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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 617/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lina Tosi Presidente
Dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 617/2021 R.G. promossa
DA
, C.F. , con sede in Vicenza (VI), cap 36100, via Parte_1 P.IVA_1
Borgo Berga n. 112, in persona del curatore dr. difesa e rappresentata in giudizio Controparte_1 dall'avv. Marino Cavestro, con domicilio presso lo studio dello stesso sito in Vicenza (VI), viale
Risorgimento Nazionale n. 58, in forza di procura unita agli atti;
parte attrice
CONTRO
, C.F. , residente a [...] e CP_2 C.F._1 [...]
, C.F. , residente a [...], CP_3 C.F._2 rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Massimo Pagnin, con domicilio presso lo studio dello stesso sito in Vicenza (VI), Viale Giuriolo n. 4, in forza di procura unita agli atti;
parti convenute
1 Conclusioni di parte attrice:
“Nel merito: - accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la qualifica di Controparte_3
Amministratore di Fatto della società ora fallita;
- accertare e dichiarare che le convenute Parte_1 sig.re e , nelle loro rispettive funzioni di amministratori, effettivi e/o CP_2 Controparte_3 di fatto, della società oggi fallita, e per i periodi in cui gli stessi le hanno esercitate, si sono Parte_1 resi responsabili di condotte illecite e comunque in violazione dei correlati doveri loro imposti dalle norme in materia, il tutto come meglio esposto in narrativa;
- per l'effetto e conseguentemente, condannare le convenute, nelle loro rispettive funzioni di amministratori, effettivi e/o di fatto, della società oggi fallita, a risarcire tutti i danni subiti dalla predetta società e dai suoi creditori Parte_1 sociali, nella misura qui richiesta di € 789.145,54= ovvero nella misura che verrà quantificata ed accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare le convenute, nelle loro rispettive qualità e con il vincolo della solidarietà come per legge, a rifondere le spese e le competenze di cause, come per legge. In via istruttoria si insiste per le istanze nella parte non ammessa.”
Conclusioni delle convenute:
“Nel merito: rigettarsi le domande tutte della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti, in particolare per la posizione . Spese e competenze di lite rifuse, Controparte_3 con accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie residue di cui alla memoria 183 n. 2 del 07.09.2021 e di cui alla memoria 183 n. 3 del 27.09.2021, segnatamente quelle non ammesse con ordinanza 09.01.2022.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito è stato proposto con atto di citazione datato 26.01.2021, ritualmente notificato, in prosecuzione di un procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam.
A fondamento della domanda, il fallimento rappresentava che la società, costituita Parte_1 nell'agosto del 2013 ed avente come amministratrice unica la convenuta sig.ra aveva come CP_2 oggetto sociale la gestione di bar o ristori, operanti prevalentemente presso le caserme dei Carabinieri, e, segnatamente, un bar presso il comando provinciale dei Carabinieri di via Muggia a Vicenza, un bar
2 presso la stazione dei Carabinieri all'interno della caserma Ederle a Vicenza, un bar presso il comando provinciale dei Carabinieri di Verona, una foresteria presso i Carabinieri di Peschiera, un bar e foresteria presso il comando provinciale dei Carabinieri di Padova, un bar presso il distaccamento dei Carabinieri a
Padova in Prato della Valle ed un bar a Sottomarina in provincia di Venezia.
Rappresentava che tale attività era gestita solo formalmente dalla sig.ra rivestendo CP_2 la di lei figlia, il ruolo amministratrice di fatto, come emergeva sia dalle Controparte_3 dichiarazioni rilasciate in seno alla procedura fallimentare, prodotte nel presente giudizio, sia dai comportamenti tenuti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso la società, dalla quale risultava assunta come dipendente. Secondo parte attrice infatti, non solo coadiuvava la CP_3 madre, ma svolgeva direttamente operazioni di gestione amministrativa, impartiva ordini e dirigeva il personale, gestiva i rapporti con i fornitori, operando con delega sul conto della società ed eseguendo anche pagamenti utilizzando il contante presente in cassa.
Premesso quanto sopra, la curatela deduceva che la contabilità sociale era stata tenuta in modo irregolare, che i movimenti delle banche non risultavano riconciliati con le risultanze della contabilità, e che si riteneva plausibile l'esistenza di fatture d'acquisto non contabilizzate e di ingenti incassi occultati al fisco.
Inoltre, dall'analisi effettuata dal curatore fallimentare, era emerso che la cassa era stata sottoposta ad oscillazioni anomale, il che induceva a ritenere che le due convenute avessero prelevato dalla cassa proventi dell'attività per fini personali, omettendo di pagare dipendenti e fornitori.
In particolare, esaminando l'andamento del conto cassa, la curatela segnalava le seguenti irregolarità nella tenuta dei conti:
- a fine 2015 risultavano scritture di cassa ingiustificate in uscita di euro 51.000,00 ed euro
115.000,00, effettuate con il probabile fine di ridurre un valore eccessivamente alto del conto, per un totale di euro 166.000,00;
- dal 20.04.2016 al 23.07.2016 la cassa risultava negativa fino all'importo di euro 1.866,70, mentre al 31.12.2016, avendo nuovamente un valore di cassa eccessivo, veniva effettuata una scrittura contabile di euro 220.000,00 in uscita imputata a pagamento di personale, inps dipendenti, conti su banche Unicredit e (i quali trasferimenti non risultavano però dai rispettivi mastrini di Parte_2
3 banca), liquidazioni IVA e fornitori;
tale scrittura tuttavia non risultava documentata e pertanto anch'essa era ingiustificata.
Infine, dalla situazione contabile presente al 31.12.2017, (ultima disponibile, posto che il bilancio
2017 non era mai stato presentato e il fallimento è stato dichiarato in data 13.07.2018), la cassa risultava ammontare a più di 600.000,00 euro. L'amministratrice convenuta, in sede di audizione fallimentare, aveva dichiarato che, attraverso la cassa 2017, erano stati pagati fornitori e dipendenti;
il Curatore, tuttavia, analizzando gli asseriti pagamenti iscritti a bilancio verso fornitori e dipendenti e sottraendo gli stessi all'importo della cassa al 31.12.2017 aveva conteggiato un residuo di euro 308.145,54, eccessivamente elevato per il tipo di attività esercitata e che comunque non era stato rinvenuto al momento dell'apertura del fallimento.
Il fallimento evidenziava dunque che, riclassificando tali ammanchi di cassa come insussistenze attive, il patrimonio netto sarebbe risultato negativo già a partire dal bilancio al 31.12.2015, con l'inevitabile conseguenza dell'obbligo da parte degli amministratori di porre in liquidazione la società.
Il fallimento contestava inoltre alle convenute che non erano stati rinvenuti i beni mobili e mobili registrati iscritti a libro cespiti al 31.12.2017 per un ammontare di euro 81.195,68, ma solo beni di scarso valore e pertanto non realizzabili.
