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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2023
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella procedura in epigrafe pendente
Tra
, con l'avv. VALORI VITTORIO Parte_1
RICORRENTE
con L'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DISTRETTUALE DI FIRENZE
, con l'avv. CONTI EDOARDO ANDREA Controparte_2
RESISTENTI
Conclusioni PER : “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previa adozione Parte_1 delle formalità di rito, voglia:
1 In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa impugnata ex art. 14 L. 689/1981, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
2) In via pregiudiziale, ipotesi subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione dei termini di cui all'art. 143 del Codice Privacy, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
3) Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
In ogni caso con ordine all'Autorità Garante di pubblicizzare la decisione del Tribunale adito sul proprio sito web e secondo altre eventuali modalità ritenute opportune dal Tribunale adito.
Con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge.
In via istruttoria: in caso di contestazione della scriminante ex art. 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento da parte dell'Autorità resistente ammettersi CTU medica specialistica al fine di determinare, alla luce delle risultanze dell'esame polisonnografico eseguito sul Sig. , CP_2 l'urgenza e l'essenzialità di procedere con la titolazione e l'acquisto del macchinario ventilatorio per la salute del paziente. Allo scopo, vista la natura sensibile dei dati contenuti nell'esame polisonnografico eseguito sul Sig.
e, qualora disposta, oggetto di consulenza d'ufficio, si chiede di essere autorizzati Controparte_2 alla produzione del suddetto referto in giudizio o, in Alternativa, di ordinarne la produzione al terzo
Sig. ex art. 210 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di legge Controparte_2 PER GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
“Voglia l'adito Tribunale rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte
PER SIG GUERRIERO Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa, rigettare la domanda formulata dal dott. in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non Pt_1 provata.
pagina 1 di 8 Si rimette al Giudice, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la valutazione circa l'opportunità di riunire il presente procedimento con il giudizio rg nr. 2611/2023 introdotto dal sig. al fine di ottenere il CP_2 risarcimento del danno derivante dall'illegittima condotta perpetrata dal dott. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex combinato disposto dagli artt art. 78 regolamento privacy art. 152 codice privacy e art. 10 d.lgs. 150/2011 il Dr proponeva opposizione avverso l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 425 del 28 settembre 2023 registro dei provvedimenti emessa dall'autorità garante per la protezione dei dati personali con la quale detta autorità accertava e dichiarava l'illegittimità del trattamento dei dati effettuato dal dott. nei confronti del sig. , per violazione degli Pt_1 CP_2 artt. 5 par. 1 lett. a) c) e f) e 9 del GDPR, ordinando al dott. ai sensi degli artt. 58 par. 2 lett. i Pt_1 e 83 del GDPR, nonché ai sensi dell'art. 166 del Codice Privacy, di pagare la somma di Euro 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito del
Garante
.Con l'atto introduttivo, il ricorrente ha preliminarmente contestato la violazione, da parte del di tutti i termini prescritti dalle norme vigenti per lo svolgimento e la conclusione del CP_1 procedimento sanzionatorio ed ha eccepito, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato. Nel merito, ha svolto articolate difese per contestare i singoli addebiti.
Ha quindi formulato istanza di sospensione, concessa inaudita altera parte e successivamente revocata all'esito del contraddittorio tra le parti. Il ricorso veniva notificato all'autorità resistente nonché alla avvocatura dello Stato ed al Sig
[...]
CP_2
Costituendosi tempestivamente in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il
GARANTE ha ribadito le ragioni del proprio provvedimento ed ha confutato l'addebito di violazione dei termini del procedimento negando, pertanto, l'eccepita nullità dell'atto sanzionatorio. Nel merito difendeva le motivazioni poste alla base della sanzione irrogata
Si costituiva parimenti in giudizio il Sig. con atto nel quale evidenziava come le Controparte_2 difese sulle eccezioni svolte in via preliminare dal ricorrente quanto alla (il) illegittimità dell'atto per smagliature procedurali erano di esclusiva pertinenza della autorità amministrativa mentre nel merito deduceva sulla fondatezza delle violazioni riscontrate dall'ente pubblico nel contegno del Dr Pt_1
Dava, inoltre atto di aver ha promosso innanzi il Tribunale di Prato azione di risarcimento del danno nei confronti del dott. rimettendosi al Giudice per la valutazione sulla eventuale riunione Pt_1 delle due diverse procedure.
Alla udienza di prima comparizione il Giudice revocava la sospensiva già concessa inaudita altera parte e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione L'udienza veniva poi rinviata sino alla fissazione della odierna udienza disposta la trattazione della stessa per discussione ex art 281 sexies cpc nelle modalità di cui all'art 127 ter cpc. Alla udienza il Giudice si riservava il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co cpc
La domanda di parte ricorrente non merita accoglimento
Giova schematicamente riassumere la cronologia delle tappe della vicenda, il 7 giugno 2022, il sig. ha inoltrato all'Autorità resistente reclamo lamentando una CP_2 violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla comunicazione, da parte del Dr a soggetti terzi di informazioni relative alla propria salute. Pt_1
In particolare il sig. ha rappresentato che, dopo essersi sottoposto ad una visita CP_2 pneumologica,( esame polisonnografico) aveva ricevuto dal Dr una mail recante in allegato Pt_1 il relativo referto, composto da n. 4 pagine e contenente una serie di dati, di tracciati, nonché le conclusioni, le diagnosi e i commenti.
pagina 2 di 8 Alla ricezione della mail il Sig ha realizzato che “la stessa (mail) – contenente dati sensibili CP_2 sulla propria salute - era stata inviata, in copia e per conoscenza, alla società Linde Care Point, società esercente attività commerciale di vendita di apparecchi medicali
Dato atto di non aver prestato alcun valido, espresso e specifico consenso a tale comunicazione presentava il reclamo in parola ritenuto che l'invio dei propri dati a soggetto terzo integrava piana violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di carattere medico – sanitario. Il Garante con nota del 18 luglio 2022 (prot. n. 0038933), richiedeva al Dr , ai sensi dell'art. Pt_1
157 del Codice della Privacy, elementi di informazione utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”. CP_2
Il 2 agosto 2022 il Dr riscontrava la richiesta del Garante fornendo la propria versione dei Pt_1 fatti riportando non solo le giustificazioni del proprio operato (id est necessità dell'invio per urgenza di provvedere al reperimento del macchinario medico necessario alla tutela della salute del Sig ) CP_2 ma, pure, allegando come il Sig. cliente della clinica Aesthetic Medical Care di Prato era CP_2 stato da lui visitato – nella sede di detta clinica - su incarico della stessa (clinica con la quale l' riferiva di avere un rapporto professionale), e che fosse proprio la clinica il soggetto onerato Pt_1 della raccolta dei dati personali e sensibili del paziente evidenziando come il Sig in data CP_2
17/04/2020 avesse firmato un consenso informato presso Aesthetic Medical Care, mai revocato ove il autorizzava la clinica alla trasmissione dei dati per finalità di diagnosi, cura, e riabilitazione”; CP_2
A fronte di tali chiarimenti il Garante riteneva di dover acquisire elementi di informazione presso la veniva così richiesto, ai sensi dell'art. 157 del Codice, alla predetta Controparte_3 società di voler fornire informazioni in ordine al rapporto intercorrente tra la società ed il Dr Pt_1 nonché quanto al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione da parte di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”, specificando se tale operazione di CP_2 trattamento fosse stato oggetto di specifiche istruzioni o fosse stato effettuato autonomamente dal Dr
Pt_1
La clinica forniva riscontro, con nota del 22 settembre 2022, dichiarando di avere designato il Dr quale responsabile del trattamento, precisando che “la specifica operazione di trattamento da Pt_1 parte del Dott. nel caso di specie, è stata effettuata in maniera autonoma da quest'ultimo, Pt_1 senza comunicazione al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, a differenza di quanto previsto nella nomina di responsabile al trattamento dati”. Con comunicazione a mezzo pec . del 16.11.2022 il Dott. riceveva dall'Autorità GPDP Pt_1 comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento a seguito del reclamo presentato all'Autorità dal Sig. in data Controparte_2
7.6.2022 il Dott. ritenendo di aver correttamente agito sia nell'interesse del paziente Sig. che Pt_1 CP_2 nel pieno rispetto della normativa privacy presentava all'Autorità Garante scritti difensivi del 16.12.2022 (doc. 2) chiedendo di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 166, c.6 del Codice e
18, c. 1 L. 689/1981;
- in data 29.12.2022 veniva disposta l'audizione personale del Dott. il quale nel ribadire Pt_1 la correttezza del proprio operato, si riportava ai propri scritti difensivi precisando, ulteriormente la sua posizione,);
- con comunicazione P.E.C. del 6.10.2023 l'Autorità Garante della Privacy, a distanza di 9 mesi dall'audizione del Dott. e a circa 16 mesi dal reclamo del Sig. , emetteva ordinanza Pt_1 CP_2 ingiunzione nei confronti del ricorrente ritenutolo responsabile delle violazioni di cui agli artt. 5 par. 1, lett. a), c) e f) e 9 del Regolamento comminando allo stesso una sanzione di € 5.000,00 da corrispondere nel termine di 30gg. dalla notifica Questi i fatti si consideri quanto appresso rispetto alle diverse doglianze avanzate dalla difesa di parte ricorrente pagina 3 di 8 SULLA ASSERITA ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO EX ART 14 L.
689/1981 Risulta infondata la prima eccezione svolta da parte opponente quanto alla nullità della sanzione per inosservanza dei termini di cui all'art 14 l. 689/91 Vale ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie rammentare che l'art. 2 della L. n°
241/1990 impone, in via generale, il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale imperativo è però mitigato dalle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, che consentono la fissazione di termini più lunghi (fino a 90 o 180 giorni) e che, in particolare, rimettono alle autorità di garanzia e di vigilanza la facoltà di stabilire esse stesse «in conformità ai proprî ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza» (comma 5).
Avvalendosi della norma derogatoria di cui al comma 5, il GARANTE, con il proprio regolamento n° 2/2019, si è attribuito (vedasi la tabella B, punto 2, allegata alla delibera) il termine di «120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica».
