Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 20.02.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele
Mazzarella (c.f.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f.: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_2
giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo (C.F.:
) e Salvatore Di Foggia (c.f. C.F._3
), con domicilio come in atti;
C.F._4
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2022,
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3665/2022 emesso il 14.09.2022 dal Tribunale di Napoli
18.055,17 oltre interessi e spese, quale debito residuo di due rapporti - di finanziamento e di apertura di credito fruibile mediante carta revolving – intercorsi con Agos s.p.a.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: l'improcedibilità del ricorso per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.; l'omessa notifica della cessione del credito;
la difformità rispetto agli originali delle copie del contratto di cessione del credito, del mandato conferito alla società incaricata della riscossione, nonché della procura alle liti;
la prescrizione quinquennale del credito;
la contestazione del quantum richiesto e del tasso di interesse. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio per il tramite di Controparte_1 [...]
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, e CP_2
concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.02.2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 2 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Controparte_1
al pagamento del debito residuo di due rapporti – di finanziamento e di apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving – intrattenuti da con Agos Ducato s.p.a., in virtù della cessione Parte_1
del credito derivante dai predetti rapporti.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui
- 3 - deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: i contratti di finanziamento e di apertura di credito sottoscritti da
[...]
, recanti le condizioni economiche dei rapporti Parte_1
(segnatamente, quanto al finanziamento: tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate;
quanto all'apertura di credito: fido massimo concesso, tan, taeg, importo del rimborso mensile); l'estratto conto analitico del rapporto di finanziamento, con annotazione di tutti i movimenti inerenti al rapporto (in particolare, le rate pagate e quelle scadute); l'estratto conto analitico del rapporto di apertura di credito, con annotazione degli utilizzi, delle commissioni e degli interessi applicati;
la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
La conclusione dei contratti, così come l'erogazione del finanziamento e l'utilizzo delle somme di cui all'apertura di credito, non hanno formato oggetto di contestazione.
Del resto, l'esecuzione dei rapporti è dimostrata dalle risultanze degli estratti conto di cui si è detto, da cui emerge il pagamento di diverse rate di rimborso del finanziamento, nonché diversi utilizzi della linea di credito, senza che tali risultanze siano state, a loro volta, contestate dalla parte opponente.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_1
sub specie di titolarità del diritto.
[...]
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della
- 4 - nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni
- 5 - in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti
- 6 - del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche
- 7 - successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso di specie, la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì il diverso profilo dell'opponibilità della cessione per omessa comunicazione della stessa.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
- 8 - È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto l'estratto della
Gazzetta Ufficiale in cui si è data pubblicità all'intervenuta cessione del credito da con l'indicazione di criteri di individuazione, Parte_2
per categoria, dei crediti ceduti, ampi ma sufficientemente determinati,
e che risultano rispettati nel caso di specie.
In mancanza di contestazione, non vi è, dunque, motivo, di dubitare che il contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale risponda al contratto di cessione dei crediti in blocco.
Tale conclusione è corroborata dalla dichiarazione di intervenuta cessione del credito proveniente dall'originaria titolare Agos, del pari non contestata dall'opponente.
Sulla scorta di tali elementi documentali può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
- 9 - A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione dei contratti di finanziamento ed apertura di credito, nonché, rispettivamente,
l'erogazione della somma e l'utilizzo della linea di credito, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nei contratti.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, questa ha genericamente lamentato l'insussistenza dei presupposti ex art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale doglianza, oltreché generica, è superata da quanto detto circa l'idoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Quanto alla eccepita inopponibilità della cessione del credito per omessa notifica, valga, in via assorbente, quanto già esposto circa la possibilità di portare a conoscenza del debitore ceduto la intervenuta cessione del credito con la stessa notifica del decreto ingiuntivo, e fermo restando che, trattandosi di un'operazione di cartolarizzazione, la singola notifica è legittimamente sostituita dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nella fattispecie.
Mera formula di stile e, dunque, inammissibile, si appalesa, poi, il disconoscimento dell' “autenticità ai sensi dell'art. 2719 c.c.” dei documenti elencati nell'atto di opposizione, senza nessuna
- 10 - argomentazione a supporto, tantomeno allegazione dei motivi della pretesa difformità rispetto agli originali.
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di credito, va osservato che nel contratto di mutuo, cui è assimilabile il finanziamento con piano di rimborso rateale, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011; Cass.,
n. 2301/2004). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti risulta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine in data 30.01.2018. A partire da tale momento è venuto meno il patto di rateizzazione, con obbligo del mutuatario di restituzione dell'intero capitale residuo e decorrenza del termine decennale di prescrizione. Il decreto ingiuntivo è stato, dunque, emesso nel termine decennale.
Altresì generica è la contestazione dell'ammontare delle somme pretese, nonché dei tassi di interesse applicati. In ogni caso, la doglianza
è smentita dalle summenzionate risultanze processuali, essendo versati in atti i contratti con indicazione di tan e taeg, e gli estratti conto a dimostrazione dei movimenti contabili inerenti a ciascun rapporto, a giustificazione delle somme pretese.
- 11 - Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
RP va, altresì, condannato, ai sensi dell'art. 8, Parte_1
comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, come risultante dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 3665/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. Condanna al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 10 giugno 2025
- 12 - Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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