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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1705/2021 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...], ivi residente, via Godola n. 17, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico C.F._1
Veschi, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa, via Bastione n. 13
(MS); attrice nei confronti di nella persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. – p.i. ) con sede legale in Firenze, Via Benedetto Dei 2/a P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Duccio Bardi, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Firenze, Piazza della Costituzione n. 1 (FI);
convenuta
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e Parte_1
dichiarare che con sede legale in Firenze (FI), via Benedetto Dei 2/A, Controparte_1
P.IVA , è esclusiva responsabile di tutti i danni subiti dalla IG.ra e, P.IVA_1 Parte_1
per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 11.012,00 di cui € 352,00 per danno patrimoniale residuo, € 10.000,00 per danno non
pagina 1 di 13 patrimoniale ed € 660,00 per spese mediche documentate o di quella maggiore o minore somma che risulterà giusta oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria delle spese legali e di C.T.U.”; per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Massa: - In via Principale: Controparte_1
respingere, per i motivi sopra esposti, anche alla luce dell'espletata istruttoria, ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti di perché totalmente infondata e, comunque, non Controparte_1
provata. - In via subordinata: nella denegata ipotesi, riconoscere alla come indicato nella Pt_1
CTU, la esclusiva somma di € 352,00 quale rimborso per quanto pagato al professionista che ha provveduto all'invio del Modello integrativo Redditi persone fisiche 2019 per l'anno d'imposta 2018, e il Modello Redditi Persone Fisiche 2020 per l'anno d'imposta 2019. - In via Istruttoria: ci si oppone alla CTU medica richiesta da controparte in quanto del tutto irrilevante per i motivi indicati in atti. -
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DI FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1
giudizio la deducendo che: i) nell'anno 2013 aveva iniziato i Controparte_1
lavori di ristrutturazione della propria abitazione, chiedendo a i rimborsi previsti CP_2
dalla legge per gli interventi di risparmio energetico;
ii) negli anni successivi (fino all'anno 2017) i rimborsi, pari al 65% dei costi sostenuti, erano stati regolarmente erogati sulla base delle dichiarazioni contenute nei modelli 730 compilati e trasmessi dal
CAF CISL e dei relativi allegati (SCIA, certificazione di inizio attività, asseverazione, fatture); iii) nel mese di novembre 2019, il CAF CISL presso cui si era sempre rivolta per la compilazione e trasmissione del modello 730, le aveva comunicato che l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato accertamenti sul modello 730/2017 in relazione alla richiesta di rimborso fiscale all' sostenendo che la pratica risultava irregolare e CP_2
che andava rettificata (v. doc. 1); iv) dopo varia corrispondenza (v. doc. 2) ed un incontro avvenuto in data 29/11/19 presso gli uffici del CAF CISL con esito negativo
(stante l'assenza di spiegazioni) aveva deciso di rivolgersi ad altro professionista per risolvere la questione e, con comunicazione del 4/12/19 (v. doc. 3) aveva diffidato il
CAF dal presentare a suo nome eventuali rettifiche;
v) nel mese di ottobre 2020, pagina 2 di 13 tuttavia, l'Agenzia delle Entrate le aveva inviato comunicazione mediante cui veniva richiesta la restituzione dei rimborsi fiscali già ottenuti (v. doc. 4) a causa di una rettifica presentata nell'anno 2019 dal CAF CISL senza alcuna autorizzazione;
vi) ciò voleva dire che il CAF CISL aveva presentato una rettifica senza il consenso della cliente ed anzi nonostante suo espresso divieto, avendo essa fatto presente più volte che la pratica per la ristrutturazione della casa era in regola, così come le richieste di rimborso con costi tutti provati dalle fatture allegate al 730 (v. doc. 5); vii) la circostanza che la pratica fosse esente da irregolarità era confermata dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 12/12/19 (v. doc. 6) avente ad oggetto l'annullamento della cartella esattoriale relativa all'anno 2013 per le presunte irregolarità di cui sopra, a seguito della documentazione prodotta in data 14/11/19 (v. doc. 7); viii) in relazione all'anno fiscale
2018, il CAF CISL, inoltre, aveva presentato all'insaputa e senza consenso della cliente, modello 730/2019 (v. doc. 8) contenente omissioni (mancato inserimento dei dati relativi al rimborso per intervento di risparmio energetico) che avevano causato il mancato riconoscimento del rimborso come provato da copia della cedola dell'INPS (v. doc. 9); ix) per evitare di subire un danno, era stata costretta a rivolgersi ad un commercialista affinché provvedesse a rimediare alle omissioni del CAF CISL, avendone dovuto sostenere le relative spese (v. doc. 12); x) a causa di quanto accaduto, aveva subito anche un aggravamento delle sue condizioni di salute e della sindrome ansioso depressiva, sostenendo delle spese per le cure (v. docc. 13, 14, 15). Sulla scorta di quanto sopra, la IG.ra domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che Controparte_1
con sede legale in Firenze (FI), via Benedetto Dei 2/A, P.IVA è esclusiva
[...] P.IVA_1
responsabile di tutti i danni subiti dalla IG.ra e, per l'effetto, condannarla, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 27.462,00 di cui € 17.462,00 per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale o di quella maggiore o minore somma che risulterà giusta al termine dell'espletanda istruttoria oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese e onorari”.
