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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.12.2025:
Visto il provvedimento del 21.10.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4638/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 21.10.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got ER
PI, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4638/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Belmonte Parte_1
Mezzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetana
TA LE, che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata in calce al ricorso ex art. 281 decies cpc;
Ricorrente
E
Comune in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in , piazza Marina n. 39 Palazzo CP_1
Rostagno sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. ER Grasso, giusta procura generale alle liti Rep. n.
28 del 18.3.2014 in atti;
Resistente
Oggetto: risarcimento danni
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da , nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia la sig.ra ha chiesto la Parte_1
condanna del , ex artt. 2043 e 2051 c.c., al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 18.6.2022 alle ore
10,10 circa in in via Pasquale Calvi, all'altezza del civico CP_1
n. 16, in corrispondenza del negozio Compro Oro a causa di una sporgenza presente sul marciapiede.
3 Si costituiva il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, contestando, nel merito, ogni addebito di responsabilità e deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.: concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
E' necessario, dar conto, in via preliminare, dell'evoluzione giurisprudenziale che ha investito l'inquadramento della responsabilità degli enti gestori delle strade in tema di danno da insidia stradale.
Secondo un orientamento ormai risalente, la responsabilità dei predetti enti per i danni subiti dall'utente per il cattivo stato di manutenzione delle strade andava inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c., a condizione che l'evento dannoso dipendesse da insidia o trabocchetto, ossia da una situazione di pericolo occulto non visibile, né prevedibile e né evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., non operava nei confronti della P.A. o degli enti addetti alla gestione delle strade, in virtù della notevole estensione dei beni demaniali e dell'impossibilità di custodirli in quanto soggetti ad uso generale della collettività.
Tale orientamento, però, è stato ribaltato dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale ritiene che l'ente proprietario di una strada
4 aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia a prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 16542/2012; Cass.
7037/2012).
L'evoluzione giurisprudenziale negli ultimi tempi ha portato, pertanto, ad una posizione univoca che configura tale responsabilità come “oggettiva”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, fondandola sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa e chi ha il potere effettivo sulla stessa, salvo che non venga provato il caso fortuito (Cass.
999/2014).
Pertanto, il cittadino danneggiato ha solamente l'onere di dimostrare l'An dell'evento dannoso e dare la prova del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso: in altri termini deve provare la presenza dell'insidia, il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro e i danni da questo derivati (Cass.
2094/2013).
L'ente, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito, unica causa di esclusione della responsabilità del custode.
5 Il caso fortuito consiste nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 3793/2014), o il concorso di colpa dell'utente.
Ed invero, la giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che nonostante l'attività di controllo o la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. 2094/2013).
Ciò posto, è ora necessario verificare se l'attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Orbene, nel presente giudizio l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. non si spinge, per giurisprudenza costante, sino al punto di attribuire al proprietario/custode del bene la responsabilità di ogni danno che su detta superficie si verifichi, ma soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non
6 evitabile da parte dell'utente, dovendo quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta.
Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c. porterebbe del resto all'estrema ed inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto della stessa vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione che richiedeva prudenza e diligenza, una condotta distratta, imprudente o avventata e ciò per il solo motivo che il danno si sia verificato.
Anche in ossequio al criterio della c.d. “vicinanza delle fonti di prova”, non si può prescindere dalla dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza, sulla sede stradale, di un'insidia fonte e causa dell'evento dannoso lamentato, dovendo a quel punto la convenuta, per potersi liberare, provare la propria mancanza di colpa, avendo con lo sforzo diligente adeguato alla natura delle cose e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto: nel caso di specie parte attrice non ha ottemperato all'onere di cui era gravata considerata la totale assenza di elementi
(anche solo indiziari) che depongano nel senso della effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Appare evidente che le scarne risultanze documentali di tipo eminentemente valutativo sono di per sé sole insufficienti a fondare un accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente e il teste escusso su istanza di parte attrice ha confermato che la caduta
7 dell'attore è avvenuta a causa di un cumulo di cemento presente sul marciapiede antistante il negozio Compro Oro della ricorrente
(mentre dalla lettura della verbale di PM intervenuta sul luogo
“l'anomalia non sembrerebbe rappresentare un ostacolo al transito pedonale”) non potendo escludersi allo stato degli atti che i pretesi danni si siano prodotti per effetto di un determinismo eziologico del tutto diverso da quello descritto in citazione: pertanto difettando la prova del fatto storico allegato in citazione e non risultando comprovato sulla scorta della documentazione versata in atti il nesso eziologico tra le lesioni che si assumono patite e la dinamica del sinistro prospettata da parte ricorrente – su cui incombe il relativo onere probatorio – la domanda proposta non potrà che essere disattesa in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Il rigetto per mancanza di prova derivante dall'applicazione delle regole di giudizio richiamate è cosa diversa dall'accertamento nel merito dell'infondatezza della domanda, con la conseguenza che appaiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 9.12.2025
Il Got
ER PI
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TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9.12.2025:
Visto il provvedimento del 21.10.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4638/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 21.10.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got ER
PI, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4638/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Belmonte Parte_1
Mezzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetana
TA LE, che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata in calce al ricorso ex art. 281 decies cpc;
Ricorrente
E
Comune in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in , piazza Marina n. 39 Palazzo CP_1
Rostagno sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. ER Grasso, giusta procura generale alle liti Rep. n.