Osservava, infine, che la società risultava creditrice nei confronti delle socie e CP_2
per mancato versamento, da parte loro, del capitale sociale per euro 15.000,00. Controparte_3
Il fallimento imputava dunque la responsabilità dell'amministratore unico e della figlia/socia amministratrice di fatto della società in relazione:
- agli ammanchi di cassa per gli anni 2015-2016 per euro 386.000,00;
- al residuo di cassa 2017 non rinvenuto per euro 308.145,54;
- all'inesistenza di beni iscritti a cespiti per euro 80.000,00;
- ai crediti per mancato versamento del capitale sociale per euro 15.000,00; per un totale di euro 789.145,54.
Chiedeva inoltre l'accertamento della responsabilità per non aver posto la società in liquidazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento, che collocava al 31.12.2015, e per avere invece proseguito l'attività tipica sociale, cagionando un danno alla società pari all'aggravamento della
4 situazione debitoria in epoca successiva alla perdita integrale del capitale sociale, da cumularsi ai danni di cui agli altri illeciti denunciati ovvero da riconoscersi alternativamente.
* * *
Nella fase cautelare il fallimento aveva prospettato gli stessi addebiti.
Il ricorso ex art. 671 cpc era stato parzialmente accolto con ordinanza del 26-27.11.2020, che aveva autorizzato il sequestro conservativo nei soli confronti di sino alla concorrenza di euro CP_2
275.000,00, riferiti sostanzialmente ad una parte degli ammanchi di cassa e alla presunta sottrazione di una parte dei beni inventariati, esclusi gli autoveicoli, per i quali il Giudice della cautela riteneva opportuna una più accurata istruttoria.
* * *
Nel costituirsi nel presente giudizio, le convenute contestavano la prospettazione di controparte, sostanzialmente reiterando le difese già svolte nella fase cautelare. allegava invero di avere correttamente gestito la cassa, non solo tramite l'ordinario CP_2 versamento dei contanti in banca, ma anche tramite frequenti pagamenti in contanti a fornitori e dipendenti. Le difficoltà economiche affrontate dalla società venivano invece imputate ad alcuni errori commessi dall'amministratrice nella scelta del personale e del consulente contabile che gestiva la contabilità sociale e che non l'aveva correttamente consigliata, tanto da favorire l'insorgere di contenziosi da parte dei dipendenti e delle agenzie di lavoro interinale alla quale si era rivolta, oltre che accertamenti da parte dell' . Anche gli errori di bilancio venivano addebitati al Parte_3 consulente aziendale della società.
Le convenute contestavano inoltre le asserzioni di controparte circa l'assunzione, in capo ad della qualifica di amministratore di fatto, negando che quest'ultima avesse assunto Controparte_3 con carattere di sistematicità e completezza le funzioni gestorie. Affermavano infatti che aveva CP_3 operato esclusivamente quale dipendente, limitandosi ad aiutare sporadicamente la madre in alcuni periodi dell'anno, come risultava dalle buste paga. Inoltre, aveva operato solo presso CP_3 alcuni degli esercizi commerciali gestiti dalla società e, in particolare, presso il punto vendita del Lido di
Sottomarina e, durante la gestione invernale, presso il punto vendita sito presso la caserma Ederle di
Vicenza.
5 Le convenute chiedevano quindi il rigetto integrale del ricorso attoreo.
* * *
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, venivano assunte le prove testimoniali. Al termine, veniva disposta CTU contabile al fine di determinare la sussistenza degli ammanchi di cassa lamentati dal fallimento, la verifica se l'integrale perdita del capitale sociale fosse avvenuta alla data del 31.12.2015, nonché il calcolo del danno patito dalla società fallita secondo il criterio dei netti patrimoniali.
1) Sulle domande proposte nei confronti di . Controparte_3
Ritiene il Tribunale che le domande risarcitorie proposte nei confronti di Controparte_3 non siano fondate, per le ragioni che seguono.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il
Tribunale intende dare continuità, “L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
(ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
(iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.” Così anche
“in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).
Nel caso di specie, all'esito delle prove documentali e testimoniali, è emerso che la convenuta ha operato, negli anni 2015 e 2016, presso solo tre dei sette punti ristoro della Controparte_3 società e, in particolare, il punto di ristoro situato a Sottomarina in provincia di Venezia, il Parte_1 punto di ristoro presso il Comando provinciale in Via Muggia a Vicenza il punto di ristoro presso la
6 Caserma Ederle di Vicenza (cfr testimonianze di , , e del Luogotenente CP_4 Tes_1 Tes_2
. Testimone_3
Non vi è poi alcuna concreta prova che la sig.ra abbia svolto, con carattere di sistematicità CP_3
e continuità, le funzioni proprie dell'amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa.
Ed invero, dalle deposizioni assunte è emerso che la sig.ra era stata preposta dalla madre, CP_3 nell'arco temporale dal 2015 al 2018, quale referente dei suddetti punti di ristoro, e che la stessa, in tale veste, impartiva direttive al personale, sottoposto al suo controllo, ed intratteneva rapporti con i fornitori. Non vi è tuttavia prova che tali mansioni fossero svolte in piena autonomia, essendo invece emerso che la stessa veniva indicata come referente dalla madre della quale svolgeva CP_2 CP_3 sostanzialmente il ruolo di sostituta. Ed invero, la teste , pur affermando che Testimone_4 CP_3 controllava il suo operato e gestiva i rapporti con i fornitori, ha precisato che gli orari di lavoro venivano dettati da o da e che gli incassi venivano comunicati ad entrambe, essendo quindi sempre CP_2 CP_3 presente anche la figura di alla quale veniva affiancata. CP_2 CP_3
Il Luogotenente preposto come esponente dell' per il punto ristoro sito in Per_1 Pt_4
Sottomarina, ha poi precisato che il ruolo di referente di tale esercizio è stato assunto da solo a CP_3 partire dal 2016 , mentre, nel 2015 , la sua principale interlocutrice era la dipendente ed Parte_5 svolgeva prevalentemente le mansioni di barista e di banconiera. CP_3
Ancora, la dipendente ha confermato che svolgeva il ruolo di referente del punto Tes_2 CP_3 vendita di Sottomarina ma, per quanto a sua conoscenza, le direttive venivano dettate dalla madre
CP_2
Può dunque trarsi dalle testimonianze assunte che fosse preposta alla gestione generale della CP_2 società ed avesse incaricato la figlia, per un periodo temporale limitato, di seguire alcuni punti vendita come sua principale referente, quale dipendente qualificata o responsabile del singolo esercizio o punto di ristoro, ma non può certo desumersi che avesse assunto le piene funzioni Controparte_3 gestorie.
Né sono stati forniti in giudizio ulteriori elementi di prova finalizzati a dimostrare la qualità di amministratore di fatto nei confronti della sig.ra La stessa, infatti, oltre ad essere stata assunta in CP_3 qualità di barista negli anni 2015-2016, non esercitava i poteri tipici dell'attività gestoria della società,
7 come l'attività amministrativa o il rapporto con gli istituti bancari, come dimostra il fatto che, al capitolo di prova sub. i) della memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice, il quale chiedeva “Vero che la sig.ra
aveva la firma ed operava autonomamente sul conto corrente della società acceso presso Unicredit Controparte_3
Banca?” entrambi i testi assunti non hanno saputo dare una risposta. Non vi è poi alcuna prova che partecipasse alle scelte strategiche relative alla gestione sociale e nemmeno Controparte_3 concorresse alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio.