Questa la contestualizzazione si ricorda che il 7 giugno 2022, il sig. ha inoltrato all'Autorità resistente reclamo lamentando una CP_2 violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla comunicazione, da parte del Dr a soggetti terzi di informazioni relative alla propria salute. Pt_1 Il Garante con nota del 18 luglio 2022 (prot. n. 0038933), richiedeva al Dr , ai sensi dell'art. Pt_1
157 del Codice della Privacy, elementi di informazione utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”. CP_2
Il 2 agosto 2022 il Dr riscontrava la richiesta del Garante fornendo la propria versione dei Pt_1 fatti;
A fronte di tali chiarimenti il Garante ha ritenuto di dover acquisire elementi di informazione presso la Controparte_3
La clinica ha fornito riscontro, con nota del 22 settembre 2022, dichiarando di avere designato il Dr quale responsabile del trattamento, precisando che “la specifica operazione di trattamento da Pt_1 parte del Dott. nel caso di specie, è stata effettuata in maniera autonoma da quest'ultimo, Pt_1 senza comunicazione al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, a differenza di quanto previsto nella nomina di responsabile al trattamento dati”. Con comunicazione a mezzo pec . del 16.11.2022 il Dott. riceveva dall'Autorità GPDP la Pt_1 notifica della violazione contestata con comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento a seguito del reclamo presentato all'Autorità dal Sig. in data 7.6.2022 Controparte_2
Con ciò avendosi oggettiva evidenza di come il dies a quo di decorrenza dei termini deve necessariamente posizionarsi dopo il 22.09.2022 con ciò risultando la tempestività della notifica della violazione anche alla luce della evidenza che la scansione temporale della istruttoria svolta sia caratterizzata da congruità dei tempi di sviluppo della stessa (dal luglio 2022 al settembre 2022) in relazione alle reiterate richieste di informazioni
Né a risultato diverso, invero, si sarebbe pervenuti anche qualora si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art 14 l. 689/81 per quanto invero tale articolo non risulti nella elencazione delle norme applicabili in materia di privacy giusto quanto appresso Invero l'art 14 della legge sul procedimento amministrativo recita" "(1) La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
pagina 4 di 8 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (...)" Invero, infatti, per tetragona giurisprudenza il termine in esame decorre solo dalla concreta emersione della violazione contestata “il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnala-ta, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dal-la necessità di tale acquisizione e valutazione” (cfr. Cass. n. 38510/2021). La contestazione della violazione deve quindi ritenersi comunicata tempestivamente mentre quanto alla irrogazione della sanzione integratasi a distanza di quasi 16 mesi dalla presentazione del reclamo– seppure si debba riscontrare un preciso intervento della Corte Costituzionale (cfr sentenza Corte
Costituzionale n. 151 del 12.07.2021) teso a sollecitare il legislatore ad introdurre un termine per tale attività che non coincida con la prescrizione quinquennale – la normativa in essere non concede eco alla doglianza avanzata dall'opponente
/ILLEGITTIMITA' DELLA ORDINANZA Parte_2 INGIUNZIONE IMPUGNATA PER VIOLAZIONE TERMINI DI CUI ALL'ART 143 CODICE PRIVACY
La difesa di parte ricorrente ha eccepito la nullità/annullabilità/illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 143 codice privacy per superamento del termine massimo ivi previsto per la decisione del reclamo L'art.143 recita: “Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del
Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento Invero si riporta nuovamente la scansione temporale dei fatti per cui è causa:
• 07 giugno 2022 proposizione reclamo
• 18.07.2022 richiesta dell'autorità al Dr di elementi utili alla valutazione del caso Pt_1
• 02.08.2022 presentazione note illustrative da parte del Dr Pt_1
• 05.09.2022 richiesta dell'autorità garante alla società i elementi Controparte_3 utili alla valutazione del caso in seguito ai chiarimenti resi dal Dr Pt_1
• 22.09.2022 inoltro note da parte della Controparte_3
• 16.11.2022 notifica al Dr violazione e comunicazione ai sensi dell'art. 166, comma 5 Pt_1 del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento
• 16.12.2022 invio note difensive del Dr a seguito della contestata violazione con Pt_1 richiesta di audizione dello stesso
• 29.12.2022 audizione personale del Dr e conclusione istruttoria Pt_1
• 28.09.2023 decisione del reclamo La difesa della resistente ha eccepito l'inconferenza difensiva delle eccepita nullità/illegittimità della procedura per superamento dei termini ordinamentali sulla scorta della non perentorietà dei termini di cui all'articolo 143 codice della privacy Invero tale prospettazione non risulta totalmente convincente in quanto in materia sanzionatoria la perentorietà dei termini entro i quali l'autorità procedente deve concludere le varie vasi del procedimento, sino al provvedimento finale, è presupposto irrinunciabile per l'effettivo rispetto di principî fondamentali dell'ordinamento, anche coperti da garanzia costituzionale, e consacrati anche in strumenti giuridici internazionali vincolanti per l'Italia. pagina 5 di 8 Ciò nonostante la lettura sinergica dei dati normativi in subiecta materia comporta la reiezione della eccezione dispiegata dalla difesa di parte ricorrente Invero a mente dell'art 6 reg 2/2019 : “1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, .. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.
3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Garante n. 1/2019. L'esame della scansione dei fatti sottoposti a questo giudizio non può quindi prescindere da tale dato . Come si è sopra sottolineato a fronte della proposizione del reclamo in data 07.06.2022 si è passati alla attività prodromica istruttoria svoltasi dal 18.07.2022 sino al 22.09.2022 (con termini procedimentali decorsi dal 08.06.2022 al 18.07.2022 – poi sospesi dal 18.07.2022 al 22.09.2022 – con utile riattivazione dal 23.09.2022 sino al 16.11.2022 e poi nuovamente sospesi sino al 29.12.2022) con ciò risultando che la definizione del reclamo sia avvenuta, tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini, entro il decorso dei 12 mesi massimi previsti dalla normativa di settore SUL MERITO DELLA OPPOSIZIONE
La difesa di parte ricorrente ha avanzato una pluralità di doglianze che meritano, dunque, partita analisi
SUL RICONOSCIMENTO DEL DOTT. QUALE TITOLARE AUTONOMO DEL Pt_1
TRATTAMENTO DEI DATI
Vale ricordare come a mente della normativa il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri” (art. 29 del Regolamento) e che “se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione” (art. 28, comma 10, del Regolamento).; 2. “il titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento); Questo il presupposto lo specifico disconoscimento operato dalla società Controparte_3 di aver assunto l'iniziativa di inoltrare la comunicazione dei dati sulla s macchinario con il quale effettuare la terapia ventilatoria CPAP in uno con la specifica precisazione che tale decisione sia stata assunta in piena autonomia dal Dott. senza alcuna comunicazione Pt_1 al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, determina ex se la prova che sia proprio il Dr nella fattispecie in esame il titolare del trattamento dei dati Pt_1
In piena eco sulla autonoma decisione del Dr depone altresì il contenuto delle note difensive Pt_1 inoltrate dallo stesso Dr il 02.08.2022 “dato il livello di gravità della malattia del Sig. Pt_1
e l'urgenza di provvedere, quanto prima, al reperimento ed utilizzo da parte del paziente del CP_2 ventilatore meccanico, avendo ritenuto che tale trattamento fosse essenziale ed indifferibile per la cura della sua salute, ho deciso di inoltrare il referto per conoscenza alla ditta Linde, unica società in Toscana che, a mia conoscenza, poteva in tempi brevi fornire i dati per la titolazione e il macchinario al paziente”; SULLA ASSERITA MANCATA NECESSITA' DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART 9 PAR 2 LETT H E PAR 3 DEL REGOLAMENTO
Invero la difesa del Dr ha teorizzato che la gravità delle condizioni del Sig Pt_1 CP_2 costituisca scriminante della condivisione dei dati della salute di questi con la società commerciale produttrice del macchinario atto ad ovviare alle problematiche di salute riscontrate pagina 6 di 8 A supporto della scriminante opposta ha citato una decisione dello stesso Garante (cfr Provvedimento de Garante n. n. 55 del 7 marzo 2019) Sul punto vale osservare come in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, (dati di per se ontologicamente sensibili) la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che tali informazioni possano essere comunicate unicamente all'interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell'interessato stesso previa delega scritta di quest'ultimo (art. 9 Regolamento e art. 84 del Codice - nella versione precedente la riformulazione del medesimo Codice a opera del legislatore con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - in combinato disposto con l'art. 22, comma 11, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). La scriminante invocata dal Dr (esigenza di intervento urgente ed indefettibile per trattamenti Pt_1 sanitari essenziali e necessari per specifiche finalità di cura che ex art 9 par 2 lett h e par 3 regolamento non necessitano di specifico consenso dell'interessato) ha trovato però eco ermeneutica nelle decisioni del Garante in senso discretivo tra i trattamenti essenziali e necessari e quelli “.. attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari” per i quali al converso occorre conseguire il consenso dell'interessato SULLA NATURA DEL TRATTAMENTO SANITARIO VOLTO A FINALITA' DI CURA ESSENZIALE Contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ricorrente la corrispondenza prodotta in atti riecheggia in termini esiziali rispetto sia alla concessione di un espresso consenso dell'interessato alla comunicazione dei propri dati sanitari a soggetto terzo sia rispetto alla circostanza che il trattamento sanitario in parola possa qualificarsi come essenziale
La lettura delle mail del 17.04.2022 versate in atti (cfr doc 11 allegato al ricorso) evidenzia infatti come la trasmissione contestuale al Sig ed alla società commerciale dei referti dell'esame CP_2 polisonnografico effettuato dal sig. , non possa ritenersi consustanziale ad una esigenza di CP_2 cura indefettibile ed urgente giusta l'evidenza che nel corpo della mail inviata dal Dr al Pt_1
lo stesso sanitario provvedeva ad invitare il a rivolgersi alla società commerciale CP_2 CP_2 con ampia spiegazione del perché e delle caratteristiche del macchinario eventualmente da acquistare (cfr “SSN fornisce il ventilatore necessario alla terapia solo come presidio per invalidi, e bisogna essere in possesso di Invalidità Civile pari o superiore al 34%, in caso contrario deve procedere all'acquisto dello strumento a sue spese. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento, passaggi necessari per la prescrizione, e l'acquisizione di preventivi per il macchinario. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento passaggi necessari per la prescrizione e per l'acquisizione di preventivi per il macchinario può rivolgersi alla Linde Care Point - Via del Ponte alle Mosse”. Tale precisazione in eco alla risposta rilasciata dal Sig di voler procedere immediatamente CP_2 all'acquisto del macchinario evidenzia la possibilità che questi vi potesse provvedere in via totalmente autonoma con ciò elidendosi il carattere della indefettibilità della comunicazione dei dati sanitari dell'interessato a soggetto terzo.
Vale peraltro notare come, anche qualora dovesse ritenersi che la trasmissione dei dati fosse indefettibile per la più pronta “titolazione” del macchinario necessario alla cura della patologia del
, in alcun modo può ritenersi che la società commerciale dovesse conseguire informazioni CP_2 ulteriori rispetto a quelle strettamente inerenti la patologia riscontrata;
in questo senso risultando, quindi, l'invio dell'intero referto comprensivo dei dati identificativi dell'interessato comunicazione ultronea rispetto alle specifiche finalità di cura rivendicate quale scriminante dal Dr Pt_1 Né certo la manifestata volontà del all'acquisto del macchinario può essere ricostruito in CP_2 termini di valido rilascio di consenso alla trasmissione dei propri dati alla società commerciale da incaricarsi per la produzione del macchinario Non è infatti revocabile in dubbio come , per essere valido, il consenso, oltre a essere “libero”, deve essere “specifico”, “informato” e “inequivocabile” (art. 4, n. 11 del Regolamento), e nelle fattispecie pagina 7 di 8 quale quella all'esame (id est dati di cui all'art 9 Regolamento privacy) il consenso deve essere anche
“esplicito”. Questa la contestualizzazione in alcun modo può ritenersi fondata l'eccezione svolta dalla difesa del ricorrente nel senso della ricostruzione in termini del contegno tenuto dal in temini di CP_2 elemento concludente ai fini del rilascio di uno specifico consenso alla trasmissione dei propri dati sanitari alla società commerciale
Elemento peraltro oggettivamente sconfessato dalla presentazione da parte del di specifico CP_2 reclamo proprio in relazione a tale trasmissione non autorizzata
Né alcun elemento sanante della violazione contestata può essere ricondotta al rilascio del consenso rilasciato dal alla (cfr doc 5 allegato al ricorso) avendo lo CP_2 Controparte_3 stesso il rapporto tra la stessa società ed il ed esulando dal rapporto con lo specialista e, CP_2 comunque, non risultando essere stato prestato in relazione alla comunicazione dei dati per cui è causa In considerazione della novità delle questioni trattate, appare però equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma nella integralità l'atto opposto;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Prato 22.04.2025.
Il Giudice dott. Elena Moretti
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella procedura in epigrafe pendente
Tra
, con l'avv. VALORI VITTORIO Parte_1
RICORRENTE
con L'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DISTRETTUALE DI FIRENZE
, con l'avv. CONTI EDOARDO ANDREA Controparte_2
RESISTENTI
Conclusioni PER : “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previa adozione Parte_1 delle formalità di rito, voglia:
1 In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa impugnata ex art. 14 L. 689/1981, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
2) In via pregiudiziale, ipotesi subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione dei termini di cui all'art. 143 del Codice Privacy, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
3) Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
In ogni caso con ordine all'Autorità Garante di pubblicizzare la decisione del Tribunale adito sul proprio sito web e secondo altre eventuali modalità ritenute opportune dal Tribunale adito.
Con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge.
In via istruttoria: in caso di contestazione della scriminante ex art. 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento da parte dell'Autorità resistente ammettersi CTU medica specialistica al fine di determinare, alla luce delle risultanze dell'esame polisonnografico eseguito sul Sig. , CP_2 l'urgenza e l'essenzialità di procedere con la titolazione e l'acquisto del macchinario ventilatorio per la salute del paziente. Allo scopo, vista la natura sensibile dei dati contenuti nell'esame polisonnografico eseguito sul Sig.
e, qualora disposta, oggetto di consulenza d'ufficio, si chiede di essere autorizzati Controparte_2 alla produzione del suddetto referto in giudizio o, in Alternativa, di ordinarne la produzione al terzo
Sig. ex art. 210 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di legge Controparte_2 PER GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
“Voglia l'adito Tribunale rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Spese vinte
PER SIG GUERRIERO Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui in premessa, rigettare la domanda formulata dal dott. in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non Pt_1 provata.
pagina 1 di 8 Si rimette al Giudice, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la valutazione circa l'opportunità di riunire il presente procedimento con il giudizio rg nr. 2611/2023 introdotto dal sig. al fine di ottenere il CP_2 risarcimento del danno derivante dall'illegittima condotta perpetrata dal dott. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex combinato disposto dagli artt art. 78 regolamento privacy art. 152 codice privacy e art. 10 d.lgs. 150/2011 il Dr proponeva opposizione avverso l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. 425 del 28 settembre 2023 registro dei provvedimenti emessa dall'autorità garante per la protezione dei dati personali con la quale detta autorità accertava e dichiarava l'illegittimità del trattamento dei dati effettuato dal dott. nei confronti del sig. , per violazione degli Pt_1 CP_2 artt. 5 par. 1 lett. a) c) e f) e 9 del GDPR, ordinando al dott. ai sensi degli artt. 58 par. 2 lett. i Pt_1 e 83 del GDPR, nonché ai sensi dell'art. 166 del Codice Privacy, di pagare la somma di Euro 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito del
Garante
.Con l'atto introduttivo, il ricorrente ha preliminarmente contestato la violazione, da parte del di tutti i termini prescritti dalle norme vigenti per lo svolgimento e la conclusione del CP_1 procedimento sanzionatorio ed ha eccepito, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato. Nel merito, ha svolto articolate difese per contestare i singoli addebiti.
Ha quindi formulato istanza di sospensione, concessa inaudita altera parte e successivamente revocata all'esito del contraddittorio tra le parti. Il ricorso veniva notificato all'autorità resistente nonché alla avvocatura dello Stato ed al Sig
[...]
CP_2
Costituendosi tempestivamente in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il
GARANTE ha ribadito le ragioni del proprio provvedimento ed ha confutato l'addebito di violazione dei termini del procedimento negando, pertanto, l'eccepita nullità dell'atto sanzionatorio. Nel merito difendeva le motivazioni poste alla base della sanzione irrogata
Si costituiva parimenti in giudizio il Sig. con atto nel quale evidenziava come le Controparte_2 difese sulle eccezioni svolte in via preliminare dal ricorrente quanto alla (il) illegittimità dell'atto per smagliature procedurali erano di esclusiva pertinenza della autorità amministrativa mentre nel merito deduceva sulla fondatezza delle violazioni riscontrate dall'ente pubblico nel contegno del Dr Pt_1
Dava, inoltre atto di aver ha promosso innanzi il Tribunale di Prato azione di risarcimento del danno nei confronti del dott. rimettendosi al Giudice per la valutazione sulla eventuale riunione Pt_1 delle due diverse procedure.
Alla udienza di prima comparizione il Giudice revocava la sospensiva già concessa inaudita altera parte e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione L'udienza veniva poi rinviata sino alla fissazione della odierna udienza disposta la trattazione della stessa per discussione ex art 281 sexies cpc nelle modalità di cui all'art 127 ter cpc. Alla udienza il Giudice si riservava il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co cpc
La domanda di parte ricorrente non merita accoglimento
Giova schematicamente riassumere la cronologia delle tappe della vicenda, il 7 giugno 2022, il sig. ha inoltrato all'Autorità resistente reclamo lamentando una CP_2 violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla comunicazione, da parte del Dr a soggetti terzi di informazioni relative alla propria salute. Pt_1
In particolare il sig. ha rappresentato che, dopo essersi sottoposto ad una visita CP_2 pneumologica,( esame polisonnografico) aveva ricevuto dal Dr una mail recante in allegato Pt_1 il relativo referto, composto da n. 4 pagine e contenente una serie di dati, di tracciati, nonché le conclusioni, le diagnosi e i commenti.
pagina 2 di 8 Alla ricezione della mail il Sig ha realizzato che “la stessa (mail) – contenente dati sensibili CP_2 sulla propria salute - era stata inviata, in copia e per conoscenza, alla società Linde Care Point, società esercente attività commerciale di vendita di apparecchi medicali
Dato atto di non aver prestato alcun valido, espresso e specifico consenso a tale comunicazione presentava il reclamo in parola ritenuto che l'invio dei propri dati a soggetto terzo integrava piana violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di carattere medico – sanitario. Il Garante con nota del 18 luglio 2022 (prot. n. 0038933), richiedeva al Dr , ai sensi dell'art. Pt_1
157 del Codice della Privacy, elementi di informazione utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”. CP_2
Il 2 agosto 2022 il Dr riscontrava la richiesta del Garante fornendo la propria versione dei Pt_1 fatti riportando non solo le giustificazioni del proprio operato (id est necessità dell'invio per urgenza di provvedere al reperimento del macchinario medico necessario alla tutela della salute del Sig ) CP_2 ma, pure, allegando come il Sig. cliente della clinica Aesthetic Medical Care di Prato era CP_2 stato da lui visitato – nella sede di detta clinica - su incarico della stessa (clinica con la quale l' riferiva di avere un rapporto professionale), e che fosse proprio la clinica il soggetto onerato Pt_1 della raccolta dei dati personali e sensibili del paziente evidenziando come il Sig in data CP_2
17/04/2020 avesse firmato un consenso informato presso Aesthetic Medical Care, mai revocato ove il autorizzava la clinica alla trasmissione dei dati per finalità di diagnosi, cura, e riabilitazione”; CP_2
A fronte di tali chiarimenti il Garante riteneva di dover acquisire elementi di informazione presso la veniva così richiesto, ai sensi dell'art. 157 del Codice, alla predetta Controparte_3 società di voler fornire informazioni in ordine al rapporto intercorrente tra la società ed il Dr Pt_1 nonché quanto al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione da parte di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”, specificando se tale operazione di CP_2 trattamento fosse stato oggetto di specifiche istruzioni o fosse stato effettuato autonomamente dal Dr
Pt_1
La clinica forniva riscontro, con nota del 22 settembre 2022, dichiarando di avere designato il Dr quale responsabile del trattamento, precisando che “la specifica operazione di trattamento da Pt_1 parte del Dott. nel caso di specie, è stata effettuata in maniera autonoma da quest'ultimo, Pt_1 senza comunicazione al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, a differenza di quanto previsto nella nomina di responsabile al trattamento dati”. Con comunicazione a mezzo pec . del 16.11.2022 il Dott. riceveva dall'Autorità GPDP Pt_1 comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento a seguito del reclamo presentato all'Autorità dal Sig. in data Controparte_2
7.6.2022 il Dott. ritenendo di aver correttamente agito sia nell'interesse del paziente Sig. che Pt_1 CP_2 nel pieno rispetto della normativa privacy presentava all'Autorità Garante scritti difensivi del 16.12.2022 (doc. 2) chiedendo di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 166, c.6 del Codice e
18, c. 1 L. 689/1981;
- in data 29.12.2022 veniva disposta l'audizione personale del Dott. il quale nel ribadire Pt_1 la correttezza del proprio operato, si riportava ai propri scritti difensivi precisando, ulteriormente la sua posizione,);
- con comunicazione P.E.C. del 6.10.2023 l'Autorità Garante della Privacy, a distanza di 9 mesi dall'audizione del Dott. e a circa 16 mesi dal reclamo del Sig. , emetteva ordinanza Pt_1 CP_2 ingiunzione nei confronti del ricorrente ritenutolo responsabile delle violazioni di cui agli artt. 5 par. 1, lett. a), c) e f) e 9 del Regolamento comminando allo stesso una sanzione di € 5.000,00 da corrispondere nel termine di 30gg. dalla notifica Questi i fatti si consideri quanto appresso rispetto alle diverse doglianze avanzate dalla difesa di parte ricorrente pagina 3 di 8 SULLA ASSERITA ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO EX ART 14 L.
689/1981 Risulta infondata la prima eccezione svolta da parte opponente quanto alla nullità della sanzione per inosservanza dei termini di cui all'art 14 l. 689/91 Vale ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie rammentare che l'art. 2 della L. n°
241/1990 impone, in via generale, il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale imperativo è però mitigato dalle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, che consentono la fissazione di termini più lunghi (fino a 90 o 180 giorni) e che, in particolare, rimettono alle autorità di garanzia e di vigilanza la facoltà di stabilire esse stesse «in conformità ai proprî ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza» (comma 5).
Avvalendosi della norma derogatoria di cui al comma 5, il GARANTE, con il proprio regolamento n° 2/2019, si è attribuito (vedasi la tabella B, punto 2, allegata alla delibera) il termine di «120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica».
