Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. CH Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Pietro Riefoli Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
Avv. rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 cpc Controparte_1
- Appellato -
nonché di
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
- Appellata contumace -
OGGETTO: “Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.”.
dell'udienza del 25.3.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , che dal 3.4.2012 al 30.11.2012 ha lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
, con atto di compravendita del 15.2.2012 ha acquistato dalla predetta Società CP_2
l'appartamento sito a Barletta in via Giacomo Leopardi n. 10, al prezzo di € 220.000,00, oltre Iva,
da pagarsi in sessanta rate semestrali di eguale importo, a decorrere dal 15.8.2012, in assenza d'iscrizione ipotecaria ex art. 2817 cod. civ.
1.1. – Inoltre, con atto di compravendita del 27.4.2012 le ha ceduto un box Controparte_2
al prezzo di € 27.000,00, oltre Iva, da corrispondersi secondo modalità e tempi analoghi a quelli
(inizialmente) stabiliti per il precedente acquisto immobiliare.
2. – In virtù di decreto ingiuntivo n. 423/2012, emesso dal Tribunale di Trani per la somma di € 121.000,00, l'avv. ha pignorato, in data 30.1.2013, ai sensi dell'art. 543 Controparte_1
cpc, fino alla concorrenza dell'importo di € 160.000,00, i crediti vantati dall'ingiunta CP_2
nei confronti di , a titolo di corrispettivo della compravendita dei due
[...] Parte_1
suddetti immobili.
3. – La procedura esecutiva mobiliare, iscritta presso il Tribunale di Trani al n. 331/2013
RGes, è stata sospesa ed in seguito riassunta dal creditore procedente.
3.1. – La terza pignorata , con raccomandata a/r del 16.7.2020, ha reso Parte_1
dichiarazione negativa ex art. 547 cpc, comunicando all'avv. che nulla più Controparte_1
doveva alla Società venditrice.
3.2. – Con ordinanza del 24.7.2020 il GE, dopo aver preso atto della dichiarazione negativa resa da e ritenendo non esattamente identificabile il credito del debitore esecutato Parte_1
in possesso della terza pignorata, ha disposto la notifica, da parte dell'avv. , della CP_1
domanda di accertamento del credito del debitore.
2 3.3. – Detta ordinanza è stata opposta ex art. 617 cpc dal suddetto professionista, che ne ha chiesto la revoca, deducendo che il suo credito è esistente, documentato e persino riconosciuto da entrambe le controparti.
3.4. – Sia il debitore che la terza pignorata si sono costituiti nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che il 23.4.2012 è intervenuto fra loro un accordo modificativo delle condizioni stabilite nel contratto di compravendita del 15.2.2012. In particolare, con il nuovo regolamento contrattuale essi hanno convenuto i seguenti termini e modalità di pagamento:
l'acquirente dell'immobile avrebbe assunto l'impegno a corrispondere, all'atto della sottoscrizione
CP_ del medesimo accordo modificativo del 23.4.2012, la somma in contanti di € 46.817,00 e avrebbe rilasciato relativa quietanza “condizionata”; si sarebbe CP_2 Parte_1
impegnata a versare la somma di € 173.183,00 entro la data del 20.12.2012, nonché a rilasciare alla società venditrice ventotto effetti cambiari di € 5.586,55 ciascuno, a titolo di garanzia del credito;
nel caso non fosse riuscita ad estinguere l'intero debito entro la data pattuita del Pt_1
20.12.2012, avrebbe posto all'incasso gli effetti cambiari e richiesto gli interessi Controparte_2
dovuti. Inoltre, con riferimento al debito derivante dalla compravendita del box del 27.4.2012, la terza pignorata ha asserito che lo stesso debito è stato estinto in epoca anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi mediante il pagamento dell'Iva (pari ad € 1.280,00) con assegno bancario nonché attraverso operazioni di compensazione del prezzo di vendita con le retribuzioni inerenti ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla stessa e dal marito Persona_1
con . Controparte_2
3.5. – Con ordinanza del 23.12.2020 il GE ha sospeso ex art. 618 cpc la procedura esecutiva,
concedendo il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito “a
cura della parte interessata”.