In ragione di quanto sin qui esposto, la domanda attrice, di accertamento della qualifica di amministratore di fatto nei confronti di deve essere rigettata. Controparte_3
La circostanza che la convenuta prestasse la propria attività solo presso alcuni dei Controparte_3 punti vendita impedisce inoltre di riconoscere una sua eventuale corresponsabilità per gli ammanchi di cassa, non essendo possibile, in base alla documentazione raccolta, specificare a quali locali si riferiscano gli atti distrattivi allegati dalla curatela e quindi individuare quali ammanchi potrebbero essere imputabili alla convenuta CP_3
2) Le domande proposte nei confronti di CP_2
Deve essere invece accolta la domanda proposta nei confronti di per quanto di seguito CP_2 esposto.
In via preliminare, occorre precisare che, secondo l'orientamento unanime e pienamente condivisibile della giurisprudenza formatasi in materia, la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto (cfr. in tal senso, ex multis, Cass.
Civ. SS.UU. n. 9100/2015; n. 17441/2016; n. 2975/2020; nonché Tribunale di Venezia, Sez. spec.
Impresa, 26 Giugno 2024, n. 1999).
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore ai doveri gestori, deve dunque allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al
8 fatto dell'amministratore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente.
In particolare, qualora la condotta imputata all'amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass.civ., n 16952/2016; Cass.civ., 7048/2008) ( Trib Milano 24 ottobre 2023 in giurisprudenza imprese).
In relazione, invece, ai danni conseguenti alla prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, va osservato che l'art. 2486 cod. civ. attualmente in vigore, come modificato dal
D. Lgs. n. 14/2019, recependo i principi già espressi in ambito giurisprudenziale, individua chiaramente i criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, in ottica meramente conservativa e stabilisce che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento
e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
In particolare, l'agevolazione probatoria di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c. presuppone che la curatela attrice fornisca in giudizio idonea allegazione e prova della condotta che possa costituire titolo della responsabilità in questione, ossia: i) dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il
9 minimo di legge (artt. 2447 e 2482 ter c.c.); ii) della consapevolezza o della possibilità per gli amministratori di accorgersi di tale circostanza;
iii) dell'omessa (o ritardata) convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero l'omessa iscrizione da parte degli amministratori della causa di scioglimento della società; iv) dell'aver posto in essere, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e, non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, una gestione dell'attività in violazione del primo comma dell'art. 2486 c.c., il quale prescrive che tale gestione debba avvenire esclusivamente secondo modalità conservative
“dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”.
Così individuata la cornice normativa di riferimento, e venendo al merito della controversia, l'istruttoria svolta ha confermato la sussistenza di gravi anomalie nella gestione della cassa sociale.
Segnatamente, il curatore ha allegato che, al 31.12.15, venivano registrate delle movimentazioni di cassa non documentate e in particolare:
- una rettifica in diminuzione di cassa di euro 51 mila a seguito di giroconto sul conto fornitori diversi;
- una rettifica in diminuzione di euro 115 mila a seguito di giroconto sul conto prelievi soci.
La CTU espletata in corso di causa, all'esito di accurate indagini, ha confermato che tali uscite rappresentano operazioni contabilmente non giustificate, non risultando documentato alcun pagamento ne confronti di fornitori.
Le convenute, del resto, si sono difese in modo del tutto generico e non hanno specificato quali sarebbero i pagamenti effettuati, né tantomeno hanno dimostrato di avere effettuato alcun pagamento nei confronti dei fornitori. Nemmeno è stata offerta spiegazione circa la causa e l'inerenza ai fini sociali un ingente prelievo da parte dei soci, non essendo stato allegato quale fosse il titolo giustificativo dell'attribuzione ai soci del rilevante importo di € 115.000,00 peraltro in un momento nel quale la situazione patrimoniale della società risultava già critica, come dimostra il fatto che, come si specificherà meglio a breve, a seguito di tali prelievi il patrimonio netto è risultato integralmente eroso.
Ne consegue che le predette uscite, complessivamente per euro 166.000,00 devono essere considerate quali ammanchi di cassa non giustificati, attribuibili alla condotta dell'amministratrice che CP_2 non ha saputo giustificare la destinazione di detti prelievi.
10 Ed invero, la convenuta ha attribuito alcuni presunti ammanchi di cassa (per circa 30.0000,00) all'operato di alcuni dipendenti che, a suo dire, avrebbero illecitamente sottratto dei contanti dalla cassa sociale, ma non ha offerto alcuna prova a supporto delle sue argomentazioni (i capitoli articolati sul punto, num. 6 e 11, non sono stati ammessi in quanto formulati in modo generico) e nemmeno ha allegato e provato di avere adottato le misure idonee a vigilare sull'operato dei propri addetti, del quale deve pertanto ritenersi responsabile, quantomeno per omesso controllo, nei confronti della società e dei creditori. va, per l'effetto, condannata a versare, in favore della curatela, l'importo di euro CP_2
166.000,00.
Premesso quanto sopra, il CTU ha poi accertato che, a seguito della rettifica delle scritture contabili conseguente agli ammanchi di cassa sopra accertati, il capitale sociale era integralmente eroso già a partire dal 31.12.2015, conducendo ad un patrimonio negativo per euro 156.845,00.
Considerato che la causa di scioglimento non è stata accertata, anzi celata dagli artifizi contabili operati dall'amministratrice per occultare gli ammanchi di cassa, e che anziché convocare CP_2
l'assemblea per l'adizione dei provvedimenti richiesti dagli artt 2482 ter e ss cc, ha proseguito nella gestione dell'attività sociale, va accertata la responsabilità della convenuta per violazione degli artt. 2485
e ss cc
Venendo alla quantificazione del danno, va in primo luogo osservato che la CTU espletata in corso di causa, dopo avere riclassificato il bilancio in ottica liquidatoria, ha ritenuto come non vi fosse adeguata prova che la movimentazione di cassa per euro 220.000,00 di cui alla data del 31.12.2016, si riferisse effettivamente a costi inerenti l'attività sociale e, in particolare, al pagamento di dipendenti e altri debiti tributari.
La CTU dott.ssa , nella sua relazione, ha infatti confermato che la scritturazione di Per_2 un'uscita di cassa al 31.12.2016 per euro 220.000,00 a fronte della quale vengono apparentemente ridotti i debiti nei confronti del personale, verso inps, verso l'erario e verso alcune banche e fornitori (per il dettaglio si rinvia alla pag. 7 della relazione peritale), risultava del tutto anomala per essere stata effettuata in un'unica tranche alla fine dell'anno, in presenza di importi consistenti e riferiti a poste di debito che, per loro natura, non vengono saldate tramite cassa ma generalmente mediante modelli di
11 pagamento specifici e con addebito in conto corrente. La CTU ha poi rilevato come il pagamento effettuato verso alcuni fornitori non risultasse giustificato da alcuna posizione di debito della società e pertanto avesse sostanzialmente determinato una voce di credito anomala della società nei confronti dei fornitori interessati
Anche in relazione a tale uscita di cassa, parte convenuta ha svolto delle difese oltremodo generiche e nulla ha offerto di provare per dimostrare i pagamenti asseritamente effettuati.
La movimentazione di cassa di euro 220.000,00, riferito al 2016, non può ritenersi destinata al pagamento di debiti sociali pregressi e, per l'effetto, deve essere inclusa tra le perdite patrimoniali successive al verificarsi della causa di scioglimento, così come gli ammanchi di cassa che la curatela ha collocato nel 2017, trattandosi di voce di danno che, pur confermata dalla CTU, viene assorbita dalla quantificazione del danno ex art. 2486 cc
Tenendo conto dei costi insopprimibili di liquidazione, come dettagliati e illustrati dalla CTU a pag. 18, il danno conseguente alla violazione degli art. 2485 e ss cc può dunque essere quantificato, secondo quanto accertato dalla CTU, in euro 211.683,00 ( pag. 19 CTU).
A tale danno deve poi aggiungersi l'ulteriore importo dato dalla sottrazione di beni sociali, che risultavano inventariati nel libro cespiti e nel bilancio di verifica al 31.12.2017 ma che non sono stati rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento, come risulta dall'inventario redatto dall'incaricato (doc. n. 20). Parte_6
Ed invero, dall'esame di tale documento emerge che, nel bilancio di verifica al 31.12.2017, risultavano inventariati beni mobili per un valore di 81.195,68 , mentre invece, nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, venivano rinvenuti dal perito incaricato esclusivamente un vecchio armadio in ferro e una vetrinetta. Il CTU, conseguentemente, non ha considerato tali beni nell'ambito della sua relazione volta alla quantificazione del danno, non avendo alcun elemento utile a verificarne consistenza e valore (cfr. pag. 15 ctu).
Le convenute non hanno saputo offrire alcuna spiegazione circa la sorte dei beni mobili iscritti nell'inventario, salvo avere allegato che l'autoveicolo indicato nell'inventario sarebbe stato venduto, in quanto usurato e non in buone condizioni. Tali difese non risultano supportate da idonea prova.
12 Dall'esame della visura PRA versata in atti da parte attrice (doc. n. 30) emerge invero che l'autoveicolo ivi indicato, immatricolato nel 2014, acquistato nel luglio 2015 per euro 25.500,00, iscritto a bilancio per il valore di € 24.580,33=, è stato da il 3.04.2018, ad un valore Pt_7 Parte_1 di euro 3.000,00, che appare del tutto incongruo, non essendovi alcuna prova che il mezzo , all'epoca, fosse usurato o comunque non in buone condizioni, come peraltro conferma il fatto che la medesima vettura è stata oggetto, in pochi mesi, di successivi atti di vendita, tra loro ravvicinati, per un prezzo crescente, sino ad essere rivenduta, in data 14.09.2018, ad € 14.050,00=.
Ritiene pertanto il Tribunale che il valore dell'autoveicolo nel 2018 possa essere identificato nel prezzo di cui alla vendita del 14.09.2018.
Il danno patito dalle convenute può dunque ritenersi pari ad euro 70.665,35, pari al valore che presumibilmente potevano avere i beni al momento del fallimento, epoca in cui non sono stati rinvenuti nel patrimonio della società fallita.
In relazione all'ulteriore danno di euro 15.000,00 chiesto da parte attrice quale credito per mancato versamento da parte dei soci del capitale sociale, va rilevato che, trattandosi di un credito della società nei confronti dei soci, gravava certamente sull'amministratrice l'onere di attivarsi nei confronti dei soci al fine di ottenerne il pagamento. Va tuttavia rilevato che il capitale sociale era pari ad euro
10.000,00 e che, dai bilanci depositati sub. doc. 14 di parte attrice, a partire dal bilancio 2013 e fino al bilancio 2017, i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” risultano pari ad euro 7.500,00, e non ad euro
15.000,00.
Il danno patito dal patrimonio sociale è dunque pari ad euro 7.500,00.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, la convenuta ai sensi degli artt. CP_2
146, comma 2, l.f., 2393 e 2394 c.c., deve essere condannata per il risarcimento del danno nei confronti del fallimento attore per i seguenti danni:
- euro 166.000,00 per ammanchi di cassa al 31.12.2015;
- euro 211.683,00 per danno generato dalla violazione dei doveri di cui all'art. 2485, quantificato secondo il criterio dei patrimoni netti ex ar.t 2486 cc;
- euro 70.665,35 per la sottrazione dei cespiti immobiliari.
- euro 7.500,00 per mancato recupero del credito per mancato versamento del capitale sociale.
13 Il tutto per euro 455.848,35, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data del dovuto alla data di deposito del presente provvedimento e oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Per l'effetto, la curatela va condannata a rifondere, in favore di le spese di lite della Controparte_3 presente fase, liquidate come in dispositivo, essendo le spese della fase cautelare già state liquidate dall'ordinanza che ha rigettato il ricorso. va invece condannata a rifondere, in favore del Fallimento, le spese di lite della fase CP_2 cautelare e di merito.
Poiché il fallimento risulta ammesso al patrocinio, la convenuta è tenuta ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002 a versare le spese di lite in favore dell'erario.
Deve in argomento rilevarsi che, in base all'orientamento confermato, anche di recente, dalla Suprema
Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dell' art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” ( cfr. Cass. civ ord. n,. 11590/2019; 22017/2018).
Da ciò consegue che le spese di lite a carico di parte soccombente vanno quantificate in misura piena, mentre la dimidiazione andrà disposta solo in sede di liquidazione al difensore, che sarà disposta con separato decreto a seguito della presentazione di regolare istanza.
La convenuta è altresì tenuta a versare all'erario le spese prenotate a debito in entrambe le CP_2 fasi del giudizio.
14 Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della convenuta CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_3
2. Accerta la responsabilità dell'amministratrice convenuta per i fatti descritti in CP_2 motivazione e, per l'effetto
3. Condanna a corrispondere al fallimento attore l'importo di euro 455.848,35, oltre a CP_2 rivalutazione secondo indici ISTAT e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data del dovuto alla data di deposito del presente provvedimento e oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
4. Condanna il a rifondere, in favore di le spese di lite della Parte_1 CP_2 presente fase, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e altri accessori come per legge;
5. Condanna a rifondere al fallimento attore le spese di lite, da versarsi in favore CP_2 dell'erario, che si liquidano, quanto alla fase cautelare in euro 7.797,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori come per legge e quanto alla fase di merito in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori come per legge;
6. Pone a definitivo carico di le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. CP_2
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 04.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lisa Torresan
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lina Tosi Presidente
Dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 617/2021 R.G. promossa
DA
, C.F. , con sede in Vicenza (VI), cap 36100, via Parte_1 P.IVA_1
Borgo Berga n. 112, in persona del curatore dr. difesa e rappresentata in giudizio Controparte_1 dall'avv. Marino Cavestro, con domicilio presso lo studio dello stesso sito in Vicenza (VI), viale
Risorgimento Nazionale n. 58, in forza di procura unita agli atti;
parte attrice
CONTRO
, C.F. , residente a [...] e CP_2 C.F._1 [...]