Questa la contestualizzazione si ricorda che il 7 giugno 2022, il sig. ha inoltrato all'Autorità resistente reclamo lamentando una CP_2 violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla comunicazione, da parte del Dr a soggetti terzi di informazioni relative alla propria salute. Pt_1 Il Garante con nota del 18 luglio 2022 (prot. n. 0038933), richiedeva al Dr , ai sensi dell'art. Pt_1
157 del Codice della Privacy, elementi di informazione utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento al presupposto giuridico che avrebbe consentito la comunicazione di dati sulla salute del sig. al soggetto denominato “Linde Care Point”. CP_2
Il 2 agosto 2022 il Dr riscontrava la richiesta del Garante fornendo la propria versione dei Pt_1 fatti;
A fronte di tali chiarimenti il Garante ha ritenuto di dover acquisire elementi di informazione presso la Controparte_3
La clinica ha fornito riscontro, con nota del 22 settembre 2022, dichiarando di avere designato il Dr quale responsabile del trattamento, precisando che “la specifica operazione di trattamento da Pt_1 parte del Dott. nel caso di specie, è stata effettuata in maniera autonoma da quest'ultimo, Pt_1 senza comunicazione al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, a differenza di quanto previsto nella nomina di responsabile al trattamento dati”. Con comunicazione a mezzo pec . del 16.11.2022 il Dott. riceveva dall'Autorità GPDP la Pt_1 notifica della violazione contestata con comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento a seguito del reclamo presentato all'Autorità dal Sig. in data 7.6.2022 Controparte_2
Con ciò avendosi oggettiva evidenza di come il dies a quo di decorrenza dei termini deve necessariamente posizionarsi dopo il 22.09.2022 con ciò risultando la tempestività della notifica della violazione anche alla luce della evidenza che la scansione temporale della istruttoria svolta sia caratterizzata da congruità dei tempi di sviluppo della stessa (dal luglio 2022 al settembre 2022) in relazione alle reiterate richieste di informazioni
Né a risultato diverso, invero, si sarebbe pervenuti anche qualora si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art 14 l. 689/81 per quanto invero tale articolo non risulti nella elencazione delle norme applicabili in materia di privacy giusto quanto appresso Invero l'art 14 della legge sul procedimento amministrativo recita" "(1) La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
pagina 4 di 8 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (...)" Invero, infatti, per tetragona giurisprudenza il termine in esame decorre solo dalla concreta emersione della violazione contestata “il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnala-ta, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dal-la necessità di tale acquisizione e valutazione” (cfr. Cass. n. 38510/2021). La contestazione della violazione deve quindi ritenersi comunicata tempestivamente mentre quanto alla irrogazione della sanzione integratasi a distanza di quasi 16 mesi dalla presentazione del reclamo– seppure si debba riscontrare un preciso intervento della Corte Costituzionale (cfr sentenza Corte
Costituzionale n. 151 del 12.07.2021) teso a sollecitare il legislatore ad introdurre un termine per tale attività che non coincida con la prescrizione quinquennale – la normativa in essere non concede eco alla doglianza avanzata dall'opponente
/ILLEGITTIMITA' DELLA ORDINANZA Parte_2 INGIUNZIONE IMPUGNATA PER VIOLAZIONE TERMINI DI CUI ALL'ART 143 CODICE PRIVACY
La difesa di parte ricorrente ha eccepito la nullità/annullabilità/illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 143 codice privacy per superamento del termine massimo ivi previsto per la decisione del reclamo L'art.143 recita: “Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del
Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento Invero si riporta nuovamente la scansione temporale dei fatti per cui è causa:
• 07 giugno 2022 proposizione reclamo
• 18.07.2022 richiesta dell'autorità al Dr di elementi utili alla valutazione del caso Pt_1
• 02.08.2022 presentazione note illustrative da parte del Dr Pt_1
• 05.09.2022 richiesta dell'autorità garante alla società i elementi Controparte_3 utili alla valutazione del caso in seguito ai chiarimenti resi dal Dr Pt_1
• 22.09.2022 inoltro note da parte della Controparte_3
• 16.11.2022 notifica al Dr violazione e comunicazione ai sensi dell'art. 166, comma 5 Pt_1 del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento
• 16.12.2022 invio note difensive del Dr a seguito della contestata violazione con Pt_1 richiesta di audizione dello stesso
• 29.12.2022 audizione personale del Dr e conclusione istruttoria Pt_1
• 28.09.2023 decisione del reclamo La difesa della resistente ha eccepito l'inconferenza difensiva delle eccepita nullità/illegittimità della procedura per superamento dei termini ordinamentali sulla scorta della non perentorietà dei termini di cui all'articolo 143 codice della privacy Invero tale prospettazione non risulta totalmente convincente in quanto in materia sanzionatoria la perentorietà dei termini entro i quali l'autorità procedente deve concludere le varie vasi del procedimento, sino al provvedimento finale, è presupposto irrinunciabile per l'effettivo rispetto di principî fondamentali dell'ordinamento, anche coperti da garanzia costituzionale, e consacrati anche in strumenti giuridici internazionali vincolanti per l'Italia. pagina 5 di 8 Ciò nonostante la lettura sinergica dei dati normativi in subiecta materia comporta la reiezione della eccezione dispiegata dalla difesa di parte ricorrente Invero a mente dell'art 6 reg 2/2019 : “1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, .. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.
3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Garante n. 1/2019. L'esame della scansione dei fatti sottoposti a questo giudizio non può quindi prescindere da tale dato . Come si è sopra sottolineato a fronte della proposizione del reclamo in data 07.06.2022 si è passati alla attività prodromica istruttoria svoltasi dal 18.07.2022 sino al 22.09.2022 (con termini procedimentali decorsi dal 08.06.2022 al 18.07.2022 – poi sospesi dal 18.07.2022 al 22.09.2022 – con utile riattivazione dal 23.09.2022 sino al 16.11.2022 e poi nuovamente sospesi sino al 29.12.2022) con ciò risultando che la definizione del reclamo sia avvenuta, tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini, entro il decorso dei 12 mesi massimi previsti dalla normativa di settore SUL MERITO DELLA OPPOSIZIONE
La difesa di parte ricorrente ha avanzato una pluralità di doglianze che meritano, dunque, partita analisi
SUL RICONOSCIMENTO DEL DOTT. QUALE TITOLARE AUTONOMO DEL Pt_1
TRATTAMENTO DEI DATI
