Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo de Luca Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 828/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
17/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PORPORA ANTON LUCA
E
( rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI MASSIMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di dichiarare la separazione tra loro intervenuta e di omologare le seguenti condizioni congiunte:
1.I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno, con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio;
2.Il Signor con apposito accordo separato concederà in comodato Parte_1 gratuito alla IG l'immobile di sua proprietà sito in Viadana via CP_1
Corbari n. 11 affinché la stessa vi risieda e faccia fronte alle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare, costituito da lei, dai figli e e dal Per_1 Per_2
[...]
, insieme al predetto nucleo familiare, continuerà ad abitare nell'attuale CP_1 residenza di Viadana (MN), via Manfrassina n. 125/a
3.A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il Signor Parte_1 verserà in favore della IG la somma di € 700,00 mensili a mezzo CP_1 bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] entro il giorno 10 di ogni mese e a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'importo del predetto assegno di mantenimento è stato determinato tenendo conto anche della circostanza che il sig. concederà in comodato gratuito ad uso Parte_1 abitativo alla moglie l'immobile di cui al punto 2.
4.Le parti non avranno nulla più a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale.
5.I coniugi dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
6.Si chiede che sia disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Viadana, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d. P.R. 396/2000. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VIADANA in data 12/09/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 24, parte II, serie A, anno 1998) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
2 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 5.6.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Massimo De Luca
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