4. – Con atto di citazione per accertamento (negativo) dell'obbligo del terzo dell'8-11.1.2021
il debitore esecutato ha instaurato il relativo giudizio, iscritto al n. 389/2021 R.G., Controparte_2
chiedendo, in via principale, di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito della stessa attrice
3 nei confronti di (in quanto il corrispettivo delle compravendite immobiliari Parte_1
sarebbe stato versato prima dell'inizio dell'espropriazione mobiliare presso terzi) e, in subordine,
di dichiarare la nullità del pignoramento in quanto non eseguito, come prescritto dall'art. 1997 cod.
civ., sui titoli cambiari incorporanti il credito pignorato, con vittoria delle spese di lite.
4.1. – In particolare, la Società ha dedotto che ha pagato l'intero prezzo Parte_1
dell'appartamento (esattamente a saldo il 18.12.2012) e, in conseguenza di ciò, le ha rilasciato la quietanza finale per l'acquisto dell'appartamento, dopo che aveva emesso in favore della compratrice la quietanza “condizionata” di cui all'accordo del 23.4.2012; che, con riferimento al box, il relativo prezzo sarebbe stato pagato da , entro la data del 30.11.2012, mediante Pt_1
compensazione dei crediti da lavoro dipendente propri, fino alla concorrenza della somma di €
16.000,00 (come da buste-paga “quietanzate”), e, per la parte restante, mediante la compensazione dei crediti da lavoro dipendente del coniuge . Persona_1
5. – Il creditore procedente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto di accertare e dare atto che al momento del pignoramento delle somme del 30.1.2013 la terza pignorata era Parte_1
debitrice di della somma complessiva di € 257.800,00 da lei dovuta per l'acquisto Controparte_2
delle unità immobiliari;
accertare e dare atto che l'atto di pignoramento è processualmente valido ed il credito è efficace nei rapporti tra lo stesso creditore procedente ed il “debitor debitoris”,
essendogli inopponibile ogni eventuale quietanza liberatoria;
accertare e dare atto che la dichiarazione resa dalla terza pignorata con la raccomandata del 27.4.2020 configura un fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., che obbliga al risarcimento del danno (anche ai sensi dell'art. 96 cpc)
in favore del creditore esecutante;
condannare solidalmente le parti avversarie alla refusione delle spese processuali.
6. – La terza pignorata si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo per tardiva iscrizione a ruolo della causa, deducendo subordinatamente nel merito che nulla è da lei dovuto ad e che, di conseguenza, Controparte_2
non sussiste a suo carico alcun obbligo nei confronti dell'avv. , chiedendo il rigetto CP_1
4 dell'istanza di assegnazione e, in via gradata, la declaratoria di nullità del pignoramento, vinte le spese di causa.
7. – Il processo è stato definito dal giudice del Tribunale di Trani con sentenza n. 315/2023,
pubblicata il 22.2.2023, con la quale, dopo aver disatteso le eccezioni di rito e di merito formulate dal debitore esecutato e dalla terza pignorata, ha: rigettato la domanda proposta da CP_2
(capo 1 del dispositivo); rigettato la domanda esperita da (capo 2); accolto
[...] Parte_1
la domanda del creditore procedente e accertato e dichiarato che, al momento della notifica del pignoramento presso terzi eseguita il 30.1.2013, la terza pignorata era debitrice verso CP_2
della complessiva somma di € 257.800,00 (capo 3); rigettato le domande risarcitorie ex art.
[...]
96 cpc e 2043 proposte dall'avv. (capi 4 e 5); condannato , in Controparte_1 Controparte_2
solido con , a rifondere al creditore esecutante le spese del giudizio (capo 6); Parte_1
fissato i termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della pronunzia per la riassunzione della procedura esecutiva (capo 7).
7.1. – In sintesi, il giudicante ha ritenuto che la terza pignorata non ha provato di aver corrisposto, entro il 18.12.2012, la somma contante di € 228.000,00 relativa all'acquisto dell'appartamento, né di aver estinto, prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi,
anche il debito derivante dall'acquisto del box mediante la compensazione del prezzo del cespite con le retribuzioni lavorative.
8. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, articolato in tre motivi: 1) in Parte_1
via principale, ha lamentato l'erronea declaratoria d'inammissibilità (perché, secondo il primo giudice, sollevata irritualmente nella comparsa conclusionale) dell'eccezione d'improcedibilità
della domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, sia per tardiva iscrizione a ruolo della causa e sia per mancata proposizione ex artt. 548 e 549 cpc, da parte del creditore, nel termine di sessanta giorni dalla sospensione della procedura esecutiva, di espressa istanza finalizzata all'accertamento dell'obbligo del terzo;
2) in subordine, ha denunciato la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 548 e
5 549 cpc, per avere il Tribunale di Trani omesso di istruire doverosamente la causa con l'assunzione dei mezzi di prova da lei richiesti e per aver posto a fondamento della decisione fatti non veri, sulla base dei quali non ha riconosciuto l'estinzione del debito verso la Società che le ha venduto gli immobili;
3) infine, ha eccepito la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, per avere il giudice tranese accordato un eccessivo ed ingiustificato “favor” all'avv. nella CP_1
regolazione delle spese processuali, senza attribuire la dovuta rilevanza alla circostanza che le sue due domande risarcitorie (ex artt. 96 cpc e 2043 cod. civ.) sono state respinte. Pertanto, ha chiesto conclusivamente, in rito, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il pignoramento presso terzi azionato dal creditore e, per l'effetto, dichiararlo estinto per tardiva proposizione della domanda di accertamento ex art. 548 cpc;
nel merito e in via gradata, di dichiarare l'inesistenza del credito di nei suoi confronti per sopravvenuta estinzione dello stesso in data antecedente Controparte_2
alla notifica del pignoramento presso terzi, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, ha chiesto, “principaliter”, di stabilire le modalità per l'acquisizione degli originali dei titoli cambiari e di ogni altro documento disconosciuto nel giudizio di primo grado dall'avv. e, in CP_1
subordine, di ammettere il giuramento decisorio deferito a CH IM, legale rappresentante di “ . Controparte_2
9. – Il gravame è stato contrastato dall'appellato con meticolosa dovizia di puntualizzazioni fattuali ed argomentazioni giuridiche, eccependone l'inammissibilità e, comunque, deducendone la manifesta infondatezza, chiedendo il suo rigetto, con la condanna dell'impugnante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc e, in solido con il difensore, al ristoro del pregiudizio arrecatogli in violazione del precetto generale del “neminem laedere” di cui all'art. 2043 cod. civ.
10. – Invece, il debitore esecutato non si è costituito in giudizio, Controparte_2
dovendosene perciò dichiarare la contumacia in dispositivo.
11. – In assenza di attività istruttoria, il Collegio ha concesso alle parti il termine per il deposito di memorie conclusive e all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
6 12. – L'appello è solo in minima parte fondato e può essere accolto nei ristretti limiti di seguito esposti.
13. – In via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, per asserita carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Invero, nella specie, l'atto di impugnazione – i cui motivi sono agevolmente identificabili anche attraverso una fugace lettura del suo contenuto testuale – riporta le parti della sentenza che l'appellante ha inteso censurare, nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore, in tal modo risultando soddisfatti i requisiti delineati da Cass. SU 13.12.2022 n. 36481.
D'altra parte, il creditore appellato ha ben compreso tutte le doglianze avversarie, tanto da aver opposto alle stesse un profluvio di contestazioni dirette a denunziarne l'infondatezza, ciò
confermando la sicura ammissibilità del gravame.
14. – Il primo motivo di impugnazione è privo di fondamento e, pertanto, va rigettato.