pagina 3 di 13 2. Si costituiva in giudizio deducendo che: i) la IG.ra Controparte_1 Pt_1
come ogni anno, si era recata presso il CAF per la compilazione del modello 730. Al termine della compilazione, nel momento in cui l'operatore le aveva comunicato il risultato contabile, la stessa si era rifiutata di firmare la dichiarazione ed era andata via dall'ufficio senza pagare il servizio. Nell'ambito della discussione, che si era venuta a creare nell'occasione, probabilmente l'operatore non aveva provveduto ad annullare la pratica, che era entrata nel circuito dell'invio; ii) indipendentemente dalla negligenza dell'operatore (il quale peraltro, nell'occasione, si era trovato in una situazione di conflittualità) non risultava comprensibile cosa potesse sostanziare la “colpa grave” del
CAF, anche considerata la verosimile iniziativa successivamente posta in essere dall'attrice ai fini dell'annullamento del modello 730 non sottoscritto;
iii) le detrazioni avrebbero comunque potuto essere richieste - in presenza dei presupposti di legge - mediante modello redditi integrativo;
iv) essendo possibile recuperare le citate detrazioni in base al Decreto L. 193/2016, la si era resa Controparte_1
disponibile a provvedere al riguardo senza alcun onere per la IG.ra (v. doc. 1); Pt_1
v) in data 4 maggio 2018 (v. doc. 2) l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara aveva comunicato alla di aver provveduto, a seguito di un controllo Controparte_1
formale, alla rettifica di alcuni dati della dichiarazione 730/2015 di parte attrice, per cui l'intermediario ( aveva rilasciato il visto di conformità; vi) la Controparte_1
rettifica aveva determinato un addebito di € 5.093,39, costituente la complessiva somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate, alla luce del fatto che il contribuente (la IG.ra aveva usufruito di detrazioni per opere di ristrutturazione per le quali, ad Pt_1
avviso dell'Ente impositore, non aveva diritto;
vii) a seguito di tale comunicazione la sede CAF di Massa Carrara aveva provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti del caso, dai quali era emerso che alla IG.ra non erano state riconosciute le Pt_1
detrazioni, posto che il contribuente non aveva chiuso, nei termini di legge, la Scia;
viii) interpellata a tal proposito, parte attrice aveva fatto presente che la sua posizione era corretta in quanto il figlio geometra, il quale aveva seguito la pratica edilizia relativa i lavori di ristrutturazione, aveva chiesto una proroga della Scia e, pertanto, la richiesta di pagina 4 di 13 detrazione doveva ritenersi del tutto legittima;
ix) tuttavia, era emerso che la proroga era stata presentata il 5/04/2018, ossia ben tre mesi dopo la scadenza della Scia (v. doc. 3) conseguendone la relativa invalidità, considerato la Scia era ormai scaduta;
x) a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, a dispetto delle plurime richieste, la IG.ra non aveva mai presentato al CAF la documentazione attestante la Pt_1
legittimità del diritto alla detrazione per le opere di ristrutturazione eseguite, ribadendo la correttezza del proprio operato (v. doc. 4); xi) la domanda risarcitoria era del tutto sfornita di prova, anche dal punto di vista del nesso causale. Alla luce di quanto dedotto, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Massa In via
Principale: respingere per i motivi sopra esposti ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti di perché totalmente infondata e, comunque, non provata In via subordinata: Controparte_1
Nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di responsabilità della Controparte_1
accertare e dichiarare il prevalente concorso di responsabilità dell'attrice nella determinazione del
[...]
danno. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
3. Il giudizio veniva istruito documentalmente e con l'assunzione delle prove orali ammesse, nonché mediante svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con ordinanza del 10.4.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DI DIRITTO
1. I centri di assistenza fiscale.
Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, occorre inquadrare i profili della responsabilità del centro di assistenza fiscale nella vicenda processuale che ne occupa, indagando preliminarmente i termini dell'attività svolta dalla parte convenuta.
Segnatamente, i centri di assistenza fiscale (CAF) si distinguono in CAF dipendenti e
CAF imprese, e sono regolati dagli artt. 32-40 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 e dal
DM n. 164 del 31/05/1999. L'art. 32 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 241/97 stabilisce che possono costituire i CAF dipendenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori pagina 5 di 13 dipendenti e dei pensionati, od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti. I centri di assistenza fiscale, sia per i dipendenti che per le imprese possono svolgere l'attività di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, laddove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 241/1997 e all'art. 7 DM 164/1999 e
Per quanto di interesse, in particolare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 241/97 e dell'art. 16, comma 1, del DM 164/1999, in relazione al modello 730, il CAF dipendenti è chiamato a svolgere le seguenti attività: i) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni;
ii) verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione;
iii) rilascio del visto conformità “leggero”; iv) consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
v) trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate e le scelte per la destinazione dell'otto/cinque/due per mille dell'Irpef; vi) trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modello 730-4), che l'Agenzia provvede poi a trasmettere ai sostituti d'imposta (datori di lavoro) ai fini dell'effettuazione dei relativi conguagli a debito o a credito;
vii) conservazione delle schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille;
viii) conservazione della copia della dichiarazione e dei relativi prospetti di liquidazione.
Ciò posto, è d'uopo rappresentare che il rilascio del visto di conformità c.d. leggero è disciplinato dall'art. 35 comma 2 lett. b) che prevede che il CAF rilasci un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, a seguito dell'attività di cui all'art. 34 comma 3 lett. c). In altri termini, il visto di conformità leggero sui modelli dichiarativi 730 si sostanzia nella verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, ai relativi documenti.
In caso di visto infedele sono previste una serie di conseguenze sanzionatorie, in relazione alla cui portata, così come per quanto attiene l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è sufficiente rimandare alle risultanze peritali in atti, ove la disciplina in rilievo risulta tratteggiata con minuzia. pagina 6 di 13 Vale comunque rappresentare che il CAF, ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. d) del
D.Lgs. 241/1997, deve prestare “congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo, commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti”, tanto che l'art. 6 del DM
164/1999 prevede all'uopo che “le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata”.
2. La responsabilità professionale.
La responsabilità professionale del centro di assistenza fiscale appare rientrare nell'alveo della responsabilità contrattuale, fondata sul rapporto di prestazione d'opera intellettuale. Da tale rapporto negoziale scaturiscono precise obbligazioni in capo al professionista, il quale è tenuto a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente senza, tuttavia, doverne garantire il conseguimento (un tempo, a tal proposito, era frequente il riferimento alle c.d. obbligazioni di mezzi, e non di risultato, sebbene tale dicotomia sia stata da ultimo superata dalla prevalente elaborazione giurisprudenziale e dottrinale).
In altri termini, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riferimento al dovere di diligenza, secondo quanto dispone l'art. 1176, comma 2 c.c. a mente del quale: “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. A tal proposito, la Cassazione ha precisato che “il professionista è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 1840 del 20 febbraio 1987).
Inoltre, è d'uopo evidenziare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di qualsiasi professionista intellettuale che abbia violato i propri obblighi possa essere pagina 7 di 13 accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, soltanto se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato ed esso risulti causalmente riconducibile alla condotta di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 18244/2014, Id. n. 3657/2013,
n. 16905/2010, n. 566/2010). Segnatamente, per accertare tale danno, attraverso un giudizio di carattere prognostico, occorre “valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” (cfr.
Cass. n. 16905/2010). L'onere della prova, tanto del danno che del nesso causale è a carico del cliente, potendosi invece limitare quest'ultimo ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del professionista, gravando su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta (cfr. Cassazione civile sez.
III, 17/07/2023, n.20707).
3. L'inadempimento contrattuale in rilievo.
Nell'agire in giudizio la IG.ra ha lamentato una serie di irregolarità commesse Pt_1
dalla parte convenuta nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi effettuate dal
2013 in poi, in relazione alle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico eseguiti sulla propria abitazione, chiedendo quindi al
Tribunale adito di voler accertare e dichiarare come unica responsabile la
[...]
e condannarla al pagamento della somma complessiva di € 27.462,00, di CP_1
cui € 17.462,00 per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale: importi parzialmente rettificati al momento della precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia dimostrato di avere diligentemente adempiuto le obbligazioni a suo carico, nei termini di cui di seguito.
1) Invio della dichiarazione rettificativa sul modello 730/2017 in assenza di autorizzazione da parte della IG.ra Pt_1
Segnatamente, dalle risultanze dell'elaborato peritale in atti, da cui il magistrato non ha ragione di discostarsi, stante l'assenza di apparenti vizi nel percorso logico- motivazionale seguito, ed il corretto riferimento a quanto emerso in sede istruttoria, si pagina 8 di 13 evince che: “In data 02/10/2019 (come comunicato dal CT di parte convenuta a mezzo mail) il
CAF riceve il controllo formale dell'Agenzia delle Entrate sul 730/2017 della IG.ra Pt_1
relativamente alle detrazioni per spese per interventi di risparmio energetico. Il CAF, nel mese di novembre (non è disponibile la data precisa) comunica quindi alla IG.ra il ricevimento della Pt_1
comunicazione e la invita a prendere contatto con l'ufficio per fissare un appuntamento. L'avv. Veschi, in data 21/11/2019 (data desunta dalla stampa della mail di cui al Doc. 2 allegato all'atto di citazione), richiede quindi a mezzo mail al CAF di fissare l'appuntamento richiesto. Il 26/11/2019
(data desunta dalla stampa della mail di cui al Doc. 2 allegato all'atto di citazione) il CAF risponde
a mezzo mail all'Avv. Veschi comunicando la data dell'appuntamento, fissato per il successivo
28/11/2019. In data 27/11/2019 (data desunta dalla stampa della mail di cui al Doc. 2 allegato all'atto di citazione) l'Avv. Veschi invia una nuova mail al CAF facendo presente che la IG.ra
in data 26/11/2019, ha ricevuto una raccomandata con la quale veniva informata che, Pt_1
stante la mancata risposta alla precedente richiesta, il CAF avrebbe provveduto all'invio di una dichiarazione rettificativa all'Agenzia delle Entrate. L'Avv. Veschi diffida quindi il CAF dall'invio di qualsivoglia comunicazione di rettifica, in attesa dell'esito della riunione fissata per l'indomani,
28/11/2019. Il 29/11/2019 (data desunta dalla stampa della mail di cui al Doc. 2 allegato all'atto di citazione) segue una ulteriore mail inviata dall'Avv. Veschi al CAF, il quale, atteso l'esito negativo dell'incontro avuto dalla IG.ra chiede fissarsi un nuovo appuntamento a cui avrebbe Pt_1
partecipato lo stesso avvocato. In data 04/12/2019 l'Avv. Veschi, sempre a mezzo mail, stante il mancato riscontro all'ultima mail, diffida il CAF dal presentare qualsiasi rettifica o correzione a nome della IG.ra In data 02/12/2019 (come risultante dalla ricevuta di presentazione della Pt_1
dichiarazione rettificata), il CAF invia la dichiarazione rettificativa dei dati del modello 730/2017, con l'eliminazione delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica. (…) Orbene, il CAF ha ricevuto il controllo formale il 02/10/2019, ed ha provveduto alla rettifica allo scadere dei 60 giorni concessi dalla norma (come precisato al paragrafo 3.1.3 in merito al controllo formale sui 730).
Tuttavia, ha provveduto ad avvisare la IG.ra oltre un mese dopo la ricezione del controllo. Pt_1
Non è disponibile la data precisa in cui il CAF ha inviato la prima comunicazione alla IG.ra (quella con la quale veniva richiesto un appuntamento), ma considerato che la prima mail dell'Avv. Veschi è stata inviata in data 21/11/2019, è possibile pensare che la comunicazione sia stata ricevuta dalla pagina 9 di 13 IG.ra Veschi pochi giorni prima. Inoltre, prima che avvenisse l'incontro tra il CAF e la IG.ra Pt_1
fissato per il 28/11/2019, la IG.ra aveva già ricevuto la comunicazione del CAF che la Pt_1
avvisava che avrebbe provveduto all'invio della rettifica, “vista la Sua mancata risposta alla nostra precedente comunicazione e/o indisponibilità ad accettare la correzione della dichiarazione”, come riportato nella lettera”.
2. Invio del modello 730/2019 senza il consenso della IG.ra e senza Pt_1
l'indicazione delle detrazioni per risparmio energetico.
Proseguendo nella disanima, nell'elaborato peritale - con riguardo al secondo incombente in rilievo - si legge poi che: “In merito al punto n. 2, parte attrice ha prodotto il relativo modello 730/2019, che non riporta (rispetto agli altri modelli 730 allegati): ● Il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, con la firma del responsabile dell'assistenza fiscale del CAF;
● La dichiarazione sostitutiva firmata dal contribuente;
● Il modello relativo alla scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille, con la firma del contribuente;
● La ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, firmata dall'incarico del CAF e dal contribuente. Come confermato peraltro da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, a pag. 3, nonostante la IG.ra si fosse rifiutata di firmare Pt_1
la dichiarazione, il 730 è stato comunque, per errore, inviato, probabilmente in quanto l'operatore non ha provveduto ad annullare la pratica”.
In considerazione di quanto sopra, appaiono condivisibili le valutazioni dell'ausiliario dell'Ufficio secondo il quale: “possono essere ravvisabili dei profili di negligenza e trascuratezza nella condotta tenuta dal CAF, per: ✓ Non aver tempestivamente informato la IG.ra circa il Pt_1
controllo formale ricevuto sul 730/2017. Un'informativa tempestiva avrebbe forse consentito alla IG.ra di reperire la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate, considerato che comunque Pt_1
con provvedimento del 06/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate è stata sanata l'irregolarità riscontrata sul modello 730/2017 (doc. 15 e 17 del deposito di parte attrice del 01/08/2023 su ordine di esibizione del Giudice ex art. 210 c.p.c. del 04/04/2023); ✓ Aver inviato il modello 730/2019 senza l'autorizzazione della IG.ra . Pt_1
pagina 10 di 13 Si tratta di condotte che – a prescindere dal contegno tenuto dalla IG.ra anche Pt_1
per ciò che attiene la consegna della documentazione richiesta – appaiono effettivamente connotate da scarsa diligenza, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed alla modesta complessità della stessa.
4. Il danno subito dalla IG.ra Pt_1
Sebbene parte attrice avesse inizialmente domandato il risarcimento del danno patrimoniale in termini ben più IGnificativi, al momento della precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, ne ha circoscritto l'entità all'importo di € 352,00 (pari a quanto versato al professionista incaricato in sostituzione della convenuta) nonché a quello di € 660,00, a titolo di spese mediche.
Appare senz'altro risarcibile la prima voce di danno, come del resto ritenuto congruo dallo stesso CTU, considerato che, a fronte del sopra descritto contegno professionale del CAF, la IG.ra – venuto meno il rapporto di fiducia con l'odierna società Per_1
convenuta – ha ritenuto opportuno rivolgersi ad altro professionista il quale, in effetti, nel relazionarsi con l'Agenzia delle Entrate nei termini di cui vi è riscontro in atti, ha evitato il sostanziarsi delle prospettate conseguenze pregiudizievoli, originariamente oggetto della domanda risarcitoria.
Non risulta risarcibile, invece, l'importo di € 660,00 considerato che si riferisce a spese mediche sostenute dall'attrice che – a parere del magistrato – costituiscono una voce di danno non prevedibile da parte della convenuta al momento in cui l'obbligazione è sorta.
L'art. 1225 c.c., invero, stabilisce che “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione”. La Cassazione ha chiarito, a riguardo, che “la prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all'esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore
e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei pagina 11 di 13 soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all'inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute (cfr. Cass. civ. n. 1036/2025; in senso conforme, ex multis, Cass. civ. 29566/2019).
Nella specie, alcun elemento di prova sussiste in ordine al dolo dell'obbligato, apparendo circostanza non ragionevolmente prevedibile per il CAF, al momento in cui l'obbligazione è sorta, che dall'inesatto adempimento potessero scaturire serie conseguenze inerenti la sfera del diritto alla salute della controparte, le cui pregresse condizioni, ivi inclusa la sindrome ansioso depressiva, non erano verosimilmente note all'obbligato, né questi risultava tenuto a conoscerne, costituendo quella di che trattasi una dimensione che, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, è generalmente estranea all'ambito delle prestazioni professionali in rilievo.
Per le medesime ragioni deve evidentemente escludersi anche la risarcibilità del danno non patrimoniale.
In definitiva, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice il danno patrimoniale dalla stessa sofferto in misura pari ad € 352,00, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata, a decorrere dal 13.11.2020 (coincidente con la data della fattura di pagamento emessa dal dott. – v. doc. 12 attrice). Per_2
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite (per cui opera, a fronte dell'art. 5 del DM cit., lo scaglione fino ad € 1.100,00) dell'attività processuale svolta e della complessità della causa, si quantificano in € 750,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Analoga sorte seguono le spese di CTU che devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1705\2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 12 di 13 1) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria e condanna Controparte_1
a risarcire a il danno patrimoniale dalla stessa sofferto
[...] Parte_1
a fronte dell'inadempimento della controparte, pari ad € 352,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla introduzione del presente giudizio) sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 13.11.2020 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (da cui risultano dovuti i soli interessi legali);
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 750,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Massa, in data 12.07.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
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