, C.F. , residente a [...], CP_3 C.F._2 rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Massimo Pagnin, con domicilio presso lo studio dello stesso sito in Vicenza (VI), Viale Giuriolo n. 4, in forza di procura unita agli atti;
parti convenute
1 Conclusioni di parte attrice:
“Nel merito: - accertare e dichiarare in capo alla sig.ra la qualifica di Controparte_3
Amministratore di Fatto della società ora fallita;
- accertare e dichiarare che le convenute Parte_1 sig.re e , nelle loro rispettive funzioni di amministratori, effettivi e/o CP_2 Controparte_3 di fatto, della società oggi fallita, e per i periodi in cui gli stessi le hanno esercitate, si sono Parte_1 resi responsabili di condotte illecite e comunque in violazione dei correlati doveri loro imposti dalle norme in materia, il tutto come meglio esposto in narrativa;
- per l'effetto e conseguentemente, condannare le convenute, nelle loro rispettive funzioni di amministratori, effettivi e/o di fatto, della società oggi fallita, a risarcire tutti i danni subiti dalla predetta società e dai suoi creditori Parte_1 sociali, nella misura qui richiesta di € 789.145,54= ovvero nella misura che verrà quantificata ed accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare le convenute, nelle loro rispettive qualità e con il vincolo della solidarietà come per legge, a rifondere le spese e le competenze di cause, come per legge. In via istruttoria si insiste per le istanze nella parte non ammessa.”
Conclusioni delle convenute:
“Nel merito: rigettarsi le domande tutte della controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti, in particolare per la posizione . Spese e competenze di lite rifuse, Controparte_3 con accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie residue di cui alla memoria 183 n. 2 del 07.09.2021 e di cui alla memoria 183 n. 3 del 27.09.2021, segnatamente quelle non ammesse con ordinanza 09.01.2022.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito è stato proposto con atto di citazione datato 26.01.2021, ritualmente notificato, in prosecuzione di un procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam.
A fondamento della domanda, il fallimento rappresentava che la società, costituita Parte_1 nell'agosto del 2013 ed avente come amministratrice unica la convenuta sig.ra aveva come CP_2 oggetto sociale la gestione di bar o ristori, operanti prevalentemente presso le caserme dei Carabinieri, e, segnatamente, un bar presso il comando provinciale dei Carabinieri di via Muggia a Vicenza, un bar
2 presso la stazione dei Carabinieri all'interno della caserma Ederle a Vicenza, un bar presso il comando provinciale dei Carabinieri di Verona, una foresteria presso i Carabinieri di Peschiera, un bar e foresteria presso il comando provinciale dei Carabinieri di Padova, un bar presso il distaccamento dei Carabinieri a
Padova in Prato della Valle ed un bar a Sottomarina in provincia di Venezia.
Rappresentava che tale attività era gestita solo formalmente dalla sig.ra rivestendo CP_2 la di lei figlia, il ruolo amministratrice di fatto, come emergeva sia dalle Controparte_3 dichiarazioni rilasciate in seno alla procedura fallimentare, prodotte nel presente giudizio, sia dai comportamenti tenuti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso la società, dalla quale risultava assunta come dipendente. Secondo parte attrice infatti, non solo coadiuvava la CP_3 madre, ma svolgeva direttamente operazioni di gestione amministrativa, impartiva ordini e dirigeva il personale, gestiva i rapporti con i fornitori, operando con delega sul conto della società ed eseguendo anche pagamenti utilizzando il contante presente in cassa.
Premesso quanto sopra, la curatela deduceva che la contabilità sociale era stata tenuta in modo irregolare, che i movimenti delle banche non risultavano riconciliati con le risultanze della contabilità, e che si riteneva plausibile l'esistenza di fatture d'acquisto non contabilizzate e di ingenti incassi occultati al fisco.
Inoltre, dall'analisi effettuata dal curatore fallimentare, era emerso che la cassa era stata sottoposta ad oscillazioni anomale, il che induceva a ritenere che le due convenute avessero prelevato dalla cassa proventi dell'attività per fini personali, omettendo di pagare dipendenti e fornitori.
In particolare, esaminando l'andamento del conto cassa, la curatela segnalava le seguenti irregolarità nella tenuta dei conti:
- a fine 2015 risultavano scritture di cassa ingiustificate in uscita di euro 51.000,00 ed euro
115.000,00, effettuate con il probabile fine di ridurre un valore eccessivamente alto del conto, per un totale di euro 166.000,00;
- dal 20.04.2016 al 23.07.2016 la cassa risultava negativa fino all'importo di euro 1.866,70, mentre al 31.12.2016, avendo nuovamente un valore di cassa eccessivo, veniva effettuata una scrittura contabile di euro 220.000,00 in uscita imputata a pagamento di personale, inps dipendenti, conti su banche Unicredit e (i quali trasferimenti non risultavano però dai rispettivi mastrini di Parte_2
3 banca), liquidazioni IVA e fornitori;
tale scrittura tuttavia non risultava documentata e pertanto anch'essa era ingiustificata.
Infine, dalla situazione contabile presente al 31.12.2017, (ultima disponibile, posto che il bilancio
2017 non era mai stato presentato e il fallimento è stato dichiarato in data 13.07.2018), la cassa risultava ammontare a più di 600.000,00 euro. L'amministratrice convenuta, in sede di audizione fallimentare, aveva dichiarato che, attraverso la cassa 2017, erano stati pagati fornitori e dipendenti;
il Curatore, tuttavia, analizzando gli asseriti pagamenti iscritti a bilancio verso fornitori e dipendenti e sottraendo gli stessi all'importo della cassa al 31.12.2017 aveva conteggiato un residuo di euro 308.145,54, eccessivamente elevato per il tipo di attività esercitata e che comunque non era stato rinvenuto al momento dell'apertura del fallimento.
Il fallimento evidenziava dunque che, riclassificando tali ammanchi di cassa come insussistenze attive, il patrimonio netto sarebbe risultato negativo già a partire dal bilancio al 31.12.2015, con l'inevitabile conseguenza dell'obbligo da parte degli amministratori di porre in liquidazione la società.
Il fallimento contestava inoltre alle convenute che non erano stati rinvenuti i beni mobili e mobili registrati iscritti a libro cespiti al 31.12.2017 per un ammontare di euro 81.195,68, ma solo beni di scarso valore e pertanto non realizzabili.
