per cure odontoiatriche di euro 120,00 (36 mesi), oltre a spese ordinarie quali bollette, spese alimentari e di spostamento per lavoro e per prendere con sé le bambine.
Perciò, egli ha concluso domandando che il contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie venisse determinato nell'importo complessivo per entrambe di euro 200,00 mensili. Si è detto disponibile altresì, a impegnarsi a versare ogni mese a parte ricorrente l'ulteriore l'importo di euro
199,40, pari al 50% dell'assegno unico universale INPS. Per quanto concerne le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, ha domandato che venissero poste al 50% tra i due genitori purché debitamente documentate, mentre le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori ha chiesto che venissero suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida CNF.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 16/12/2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse e corrispondente alle conclusioni sopra.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi delle figlie minori, nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili poiché in considerazione della distanza tra il luogo di collocamento delle figlie e quello di residenza del padre
- presso cui egli si è trasferito anche a seguito del reperimento di un nuovo impiego – esse risultano comunque idonee, anche in relazione dell'età delle minori, a garantire la frequenza necessaria a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale mediante una proficua e stabile presenza paterna,
e al contempo a garantire la possibilità per il genitore di trascorrere del tempo di qualità con le minori. Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre di euro 300,00 mensili (pari a euro 150,00 per ciascuna figlia), così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita delle minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, in sede di audizione parte ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero come addetta alle pulizie, per massimo due volte alla settimana e per non più di due ore e mezza;
inoltre, ha precisato di non avere debiti a suo carico. Parte resistente ha attestato di svolgere attualmente attività lavorativa come operaio con stipendio mensile netto di euro 1.500 circa, oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità. Egli ha dichiarato di sostenere un canone mensile di locazione di euro
270,00, pari alla metà dell'importo totale dovuto per l'abitazione che condivide con l'attuale partner, oltre alla rata di euro 185,00 per l'acquisto di un'autovettura modello Ford Fiesta e un'ulteriore rata per le spese dentistiche di euro 113,00.
Merita rilevanza la circostanza che entrambe le parti possono contare anche sul sostegno dell'attuale partner convivente.
Alla luce del quadro descritto emerge uno squilibro economico tra le rispettive parti, anche in considerazione del fatto che il mantenimento diretto delle minori grava in maniera più significativa sulla madre collocataria.
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza delle minori presso la madre e il conseguente maggiore carico di oneri sulla ricorrente, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno di mantenimento concordata. Quest'ultimo, infatti, può ritenersi congruo specialmente se si tiene conto della rinuncia del resistente della propria quota di assegno universale che verrà percepito interamente dalla per entrambe le figlie, ma anche dell'esperienza Pt_1
professionale della ricorrente emersa in sede di audizione e da cui si evince la possibilità per la medesima di reperire un'attività lavorativa consona alle sue specifiche capacità e conciliabile con le esigenze familiari. Inoltre, nonostante l'evidente differenza reddituale, come sopra evidenziato gli introiti mensili del resistente sono gravati da spese fisse decisamente superiori a quelle della controparte.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti: Per_
- dispone l'affidamento condiviso delle minori e a entrambi i genitori;
Per_1 - dispone il collocamento delle minori presso il domicilio della madre, con la quale continueranno ad abitare stabilmente;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a weekend alternati con le seguenti Per_ modalità: quanto a dal venerdì all'uscita dalla scuola elementare, dove sarà prelevata dal nonno o da altra persona delegata concordemente dai genitori e con comunicazione ricevuta dall'istituto scolastico, e quanto a dal sabato all'uscita da scuola, prelevata dal padre, fino alla domenica Per_1 sera entro le 22.00, quando entrambe saranno riaccompagnate a casa della madre dal padre;
resta ferma la possibilità per il padre di prelevare anche dal venerdì – sempre con possibilità di Per_1 delega al nonno o ad altra persona concordata – laddove ella non dovesse frequentare la scuola nella giornata del sabato. Durante le vacanze estive le minori potranno stare presso il padre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, allorquando il potrà godere delle ferie, previa CP_1 comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo di interruzione delle scuole, nei weekend alternati di spettanza del padre, le minori staranno con lui dal venerdì (quando saranno prelevate entro le 12.00, in orario da comunicarsi precisamente entro tre giorni prima, dallo stesso padre o da altra persona da egli indicata nel medesimo termine) fino alla domenica, quando saranno riportate dal padre a casa della madre entro le 22.00. Durante le festività natalizie le bambine staranno alternativamente presso un genitore per una settimana comprendente il Natale e la e Per_3 presso l'altro per una settimana comprendente il 31 dicembre e il 1 gennaio, con alternanza l'anno successivo, per l'anno 2025 la settimana comprendete il Natale e la Vigilia sarà di spettanza del padre;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo un anno col genitore e l'anno seguente con l'altro per la Pasqua 2025 le festività indicate saranno di spettanza della madre;
le minori trascorreranno il proprio compleanno un anno l'una col padre e l'altra con la madre e viceversa l'anno successivo;
le stesse trascorreranno inoltre il compleanno del padre e la festa del papà col padre nonché il compleanno della mamma e la festa della mamma con la madre. Solo per quanto riguarda le festività natalizie del 2024, le minori staranno Per_ col padre con le seguenti modalità: dal 20 e dal 21 dicembre fino al 25 dicembre mattina, Per_1 quando saranno prelevate dalla madre presso l'abitazione paterna alle ore 9.30 fino al 3 gennaio;
dal
3 gennaio entro le 12.00 al 6 gennaio fino alle 22.00 le minori staranno col padre;
- dispone che i contatti telefonici, anche quotidiani tra le 19.00 e le 20.00, tra padre e figlie - ovvero tra madre e figlie nei periodi di spettanza del padre - avverranno mediante i telefoni cellulari dei genitori;
- dispone l'obbligo, in capo al di contribuire a partire dal mese di dicembre 2024 al CP_1 mantenimento delle figlie mediante corresponsione su conto corrente intestato alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di rimborso per spese straordinarie ossia: 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. 2) Spese scolastiche quali rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli. 3) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago. 4) Spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. 5) Spese per la partecipazione a concorsi comprensive di materiale didattico, viaggio ed alloggio;
- prende atto dell'impegno da parte del di rinunciare alla propria quota di assegno unico CP_1 universale, così che lo stesso sia percepito integralmente dalla Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
08/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela