Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 46/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'IC Presidente dr. Rita Carosella Consigliere Relatore dr. Federico Scioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 46/2023 R.G. di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -
Sezione Fallimentare n. 1/2023, pubblicata in data 12/1/2023 nel procedimento n. 38/2022 R.G., con la quale è stato dichiarato il fallimento della società VM NA & RV S.r.l. in liquidazione;
TRA
VM NA & RV S.r.l. in liquidazione, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Nicola D'Angelo e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Campobasso, in piazza Cuoco, n.
12;
RECLAMANTE
E
c.f. , rappresentata ai sensi dell'art. 77 c.p.c. dalla società Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(in virtù di procura speciale rilasciata dalla società Controparte_2 Controparte_3
procuratrice speciale di , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferreri e
[...] Controparte_1 dall'avv. Davide Calcagnile, digitalmente domiciliata all'indirizzo pec del suo difensore:
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RECLAMATA
E
non costituito. Controparte_4
RECLAMATO
E
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con sentenza n. 1/2023, pubblicata il 12/1/2023, il Tribunale di Campobasso – Sezione Fallimentare, ha dichiarato il fallimento della società VM NA & RV S.r.l. in liquidazione.
La società fallita, con ricorso depositato il 10/2/2023, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 18 della l. fall. avverso la predetta sentenza, deducendo: che nel caso concreto la società dichiarata fallita sarebbe da considerarsi micro-impesa ai sensi dell'art. 2435 ter c.c. e che in virtù di tale circostanza essa non avrebbe superato i limiti dimensionali di non fallibilità previsti dall'art. 1 della l. fall.; che essa non verserebbe in uno stato di insolvenza;
che la stessa sarebbe da considerarsi estinta ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c.
In data 15/2/2023, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
In data 26/4/2023 si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
La curatela del fallimento non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente e tempestivamente citata.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/3/2025.
Con ordinanza del 13/3/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
Nel merito, il reclamo è infondato.
1. Con il primo motivo di reclamo la società VM NA & RV S.r.l. sostiene di non aver superato i limiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 della l. fall. perché la stessa, possedendo i requisiti previsti dall'art. 2435 ter c.c. (la reclamante invoca erroneamente l'art. 2435 bis c.c.) sarebbe da considerarsi micro-impresa. In particolare, la reclamante sostiene che “la VM FINANCE & SERVICE, avendo redatto i bilanci secondo quanto stabilito per le micro imprese non supera i limiti di cui alla
Legge Fallimentare”.
L'argomentazione svolta dalla reclamante è destituita di fondamento.
L'art. 2435 ter c.c., nella formulazione vigente all'epoca del deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento, prevedeva che “Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”. È di tutta evidenza che la norma appena richiamata non ha nulla a che vedere col fallimento, ma individua solo i requisiti della cd. micro-impresa, ossia una società che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2435 ter c.c., deve redigere il bilancio in forma semplificata e che è esonerata dalla redazione: del rendiconto finanziario;
della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 c.c., numeri 9) e 16); della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.
Pertanto, incorre in errore la difesa della reclamante laddove ritiene che la presunta non fallibilità della società discenda dal non aver superato nessuna delle soglie previste dall'art. 2435 ter c.c. per la qualifica di micro-impresa.
L'unica disposizione che detta le condizioni per la non fallibilità dell'impresa è l'art. 1 della l. fall., secondo cui “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Chiarito ciò sul piano teorico e venendo all'analisi della fattispecie concreta, questa Corte osserva come la società reclamante non abbia fornito alcuna prova della propria non fallibilità.
Vale la pena puntualizzare che, a norma dell'art. 1 della l. fall., è onere dell'impresa debitrice dimostrare in sede prefallimentare di non aver superato i limiti previsti per la non fallibilità.
Nel caso di specie tale prova non vi è mai stata.
La società, invero, ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi (anni 2019, 2020 e 2021), ma, come correttamente notato dal Tribunale di Campobasso, tutti i bilanci in questione sono stati approvati in data 12/9/2022, e quindi in un momento successivo al deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento e sicuramente ben oltre il termine previsto dall'art. 2364 c.c. per l'approvazione del bilancio.
In altre parole, gli ultimi tre bilanci sono stati tardivamente approvati e pubblicati al solo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento.
Per tale motivo, i suddetti documenti vanno considerati inattendibili. D'altronde, come correttamente sottolineato dal Tribunale di Campobasso, al momento del deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento (7/7/2022), l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese era quello relativo all'anno 2011.
Soltanto quando la società è venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare si è premurata di approvare e depositare i bilanci relativi agli anni 2019,2020 e 2021.
In merito ai bilanci tardivamente depositati, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma secondo, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, l .fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass. n. 13746/2017).
Per la Suprema Corte, quindi, la prova del possesso congiunto dei requisiti previsti per la non fallibilità non può essere desunta dai bilanci ritenuti motivatamente inattendibili, ma può senz'altro essere raggiunta attraverso altri mezzi, tra cui, ad esempio, tutti i documenti idonei a rappresentare la situazione patrimoniale dell'azienda nei tre anni precedenti al deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento.
Nel caso concreto, la società dichiarata fallita, escludendo i tre bilanci da ritenersi inattendibili per quanto sopra esposto, non ha depositato alcun documento idoneo a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale sociale relativa agli ultimi tre esercizi, soprattutto con riferimento agli indici previsti dall'art. 1 della l. fall., ossia l'attivo patrimoniale, i ricavi lordi e i debiti.
Ne deriva che la VM RV & NA non ha dimostrato di possedere congiuntamente i tre requisiti previsti dall'art. 1 della l. fall.
2. Col secondo motivo la società reclamante ha dedotto di non versare in uno stato di insolvenza in quanto il credito vantato della società non sarebbe certo, liquido ed Controparte_1
esigibile e sarebbe oggetto di contestazione. Conseguentemente, basterebbe l'attivo patrimoniale della VM NA & RV a soddisfare gli esigui debiti contratti dalla medesima società.
La doglianza non ha pregio.
In via generale, ai sensi dell'art. 5 della l. fall., il giudice per poter dichiarare il fallimento di un'impresa deve riscontrare lo stato di insolvenza, ossia la cronica incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora il procedimento prefallimentare riguardi una società in liquidazione, come nel caso della reclamante, il giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della l. fall., deve accertare se la società versi in uno stato di insolvenza cd. “patrimoniale”, che si verifica allorché, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. Ciò in quanto all'impresa in liquidazione non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, nonché alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (Cass. n. 30435/2022; in tal senso, ex multis, Cass. n.
19414/2017).
Nel nostro caso, stante l'inattendibilità dei bilanci depositati dalla VM NA & RV, non è possibile stabilire con certezza il valore dell'attivo patrimoniale della società al momento della dichiarazione di fallimento. Per tale motivo, anche in considerazione della lunghezza dell'attività di liquidazione (circa 10 anni), si presume che l'attivo sia di difficile realizzo e soprattutto che esso non sia sufficiente a coprire i debiti della società.
Tanto basta ad accertare lo stato di insolvenza della reclamante.
Tuttavia, anche volendo attenersi ai bilanci (ritenuti inattendibili per le ragioni esposte sopra), il valore dell'attivo patrimoniale di euro 81.900,00 ivi dichiarato è inferiore sia al valore dei debiti indicati nei bilanci, pari ad euro 162.100,00, e sia al valore dei debiti verso l'Erario, pari ad euro
137.763,09, valore accertato in sede prefallimentare e non contestato in questa sede.
3. Col terzo motivo di reclamo la VM NA & RV sostiene che essa sarebbe da considerarsi automaticamente cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6
c.c., perché il liquidatore non avrebbe depositato il bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
Tale tesi non può essere accolta.
Invero, l'omesso deposito dei bilanci per oltre tre anni consecutivi non determina in via automatica la cancellazione della società, ma costituisce soltanto la condizione per l'avvio di un procedimento amministrativo diretto all'emanazione di un provvedimento di cancellazione.
Ai sensi dell'art. 40 del d.l. n. 76/2020, il provvedimento finale di cancellazione, come riconosciuto anche dalla medesima reclamante, è adottato dal Conservatore competente.
Pertanto, fino a che non venga emesso il provvedimento di cancellazione, la società sarà da considerarsi ancora in vita, seppur in liquidazione.
Nella fattispecie per cui è causa non è stata data alcuna prova in merito all'esistenza di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c., cosicché la società VM NA
& RV S.r.l. non va considerata estinta al momento della dichiarazione di fallimento.
4. Consegue alla soluzione adottata la condanna della parte reclamante a rimborsare alla reclamata costituita in giudizio le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile
- complessità bassa) e dell'attività prestata (assenza della fase istruttoria).
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la reclamante è tenuta inoltre a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società
VM NA & RV S.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 1/2023, pubblicata dal
Tribunale di Campobasso in data 12/1/2023, lette le note di trattazione scritta, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante al pagamento, in favore della reclamata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- dichiara che a carico della reclamante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data
27.03.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Dr.ssa Maria Grazia d'IC