14.1. – Non è revocabile in dubbio che il creditore procedente abbia assolto l'onere di formulazione dell'istanza di accertamento ex art. 549 cpc, a seguito della dichiarazione negativa della terza pignorata: ciò si desume dal “petitum” conclusivo della “Appendice alla nota di
trattazione scritta per l'udienza del 22.07.2020” (“…si chiede di accertare, in contraddittorio con
la debitrice esecutata [recte: nde], ai sensi dell'art. 549 c.p.c., Controparte_3 Controparte_2
l'obbligo della terza pignorata ”), nonché dal contenuto testuale delle Controparte_4
ordinanze del 24.7.2020 e 23.12.2020, con le quali il GE ha disposto che si procedesse all'accertamento del credito pignorato, avendone il creditore fatto istanza.
14.2. – Inoltre, nella pronunzia impugnata è stato precisato, mercé il pertinente richiamo di un principio costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che, nell'ambito delle cd.
opposizioni esecutive, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 cpc, assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (così, fra le pronunce più
7 recenti, Cass. 27.7.2021 n. 21512). Nella specie, ha assunto l'iniziativa Controparte_2
processuale instaurando il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo con l'atto dell'8-
11.1.2021 (ossia a distanza di meno venti giorni dall'adozione dell'ordinanza del 23.12.2020 con la quale il GE ha concesso alla “parte interessata” il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio), citando il creditore esecutante e la terza pignorata all'udienza di comparizione del 16.6.2021. Sul punto, è rimasta incontestata la ricostruzione “diacronica” delle scansioni processuali contenuta nelle pagg. 17 segg. dell'atto di appello, nel quale l'avv.
ha compiutamente illustrato le ragioni per cui la sua costituzione in giudizio debba CP_1
essere considerata tempestiva, in osservanza del disposto di cui all'art. 166 cpc, essendo avvenuta con comparsa di risposta depositata il 1°6.2021, rispetto all'udienza di comparizione differita al
26.10.2021 ex art. 168-bis co. 5 cpc, tanto escludendo la produzione dell'invocato effetto estintivo del processo.
14.3. – A tal punto, residuerebbe l'esame della questione relativa al difetto di legittimazione del debitore esecutato all'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la quale,
a ben vedere, non ha costituito oggetto specifico del primo motivo di appello, circoscritto alle due censure precedentemente esaminate, ancorché la stessa questione sia stata, comunque, prospettata
“discorsivamente” nell'atto di gravame. Al riguardo, deve osservarsi che è pur vero che Cass.
5.9.2006 n. 19059 ha individuato nel creditore pignorante l'unico soggetto tenuto a richiedere e a promuovere, a pena di estinzione del procedimento, l'incidentale ed autonomo giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 cpc in quanto unico interessato a far perfezionare il pignoramento mediante la sentenza di accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo, al fine della prosecuzione della procedura esecutiva, non avendo il debitore alcun interesse a far valere le sue ragioni se non mediante un'azione autonoma da esercitare in separata sede. Ed è, altresì, vero che
Cass. 12.3.2004 n. 5153 ha ritenuto in motivazione che “…posto che nel processo di
espropriazione mobiliare presso terzi, non è riconoscibile in capo al debitore la legittimazione a
contestare la dichiarazione del terzo (Cass. 28 luglio 1997 n. 7059), altrettanto deve ritenersi nel
8 giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di costui, non solo perché
detto giudizio, che si svolge su istanza di parte, è diretto a perfezionare il pignoramento mediante
la sentenza che accerta il diritto del debitore nei confronti del terzo e sul quale è caduto il
pignoramento, ma perché il debitore esecutato non potrebbe mai avere interesse, nell'ambito di
quel giudizio, ad una contestazione negativa della sussistenza di un diritto di credito che fa parte
del suo patrimonio”. Tuttavia, occorre evidenziare che, nella specie, ha Controparte_2
dichiaratamente assunto la qualità di “parte interessata” ai fini dell'introduzione del giudizio, alla luce della statuizione contenuta nell'ordinanza resa dal GE il 23.12.2020 (che ha genericamente attribuito alla “parte interessata” l'onere di far luogo all'apertura della “parentesi cognitoria” del procedimento esecutivo), in tal modo costituendo prioritariamente il rapporto processuale in un momento in cui non si era ancora “consumato” il potere del creditore di “incoare” il medesimo giudizio, la cui decadenza si sarebbe, infatti, prodotta soltanto alla scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza del 23.12.2020; che, d'altra parte, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente (Cass.
