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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/08/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di RN, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 5407/2022, avente ad oggetto: domanda di scioglimento comunione ereditaria ex art. 713 c.c.
TRA
, nato il [...], in [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Laura 113/115, cf e C.F._1 [...]
, nato il [...], a [...] e residente in Parte_2
AC TU (SA) 113/115, cf rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Giuseppe Bisantis – c.f.: ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in AC TU (SA) alla Via Ermes n. 21, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...]49, c.f.
, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maria Chirico, C.F. unitamente alla quale è elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio in RN, Corso Vittorio Emanuele n. 94
CONVENUTA
E
nato ad [...] il [...] e Controparte_2 residente in [...]
) e , nata a [...] il
[...] Parte_3
28.10.1949 ed ivi residente alla via Pagliaio della Madonna (cf.
[...] ), convenuti, ai fini del presente atto elett.te dom.ti in RN C.F._7 alla via Medaglie d'oro nr. 38 nello studio dell'avv. Antonio Positano (cf.
[...]
) dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in C.F._8 calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato
CONVENUTI
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), ivi residente a[...], elettivamente C.F._9 domiciliata in Trentinara (SA), alla via Antonio Marino n.11, presso lo studio dell'avvocato Pietro Diuccio (C.F.: ), che la C.F._10 rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 24.01.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.06.2022, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
RN , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1 ed esponevano: a) , e erano eredi
[...] Controparte_1 Parte_2 Pt_1 legittimi dei de cuius deceduto a Vallo della Lucania il Controparte_2
25.01.2014 e della di lui moglie , deceduta in AC il Persona_1
10.01.2013, oltre a e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
quali eredi per rappresentazione del , deceduto in
[...] ER
AC il 06.05.2014; b) in seguito alla successione ereditaria dei compianti e detti comparenti divenivano Controparte_2 Persona_1 comproprietari del patrimonio immobiliare in comune e indiviso, sito nel
Comune di AC identificato nel N.C.E.U. al foglio 30 part. 183 sub 1, 2,
3 e 4, composto da due appartamenti al p.t. e due al piano primo, avendone tutti acquistato la proprietà per successione mortis causa degli originari comproprietari;
c) ogni coerede era titolare di un quarto del patrimonio immobiliare dei de cuius;
d) tuttavia, ciascun comproprietario, ex art. 1111
c.c., aveva la possibilità di domandare lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario, quindi, allo scopo di determinare la massa ereditaria attuale ancora in comune e indivisa e disporre una divisione bonaria tra gli eredi legittimi, e tentavano una Parte_1 Parte_2 definizione stragiudiziale e bonaria della presente controversia, convocando gli odierni convenuti alla mediazione obbligatoria per il giorno 02/12/2020 alle ore 17.00 dinanzi all'Organismo di mediazione “Concilia Consumatori” presso la sede competente di Albanella (SA), conclusasi con verbale negativo;
e) invero, nonostante l'espressa ammissione dei fatti così come descritti nell'atto di citazione e l'intento di voler addivenire ad un accordo per la determinazione delle rispettive quote, gli eredi convenuti si riservavano di esprimere la propria partecipazione all'eventuale progetto di divisione prospettato, senza però dar seguito all'intento iniziale promosso dagli odierni attori;
f) stante il mancato accordo bonario, alla data dell'atto di citazione, sussisteva in capo alla parte attrice l'interesse legittimario alla divisione dell'asse ereditario;
g) allo scopo di addivenire allo scioglimento della comunione de qua, si faceva presente che la consistenza da dividere recava le caratteristiche della comoda divisibilità, in quanto il frazionamento poteva attuarsi mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
h) tutto quanto premesso, gli attori citavano CP_1
e a
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 comparire dinanzi al Tribunale di RN, all'udienza del 07.11.2022 e chiedevano: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la proprietà in comune ed indivisa tra i IGg.ri , e Controparte_1 Parte_1 [...]
, in qualità di eredi legittimi dei IGg. e Parte_2 Controparte_2 PE
, nonché dei IGg. e
[...] Parte_3 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi per rappresentazione del de cuius
[...] Per_2
, dell'unità immobiliare sita in AC alla contrada Laura, meglio
[...] identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e
4; 2) in via principale e nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt.
784 c.p.c., 111 c.c., 1116 c.c., 1116 c.c. e 720 c.c. dichiarare sciolta la comunione sulla consistenza immobiliare sita nel Comune di AC
TU (SA) identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e 4 e per l'effetto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta quota secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un C.T.U., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; 3) in via meramente subordinata, e solo qualora, per formare dette porzioni concrete, fosse necessario affrontare costi eccessivi, ovvero risolvere problemi tecnici particolarmente complessi o che possano determinare un notevole deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto all'intero e quindi nel caso in cui lo scioglimento della comunione dovesse presentarsi particolarmente difficoltoso o dispendioso, realizzarsi la divisione mediante l'attribuzione dell'intero immobile ad uno dei condividenti, previa corresponsione del conguaglio a favore delle altre parti non assegnatarie, oppure attraverso la vendita a terzi dell'immobile e la conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di partecipazione alla comunione di ciascuno dei partecipanti;
4) porre ogni spesa di consulenza a carico della massa ereditaria;
5) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2022, si costituivano in giudizio e , impugnando Controparte_2 Parte_3
e contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e chiedevano: 1) rigettare l'avversa domanda perché improcedibile in rito per mancata preventiva ed idonea procedura di conciliazione, per carenza di legittimazione attiva degli attori non rivestendo gli stessi la qualifica di eredi legittimi e perché in ogni caso la domanda era infondata in fatto ed in diritto dal momento che l'unità immobiliare identificata al Catasto Urbano del Comune di AC al folio 30 particelle
183 sub 1,2,3,4 non rientrava nell'asse ereditario dei coniugi de cuius e in quanto, alla data del decesso di Controparte_3 Controparte_2 entrambi, le unità immobiliari, con singoli atti di donazione sin dal 1986, erano state donate ai quattro figli, a ciascuno un appartamento. Dunque, al momento della presentazione della domanda attorea non risultava alcun bene immobile in comunione legale tra i germani CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.11.2023, si costituiva in giudizio e rilevava: a) l'inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità della domanda attorea per la non corretta istaurazione della procedura di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; l'istanza di mediazione a suo tempo proposta dagli odierni attori non aveva ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ma “l'accertamento delle proprietà dei propri genitori defunti e la “valutazione di procedere a azioni revocatorie”! Giammai nell'istanza di mediazione si era fatto riferimento allo scioglimento della comunione ereditaria etc. A ciò si aggiungeva che nemmeno la lettura dell'atto di citazione consentiva alla odierna convenuta di comprendere le effettive richieste/lamentele di parte attrice e, precisamente, se e quali fossero i beni sui quali essi intendevano contestare la loro quota di legittima;
da ciò discendeva sia l'improcedibilità della domanda che la nullità dell'atto di citazione;
b) la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dei chiamati e Parte_1 Controparte_4
e il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici;
la de cuius IG.ra PE
lasciava a sé superstiti il di lei marito deceduto
[...] Controparte_2 subito dopo in data 25 gennaio 2014 e i suoi quattro figli ER
(deceduto in data 6 maggio 2014 e lasciando superstiti la moglie Parte_3
e i figli e ), ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e nel mese di agosto 2013 l'allora Parte_2 Controparte_1
proponeva al Tribunale di Controparte_5
Eboli un ricorso per la fissazione a tutti gli eredi di quest'ultima di un termine per l'accettazione dell'eredità di , ai sensi dell'art. 481 e 479 Persona_1 cpc.; a fronte del termine fissato dal Tribunale (16/10/2014), per la dichiarazione di accettazione e/o rinuncia all'eredità della IG.ra PE
, solo la IG.ra manifestava formalmente la volontà di
[...] Controparte_1 accettare l'eredità (e ciò faceva con atto pubblico di accettazione di eredità con beneficio di inventario per Notai del 16.10.2014, rep. Persona_3
25325) mentre gli altri chiamati all'eredità e oggi parti attrici del presente giudizio non esprimevano alcuna manifestazione né di rinuncia, né di accettazione nel termine prefissato del 16.10.14 e pertanto e Parte_1
avevano perso il diritto di accettare l'eredità e di Parte_2 esercitare i loro diritti di erede;
c) individuazione dell'asse ereditario tenendo conto delle donazioni fatte in vita dalla defunta e la necessità Persona_1 di chiamare in causa la donataria IG.ra ; l'asse ereditario oggetto CP_6 di causa sarebbe composto, a dire delle parti attrici dall'immobile palazzina costituita dalla particella n. 183 sub 1,2,3,4 per un totale di 4 appartamenti e un piccolo appezzamento di terreno ma parte attrice omette completamente di menzionare che i sub 2,3,4 erano stati già assegnati in vita, dalla IG.ra PE ai propri figli rispettivamente a ( per il tramite della Pt_1 CP_7 propria moglie ) e;
si precisava che, con vari atti CP_6 Per_2 pubblici di donazione, la de cuius donava la nuda proprietà Persona_1 dell'appartamento identificato come particella n. 183, sub 2 a la nuda Pt_1 proprietà dell'appartamento identificato con il sub 3 veniva donata a che, per ragioni personali, lo accettava per il tramite della propria Parte_2 moglie e anche tale assegnazione doveva essere intesa come CP_6 corresponsione della quota di legittima;
la nuda proprietà del mappale 183 sub
4 veniva donata dalla de cuius attuale al IG. (come da donazione Per_2 della nuda proprietà poi effettivamente stipulata in data 02/08/1986 per TA
; in seguito alla morte della loro madre, al momento della comparsa i Per_4 predetti donatari erano proprietari dei suddetti sub al 100%, essendo estinto il diritto di usufrutto che la donante si era riservato nel momento della stipula degli atti di donazione;
tali donazioni, con la contestuale immissione in possesso dei rispettivi sub, venivano fatte tutte a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota di legittima spettante ai singoli donatari;
dunque, al momento della morte della IG. , gli odierni attori Persona_1 avevano già, in teoria e in pratica, soddisfatto ampiamente i loro diritti ereditari e l'unico bene sul quale poteva aprirsi la successione ereditaria era la particella n. 183 sub 1 oltre a eventuali beni mobili di cui però l'odierna comparente nulla sapeva riferire poiché sempre tenuta estranea alle vicende economiche della di lei madre;
d) tutto quanto premesso, Controparte_1 chiedeva: 1) in via preliminare, autorizzare la odierna comparente alla chiamata in causa della IG.ra , e di conseguenza fissare una CP_6 nuova udienza ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via principale e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici stante che costoro hanno perso il diritto di accettare l'eredità e rigettare dunque la domanda;
per l'effetto dichiarare la IG.ra unica erede della IG.ra , Controparte_1 Persona_1 con tutte le conseguenze di legge;
3) in via subordinata, dichiarare la domanda attorea nulla e improcedibile per i motivi già esposti nella memoria di costituzione;
4) in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suindicate domande accertare l'effettivo compendio ereditario dei due de cuius, tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita, per l'effetto procedere all'accertamento delle effettive quote di legittima e di individuazione delle persone che possano vantare diritti sull'eredità, per l'effetto dichiarare la IG.ra avente diritto all'attribuzione in Controparte_1 quota di legittima dell'appartamento identificato come particella n. 183 sub 1;
5) con vittoria di spese diritti e onorari a carico delle parti attrici e di chi si opporrà alle presenti conclusioni, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.12.2023, si costituiva in giudizio , impugnando e contestando Controparte_3 estensivamente l'avverso atto di citazione, siccome infondato in fatto e in diritto, e rilevava: a) l'improcedibilità della domanda per difetto del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di media-conciliazione; b) la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto come da verbale reso nel procedimento con R.G.N. 20000441/2013 della sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di RN, gli stessi avevano rinunciato all'eredità della madre;
c) inoltre, l'azione proposta aveva ad oggetto lo Persona_1 scioglimento della comunione ereditaria tra le parti;
tuttavia, il compendio immobiliare identificato al Catasto Urbano del Comune di AC al folio
30 particelle 183 sub 1,2,3,4 non rientrava nell'asse ereditario dei coniugi de cuius e in quanto, alla data del decesso Controparte_3 Controparte_2 di entrambi, le unità immobiliari, con singoli atti di donazione sin dal 1986, erano state donate ai quattro figli;
precisamente, a ciascuno un appartamento;
d) peraltro, non avendo controparte depositato denunce di successione e/o visure, non era possibile verificare la sussistenza e la consistenza dell'asse ereditario di cui si chiedeva la divisione;
e) infine, in ogni caso, la convenuta
, con verbale del 21.02.2020, nel giudizio di volontaria Controparte_3 giurisdizione con R.G.N. 478/2020 del Tribunale di RN aveva rinunciato all'eredità del proprio genitore figlio dei de cuius ER CP_2
e del cui presunto asse ereditario si chiedeva la
[...] Controparte_3 divisione;
tanto premesso chiedeva: 1) in via preliminare: Controparte_3 dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per carenza di legittimazione attiva degli attori;
2) nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di un asse ereditario come indicato – ma non provato – dagli attori e per l'effetto rigettare l'avversa domanda con conseguente condanna alle spese del giudizio con attribuzione procuratore antistatario avv. Pietro Diuccio, con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea presentata ha ad oggetto la domanda di accertamento della proprietà in comune ed indivisa tra , e Controparte_1 Parte_1
, in qualità di eredi legittimi dei IGg. e Parte_2 Controparte_2
, nonché tra , e Persona_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi per rappresentazione del de cuius
[...] Per_2
, dell'unità immobiliare sita in AC alla contrada Laura, meglio
[...] identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e
4 ed, altresì, la domanda di lo scioglimento della stessa ex art. 713 c.c.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità della domanda per mancata preventiva e idonea procedura di mediazione.
Rispetto a tale eccezione, è opportuno rilevare che all'interno del nostro ordinamento vi sono alcune materia per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. In particolare, la disciplina della mediazione obbligatoria è contenuta all'interno del D.Lgs. n. 28/2010, precisamente all'articolo 5 intitolato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo. Il legislatore, ai commi 1 e 2 dell'articolo appena citato, ha previsto che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
L'eccezione è fondata, in quanto, come si evince dalla documentazione depositata in atti, precisamente dal verbale datato 24.01.2024 relativo al procedimento di mediazione prot. n. 607/2023, il mediatore dichiarava concluso il procedimento con esito negativo vista la mancata partecipazione di e anche se Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 regolarmente avvisati, ma al contempo attestava che la mediazione aveva ad oggetto un affare distinto da quello concernente la odierna vertenza.
Mentre con l'odierno giudizio gli attori hanno agito per la declaratoria di scioglimento di una comunione incidentale forzosa, con il procedimento di mediazione avviato hanno, invece, lamentato pretese lesioni della loro legittima ed hanno indicato quale azione rispetto alla quale la mediazione costituiva condizione di procedibilità eventuali azioni “revocatorie”.
In difetto di simmetria tra l'oggetto della mediazione demandata e quello del presente giudizio, l'azione deve essere dichiarata improcedibile.
D'altro canto, a prescindere da ogni altra considerazione, la domanda sarebbe risultata, comunque, non idoneamente provata, non risultando depositati nei termini posti a presidio delle preclusioni assertive i titoli comprovanti la provenienza dei beni e, dunque, la loro effettiva appartenenza ai de quibus al momento della apertura della successione. Secondo la condivisa giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Lecce, sentenza n. 760/2020: “È improcedibile la domanda di divisione ereditaria qualora le parti non abbiano prodotto tempestivamente i titoli di provenienza dell'immobile in capo alla loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi, non potendo essi né essere surrogati dalla dichiarazione di successione in quanto essa è una dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali né tantomeno acquisiti d'ufficio dal Tribunale mediante ordine impartito all'amministrazione ex art. 213 c.p.c. poiché la parte non è stata impossibilitata a produrre o fornire in giudizio documenti di cui è in possesso la pubblica amministrazione (che non è parte in causa) né infine ex art. 210
c.p.c. trattandosi di documenti sì rilevanti per il giudizio ma dei quali la parte avrebbe potuto comodamente avere la disponibilità materiale.”
Per i motivi su esposti, dunque, la domanda spiegata dagli attori va dichiarata improcedibile.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna per pretesa temerarietà della lite articolata dai convenuti.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Nel caso di specie non vi è allegazione in proposito, con particolare riguardo al danno patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del d.m. 55/14 e ss.mm., del valore indeterminato e di bassa complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, considerando i parametri medi per tutte le voci fuorché per la istruttoria, da parametrare al minimo (essendovi stato solo il deposito di memorie);
P.Q.M.
Il tribunale di RN, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara le domande improcedibili;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna gli attori al rimborso in favore di e Controparte_2 Parte_3 delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) Condanna gli attori al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 5.509,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Maria Chirico;
5) Condanna gli attori al rimborso in favore di delle spese Controparte_3 di lite, che liquida in € 5.509,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Pietro
Diuccio, dichiaratosi antistatario.
RN, 23.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di RN, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 5407/2022, avente ad oggetto: domanda di scioglimento comunione ereditaria ex art. 713 c.c.
TRA
, nato il [...], in [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Laura 113/115, cf e C.F._1 [...]
, nato il [...], a [...] e residente in Parte_2
AC TU (SA) 113/115, cf rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Giuseppe Bisantis – c.f.: ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in AC TU (SA) alla Via Ermes n. 21, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...]49, c.f.
, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maria Chirico, C.F. unitamente alla quale è elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio in RN, Corso Vittorio Emanuele n. 94
CONVENUTA
E
nato ad [...] il [...] e Controparte_2 residente in [...]
) e , nata a [...] il
[...] Parte_3
28.10.1949 ed ivi residente alla via Pagliaio della Madonna (cf.
[...] ), convenuti, ai fini del presente atto elett.te dom.ti in RN C.F._7 alla via Medaglie d'oro nr. 38 nello studio dell'avv. Antonio Positano (cf.
[...]
) dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in C.F._8 calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato
CONVENUTI
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), ivi residente a[...], elettivamente C.F._9 domiciliata in Trentinara (SA), alla via Antonio Marino n.11, presso lo studio dell'avvocato Pietro Diuccio (C.F.: ), che la C.F._10 rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 24.01.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.06.2022, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
RN , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_1 ed esponevano: a) , e erano eredi
[...] Controparte_1 Parte_2 Pt_1 legittimi dei de cuius deceduto a Vallo della Lucania il Controparte_2
25.01.2014 e della di lui moglie , deceduta in AC il Persona_1
10.01.2013, oltre a e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
quali eredi per rappresentazione del , deceduto in
[...] ER
AC il 06.05.2014; b) in seguito alla successione ereditaria dei compianti e detti comparenti divenivano Controparte_2 Persona_1 comproprietari del patrimonio immobiliare in comune e indiviso, sito nel
Comune di AC identificato nel N.C.E.U. al foglio 30 part. 183 sub 1, 2,
3 e 4, composto da due appartamenti al p.t. e due al piano primo, avendone tutti acquistato la proprietà per successione mortis causa degli originari comproprietari;
c) ogni coerede era titolare di un quarto del patrimonio immobiliare dei de cuius;
d) tuttavia, ciascun comproprietario, ex art. 1111
c.c., aveva la possibilità di domandare lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario, quindi, allo scopo di determinare la massa ereditaria attuale ancora in comune e indivisa e disporre una divisione bonaria tra gli eredi legittimi, e tentavano una Parte_1 Parte_2 definizione stragiudiziale e bonaria della presente controversia, convocando gli odierni convenuti alla mediazione obbligatoria per il giorno 02/12/2020 alle ore 17.00 dinanzi all'Organismo di mediazione “Concilia Consumatori” presso la sede competente di Albanella (SA), conclusasi con verbale negativo;
e) invero, nonostante l'espressa ammissione dei fatti così come descritti nell'atto di citazione e l'intento di voler addivenire ad un accordo per la determinazione delle rispettive quote, gli eredi convenuti si riservavano di esprimere la propria partecipazione all'eventuale progetto di divisione prospettato, senza però dar seguito all'intento iniziale promosso dagli odierni attori;
f) stante il mancato accordo bonario, alla data dell'atto di citazione, sussisteva in capo alla parte attrice l'interesse legittimario alla divisione dell'asse ereditario;
g) allo scopo di addivenire allo scioglimento della comunione de qua, si faceva presente che la consistenza da dividere recava le caratteristiche della comoda divisibilità, in quanto il frazionamento poteva attuarsi mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
h) tutto quanto premesso, gli attori citavano CP_1
e a
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 comparire dinanzi al Tribunale di RN, all'udienza del 07.11.2022 e chiedevano: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la proprietà in comune ed indivisa tra i IGg.ri , e Controparte_1 Parte_1 [...]
, in qualità di eredi legittimi dei IGg. e Parte_2 Controparte_2 PE
, nonché dei IGg. e
[...] Parte_3 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi per rappresentazione del de cuius
[...] Per_2
, dell'unità immobiliare sita in AC alla contrada Laura, meglio
[...] identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e
4; 2) in via principale e nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt.
