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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 691/2025 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Moscardelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Martinsicuro, via Roma n. 79, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi di Bonaventura ed elettivamente CP_1
domiciliata in Giulianova, via Del Campetto n. 23/C, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Con ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minori e CP_1 Per_1 Per_2
alle condizioni tutte riportate al punto 4 e relativi sottoparagrafi tutti.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto ricorso non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo che le condizioni che regolano i rapporti tra le parti ed i figli minori e siano Per_1 Per_2
quelle riportate al punto 4 e relativi sottoparagrafi tutti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 691/2025 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Moscardelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Martinsicuro, via Roma n. 79, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi di Bonaventura ed elettivamente CP_1
domiciliata in Giulianova, via Del Campetto n. 23/C, presso il difensore, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Con ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minori e CP_1 Per_1 Per_2
alle condizioni tutte riportate al punto 4 e relativi sottoparagrafi tutti.
All'udienza del 7.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto ricorso non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
La natura della materia trattata e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso congiunto proposto in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025 non sono contrarie a norme imperative, le approva, disponendo che le condizioni che regolano i rapporti tra le parti ed i figli minori e siano Per_1 Per_2
quelle riportate al punto 4 e relativi sottoparagrafi tutti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 2