TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15722/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico AINA nel cui studio a C.F._1
Novara, Galleria dei Portici, n. 4 è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 28 Parte_1 Controparte_1 dicembre 1996 a Cagliari. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 465/2004, del 20 ottobre 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato l'8 novembre 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 2 All'udienza del 13 maggio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 21 ottobre 1957 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 28 dicembre 1996 a Cagliari, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 399 Parte 2, Serie C, anno 1996; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1) dichiara la perdita del cognome er la signora CP_1 Parte_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico AINA nel cui studio a C.F._1
Novara, Galleria dei Portici, n. 4 è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 28 Parte_1 Controparte_1 dicembre 1996 a Cagliari. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 465/2004, del 20 ottobre 2023, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato l'8 novembre 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 2 All'udienza del 13 maggio 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 21 ottobre 1957 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio il 28 dicembre 1996 a Cagliari, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 399 Parte 2, Serie C, anno 1996; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1) dichiara la perdita del cognome er la signora CP_1 Parte_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2