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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IR BU Presidente relatrice
IO DI UD relatore
JO Di SA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 66/2025, avente come oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), con l'Avv. Alessia Giovannelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con l'Avv. Anna Maria Ranalli Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22-10-2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. confermare l'affidamento condiviso della figlia e del figlio disponendo che la responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 venga esercitata congiuntamente, sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
2. disporre che la figlia trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre;
3. Per_1 disporre la stabile collocazione del figlio minore presso la madre, con previsione di visita Per_2 per il Sig. dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì, al rientro;
ciò a settimane alterne. Pt_1
Resta inteso che, su richiesta del figlio, tale periodo può essere esteso. Nelle settimane nelle quali il padre non vedrà il figlio nel fine settimana, il medesimo avrà diritto di vederlo nella giornata di giovedì, a partire dall'uscita da scuola, ove il padre lo riprenderà, sino al rientro a scuola della mattina successiva, ove il padre lo riporterà; la modifica del detto giorno dovrà essere indicata dal
Sig. con un preavviso di sette giorni, possibilmente non consecutivi al week end spettante, Pt_1 considerando le preminenti esigenze di studio del figlio. Resta inteso che, su richiesta del figlio, tale giornata può essere estesa in quanto, con il consenso della madre, il padre potrà vederlo quando vuole;
4. disporre che il criterio dell'alternanza regolerà tutte le maggiori festività riconosciute ed in particolare: a. i figli trascorreranno il 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre/1 ° gennaio con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze natalizie, salvo accordi diversi tra le parti;
b. per le festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze pasquali, salvo accordi diversi tra le parti;
c. per il periodo estivo (1° giugno - 30 settembre), il padre terrà con sé i figli 15 giorni non consecutivi (da intendersi almeno 7 consecutivi) da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli spostamenti e le località; nel periodo invernale (1 novembre - 31 marzo) il padre terrà con sé i figli per un periodo di 7 giorni consecutivi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
entrambi i genitori, nei periodi di vacanza concordati, avranno premura di comunicare all'altro località e recapiti di villeggiatura ed eventuali spostamenti rilevanti dalla struttura di riferimento;
d. le parti si impegnano a trascorrere insieme con i figli il giorno del compleanno - ove queste non vi riescano, anche in tal caso si applicherà il criterio dell'alternanza prevedendo che, in caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, conciliando anche l'esigenza di festeggiare con coetanei;
i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto e la festa della mamma o del papà; le principali festività annuali (es: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno disciplinate secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo, anche in funzione delle esigenze scolastiche dei figli;
e. si dà atto che le parti garantiscono reciprocamente contatti telefonici quotidiani con i minori in orari da concordarsi in base alle necessità di ciascuno;
5. disporre che il Sig. versi, a decorrere dal Pt_1 mese di gennaio 2025, a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore la Per_2 somma mensile di Euro 1.300,00, rivalutabile ISTAT a decorrere dal gennaio 2028, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 75% delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di L'Aquila;
6. disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza;
7. disporre che l'eventuale Assegno Unico Per_1
Universale erogato dall'INPS per entrambi i figli 8. prendere atto che, in data 17.09.2025, il Sig.
, con riferimento all'immobile sito in Tortoreto Lido ed identificato in catasto a foglio n. 11, Pt_1 part. n. 118, sub n. 237, ha trasferito la proprietà in favore della Sig.ra a titolo gratuito e CP_1
a Sua cura e spese, e ordinare alla Stessa Sig.ra di trasferire, a titolo gratuito, ai figli, CP_1
e nella misura del 50% cadauno, la proprietà del detto immobile entro e non oltre Per_1 Per_2 il giorno 08.12.2040, a cura e spese del detto;
9. ordinare al Sig. , con riferimento Pt_1 Pt_1 all'immobile sito in Tortoreto Lido ed identificato in catasto a foglio n. 11, part n. 118, sub n. 265, il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli, e nella misura del 50% Per_1 Per_2 cadauno, e di trattenere a sé il diritto di usufrutto (il diritto di usufrutto si estinguerà con il compimento, da parte di del venticinquesimo anno di età); 10. ordinare che l'obbligazione Per_2 prevista nel punto 9 venga adempiuta dal Sig. , a Sua cura e spese, presso un Notaio di Sua Pt_1 fiducia, entro e non oltre il 31.12.2025; 11. prendere atto che la sig.ra è già entrata in CP_1 possesso dell'immobile di cui al foglio n. 11, part. n. 118, sub n. 237 dal giugno 2024; 12. disporre che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
13. disporre che ogni cambio di residenza venga tempestivamente comunicato all'altra parte;
14. compensare tra le parti le spese del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14-1-2025, deduceva di aver contratto con Parte_1 [...] matrimonio concordatario il 2-9-2007 a Barisciano, iscritto al Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Caporciano al n. 1, Parte II, Serie B, e che dall'unione erano nati i figli
(n. a L'Aquila il 22-12-2008) e (n. a L'Aquila in data 8-6- Persona_3 Persona_4
2015).
