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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3448/2025 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n. 17 presso lo studio dell'avv.
GA NT, che la rappresenta e difende;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
ER : in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'atto impugnato, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 002113149; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ ER L : in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, rigettare l'opposizione, con vittoria di spese anche per lite temeraria.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2025, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 002113149, emessa a suo carico in qualità di titolare della ditta “LA BOUTIQUE DE MARIAGE di
1 , per l'importo complessivo di € 1.440,00, a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per difetto di motivazione.
Censurava, in ogni caso, l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Nel merito, resisteva alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, evidenziando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prot. n. 5105.20/01/2020.0020249 in data
20.02.2020 a mezzo raccomandata a/r.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo regolarmente interrotto i termini prima con la notifica dell'atto presupposto e, successivamente, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa
COVID.
Concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite anche per lite temeraria.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.12.2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. L'opposizione è inammissibile.
A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione dell'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardività.
È documentato che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 002113149 sia stata ritualmente notificata a , a mezzo raccomandata, in data 08.01.2025 Parte_1
(cfr. ricevuta ar OI.pdf).
A fronte di tale notifica, il presente ricorso in opposizione veniva depositato il
12.02.2025, ben oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione.
2 Conseguentemente, il presente ricorso è inammissibile.
Il che assorbe ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima, considerata l'assenza di specifiche questioni di fatto o diritto, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la invocata condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria, non essendo ravvisabile una lite temeraria.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 886,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3448/2025 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n. 17 presso lo studio dell'avv.
GA NT, che la rappresenta e difende;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
ER : in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'atto impugnato, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 002113149; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ ER L : in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, rigettare l'opposizione, con vittoria di spese anche per lite temeraria.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2025, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 002113149, emessa a suo carico in qualità di titolare della ditta “LA BOUTIQUE DE MARIAGE di
1 , per l'importo complessivo di € 1.440,00, a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per difetto di motivazione.
Censurava, in ogni caso, l'avvenuta decadenza di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981 per il decorso del termine di 90 giorni dalla violazione alla notifica dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Nel merito, resisteva alla eccezione di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, evidenziando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prot. n. 5105.20/01/2020.0020249 in data
20.02.2020 a mezzo raccomandata a/r.
Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale, avendo regolarmente interrotto i termini prima con la notifica dell'atto presupposto e, successivamente, con la notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della cd. normativa
COVID.
Concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite anche per lite temeraria.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.12.2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. L'opposizione è inammissibile.
A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione dell'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardività.
È documentato che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 002113149 sia stata ritualmente notificata a , a mezzo raccomandata, in data 08.01.2025 Parte_1
(cfr. ricevuta ar OI.pdf).
A fronte di tale notifica, il presente ricorso in opposizione veniva depositato il
12.02.2025, ben oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione.
2 Conseguentemente, il presente ricorso è inammissibile.
Il che assorbe ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima, considerata l'assenza di specifiche questioni di fatto o diritto, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la invocata condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria, non essendo ravvisabile una lite temeraria.
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 886,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 10.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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