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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
AVV. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé stesso.
E
(C.F. n. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, P.IVA_2
domicilia.
All'udienza del 23.05.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Il giudizio in esame è stato introdotto con ricorso in riassunzione, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del tribunale preventivamente adito dall'avv.
[...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste: <1) IN VIA Parte_1 PRINCIPALE, NEL MERITO, annullare il provvedimento di liquidazione degli onorari, emesso ai sensi dell'art. 82 e 106-bis, del DPR n. 115/2002, dalla Corte di
Appello di Roma - III Sezione penale, in data 2 gennaio 2024 e notificato a mezzo pec, il
1 febbraio 2024, in quanto illegittimo e/o immotivato e comunque infondato in fatto ed in diritto, in violazione dell'articolo 12, del D.M., n. 55/2014 e degli articoli 82 e 116, del
D.P.R., n. 115/2002, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, ovvero per aver la Corte di Appello rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi, anche per le suindicate azioni esecutive intraprese, ed, in riforma, conformemente a quanto espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel parere di congruità sugli onorari n.
781, del 28 luglio 2022, stabilire gli importi dovuti, concernenti la liquidazione dei seguenti onorari relativi a: 1) Decreto ingiuntivo n. 1281/2022, emesso in data 8
settembre 2022, dal Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice – Dott.ssa
Maria Teresa Narciso, nel procedimento n. 34900/2022 R.G., comprensivi delle Spese
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 386,00 (Euro
trecentoottantasei/00), unitamente ai diritti ed agli onorari dell'atto di precetto
ritualmente notificato, comprensivo delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 207,19 (Euro duecentosette/19); 2) procedura di volontaria
giurisdizione del 2 aprile 2023, (Istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ex art.
492 - bis c.p.c.), comprensivi delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
per un totale di € 620,13 (Euro seicentoventi/13); 3) procedura esecutiva mobiliare
presso terzi, notificata e non iscritta a ruolo (Tribunale civile di Roma), comprensivi delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 482,97 (Euro
quattrocentoottantadue/97), per un TOTALE COMPLESSIVO di € 5.110,63 (Euro
cinquemilacentodieci/63), oltre ulteriori interessi legali, specificati nella suindicata notula penale, di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto di legge. 2) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di secondo grado, relativo al procedimento penale n. 2837/2019 RG.N.R. - n. 1003/2019 R.G.DIB
(Corte di Appello di Roma - III Sezione penale), con ogni più ampia riserva di aggiungere,
integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, oltre all'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 5440/2024, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma – XI Sezione civile;
3) con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e Spese
generali come per legge>>.
Ha premesso in fatto il ricorrente-opponente: -di essere stato nominato difensore di ufficio, ex art. 97, I comma c.p.p., di imputato in Per_1 CP_2
procedimento pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma – III Sezione penale, nel procedimento n. 24926/2015 R.G.PM - n. 5123/2021 R.G.CA, così come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
-che, in data 8 aprile 2022, gli veniva notificato il verbale di dibattimento in grado di appello, con avviso di rinvio all'udienza del 15 giugno
2020, unitamente alla richiesta di nomina quale difensore di ufficio;
per cui, esso istante aveva presenziato alla suddetta fase decisionale, formulando le proprie richieste difensive, il tutto sempre come desumibile dalla allegata documentazione;
-per siffatto patrocinio. a seguito di sua richiesta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
aveva espresso parere di congruità sugli onorari per euro 2.340,00 (€
duemilatrecentoquaranta/00), oltre spese generali (15 % su onorari), Cassa Avvocati (4%)
ed Iva;
-per tale somma aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo e lo aveva notificato al predetto suo assistito, ma non ne era seguito pagamento alcuno;
-dovendo, quindi,
intraprendere la procedura esecutiva, sulla base del sopra indicato decreto monitorio munito di formula esecutiva, aveva chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate, che,
in data 18 aprile 2023, gli aveva rilasciato la relativa documentazione attestante i rapporti finanziari concernenti l'esecutando, ancora come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
-in data 27 aprile 2023, aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, senza poter provvedere alla sua iscrizione, in ragione di quanto dichiarato dai terzi pignorati ex art. 547, risultando essere l'imputato assistito insolvibile, per l'assenza di beni suscettibili di essere aggrediti con l'esecuzione forzata;
-quindi, il difensore istante aveva depositato istanza di liquidazione degli onorari dovutogli per il patrocinio prestato n. SIAMM 4993/2023, ex art. 116 e segg. DPR 115/2002 e relativa nota spese di cui agli artt. 1 – 3, 12 - 17 del D.M. n. 55/2014, e in data 2 gennaio 2024 gli veniva comunicato il decreto della Corte di Appello di Roma - III Sezione penale - di liquidazione dei chiesti compensi, per la complessiva somma di euro 1033,00, oltre all'aumento del 15% ex art. 2 del D.M. 55/2012.
§1.1-Siffatto decreto è stato in questa sede opposto con il ricorso in esame, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione.
L'opponente ha lamentato, con diffuse argomentazioni e richiami giurisprudenziali, che
la Corte di Appello di Roma – III Sezione penale in composizione collegiale, trascurava
omettendo di pronunciarsi in merito alla liquidazione giudiziale, non fornendo alcuna ed
adeguata motivazione, circa le ragioni che lo hanno condotto a non contemplare le
procedure esecutive espletate e con esse, i parametri ministeriali medi, stabiliti dagli
artt.
1-3 e 12-17, del D.M. 55/2014, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 49,
del 21 aprile 2023, entrata in vigore il 20 maggio 2023, discostandosi dal parere di
congruità n. 781, emesso in data 28 luglio 2022, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma e dallo stesso decreto ingiuntivo n. 12821, emesso in data 8 settembre 2022, dal
Giudice di Pace di Roma – Dott.ssa Maria Teresa Narciso, nel procedimento n.
34900/2022 R.G., unitamente all'atto di precetto del 20 gennaio 2023, così da rendere
siffatte omissioni, del tutto illegittime ed immotivate. In particolare, sostiene l'avv.
che:
1. in riferimento alle spettanze, relative alla procedura monitoria intrapresa, Parte_1 sfociata nel decreto ingiuntivo n. 12821/2022, emesso in data 8 settembre 2022 dal
Giudice di Pace, il primo giudice ha omesso di liquidare la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, per euro 3.414,34, più spese di procedura;
2. per la procedura di
volontaria giurisdizione, del 2 aprile 2023, (Istanza di autorizzazione alla ricerca dei
beni ex art. 492 - bis c.p.c.), viene applicato il calcolo della liquidazione giudiziale dei
compensi professionali nei procedimenti penali, attenendosi ai parametri ministeriali
stabiliti dagli artt.
1-3 e 12-17, del D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018,
ha omesso la liquidazione di euro 620,13;
3. per la procedura esecutiva mobiliare presso
terzi notificata e non iscritta (Tribunale civile di Roma), del 27 aprile 2023, veniva
applicato il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali nei
procedimenti penali, attenendosi ai parametri ministeriali stabiliti dagli artt.
1-3 e 12-
17, del D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018, ha omesso la liquidazione della somma di euro 482,97.
§1.2-Il ha contestato il ricorso e ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità o di CP_1
rigettarlo, con vittoria delle spese di lite.
§2-Il ricorso è solo in parte fondato e, segnatamente, lo è nella parte in cui il difensore istante lamenta l'omessa considerazione delle somme che egli ha comprovato sborsate,
con la documentazione allegata in atti, per intraprendere la procedura esecutiva, non avendo ottenuto spontaneamente il pagamento delle somme dovutegli per il patrocinio d'ufficio prestato in favore dell'imputato nell'ambito del Controparte_3
procedimento svoltosi innanzi alla sezione penale della Corte di Appello Roma, così
come liquidati con il decreto ingiuntivo, dal medesimo opponente richiesto ed ottenuto.
Di contro, nessuna valida censura il medesimo istante ha frapposto per contestare l'importo riconosciutogli con il decreto oggetto dell'opposizione in esame, essendosi limitato ad argomentare, con diffusi richiami giurisprudenziali, invero nient'affatto pertinenti, il suo diritto ad ottenere i medi tariffari vigenti per l'opera prestata, così del tutto trascurando i criteri posti nella specifica materia della liquidazione del compenso a spese dello Stato dall'art. 82, richiamato dall'art. 116 e dall'art. 106-bis DPR 115/2002.
In effetti, nel decreto impugnato è ben spiegato quali siano le attività difensive comprovate espletate dall'istante, e perciò da remunerare, sulla base del medesimo
Protocollo di Intesa intervenuto fra il Presidente della Corte di Appello di Roma e gli organismi rappresentativi degli avvocai di tutto il distretto. Protocollo, per altro,
richiamato anche nel ricorso in opposizione in esame. Sulle somme così determinate il primo giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo, come previsto dalla normativa innanzi richiamata ed ha riconosciuto gli accessori di legge.
È, dunque, di tutta evidenza che nell'ipotesi in esame alcun rilievo può avere il parere di congruità dato dal Consiglio dell'Ordine degli Avv., riguardo ai compensi oggetto di esame, applicandosi, come detto, gli specifici parametri previsti dalla normativa di cui sopra, sorretti dalla precipua finalità di contemperare gli opposti interessi in gioco: del professionista che ha espletato il patrocinio di ufficio con quelli di tipo pubblicistico di non gravare oltre la ragionevole remunerazione il bilancio dello Stato.
Discorso diverso merita invece la contestazione della mancata liquidazione dei compensi che l'opponente ha richiesto per l'espletamento delle procedure necessarie ad appurare l'insolvenza del soggetto tenuto al pagamento del compenso per il patrocinio dedotto in lite, il cui totale è di euro 1.058,16, compreso gli accessori di legge, trattandosi comunque di attività che l'istante ha dovuto espletare in ragione del patrocinio d'ufficio prestato.
Su tale somma, a norma del richiamato art. 106-bis DPR N. 115/2002, dovrà parimenti applicarsi la riduzione di un terzo, per cui spetterà all'istante la somma finale di euro
705,44, oltre a quella già liquidata nel decreto opposto.
Quanto alle spese di lite di questo giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, stante l'accoglimento dell'opposizione per importo sensibilmente inferiore a quello richiesto, devono per la metà compensarsi e per la rimanente parte, liquidata come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti con espunzione dei compensi dovuti per la fase “istruttori/trattazione”, non effettivamente svolta, porsi a carico dell'amministrazione convenuta.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto, in parziale e limitata riforma del decreto della Corte
di Appello di Roma - III Sezione penale, depositato il 02.01.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 5123/2021, liquida, in favore dell'avv. Parte_1
l'ulteriore importo di €. 704,44, oltre quello nel decreto opposto indicato,
comprensivo degli accessori di legge.
Compensa le spese di lite di questo giudizio per la metà, ponendo la restante parte a carico della P.A. opposta e liquidandole, quanto a tale parte, in euro 247,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 13.06.2025
La Presidente
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
AVV. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé stesso.
E
(C.F. n. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, P.IVA_2
domicilia.
All'udienza del 23.05.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Il giudizio in esame è stato introdotto con ricorso in riassunzione, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del tribunale preventivamente adito dall'avv.
[...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste: <1) IN VIA Parte_1 PRINCIPALE, NEL MERITO, annullare il provvedimento di liquidazione degli onorari, emesso ai sensi dell'art. 82 e 106-bis, del DPR n. 115/2002, dalla Corte di
Appello di Roma - III Sezione penale, in data 2 gennaio 2024 e notificato a mezzo pec, il
1 febbraio 2024, in quanto illegittimo e/o immotivato e comunque infondato in fatto ed in diritto, in violazione dell'articolo 12, del D.M., n. 55/2014 e degli articoli 82 e 116, del
D.P.R., n. 115/2002, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, ovvero per aver la Corte di Appello rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi, anche per le suindicate azioni esecutive intraprese, ed, in riforma, conformemente a quanto espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel parere di congruità sugli onorari n.
781, del 28 luglio 2022, stabilire gli importi dovuti, concernenti la liquidazione dei seguenti onorari relativi a: 1) Decreto ingiuntivo n. 1281/2022, emesso in data 8
settembre 2022, dal Giudice di Pace di Roma, nella persona del Giudice – Dott.ssa
Maria Teresa Narciso, nel procedimento n. 34900/2022 R.G., comprensivi delle Spese
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 386,00 (Euro
trecentoottantasei/00), unitamente ai diritti ed agli onorari dell'atto di precetto
ritualmente notificato, comprensivo delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 207,19 (Euro duecentosette/19); 2) procedura di volontaria
giurisdizione del 2 aprile 2023, (Istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ex art.
492 - bis c.p.c.), comprensivi delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
per un totale di € 620,13 (Euro seicentoventi/13); 3) procedura esecutiva mobiliare
presso terzi, notificata e non iscritta a ruolo (Tribunale civile di Roma), comprensivi delle Spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 482,97 (Euro
quattrocentoottantadue/97), per un TOTALE COMPLESSIVO di € 5.110,63 (Euro
cinquemilacentodieci/63), oltre ulteriori interessi legali, specificati nella suindicata notula penale, di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto di legge. 2) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio di secondo grado, relativo al procedimento penale n. 2837/2019 RG.N.R. - n. 1003/2019 R.G.DIB
(Corte di Appello di Roma - III Sezione penale), con ogni più ampia riserva di aggiungere,
integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, oltre all'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 5440/2024, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma – XI Sezione civile;
3) con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e Spese
generali come per legge>>.
Ha premesso in fatto il ricorrente-opponente: -di essere stato nominato difensore di ufficio, ex art. 97, I comma c.p.p., di imputato in Per_1 CP_2
procedimento pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma – III Sezione penale, nel procedimento n. 24926/2015 R.G.PM - n. 5123/2021 R.G.CA, così come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
-che, in data 8 aprile 2022, gli veniva notificato il verbale di dibattimento in grado di appello, con avviso di rinvio all'udienza del 15 giugno
2020, unitamente alla richiesta di nomina quale difensore di ufficio;
per cui, esso istante aveva presenziato alla suddetta fase decisionale, formulando le proprie richieste difensive, il tutto sempre come desumibile dalla allegata documentazione;
-per siffatto patrocinio. a seguito di sua richiesta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
aveva espresso parere di congruità sugli onorari per euro 2.340,00 (€
duemilatrecentoquaranta/00), oltre spese generali (15 % su onorari), Cassa Avvocati (4%)
ed Iva;
-per tale somma aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo e lo aveva notificato al predetto suo assistito, ma non ne era seguito pagamento alcuno;
-dovendo, quindi,
intraprendere la procedura esecutiva, sulla base del sopra indicato decreto monitorio munito di formula esecutiva, aveva chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate, che,
in data 18 aprile 2023, gli aveva rilasciato la relativa documentazione attestante i rapporti finanziari concernenti l'esecutando, ancora come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
-in data 27 aprile 2023, aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, senza poter provvedere alla sua iscrizione, in ragione di quanto dichiarato dai terzi pignorati ex art. 547, risultando essere l'imputato assistito insolvibile, per l'assenza di beni suscettibili di essere aggrediti con l'esecuzione forzata;
-quindi, il difensore istante aveva depositato istanza di liquidazione degli onorari dovutogli per il patrocinio prestato n. SIAMM 4993/2023, ex art. 116 e segg. DPR 115/2002 e relativa nota spese di cui agli artt. 1 – 3, 12 - 17 del D.M. n. 55/2014, e in data 2 gennaio 2024 gli veniva comunicato il decreto della Corte di Appello di Roma - III Sezione penale - di liquidazione dei chiesti compensi, per la complessiva somma di euro 1033,00, oltre all'aumento del 15% ex art. 2 del D.M. 55/2012.
§1.1-Siffatto decreto è stato in questa sede opposto con il ricorso in esame, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione.
L'opponente ha lamentato, con diffuse argomentazioni e richiami giurisprudenziali, che
la Corte di Appello di Roma – III Sezione penale in composizione collegiale, trascurava
omettendo di pronunciarsi in merito alla liquidazione giudiziale, non fornendo alcuna ed
adeguata motivazione, circa le ragioni che lo hanno condotto a non contemplare le
procedure esecutive espletate e con esse, i parametri ministeriali medi, stabiliti dagli
artt.
1-3 e 12-17, del D.M. 55/2014, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 49,
del 21 aprile 2023, entrata in vigore il 20 maggio 2023, discostandosi dal parere di
congruità n. 781, emesso in data 28 luglio 2022, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma e dallo stesso decreto ingiuntivo n. 12821, emesso in data 8 settembre 2022, dal
Giudice di Pace di Roma – Dott.ssa Maria Teresa Narciso, nel procedimento n.
34900/2022 R.G., unitamente all'atto di precetto del 20 gennaio 2023, così da rendere
siffatte omissioni, del tutto illegittime ed immotivate. In particolare, sostiene l'avv.
che:
1. in riferimento alle spettanze, relative alla procedura monitoria intrapresa, Parte_1 sfociata nel decreto ingiuntivo n. 12821/2022, emesso in data 8 settembre 2022 dal
Giudice di Pace, il primo giudice ha omesso di liquidare la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, per euro 3.414,34, più spese di procedura;
2. per la procedura di
volontaria giurisdizione, del 2 aprile 2023, (Istanza di autorizzazione alla ricerca dei
beni ex art. 492 - bis c.p.c.), viene applicato il calcolo della liquidazione giudiziale dei
compensi professionali nei procedimenti penali, attenendosi ai parametri ministeriali
stabiliti dagli artt.