Osservava, infine, che la società risultava creditrice nei confronti delle socie e CP_2
per mancato versamento, da parte loro, del capitale sociale per euro 15.000,00. Controparte_3
Il fallimento imputava dunque la responsabilità dell'amministratore unico e della figlia/socia amministratrice di fatto della società in relazione:
- agli ammanchi di cassa per gli anni 2015-2016 per euro 386.000,00;
- al residuo di cassa 2017 non rinvenuto per euro 308.145,54;
- all'inesistenza di beni iscritti a cespiti per euro 80.000,00;
- ai crediti per mancato versamento del capitale sociale per euro 15.000,00; per un totale di euro 789.145,54.
Chiedeva inoltre l'accertamento della responsabilità per non aver posto la società in liquidazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento, che collocava al 31.12.2015, e per avere invece proseguito l'attività tipica sociale, cagionando un danno alla società pari all'aggravamento della
4 situazione debitoria in epoca successiva alla perdita integrale del capitale sociale, da cumularsi ai danni di cui agli altri illeciti denunciati ovvero da riconoscersi alternativamente.
* * *
Nella fase cautelare il fallimento aveva prospettato gli stessi addebiti.
Il ricorso ex art. 671 cpc era stato parzialmente accolto con ordinanza del 26-27.11.2020, che aveva autorizzato il sequestro conservativo nei soli confronti di sino alla concorrenza di euro CP_2
275.000,00, riferiti sostanzialmente ad una parte degli ammanchi di cassa e alla presunta sottrazione di una parte dei beni inventariati, esclusi gli autoveicoli, per i quali il Giudice della cautela riteneva opportuna una più accurata istruttoria.
* * *
Nel costituirsi nel presente giudizio, le convenute contestavano la prospettazione di controparte, sostanzialmente reiterando le difese già svolte nella fase cautelare. allegava invero di avere correttamente gestito la cassa, non solo tramite l'ordinario CP_2 versamento dei contanti in banca, ma anche tramite frequenti pagamenti in contanti a fornitori e dipendenti. Le difficoltà economiche affrontate dalla società venivano invece imputate ad alcuni errori commessi dall'amministratrice nella scelta del personale e del consulente contabile che gestiva la contabilità sociale e che non l'aveva correttamente consigliata, tanto da favorire l'insorgere di contenziosi da parte dei dipendenti e delle agenzie di lavoro interinale alla quale si era rivolta, oltre che accertamenti da parte dell' . Anche gli errori di bilancio venivano addebitati al Parte_3 consulente aziendale della società.
Le convenute contestavano inoltre le asserzioni di controparte circa l'assunzione, in capo ad della qualifica di amministratore di fatto, negando che quest'ultima avesse assunto Controparte_3 con carattere di sistematicità e completezza le funzioni gestorie. Affermavano infatti che aveva CP_3 operato esclusivamente quale dipendente, limitandosi ad aiutare sporadicamente la madre in alcuni periodi dell'anno, come risultava dalle buste paga. Inoltre, aveva operato solo presso CP_3 alcuni degli esercizi commerciali gestiti dalla società e, in particolare, presso il punto vendita del Lido di
Sottomarina e, durante la gestione invernale, presso il punto vendita sito presso la caserma Ederle di
Vicenza.
5 Le convenute chiedevano quindi il rigetto integrale del ricorso attoreo.
* * *
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc, venivano assunte le prove testimoniali. Al termine, veniva disposta CTU contabile al fine di determinare la sussistenza degli ammanchi di cassa lamentati dal fallimento, la verifica se l'integrale perdita del capitale sociale fosse avvenuta alla data del 31.12.2015, nonché il calcolo del danno patito dalla società fallita secondo il criterio dei netti patrimoniali.
1) Sulle domande proposte nei confronti di . Controparte_3
Ritiene il Tribunale che le domande risarcitorie proposte nei confronti di Controparte_3 non siano fondate, per le ragioni che seguono.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il
Tribunale intende dare continuità, “L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
(ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
(iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.” Così anche
“in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).
Nel caso di specie, all'esito delle prove documentali e testimoniali, è emerso che la convenuta ha operato, negli anni 2015 e 2016, presso solo tre dei sette punti ristoro della Controparte_3 società e, in particolare, il punto di ristoro situato a Sottomarina in provincia di Venezia, il Parte_1 punto di ristoro presso il Comando provinciale in Via Muggia a Vicenza il punto di ristoro presso la
6 Caserma Ederle di Vicenza (cfr testimonianze di , , e del Luogotenente CP_4 Tes_1 Tes_2
. Testimone_3
Non vi è poi alcuna concreta prova che la sig.ra abbia svolto, con carattere di sistematicità CP_3
e continuità, le funzioni proprie dell'amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa.
Ed invero, dalle deposizioni assunte è emerso che la sig.ra era stata preposta dalla madre, CP_3 nell'arco temporale dal 2015 al 2018, quale referente dei suddetti punti di ristoro, e che la stessa, in tale veste, impartiva direttive al personale, sottoposto al suo controllo, ed intratteneva rapporti con i fornitori. Non vi è tuttavia prova che tali mansioni fossero svolte in piena autonomia, essendo invece emerso che la stessa veniva indicata come referente dalla madre della quale svolgeva CP_2 CP_3 sostanzialmente il ruolo di sostituta. Ed invero, la teste , pur affermando che Testimone_4 CP_3 controllava il suo operato e gestiva i rapporti con i fornitori, ha precisato che gli orari di lavoro venivano dettati da o da e che gli incassi venivano comunicati ad entrambe, essendo quindi sempre CP_2 CP_3 presente anche la figura di alla quale veniva affiancata. CP_2 CP_3
Il Luogotenente preposto come esponente dell' per il punto ristoro sito in Per_1 Pt_4
Sottomarina, ha poi precisato che il ruolo di referente di tale esercizio è stato assunto da solo a CP_3 partire dal 2016 , mentre, nel 2015 , la sua principale interlocutrice era la dipendente ed Parte_5 svolgeva prevalentemente le mansioni di barista e di banconiera. CP_3
Ancora, la dipendente ha confermato che svolgeva il ruolo di referente del punto Tes_2 CP_3 vendita di Sottomarina ma, per quanto a sua conoscenza, le direttive venivano dettate dalla madre
CP_2
Può dunque trarsi dalle testimonianze assunte che fosse preposta alla gestione generale della CP_2 società ed avesse incaricato la figlia, per un periodo temporale limitato, di seguire alcuni punti vendita come sua principale referente, quale dipendente qualificata o responsabile del singolo esercizio o punto di ristoro, ma non può certo desumersi che avesse assunto le piene funzioni Controparte_3 gestorie.
Né sono stati forniti in giudizio ulteriori elementi di prova finalizzati a dimostrare la qualità di amministratore di fatto nei confronti della sig.ra La stessa, infatti, oltre ad essere stata assunta in CP_3 qualità di barista negli anni 2015-2016, non esercitava i poteri tipici dell'attività gestoria della società,
7 come l'attività amministrativa o il rapporto con gli istituti bancari, come dimostra il fatto che, al capitolo di prova sub. i) della memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice, il quale chiedeva “Vero che la sig.ra
aveva la firma ed operava autonomamente sul conto corrente della società acceso presso Unicredit Controparte_3
Banca?” entrambi i testi assunti non hanno saputo dare una risposta. Non vi è poi alcuna prova che partecipasse alle scelte strategiche relative alla gestione sociale e nemmeno Controparte_3 concorresse alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio.