784 c.p.c., 111 c.c., 1116 c.c., 1116 c.c. e 720 c.c. dichiarare sciolta la comunione sulla consistenza immobiliare sita nel Comune di AC
TU (SA) identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e 4 e per l'effetto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta quota secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un C.T.U., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; 3) in via meramente subordinata, e solo qualora, per formare dette porzioni concrete, fosse necessario affrontare costi eccessivi, ovvero risolvere problemi tecnici particolarmente complessi o che possano determinare un notevole deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto all'intero e quindi nel caso in cui lo scioglimento della comunione dovesse presentarsi particolarmente difficoltoso o dispendioso, realizzarsi la divisione mediante l'attribuzione dell'intero immobile ad uno dei condividenti, previa corresponsione del conguaglio a favore delle altre parti non assegnatarie, oppure attraverso la vendita a terzi dell'immobile e la conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di partecipazione alla comunione di ciascuno dei partecipanti;
4) porre ogni spesa di consulenza a carico della massa ereditaria;
5) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2022, si costituivano in giudizio e , impugnando Controparte_2 Parte_3
e contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e chiedevano: 1) rigettare l'avversa domanda perché improcedibile in rito per mancata preventiva ed idonea procedura di conciliazione, per carenza di legittimazione attiva degli attori non rivestendo gli stessi la qualifica di eredi legittimi e perché in ogni caso la domanda era infondata in fatto ed in diritto dal momento che l'unità immobiliare identificata al Catasto Urbano del Comune di AC al folio 30 particelle
183 sub 1,2,3,4 non rientrava nell'asse ereditario dei coniugi de cuius e in quanto, alla data del decesso di Controparte_3 Controparte_2 entrambi, le unità immobiliari, con singoli atti di donazione sin dal 1986, erano state donate ai quattro figli, a ciascuno un appartamento. Dunque, al momento della presentazione della domanda attorea non risultava alcun bene immobile in comunione legale tra i germani CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.11.2023, si costituiva in giudizio e rilevava: a) l'inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità della domanda attorea per la non corretta istaurazione della procedura di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; l'istanza di mediazione a suo tempo proposta dagli odierni attori non aveva ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ma “l'accertamento delle proprietà dei propri genitori defunti e la “valutazione di procedere a azioni revocatorie”! Giammai nell'istanza di mediazione si era fatto riferimento allo scioglimento della comunione ereditaria etc. A ciò si aggiungeva che nemmeno la lettura dell'atto di citazione consentiva alla odierna convenuta di comprendere le effettive richieste/lamentele di parte attrice e, precisamente, se e quali fossero i beni sui quali essi intendevano contestare la loro quota di legittima;
da ciò discendeva sia l'improcedibilità della domanda che la nullità dell'atto di citazione;
b) la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte dei chiamati e Parte_1 Controparte_4
e il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici;
la de cuius IG.ra PE
lasciava a sé superstiti il di lei marito deceduto
[...] Controparte_2 subito dopo in data 25 gennaio 2014 e i suoi quattro figli ER
(deceduto in data 6 maggio 2014 e lasciando superstiti la moglie Parte_3
e i figli e ), ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e nel mese di agosto 2013 l'allora Parte_2 Controparte_1
proponeva al Tribunale di Controparte_5
Eboli un ricorso per la fissazione a tutti gli eredi di quest'ultima di un termine per l'accettazione dell'eredità di , ai sensi dell'art. 481 e 479 Persona_1 cpc.; a fronte del termine fissato dal Tribunale (16/10/2014), per la dichiarazione di accettazione e/o rinuncia all'eredità della IG.ra PE
, solo la IG.ra manifestava formalmente la volontà di
[...] Controparte_1 accettare l'eredità (e ciò faceva con atto pubblico di accettazione di eredità con beneficio di inventario per Notai del 16.10.2014, rep. Persona_3
25325) mentre gli altri chiamati all'eredità e oggi parti attrici del presente giudizio non esprimevano alcuna manifestazione né di rinuncia, né di accettazione nel termine prefissato del 16.10.14 e pertanto e Parte_1
avevano perso il diritto di accettare l'eredità e di Parte_2 esercitare i loro diritti di erede;
c) individuazione dell'asse ereditario tenendo conto delle donazioni fatte in vita dalla defunta e la necessità Persona_1 di chiamare in causa la donataria IG.ra ; l'asse ereditario oggetto CP_6 di causa sarebbe composto, a dire delle parti attrici dall'immobile palazzina costituita dalla particella n. 183 sub 1,2,3,4 per un totale di 4 appartamenti e un piccolo appezzamento di terreno ma parte attrice omette completamente di menzionare che i sub 2,3,4 erano stati già assegnati in vita, dalla IG.ra PE ai propri figli rispettivamente a ( per il tramite della Pt_1 CP_7 propria moglie ) e;