1-3 e 12-17, del D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018,
ha omesso la liquidazione di euro 620,13;
3. per la procedura esecutiva mobiliare presso
terzi notificata e non iscritta (Tribunale civile di Roma), del 27 aprile 2023, veniva
applicato il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali nei
procedimenti penali, attenendosi ai parametri ministeriali stabiliti dagli artt.
1-3 e 12-
17, del D.M. 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018, ha omesso la liquidazione della somma di euro 482,97.
§1.2-Il ha contestato il ricorso e ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità o di CP_1
rigettarlo, con vittoria delle spese di lite.
§2-Il ricorso è solo in parte fondato e, segnatamente, lo è nella parte in cui il difensore istante lamenta l'omessa considerazione delle somme che egli ha comprovato sborsate,
con la documentazione allegata in atti, per intraprendere la procedura esecutiva, non avendo ottenuto spontaneamente il pagamento delle somme dovutegli per il patrocinio d'ufficio prestato in favore dell'imputato nell'ambito del Controparte_3
procedimento svoltosi innanzi alla sezione penale della Corte di Appello Roma, così
come liquidati con il decreto ingiuntivo, dal medesimo opponente richiesto ed ottenuto.
Di contro, nessuna valida censura il medesimo istante ha frapposto per contestare l'importo riconosciutogli con il decreto oggetto dell'opposizione in esame, essendosi limitato ad argomentare, con diffusi richiami giurisprudenziali, invero nient'affatto pertinenti, il suo diritto ad ottenere i medi tariffari vigenti per l'opera prestata, così del tutto trascurando i criteri posti nella specifica materia della liquidazione del compenso a spese dello Stato dall'art. 82, richiamato dall'art. 116 e dall'art. 106-bis DPR 115/2002.
In effetti, nel decreto impugnato è ben spiegato quali siano le attività difensive comprovate espletate dall'istante, e perciò da remunerare, sulla base del medesimo
Protocollo di Intesa intervenuto fra il Presidente della Corte di Appello di Roma e gli organismi rappresentativi degli avvocai di tutto il distretto. Protocollo, per altro,
richiamato anche nel ricorso in opposizione in esame. Sulle somme così determinate il primo giudice ha poi applicato la riduzione di un terzo, come previsto dalla normativa innanzi richiamata ed ha riconosciuto gli accessori di legge.
È, dunque, di tutta evidenza che nell'ipotesi in esame alcun rilievo può avere il parere di congruità dato dal Consiglio dell'Ordine degli Avv., riguardo ai compensi oggetto di esame, applicandosi, come detto, gli specifici parametri previsti dalla normativa di cui sopra, sorretti dalla precipua finalità di contemperare gli opposti interessi in gioco: del professionista che ha espletato il patrocinio di ufficio con quelli di tipo pubblicistico di non gravare oltre la ragionevole remunerazione il bilancio dello Stato.
Discorso diverso merita invece la contestazione della mancata liquidazione dei compensi che l'opponente ha richiesto per l'espletamento delle procedure necessarie ad appurare l'insolvenza del soggetto tenuto al pagamento del compenso per il patrocinio dedotto in lite, il cui totale è di euro 1.058,16, compreso gli accessori di legge, trattandosi comunque di attività che l'istante ha dovuto espletare in ragione del patrocinio d'ufficio prestato.
Su tale somma, a norma del richiamato art. 106-bis DPR N. 115/2002, dovrà parimenti applicarsi la riduzione di un terzo, per cui spetterà all'istante la somma finale di euro
705,44, oltre a quella già liquidata nel decreto opposto.
Quanto alle spese di lite di questo giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, stante l'accoglimento dell'opposizione per importo sensibilmente inferiore a quello richiesto, devono per la metà compensarsi e per la rimanente parte, liquidata come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti con espunzione dei compensi dovuti per la fase “istruttori/trattazione”, non effettivamente svolta, porsi a carico dell'amministrazione convenuta.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto, in parziale e limitata riforma del decreto della Corte
di Appello di Roma - III Sezione penale, depositato il 02.01.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 5123/2021, liquida, in favore dell'avv. Parte_1
l'ulteriore importo di €. 704,44, oltre quello nel decreto opposto indicato,
comprensivo degli accessori di legge.
Compensa le spese di lite di questo giudizio per la metà, ponendo la restante parte a carico della P.A. opposta e liquidandole, quanto a tale parte, in euro 247,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 13.06.2025
La Presidente
Marianna D'Avino