In ragione di quanto sin qui esposto, la domanda attrice, di accertamento della qualifica di amministratore di fatto nei confronti di deve essere rigettata. Controparte_3
La circostanza che la convenuta prestasse la propria attività solo presso alcuni dei Controparte_3 punti vendita impedisce inoltre di riconoscere una sua eventuale corresponsabilità per gli ammanchi di cassa, non essendo possibile, in base alla documentazione raccolta, specificare a quali locali si riferiscano gli atti distrattivi allegati dalla curatela e quindi individuare quali ammanchi potrebbero essere imputabili alla convenuta CP_3
2) Le domande proposte nei confronti di CP_2
Deve essere invece accolta la domanda proposta nei confronti di per quanto di seguito CP_2 esposto.
In via preliminare, occorre precisare che, secondo l'orientamento unanime e pienamente condivisibile della giurisprudenza formatasi in materia, la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto (cfr. in tal senso, ex multis, Cass.
Civ. SS.UU. n. 9100/2015; n. 17441/2016; n. 2975/2020; nonché Tribunale di Venezia, Sez. spec.
Impresa, 26 Giugno 2024, n. 1999).
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore ai doveri gestori, deve dunque allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al
8 fatto dell'amministratore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente.
In particolare, qualora la condotta imputata all'amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass.civ., n 16952/2016; Cass.civ., 7048/2008) ( Trib Milano 24 ottobre 2023 in giurisprudenza imprese).
In relazione, invece, ai danni conseguenti alla prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, va osservato che l'art. 2486 cod. civ. attualmente in vigore, come modificato dal
D. Lgs. n. 14/2019, recependo i principi già espressi in ambito giurisprudenziale, individua chiaramente i criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, in ottica meramente conservativa e stabilisce che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento
e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
In particolare, l'agevolazione probatoria di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c. presuppone che la curatela attrice fornisca in giudizio idonea allegazione e prova della condotta che possa costituire titolo della responsabilità in questione, ossia: i) dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il
9 minimo di legge (artt. 2447 e 2482 ter c.c.); ii) della consapevolezza o della possibilità per gli amministratori di accorgersi di tale circostanza;
iii) dell'omessa (o ritardata) convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero l'omessa iscrizione da parte degli amministratori della causa di scioglimento della società; iv) dell'aver posto in essere, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e, non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, una gestione dell'attività in violazione del primo comma dell'art. 2486 c.c., il quale prescrive che tale gestione debba avvenire esclusivamente secondo modalità conservative
“dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”.
Così individuata la cornice normativa di riferimento, e venendo al merito della controversia, l'istruttoria svolta ha confermato la sussistenza di gravi anomalie nella gestione della cassa sociale.
Segnatamente, il curatore ha allegato che, al 31.12.15, venivano registrate delle movimentazioni di cassa non documentate e in particolare:
- una rettifica in diminuzione di cassa di euro 51 mila a seguito di giroconto sul conto fornitori diversi;
- una rettifica in diminuzione di euro 115 mila a seguito di giroconto sul conto prelievi soci.
La CTU espletata in corso di causa, all'esito di accurate indagini, ha confermato che tali uscite rappresentano operazioni contabilmente non giustificate, non risultando documentato alcun pagamento ne confronti di fornitori.
Le convenute, del resto, si sono difese in modo del tutto generico e non hanno specificato quali sarebbero i pagamenti effettuati, né tantomeno hanno dimostrato di avere effettuato alcun pagamento nei confronti dei fornitori. Nemmeno è stata offerta spiegazione circa la causa e l'inerenza ai fini sociali un ingente prelievo da parte dei soci, non essendo stato allegato quale fosse il titolo giustificativo dell'attribuzione ai soci del rilevante importo di € 115.000,00 peraltro in un momento nel quale la situazione patrimoniale della società risultava già critica, come dimostra il fatto che, come si specificherà meglio a breve, a seguito di tali prelievi il patrimonio netto è risultato integralmente eroso.
Ne consegue che le predette uscite, complessivamente per euro 166.000,00 devono essere considerate quali ammanchi di cassa non giustificati, attribuibili alla condotta dell'amministratrice che CP_2 non ha saputo giustificare la destinazione di detti prelievi.
10 Ed invero, la convenuta ha attribuito alcuni presunti ammanchi di cassa (per circa 30.0000,00) all'operato di alcuni dipendenti che, a suo dire, avrebbero illecitamente sottratto dei contanti dalla cassa sociale, ma non ha offerto alcuna prova a supporto delle sue argomentazioni (i capitoli articolati sul punto, num. 6 e 11, non sono stati ammessi in quanto formulati in modo generico) e nemmeno ha allegato e provato di avere adottato le misure idonee a vigilare sull'operato dei propri addetti, del quale deve pertanto ritenersi responsabile, quantomeno per omesso controllo, nei confronti della società e dei creditori. va, per l'effetto, condannata a versare, in favore della curatela, l'importo di euro CP_2
166.000,00.
Premesso quanto sopra, il CTU ha poi accertato che, a seguito della rettifica delle scritture contabili conseguente agli ammanchi di cassa sopra accertati, il capitale sociale era integralmente eroso già a partire dal 31.12.2015, conducendo ad un patrimonio negativo per euro 156.845,00.
Considerato che la causa di scioglimento non è stata accertata, anzi celata dagli artifizi contabili operati dall'amministratrice per occultare gli ammanchi di cassa, e che anziché convocare CP_2
l'assemblea per l'adizione dei provvedimenti richiesti dagli artt 2482 ter e ss cc, ha proseguito nella gestione dell'attività sociale, va accertata la responsabilità della convenuta per violazione degli artt. 2485
e ss cc
Venendo alla quantificazione del danno, va in primo luogo osservato che la CTU espletata in corso di causa, dopo avere riclassificato il bilancio in ottica liquidatoria, ha ritenuto come non vi fosse adeguata prova che la movimentazione di cassa per euro 220.000,00 di cui alla data del 31.12.2016, si riferisse effettivamente a costi inerenti l'attività sociale e, in particolare, al pagamento di dipendenti e altri debiti tributari.