si precisava che, con vari atti CP_6 Per_2 pubblici di donazione, la de cuius donava la nuda proprietà Persona_1 dell'appartamento identificato come particella n. 183, sub 2 a la nuda Pt_1 proprietà dell'appartamento identificato con il sub 3 veniva donata a che, per ragioni personali, lo accettava per il tramite della propria Parte_2 moglie e anche tale assegnazione doveva essere intesa come CP_6 corresponsione della quota di legittima;
la nuda proprietà del mappale 183 sub
4 veniva donata dalla de cuius attuale al IG. (come da donazione Per_2 della nuda proprietà poi effettivamente stipulata in data 02/08/1986 per TA
; in seguito alla morte della loro madre, al momento della comparsa i Per_4 predetti donatari erano proprietari dei suddetti sub al 100%, essendo estinto il diritto di usufrutto che la donante si era riservato nel momento della stipula degli atti di donazione;
tali donazioni, con la contestuale immissione in possesso dei rispettivi sub, venivano fatte tutte a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota di legittima spettante ai singoli donatari;
dunque, al momento della morte della IG. , gli odierni attori Persona_1 avevano già, in teoria e in pratica, soddisfatto ampiamente i loro diritti ereditari e l'unico bene sul quale poteva aprirsi la successione ereditaria era la particella n. 183 sub 1 oltre a eventuali beni mobili di cui però l'odierna comparente nulla sapeva riferire poiché sempre tenuta estranea alle vicende economiche della di lei madre;
d) tutto quanto premesso, Controparte_1 chiedeva: 1) in via preliminare, autorizzare la odierna comparente alla chiamata in causa della IG.ra , e di conseguenza fissare una CP_6 nuova udienza ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via principale e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici stante che costoro hanno perso il diritto di accettare l'eredità e rigettare dunque la domanda;
per l'effetto dichiarare la IG.ra unica erede della IG.ra , Controparte_1 Persona_1 con tutte le conseguenze di legge;
3) in via subordinata, dichiarare la domanda attorea nulla e improcedibile per i motivi già esposti nella memoria di costituzione;
4) in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suindicate domande accertare l'effettivo compendio ereditario dei due de cuius, tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita, per l'effetto procedere all'accertamento delle effettive quote di legittima e di individuazione delle persone che possano vantare diritti sull'eredità, per l'effetto dichiarare la IG.ra avente diritto all'attribuzione in Controparte_1 quota di legittima dell'appartamento identificato come particella n. 183 sub 1;
5) con vittoria di spese diritti e onorari a carico delle parti attrici e di chi si opporrà alle presenti conclusioni, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.12.2023, si costituiva in giudizio , impugnando e contestando Controparte_3 estensivamente l'avverso atto di citazione, siccome infondato in fatto e in diritto, e rilevava: a) l'improcedibilità della domanda per difetto del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di media-conciliazione; b) la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto come da verbale reso nel procedimento con R.G.N. 20000441/2013 della sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di RN, gli stessi avevano rinunciato all'eredità della madre;
c) inoltre, l'azione proposta aveva ad oggetto lo Persona_1 scioglimento della comunione ereditaria tra le parti;
tuttavia, il compendio immobiliare identificato al Catasto Urbano del Comune di AC al folio
30 particelle 183 sub 1,2,3,4 non rientrava nell'asse ereditario dei coniugi de cuius e in quanto, alla data del decesso Controparte_3 Controparte_2 di entrambi, le unità immobiliari, con singoli atti di donazione sin dal 1986, erano state donate ai quattro figli;
precisamente, a ciascuno un appartamento;
d) peraltro, non avendo controparte depositato denunce di successione e/o visure, non era possibile verificare la sussistenza e la consistenza dell'asse ereditario di cui si chiedeva la divisione;
e) infine, in ogni caso, la convenuta
, con verbale del 21.02.2020, nel giudizio di volontaria Controparte_3 giurisdizione con R.G.N. 478/2020 del Tribunale di RN aveva rinunciato all'eredità del proprio genitore figlio dei de cuius ER CP_2
e del cui presunto asse ereditario si chiedeva la
[...] Controparte_3 divisione;
tanto premesso chiedeva: 1) in via preliminare: Controparte_3 dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per carenza di legittimazione attiva degli attori;
2) nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di un asse ereditario come indicato – ma non provato – dagli attori e per l'effetto rigettare l'avversa domanda con conseguente condanna alle spese del giudizio con attribuzione procuratore antistatario avv. Pietro Diuccio, con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea presentata ha ad oggetto la domanda di accertamento della proprietà in comune ed indivisa tra , e Controparte_1 Parte_1
, in qualità di eredi legittimi dei IGg. e Parte_2 Controparte_2
, nonché tra , e Persona_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3
, in qualità di eredi per rappresentazione del de cuius
[...] Per_2
, dell'unità immobiliare sita in AC alla contrada Laura, meglio
[...] identificata nel N.C.E.U. del detto Comune al foglio 30, part.183, sub 1, 2, 3 e
4 ed, altresì, la domanda di lo scioglimento della stessa ex art. 713 c.c.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione sollevata dai convenuti di improcedibilità della domanda per mancata preventiva e idonea procedura di mediazione.
