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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 434/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , c.f , rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta C.F._1
procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp pensione di inabilità e handicap grave
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3458/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all'handicap con connotazione di gravità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale e il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92 sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo totalmente invalido e meritevole del riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92, sin dalla data della domanda amministrativa, e CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui Parte_1
integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalida al 78% a decorrere dal 23.02.2022, senza diritto alla pensione di inabilità e senza il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità. (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida Parte_1
civile in misura del 78% a decorrere dal 23.02.2022, senza diritto alla pensione di inabilità e senza il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 16/02/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida civile in misura del Parte_1
78% a decorrere dal 23.02.2022, senza diritto alla pensione di inabilità e senza il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 13/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena