Art. 1872. Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione. 2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.
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9 ottobre 2010
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- 1. Ragione - Pagina 11https://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1160 del 27 aprile 1973 «A norma dell'ultimo capoverso dell'art. 1757 c.c. la provvigione spetta al mediatore anche in caso di contratto annullabile per una qualsiasi ragione, ma in tal caso condizione imprescindibile del diritto del mediatore è che egli non sia a...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4976 del 4 giugno 1997 «Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res,...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12123 del 21 dicembre 1990 «Nel …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/05/2022, n. 108Provvedimento: […] Il ricorrente chiedeva, infine, l'applicazione dell'art.1872 Codice dell'Ordinamento militare (essendo collocato direttamente in congedo assoluto in data omissis) con diritto al ricalcolo della pensione dopo cinque anni (periodo massimo di permanenza nell'ausiliaria) sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in tale condizione.Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- dati sanitari·
- pubblicazione sentenza·
- prescrizione quinquennale·
- pensione militare·
- art. 9 DL 78/2010·
- art. 54 D.P.R. 1092/1973·
- art. 3 D.Lgs. 165/1997·
- blocco retributivo·
- art. 1872 COM·
- ausiliaria·
- TFS