9.1.2007 n. 217); che, anche nella disciplina successiva alle modifiche apportate dalla L. n. 228/2012 e dal D.L. n. 132/2014, il debitore esecutato, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, conserva la sua qualità di litisconsorte necessario (Cass. 17.10.2019 n. 26329); che, comunque, il giudizio di accertamento non solo è sorto, sia pure su iniziativa del debitore esecutato, ma si è anche svolto nel pieno contraddittorio di tutte le parti ed il creditore esecutante ha dovuto difendersi dalle domande avversarie, le quali hanno devoluto al giudicante la cognizione in ordine all'accertamento dell'intero rapporto sostanziale tra la Società debitrice e la terza pignorata, onde il processo e la sentenza hanno raggiunto, comunque, lo scopo cui gli stessi erano preordinati.
15. – Il secondo motivo di appello mostra, “prima facie”, la sua patente infondatezza.
15.1. – Secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo
9 del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito (Cass. 18.11.2010 n.
23324). In particolare, “In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in
nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse;
ne
deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla
mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è
tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa
pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del
debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso
al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture
sottoscritte dal debitore” (Cass. 21.3.2014 n. 6760). Inoltre, “In sede di accertamento dell'obbligo
del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31
dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il
creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure
proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris". Ne
consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli
opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla
notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi
di "res inter alios acta", la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art.
2702 c.c. ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere
liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del
giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass.
9.10.2018 n. 24867; in senso conforme, Cass.
9.7.2020 n. 14599).
15.2. – Invero, molteplici elementi – qui di seguito enucleati selettivamente dal compendio documentale ed indicati soltanto in via meramente esemplificativa – inducono ad escludere che abbia soddisfatto le ragioni creditorie di , e, dunque, estinto il Parte_1 Controparte_2
10 suo debito, in epoca anteriore al pignoramento presso terzi: 1) nell'atto di citazione in opposizione al d.i. n. 423/2012 emesso in favore dell'odierno appellato ed avente la data (certa) del 6.2.2013
(cfr. pag. 17), la predetta Società ha riconosciuto di vantare un credito per complessivi €
343.000,00 nei confronti di (a pag. 8 dell'atto di gravame, l'avv. ha Parte_1 CP_1
incontestatamente indicato altri atti giudiziari dai quali emerge analogo riconoscimento dell'esistenza del debito in data successiva al 30.1.2013); 2) , il marito Parte_1 [...]
e CH IM (amministratore e socio unico di ), nel periodo Per_1 Controparte_2
di riferimento, hanno avuto rapporti societari, di affari e/o di lavoro dipendente, con la conseguenza che la prima ed il terzo sono portatori di un comune interesse a vedere “caducati” gli effetti del pignoramento presso terzi (cfr. pagg. 11 segg. dell'atto di appello in cui si dà conto in maniera dettagliata delle cointeressenze fra i soggetti sopra menzionati); 3) la terza pignorata non ha dimostrato di svolgere un'attività di lavoro che le potesse consentire di pagare, nel limitato periodo di tempo compreso tra fine aprile e dicembre 2012, somme di denaro complessivamente ingenti, dovute per i due acquisti immobiliari, anche tenuto conto che al momento del rogito del
15.2.2012 (cioè appena due mesi prima dell'accordo “novativo” del 23.4.2012) si era obbligata a corrispondere il prezzo della vendita in sessanta rate semestrali, tanto disvelando la sua incapacità
finanziaria di far fronte al pagamento in modo anticipato;
4) i documenti che dimostrerebbero il fatto estintivo del debito (atto di regolamento e relativa busta, quietanza finale rilasciata da
[...]
del 18.12.2012, fronte-retro di ventotto effetti cambiari firmati da , CP_2 Parte_1
buste-paga con firme apposte in calce), in realtà, non valgono ad assolvere alla prescritta funzione probatoria, sia perché privi di data certa e sia in quanto prevedenti pattuizioni non opponibili al creditore, rimasto estraneo al rapporto negoziale da cui origina l'oggetto del pignoramento;
5) del resto, le sottoscrizioni apposte sulle buste-paga possono valere a dimostrare unicamente che il pagamento degli stipendi sia stato “quietanzato”, ma nulla sono in grado di provare circa l'avvenuta compensazione delle reciproche poste debitorie e creditorie fra le parti.