Il ricorrente aggiungeva che questo Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza del 27-5-2024. Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal UD, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe. In particolare, le parti, in udienza, precisavano la volontà di addivenire a trasferimenti immobiliari, mediante stipula di un successivo atto dinanzi al Notaio, sicché il verbale di udienza non recepiva un negozio traslativo ma solo l'assunzione di obblighi alla stipula in capo ai genitori. Sempre le parti modificavano, rispetto all'intesa in precedenza raggiunta, le condizioni inerenti il collocamento e il mantenimento della figlia
Il UD relatore, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione. Per_1
***
La domanda merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1/2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente
IR BU
Il UD estensore
IO DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IR BU Presidente relatrice
IO DI UD relatore
JO Di SA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 66/2025, avente come oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), con l'Avv. Alessia Giovannelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con l'Avv. Anna Maria Ranalli Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22-10-2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1. confermare l'affidamento condiviso della figlia e del figlio disponendo che la responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 venga esercitata congiuntamente, sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
2. disporre che la figlia trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre;
3. Per_1 disporre la stabile collocazione del figlio minore presso la madre, con previsione di visita Per_2 per il Sig. dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì, al rientro;
ciò a settimane alterne. Pt_1
Resta inteso che, su richiesta del figlio, tale periodo può essere esteso. Nelle settimane nelle quali il padre non vedrà il figlio nel fine settimana, il medesimo avrà diritto di vederlo nella giornata di giovedì, a partire dall'uscita da scuola, ove il padre lo riprenderà, sino al rientro a scuola della mattina successiva, ove il padre lo riporterà; la modifica del detto giorno dovrà essere indicata dal
Sig. con un preavviso di sette giorni, possibilmente non consecutivi al week end spettante, Pt_1 considerando le preminenti esigenze di studio del figlio. Resta inteso che, su richiesta del figlio, tale giornata può essere estesa in quanto, con il consenso della madre, il padre potrà vederlo quando vuole;
4. disporre che il criterio dell'alternanza regolerà tutte le maggiori festività riconosciute ed in particolare: a. i figli trascorreranno il 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre/1 ° gennaio con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze natalizie, salvo accordi diversi tra le parti;
b. per le festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, restando vigente il criterio del diritto di visita anche per il periodo delle vacanze pasquali, salvo accordi diversi tra le parti;
c. per il periodo estivo (1° giugno - 30 settembre), il padre terrà con sé i figli 15 giorni non consecutivi (da intendersi almeno 7 consecutivi) da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli spostamenti e le località; nel periodo invernale (1 novembre - 31 marzo) il padre terrà con sé i figli per un periodo di 7 giorni consecutivi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
entrambi i genitori, nei periodi di vacanza concordati, avranno premura di comunicare all'altro località e recapiti di villeggiatura ed eventuali spostamenti rilevanti dalla struttura di riferimento;
d. le parti si impegnano a trascorrere insieme con i figli il giorno del compleanno - ove queste non vi riescano, anche in tal caso si applicherà il criterio dell'alternanza prevedendo che, in caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, conciliando anche l'esigenza di festeggiare con coetanei;
i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno dell'adulto e la festa della mamma o del papà; le principali festività annuali (es: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) saranno disciplinate secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo, anche in funzione delle esigenze scolastiche dei figli;
e. si dà atto che le parti garantiscono reciprocamente contatti telefonici quotidiani con i minori in orari da concordarsi in base alle necessità di ciascuno;
5. disporre che il Sig. versi, a decorrere dal Pt_1 mese di gennaio 2025, a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore la Per_2 somma mensile di Euro 1.300,00, rivalutabile ISTAT a decorrere dal gennaio 2028, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 75% delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di L'Aquila;
6. disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza;
7. disporre che l'eventuale Assegno Unico Per_1
Universale erogato dall'INPS per entrambi i figli 8. prendere atto che, in data 17.09.2025, il Sig.
, con riferimento all'immobile sito in Tortoreto Lido ed identificato in catasto a foglio n. 11, Pt_1 part. n. 118, sub n. 237, ha trasferito la proprietà in favore della Sig.ra a titolo gratuito e CP_1
a Sua cura e spese, e ordinare alla Stessa Sig.ra di trasferire, a titolo gratuito, ai figli, CP_1
e nella misura del 50% cadauno, la proprietà del detto immobile entro e non oltre Per_1 Per_2 il giorno 08.12.2040, a cura e spese del detto;
9. ordinare al Sig. , con riferimento Pt_1 Pt_1 all'immobile sito in Tortoreto Lido ed identificato in catasto a foglio n. 11, part n. 118, sub n. 265, il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli, e nella misura del 50% Per_1 Per_2 cadauno, e di trattenere a sé il diritto di usufrutto (il diritto di usufrutto si estinguerà con il compimento, da parte di del venticinquesimo anno di età); 10. ordinare che l'obbligazione Per_2 prevista nel punto 9 venga adempiuta dal Sig. , a Sua cura e spese, presso un Notaio di Sua Pt_1 fiducia, entro e non oltre il 31.12.2025; 11. prendere atto che la sig.ra è già entrata in CP_1 possesso dell'immobile di cui al foglio n. 11, part. n. 118, sub n. 237 dal giugno 2024; 12. disporre che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
13. disporre che ogni cambio di residenza venga tempestivamente comunicato all'altra parte;
14. compensare tra le parti le spese del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14-1-2025, deduceva di aver contratto con Parte_1 [...] matrimonio concordatario il 2-9-2007 a Barisciano, iscritto al Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Caporciano al n. 1, Parte II, Serie B, e che dall'unione erano nati i figli
(n. a L'Aquila il 22-12-2008) e (n. a L'Aquila in data 8-6- Persona_3 Persona_4
2015).
Il ricorrente aggiungeva che questo Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza del 27-5-2024. Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal UD, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe. In particolare, le parti, in udienza, precisavano la volontà di addivenire a trasferimenti immobiliari, mediante stipula di un successivo atto dinanzi al Notaio, sicché il verbale di udienza non recepiva un negozio traslativo ma solo l'assunzione di obblighi alla stipula in capo ai genitori. Sempre le parti modificavano, rispetto all'intesa in precedenza raggiunta, le condizioni inerenti il collocamento e il mantenimento della figlia
Il UD relatore, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione. Per_1
***
La domanda merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1/2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente
IR BU
Il UD estensore
IO DI