Vale ricordare come a mente della normativa il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri” (art. 29 del Regolamento) e che “se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione” (art. 28, comma 10, del Regolamento).; 2. “il titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento); Questo il presupposto lo specifico disconoscimento operato dalla società Controparte_3 di aver assunto l'iniziativa di inoltrare la comunicazione dei dati sulla s macchinario con il quale effettuare la terapia ventilatoria CPAP in uno con la specifica precisazione che tale decisione sia stata assunta in piena autonomia dal Dott. senza alcuna comunicazione Pt_1 al titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, determina ex se la prova che sia proprio il Dr nella fattispecie in esame il titolare del trattamento dei dati Pt_1
In piena eco sulla autonoma decisione del Dr depone altresì il contenuto delle note difensive Pt_1 inoltrate dallo stesso Dr il 02.08.2022 “dato il livello di gravità della malattia del Sig. Pt_1
e l'urgenza di provvedere, quanto prima, al reperimento ed utilizzo da parte del paziente del CP_2 ventilatore meccanico, avendo ritenuto che tale trattamento fosse essenziale ed indifferibile per la cura della sua salute, ho deciso di inoltrare il referto per conoscenza alla ditta Linde, unica società in Toscana che, a mia conoscenza, poteva in tempi brevi fornire i dati per la titolazione e il macchinario al paziente”; SULLA ASSERITA MANCATA NECESSITA' DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART 9 PAR 2 LETT H E PAR 3 DEL REGOLAMENTO
Invero la difesa del Dr ha teorizzato che la gravità delle condizioni del Sig Pt_1 CP_2 costituisca scriminante della condivisione dei dati della salute di questi con la società commerciale produttrice del macchinario atto ad ovviare alle problematiche di salute riscontrate pagina 6 di 8 A supporto della scriminante opposta ha citato una decisione dello stesso Garante (cfr Provvedimento de Garante n. n. 55 del 7 marzo 2019) Sul punto vale osservare come in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, (dati di per se ontologicamente sensibili) la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che tali informazioni possano essere comunicate unicamente all'interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell'interessato stesso previa delega scritta di quest'ultimo (art. 9 Regolamento e art. 84 del Codice - nella versione precedente la riformulazione del medesimo Codice a opera del legislatore con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - in combinato disposto con l'art. 22, comma 11, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). La scriminante invocata dal Dr (esigenza di intervento urgente ed indefettibile per trattamenti Pt_1 sanitari essenziali e necessari per specifiche finalità di cura che ex art 9 par 2 lett h e par 3 regolamento non necessitano di specifico consenso dell'interessato) ha trovato però eco ermeneutica nelle decisioni del Garante in senso discretivo tra i trattamenti essenziali e necessari e quelli “.. attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari” per i quali al converso occorre conseguire il consenso dell'interessato SULLA NATURA DEL TRATTAMENTO SANITARIO VOLTO A FINALITA' DI CURA ESSENZIALE Contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ricorrente la corrispondenza prodotta in atti riecheggia in termini esiziali rispetto sia alla concessione di un espresso consenso dell'interessato alla comunicazione dei propri dati sanitari a soggetto terzo sia rispetto alla circostanza che il trattamento sanitario in parola possa qualificarsi come essenziale
La lettura delle mail del 17.04.2022 versate in atti (cfr doc 11 allegato al ricorso) evidenzia infatti come la trasmissione contestuale al Sig ed alla società commerciale dei referti dell'esame CP_2 polisonnografico effettuato dal sig. , non possa ritenersi consustanziale ad una esigenza di CP_2 cura indefettibile ed urgente giusta l'evidenza che nel corpo della mail inviata dal Dr al Pt_1
lo stesso sanitario provvedeva ad invitare il a rivolgersi alla società commerciale CP_2 CP_2 con ampia spiegazione del perché e delle caratteristiche del macchinario eventualmente da acquistare (cfr “SSN fornisce il ventilatore necessario alla terapia solo come presidio per invalidi, e bisogna essere in possesso di Invalidità Civile pari o superiore al 34%, in caso contrario deve procedere all'acquisto dello strumento a sue spese. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento, passaggi necessari per la prescrizione, e l'acquisizione di preventivi per il macchinario. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento passaggi necessari per la prescrizione e per l'acquisizione di preventivi per il macchinario può rivolgersi alla Linde Care Point - Via del Ponte alle Mosse”. Tale precisazione in eco alla risposta rilasciata dal Sig di voler procedere immediatamente CP_2 all'acquisto del macchinario evidenzia la possibilità che questi vi potesse provvedere in via totalmente autonoma con ciò elidendosi il carattere della indefettibilità della comunicazione dei dati sanitari dell'interessato a soggetto terzo.
Vale peraltro notare come, anche qualora dovesse ritenersi che la trasmissione dei dati fosse indefettibile per la più pronta “titolazione” del macchinario necessario alla cura della patologia del
, in alcun modo può ritenersi che la società commerciale dovesse conseguire informazioni CP_2 ulteriori rispetto a quelle strettamente inerenti la patologia riscontrata;
in questo senso risultando, quindi, l'invio dell'intero referto comprensivo dei dati identificativi dell'interessato comunicazione ultronea rispetto alle specifiche finalità di cura rivendicate quale scriminante dal Dr Pt_1 Né certo la manifestata volontà del all'acquisto del macchinario può essere ricostruito in CP_2 termini di valido rilascio di consenso alla trasmissione dei propri dati alla società commerciale da incaricarsi per la produzione del macchinario Non è infatti revocabile in dubbio come , per essere valido, il consenso, oltre a essere “libero”, deve essere “specifico”, “informato” e “inequivocabile” (art. 4, n. 11 del Regolamento), e nelle fattispecie pagina 7 di 8 quale quella all'esame (id est dati di cui all'art 9 Regolamento privacy) il consenso deve essere anche
“esplicito”. Questa la contestualizzazione in alcun modo può ritenersi fondata l'eccezione svolta dalla difesa del ricorrente nel senso della ricostruzione in termini del contegno tenuto dal in temini di CP_2 elemento concludente ai fini del rilascio di uno specifico consenso alla trasmissione dei propri dati sanitari alla società commerciale
Elemento peraltro oggettivamente sconfessato dalla presentazione da parte del di specifico CP_2 reclamo proprio in relazione a tale trasmissione non autorizzata
Né alcun elemento sanante della violazione contestata può essere ricondotta al rilascio del consenso rilasciato dal alla (cfr doc 5 allegato al ricorso) avendo lo CP_2 Controparte_3 stesso il rapporto tra la stessa società ed il ed esulando dal rapporto con lo specialista e, CP_2 comunque, non risultando essere stato prestato in relazione alla comunicazione dei dati per cui è causa In considerazione della novità delle questioni trattate, appare però equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma nella integralità l'atto opposto;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Prato 22.04.2025.
Il Giudice dott. Elena Moretti
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