11 15.3. – Proprio detti univoci e convergenti elementi di valutazione hanno indotto condivisibilmente il primo giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di natura istruttoria, a negare ingresso alle prove irrilevantemente richieste dall'odierna appellante. Analogamente inammissibile si appalesa il giuramento decisorio deferito all'amministratore della Società debitrice, posto che il soggetto esecutato, al pari di , per effetto dell'eseguito pignoramento, è sprovvisto Parte_1
della capacità di disporre del diritto oggetto dell'esecuzione e, dunque, la confessione proveniente dal suo legale rappresentante sarebbe priva di efficacia probatoria (in passato Cass.11.5.1968 n.
1459 ha ritenuto che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 548 cpc debbono ritenersi inammissibili prove per interrogatorio e giuramento decisorio deferite dal terzo pignorato al debitore esecutato, a dimostrazione dell'inesistenza del credito di quest'ultimo, per l'esigenza di evitare fraudolente collusioni fra debitore e terzo in danno del creditore procedente).
16. – Invece, è meritevole di accoglimento il terzo ed ultimo motivo di appello relativo alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
16.1. – Con le statuizioni finali il Tribunale di Trani ha respinto le domande proposte dal debitore e dalla terza pignorata, ha accolto la domanda di accertamento dell'obbligo di Parte_1
, ma ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. sia ai sensi dell'art.
[...] CP_1
96 cpc che ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Dunque, in tal modo, si è verificata una situazione di soccombenza reciproca. Dimodoché la sentenza appellata va riformata in relazione al sesto capo del dispositivo, avente ad oggetto la liquidazione delle competenze legali.
17. – L'accoglimento (parziale) dell'appello ha quale automatica implicazione, oltre alla reiezione delle riproposte domande risarcitorie ex artt. 96 cpc e 2043 cod. civ. per difetto dei relativi presupposti, l'esercizio da parte del Collegio del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, essendosi verificata la riforma della sentenza gravata, in base al disposto dell'art. 336 cpc, che prevede il cd. effetto espansivo della riforma in appello, con la conseguenza che il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito globale e finale della lite. Sotto tale profilo, l'epilogo del giudizio mostra – a fronte di una pluralità di
12 domande contrapposte (cfr., in proposito, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061) – la prevalente soccombenza dell'appellante, atteso che, nell'economia complessiva della decisione,
l'accertamento della sua qualità di debitrice verso al momento della notifica Controparte_2
dell'atto di pignoramento presso terzi, assume una preponderante rilevanza sotto il profilo pratico e giuridico, che finisce per relegare in un ambito di marginale importanza il rigetto delle
“minusvalenti” ed accessorie domande risarcitorie reiterate dall'appellato.
17.1. – Pertanto, appare equa una statuizione di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio nella misura di un quinto (1/5), con condanna dell'appellante al pagamento dei restanti quattro quinti (4/5). Le spettanze professionali sono liquidate in base allo scaglione in cui è
ricompreso il valore della controversia, secondo i parametri forensi medi, “dimidiando” il solo compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione della mancata ammissione dei mezzi di prova.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 315/2023, Controparte_2 Controparte_1
pubblicata il 22.2.2023, con atto di citazione del 13.4.2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia di “ ; Controparte_2
2) dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'appellante al legale rappresentante del debitore esecutato;
3) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del sesto capo del dispositivo della sentenza impugnata, compensa per un quinto (1/5) le spese del doppio grado del giudizio e condanna al pagamento in favore di dei restanti quattro quinti Parte_1 Controparte_1
(4/5), che si liquidano, in detta misura ridotta, in complessivi € 9.014,00, a titolo di compenso, oltre
Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio di primo grado, e in complessivi €
9.723,00, a titolo di compenso, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al grado di appello;
13 4) rigetta ogni altra domanda.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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