28 del 18.3.2014 in atti;
Resistente
Oggetto: risarcimento danni
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da , nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia la sig.ra ha chiesto la Parte_1
condanna del , ex artt. 2043 e 2051 c.c., al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 18.6.2022 alle ore
10,10 circa in in via Pasquale Calvi, all'altezza del civico CP_1
n. 16, in corrispondenza del negozio Compro Oro a causa di una sporgenza presente sul marciapiede.
3 Si costituiva il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, contestando, nel merito, ogni addebito di responsabilità e deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.: concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
E' necessario, dar conto, in via preliminare, dell'evoluzione giurisprudenziale che ha investito l'inquadramento della responsabilità degli enti gestori delle strade in tema di danno da insidia stradale.
Secondo un orientamento ormai risalente, la responsabilità dei predetti enti per i danni subiti dall'utente per il cattivo stato di manutenzione delle strade andava inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c., a condizione che l'evento dannoso dipendesse da insidia o trabocchetto, ossia da una situazione di pericolo occulto non visibile, né prevedibile e né evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., non operava nei confronti della P.A. o degli enti addetti alla gestione delle strade, in virtù della notevole estensione dei beni demaniali e dell'impossibilità di custodirli in quanto soggetti ad uso generale della collettività.
Tale orientamento, però, è stato ribaltato dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale ritiene che l'ente proprietario di una strada
4 aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia a prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 16542/2012; Cass.
7037/2012).
L'evoluzione giurisprudenziale negli ultimi tempi ha portato, pertanto, ad una posizione univoca che configura tale responsabilità come “oggettiva”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, fondandola sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa e chi ha il potere effettivo sulla stessa, salvo che non venga provato il caso fortuito (Cass.
999/2014).
Pertanto, il cittadino danneggiato ha solamente l'onere di dimostrare l'An dell'evento dannoso e dare la prova del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso: in altri termini deve provare la presenza dell'insidia, il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro e i danni da questo derivati (Cass.
2094/2013).
L'ente, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito, unica causa di esclusione della responsabilità del custode.
5 Il caso fortuito consiste nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 3793/2014), o il concorso di colpa dell'utente.
Ed invero, la giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che nonostante l'attività di controllo o la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. 2094/2013).
Ciò posto, è ora necessario verificare se l'attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Orbene, nel presente giudizio l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
L'interpretazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. non si spinge, per giurisprudenza costante, sino al punto di attribuire al proprietario/custode del bene la responsabilità di ogni danno che su detta superficie si verifichi, ma soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non
6 evitabile da parte dell'utente, dovendo quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta.
Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c. porterebbe del resto all'estrema ed inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto della stessa vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione che richiedeva prudenza e diligenza, una condotta distratta, imprudente o avventata e ciò per il solo motivo che il danno si sia verificato.
Anche in ossequio al criterio della c.d. “vicinanza delle fonti di prova”, non si può prescindere dalla dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza, sulla sede stradale, di un'insidia fonte e causa dell'evento dannoso lamentato, dovendo a quel punto la convenuta, per potersi liberare, provare la propria mancanza di colpa, avendo con lo sforzo diligente adeguato alla natura delle cose e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto: nel caso di specie parte attrice non ha ottemperato all'onere di cui era gravata considerata la totale assenza di elementi
(anche solo indiziari) che depongano nel senso della effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Appare evidente che le scarne risultanze documentali di tipo eminentemente valutativo sono di per sé sole insufficienti a fondare un accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente e il teste escusso su istanza di parte attrice ha confermato che la caduta
7 dell'attore è avvenuta a causa di un cumulo di cemento presente sul marciapiede antistante il negozio Compro Oro della ricorrente
(mentre dalla lettura della verbale di PM intervenuta sul luogo
“l'anomalia non sembrerebbe rappresentare un ostacolo al transito pedonale”) non potendo escludersi allo stato degli atti che i pretesi danni si siano prodotti per effetto di un determinismo eziologico del tutto diverso da quello descritto in citazione: pertanto difettando la prova del fatto storico allegato in citazione e non risultando comprovato sulla scorta della documentazione versata in atti il nesso eziologico tra le lesioni che si assumono patite e la dinamica del sinistro prospettata da parte ricorrente – su cui incombe il relativo onere probatorio – la domanda proposta non potrà che essere disattesa in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Il rigetto per mancanza di prova derivante dall'applicazione delle regole di giudizio richiamate è cosa diversa dall'accertamento nel merito dell'infondatezza della domanda, con la conseguenza che appaiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 9.12.2025
Il Got
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