La CTU dott.ssa , nella sua relazione, ha infatti confermato che la scritturazione di Per_2 un'uscita di cassa al 31.12.2016 per euro 220.000,00 a fronte della quale vengono apparentemente ridotti i debiti nei confronti del personale, verso inps, verso l'erario e verso alcune banche e fornitori (per il dettaglio si rinvia alla pag. 7 della relazione peritale), risultava del tutto anomala per essere stata effettuata in un'unica tranche alla fine dell'anno, in presenza di importi consistenti e riferiti a poste di debito che, per loro natura, non vengono saldate tramite cassa ma generalmente mediante modelli di
11 pagamento specifici e con addebito in conto corrente. La CTU ha poi rilevato come il pagamento effettuato verso alcuni fornitori non risultasse giustificato da alcuna posizione di debito della società e pertanto avesse sostanzialmente determinato una voce di credito anomala della società nei confronti dei fornitori interessati
Anche in relazione a tale uscita di cassa, parte convenuta ha svolto delle difese oltremodo generiche e nulla ha offerto di provare per dimostrare i pagamenti asseritamente effettuati.
La movimentazione di cassa di euro 220.000,00, riferito al 2016, non può ritenersi destinata al pagamento di debiti sociali pregressi e, per l'effetto, deve essere inclusa tra le perdite patrimoniali successive al verificarsi della causa di scioglimento, così come gli ammanchi di cassa che la curatela ha collocato nel 2017, trattandosi di voce di danno che, pur confermata dalla CTU, viene assorbita dalla quantificazione del danno ex art. 2486 cc
Tenendo conto dei costi insopprimibili di liquidazione, come dettagliati e illustrati dalla CTU a pag. 18, il danno conseguente alla violazione degli art. 2485 e ss cc può dunque essere quantificato, secondo quanto accertato dalla CTU, in euro 211.683,00 ( pag. 19 CTU).
A tale danno deve poi aggiungersi l'ulteriore importo dato dalla sottrazione di beni sociali, che risultavano inventariati nel libro cespiti e nel bilancio di verifica al 31.12.2017 ma che non sono stati rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento, come risulta dall'inventario redatto dall'incaricato (doc. n. 20). Parte_6
Ed invero, dall'esame di tale documento emerge che, nel bilancio di verifica al 31.12.2017, risultavano inventariati beni mobili per un valore di 81.195,68 , mentre invece, nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, venivano rinvenuti dal perito incaricato esclusivamente un vecchio armadio in ferro e una vetrinetta. Il CTU, conseguentemente, non ha considerato tali beni nell'ambito della sua relazione volta alla quantificazione del danno, non avendo alcun elemento utile a verificarne consistenza e valore (cfr. pag. 15 ctu).
Le convenute non hanno saputo offrire alcuna spiegazione circa la sorte dei beni mobili iscritti nell'inventario, salvo avere allegato che l'autoveicolo indicato nell'inventario sarebbe stato venduto, in quanto usurato e non in buone condizioni. Tali difese non risultano supportate da idonea prova.
12 Dall'esame della visura PRA versata in atti da parte attrice (doc. n. 30) emerge invero che l'autoveicolo ivi indicato, immatricolato nel 2014, acquistato nel luglio 2015 per euro 25.500,00, iscritto a bilancio per il valore di € 24.580,33=, è stato da il 3.04.2018, ad un valore Pt_7 Parte_1 di euro 3.000,00, che appare del tutto incongruo, non essendovi alcuna prova che il mezzo , all'epoca, fosse usurato o comunque non in buone condizioni, come peraltro conferma il fatto che la medesima vettura è stata oggetto, in pochi mesi, di successivi atti di vendita, tra loro ravvicinati, per un prezzo crescente, sino ad essere rivenduta, in data 14.09.2018, ad € 14.050,00=.
Ritiene pertanto il Tribunale che il valore dell'autoveicolo nel 2018 possa essere identificato nel prezzo di cui alla vendita del 14.09.2018.
Il danno patito dalle convenute può dunque ritenersi pari ad euro 70.665,35, pari al valore che presumibilmente potevano avere i beni al momento del fallimento, epoca in cui non sono stati rinvenuti nel patrimonio della società fallita.
In relazione all'ulteriore danno di euro 15.000,00 chiesto da parte attrice quale credito per mancato versamento da parte dei soci del capitale sociale, va rilevato che, trattandosi di un credito della società nei confronti dei soci, gravava certamente sull'amministratrice l'onere di attivarsi nei confronti dei soci al fine di ottenerne il pagamento. Va tuttavia rilevato che il capitale sociale era pari ad euro
10.000,00 e che, dai bilanci depositati sub. doc. 14 di parte attrice, a partire dal bilancio 2013 e fino al bilancio 2017, i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” risultano pari ad euro 7.500,00, e non ad euro
15.000,00.
Il danno patito dal patrimonio sociale è dunque pari ad euro 7.500,00.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, la convenuta ai sensi degli artt. CP_2
146, comma 2, l.f., 2393 e 2394 c.c., deve essere condannata per il risarcimento del danno nei confronti del fallimento attore per i seguenti danni:
- euro 166.000,00 per ammanchi di cassa al 31.12.2015;
- euro 211.683,00 per danno generato dalla violazione dei doveri di cui all'art. 2485, quantificato secondo il criterio dei patrimoni netti ex ar.t 2486 cc;
- euro 70.665,35 per la sottrazione dei cespiti immobiliari.
- euro 7.500,00 per mancato recupero del credito per mancato versamento del capitale sociale.
13 Il tutto per euro 455.848,35, oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data del dovuto alla data di deposito del presente provvedimento e oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Per l'effetto, la curatela va condannata a rifondere, in favore di le spese di lite della Controparte_3 presente fase, liquidate come in dispositivo, essendo le spese della fase cautelare già state liquidate dall'ordinanza che ha rigettato il ricorso. va invece condannata a rifondere, in favore del Fallimento, le spese di lite della fase CP_2 cautelare e di merito.
Poiché il fallimento risulta ammesso al patrocinio, la convenuta è tenuta ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002 a versare le spese di lite in favore dell'erario.
Deve in argomento rilevarsi che, in base all'orientamento confermato, anche di recente, dalla Suprema
Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dell' art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” ( cfr. Cass. civ ord. n,. 11590/2019; 22017/2018).
Da ciò consegue che le spese di lite a carico di parte soccombente vanno quantificate in misura piena, mentre la dimidiazione andrà disposta solo in sede di liquidazione al difensore, che sarà disposta con separato decreto a seguito della presentazione di regolare istanza.
La convenuta è altresì tenuta a versare all'erario le spese prenotate a debito in entrambe le CP_2 fasi del giudizio.
14 Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della convenuta CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_3
2. Accerta la responsabilità dell'amministratrice convenuta per i fatti descritti in CP_2 motivazione e, per l'effetto
3. Condanna a corrispondere al fallimento attore l'importo di euro 455.848,35, oltre a CP_2 rivalutazione secondo indici ISTAT e ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data del dovuto alla data di deposito del presente provvedimento e oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;
4. Condanna il a rifondere, in favore di le spese di lite della Parte_1 CP_2 presente fase, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e altri accessori come per legge;
5. Condanna a rifondere al fallimento attore le spese di lite, da versarsi in favore CP_2 dell'erario, che si liquidano, quanto alla fase cautelare in euro 7.797,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori come per legge e quanto alla fase di merito in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed altri accessori come per legge;
6. Pone a definitivo carico di le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. CP_2
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 04.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lisa Torresan
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