Rispetto a tale eccezione, è opportuno rilevare che all'interno del nostro ordinamento vi sono alcune materia per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. In particolare, la disciplina della mediazione obbligatoria è contenuta all'interno del D.Lgs. n. 28/2010, precisamente all'articolo 5 intitolato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo. Il legislatore, ai commi 1 e 2 dell'articolo appena citato, ha previsto che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
L'eccezione è fondata, in quanto, come si evince dalla documentazione depositata in atti, precisamente dal verbale datato 24.01.2024 relativo al procedimento di mediazione prot. n. 607/2023, il mediatore dichiarava concluso il procedimento con esito negativo vista la mancata partecipazione di e anche se Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 regolarmente avvisati, ma al contempo attestava che la mediazione aveva ad oggetto un affare distinto da quello concernente la odierna vertenza.
Mentre con l'odierno giudizio gli attori hanno agito per la declaratoria di scioglimento di una comunione incidentale forzosa, con il procedimento di mediazione avviato hanno, invece, lamentato pretese lesioni della loro legittima ed hanno indicato quale azione rispetto alla quale la mediazione costituiva condizione di procedibilità eventuali azioni “revocatorie”.
In difetto di simmetria tra l'oggetto della mediazione demandata e quello del presente giudizio, l'azione deve essere dichiarata improcedibile.
D'altro canto, a prescindere da ogni altra considerazione, la domanda sarebbe risultata, comunque, non idoneamente provata, non risultando depositati nei termini posti a presidio delle preclusioni assertive i titoli comprovanti la provenienza dei beni e, dunque, la loro effettiva appartenenza ai de quibus al momento della apertura della successione. Secondo la condivisa giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Lecce, sentenza n. 760/2020: “È improcedibile la domanda di divisione ereditaria qualora le parti non abbiano prodotto tempestivamente i titoli di provenienza dell'immobile in capo alla loro dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi, non potendo essi né essere surrogati dalla dichiarazione di successione in quanto essa è una dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali né tantomeno acquisiti d'ufficio dal Tribunale mediante ordine impartito all'amministrazione ex art. 213 c.p.c. poiché la parte non è stata impossibilitata a produrre o fornire in giudizio documenti di cui è in possesso la pubblica amministrazione (che non è parte in causa) né infine ex art. 210
c.p.c. trattandosi di documenti sì rilevanti per il giudizio ma dei quali la parte avrebbe potuto comodamente avere la disponibilità materiale.”
Per i motivi su esposti, dunque, la domanda spiegata dagli attori va dichiarata improcedibile.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna per pretesa temerarietà della lite articolata dai convenuti.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Nel caso di specie non vi è allegazione in proposito, con particolare riguardo al danno patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del d.m. 55/14 e ss.mm., del valore indeterminato e di bassa complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, considerando i parametri medi per tutte le voci fuorché per la istruttoria, da parametrare al minimo (essendovi stato solo il deposito di memorie);
P.Q.M.
Il tribunale di RN, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara le domande improcedibili;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna gli attori al rimborso in favore di e Controparte_2 Parte_3 delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) Condanna gli attori al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 5.509,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Maria Chirico;
5) Condanna gli attori al rimborso in favore di delle spese Controparte_3 di lite, che liquida in € 5.509,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Pietro
Diuccio, dichiaratosi antistatario.
RN, 23.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante