Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N° 1650/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1650 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa dalla con sede legale in Milano, piazza Tre Torri n° 3, c.f. Parte_1 P.IVA_1
p.i. , in persona dei Procuratori dott. e dott. P.IVA_2 Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. Franco Giudici del foro di
Milano, elettivamente domiciliata in Forlì, corso Armando Diaz n° 39, presso lo studio dell'avv. Gerardo Rucci, - opponente nei confronti dell' avv. Giovanni ZAULI del foro di Forlì-Cesena, nato a [...] il [...], residente in [...], con studio in Forlì, via Rosselli del Turco n° 30, c.f.
, elettivamente domiciliato presso il suddetto studio professionale, C.F._1 procuratore in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., - opposto
e con la chiamata in causa di nato a [...] il 1° luglio 1981, residente in [...]Controparte_1
Viminario (PD), via Reoso n° 6/A, c.f. rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura alle liti in atti dagli avv.ti Rosa MASSIMO del foro di Napoli e Marco Meneghello del foro di Padova, elettivamente domiciliato in Selvazzano Dentro (PD), via San Domenico n°
23, presso lo studio dell'avv. Rosa MASSIMO;
- terzo chiamato
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c” depositate in data
28 ottobre 2024 l'opposto avv. Giovanni Zauli ha concluso chiedendo a questo Tribunale di,
“In via preliminare: PORRE la causa in rilettura per ammissione delle prove orali e interrogatorio formale di e per testi sulle circostanze capitolate sia nella Controparte_1 prima, sia nella seconda memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. (…) In subordine: PORRE la causa in rilettura per l'assunzione dei predetti testi quanto meno sulle circostanze di cui ai capitoli
1
ragion per cui implicitamente ed effettivamente
i capitoli 1), 2), 5), 13), 15) e 3), 4), 14) e 16) non sono né superflui né documentali;
Nel merito: RESPINGERE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
261/2020, in quanto inammissibile e manifestamente infondata, CONFERMARE integralmente, in ogni statuizione, il decreto ingiuntivo n. 261/2020 del 24.2.2020 del
Tribunale di Forlì; CONDANNARE la società opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
CONDANNARE, in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, il chiamato in causa alla corresponsione di spese e compensi di cui alla Controparte_1 parcella opinata dal Consiglio dell'Ordine con decreto del Consiglio dell'Ordine Forense di Forlì-Cesena 28.12.2015 (n. 120/15) e del decreto ingiuntivo n 261/2020 del 24.02.2020”.
Con “Note di trattazione scritta” depositate in data 15 ottobre 2024, l'opponente Pt_1 ha concluso chiedendo al Tribunale di Forlì di, “1) Nel merito, in via principale:
[...] accogliere, per i motivi indicati e richiamati in atti, l'interposta opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, l'opposto Decreto
Ingiuntivo n. 261/2020 - R.G. 100/2020 emesso in data 21-24 febbraio 2020 dal Tribunale di
Forlì. 2) In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1):nella denegata ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e di condanna di a pagare Pt_1
a parte opposta le somme richieste e comunque somme ultra massimale, condannare il sig.
a rimborsare ad le predette somme, ossia la parte di spese eccedenti Controparte_1 Pt_1 il massimale contrattualmente stabilito. 3) In ogni caso, rigettare la domanda di manleva e le domande tutte svolte dal sig. verso 4) Con vittoria di Spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio oltre rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, C.P.A. ed I.V.A nel rispetto del principio della soccombenza”. Con “note per l'udienza del 28/10/2024” ex art. 127-ter c.p.c. il terzo chiamato CP_1 ha concluso chiedendo, “Nel merito, respingersi, con ogni più idonea statuizione e
[...] declaratoria, le domande avversarie tutte da chiunque formulate nei confronti del sig. CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata, nell'impensato caso di accoglimento delle domande dell'Avv. Zauli, condannare a Pt_1 tenere indenne e manlevare dalla corresponsione di spese e compensi di cui Controparte_1 alla parcella opinata dal Consiglio dell'Ordine Forense di Forlì – Cesena 28/12/2015
(n.120/15) e del decreto ingiuntivo n. 261/2020 del 24/02/2020 e comunque da ogni spesa o richiesta di risarcimento comunque da chiunque formulata nei di lui confronti. In via ulteriormente subordinata, ridurre nei limiti del massimale o comunque secondo prudente apprezzamento del Giudice, l'ammontare della nota prodotta sub doc. n. 3 proc. CP_2
(doc. n. 64A) avv. Zauli, respingendo ogni ulteriore pretesa del medesimo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio del 13 gennaio 2020 l'odierno opposto avv. Giovanni Zauli del foro di Forlì-Cesena ha chiesto all'intestato Tribunale l'ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di € 8.115,91 oltre interessi e spese di procedura, Parte_1
2 asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata, ponendo a fondamento di tale pretesa la parcella parzialmente insoluta emessa dal suddetto difensore nei confronti della per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n° Parte_1
391/2008 celebrato innanzi al Tribunale di Forlì ed a carico di e CP_3 CP_1
definito con sentenza n° 2026/2013. Con decreto ingiuntivo n° 261/2020 emesso in
[...] data 21-24 febbraio 2024 è stata accolta la predetta domanda monitoria ed è stato pertanto ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.115,91 oltre interessi e spese come da domanda nei confronti della società intimata.
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec al procuratore dell'avv. Zauli in data 11 giugno 2020 la ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo n° Parte_1
261/2020 deducendo di non essere debitrice della predetta somma e lamentando quindi l'ingiustizia e l'illegittimità del provvedimento monitorio, avverso il quale ha proposto formale opposizione;
in particolare, la società opponente ha rappresentato che la propria esposizione nel caso di specie deve intendersi limitata dal massimale previsto dal contratto assicurativo multirischio stipulato con il in riferimento al rischio oggetto di garanzia nella clausola CP_3 di “tutela giudiziaria”, massimale che ammonta ad € 5.200,00, declinando ogni responsabilità per la quota ultra-massimale della nota emessa a proprio carico per un ammontare complessivo di € 11.210,62, contestando altresì l'ammontare della nota suddetta.
Parte opposta – ritualmente costituitasi in giudizio il successivo 16 dicembre 2020 – ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto opposto, depositando in data 5 novembre 2021 l'atto di chiamata in causa debitamente notificato a Controparte_1 del quale l'avv. Giovanni Zauli ha chiesto la condanna (nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione) al pagamento di spese e compensi di cui alla parcella opinata dal
Consiglio dell' di Forlì-Cesena con decreto del 28 dicembre 2015, già posta a CP_4 fondamento del decreto ingiuntivo n° 261/2020.
Il terzo chiamato, costituitosi in giudizio in data 19 ottobre 2021, ha chiesto la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in caso di loro accoglimento, ha domandato in via subordinata la manleva a carico della in via Parte_1 ulteriormente subordinata il ha chiesto la riduzione nei limiti del massimale della nota CP_1 prodotta dal difensore opposto.
Con ordinanza depositata il 6 giugno 2022 il G.I., ritenute non meritevoli di accoglimento le istanze di prove orali formulate dall'opposto avv. Giovanni Zauli e considerata pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 ottobre 2024, che è stata successivamente sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data 29 ottobre 2024, previo rigetto delle istanze istruttorie reiterate in note dall'opposto avv. Giovanni Zauli, il G.I. ha infine assunto la causa in decisione assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Ai fini della definizione della presente controversia occorre innanzitutto stabilire se sia o meno intercorso un contratto di patrocinio tra il professionista odierno opposto e la società opponente e, in caso positivo, se ricorra un'ipotesi di solidarietà tra l'assicurato chiamato in
3 causa ed il proprio assicuratore rispetto ai compensi professionali dovuti all'avvocato fiduciario dell'assicurazione per l'attività professionale svolta a favore del terzo chiamato, imputato di omicidio colposo aggravato nel procedimento penale n° 391/2008 definito con sentenza del Tribunale di Forlì n° 2026/2013. È circostanza pacifica il fatto che all'epoca del sinistro mortale per cui poi fu tratto a giudizio il l'odierno opposto abbia ricevuto dalla società opponente – come da prassi di lunga CP_1 data richiamata dalla difesa del professionista – l'incarico di assumere la difesa penale di due propri assicurati e lo stesso ) e curare il dissequestro del veicolo di CP_3 CP_1 proprietà del primo, proprio nella sua consolidata qualità di fiduciario nel circondario Pt_1 di Forlì-Cesena, al quale la compagnia assicurativa inviò i propri clienti per la fiducia che riponeva nelle capacità professionali del medesimo. Risulta di tutta evidenza che sarà necessario valutare se tale scelta, nelle modalità in cui si è concretata, abbia dato luogo ad un mandato sostanziale in base al quale si sia perfezionato quello specifico contratto d'opera intellettuale che è il contratto di patrocinio tra l'assicuratore e l'avvocato fiduciario in relazione alla difesa penale succitata. D'altra parte, l'atto di nomina quale proprio difensore di fiducia a suo tempo debitamente rilasciato dal terzo chiamato nei confronti dell'odierno opposto consentirebbe in astratto di presumere, ma solo fino a prova contraria, l'esistenza di un rapporto contrattuale instauratosi direttamente tra e l'avv. Zauli, contrassegnato – Controparte_1 come da produzione documentale versata in atti – da frequenti contatti personali ed epistolari fra i due. Parte opposta ha specificamente rivendicato la natura solidale del debito a proprio favore, ritenendo sia la compagnia assicurativa che ha conferito l'incarico sia l'assicurato che si è concretamente giovato delle sue prestazioni professionali parimenti avvinti dal vincolo di solidarietà passiva in relazione all'obbligazione che forma oggetto del presente giudizio, prefigurando la sussistenza di un mandato congiunto. Ne discende che si prospettano astrattamente tre ipotesi distinte: un duplice mandato sostanziale proveniente da entrambi i soggetti che hanno intrattenuto rapporti con il professionista nelle rispettive vesti di assicurato e assicuratore;
un mandato sostanziale conferito esclusivamente dal primo;
un mandato sostanziale conferito solo dal secondo;
ipotesi da cui, ovviamente, derivano conseguenze diverse in punto di responsabilità per la remunerazione dell'attività professionale svolta dall'odierno opposto. Se ricorre la seconda ipotesi, secondo la prospettazione difensiva della società opponente, quest'ultima non dovrà rispondere di un debito che è di esclusiva pertinenza del terzo chiamato, avendo già assolto la propria prestazione assicurativa di tenere indenne l'assicurato dalle spese legali entro il massimale contrattuale di € 5.200,00; nella ricorrenza della terza ipotesi sarebbe invece la società opponente l'unica obbligata ad estinguere il credito vantato da parte opposta, residuando nella prima delle ipotesi prospettate la fattispecie della solidarietà passiva, con eventuale diritto di regresso per l'intero a favore dell'opponente, qualora il massimale fosse ritenuto efficace nei confronti del terzo chiamato e di conseguenza a lui opponibile.
È necessario, in via preliminare, esaminare attentamente le C.G.A. (doc. n° 1 di parte opponente) per inquadrare la fattispecie per cui è causa, onde addivenire alla risoluzione di talune questioni giuridiche ad essa sottese, le quali costituiscono l'antecedente logico e giuridico della definizione del presente giudizio. In particolare, occorre delimitare il perimetro di applicazione di due istituti contigui, ovvero il patto di gestione della lite, come elemento
4 accessorio dell'assicurazione della responsabilità civile, e la garanzia assicurativa della tutela legale in senso proprio;
infatti, come nel caso in esame, la clausola che prevede l'assicurazione della tutela legale può accedere ad una polizza multirischio nella quale l'impresa assume tanto il rischio della responsabilità dell'assicurato quanto, appunto, l'onere economico della tutela legale ex art. 173 Cod. Ass. L'assicurazione della tutela legale è definita dal succitato articolo di legge come il contratto
“con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere
a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento,
o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti
o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.
Dalla sopra riportata definizione normativa discende che l'assicurazione in questione è un'assicurazione di patrimoni, e più esattamente, un'assicurazione contro il sorgere di un debito, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Corte d'Appello di Salerno sez. I, 6 febbraio
2023 n° 128, e Cass. Civ. sez. VI, ordinanza del 9 febbraio 2021 n° 3011). Nondimeno, tra gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile esiste quello di tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo nel limite di ¼ del massimale. Quindi l'assicurazione della responsabilità civile si estende, per norma di legge inderogabile, al rischio di sostenere le spese legali.
Se un soggetto, come nel caso in esame, stipula un solo contratto che copre sia la responsabilità civile sia il rischio di esborsi per spese legali ricorre – come accennato in precedenza – l'ipotesi di assicurazione c.d. “multirischio”; in tale fattispecie, “se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3” (in questi termini Cass.
Civ. n° 3011/2021, già cit.).
Nella prassi contrattuale è molto frequente che nell'assicurazione della responsabilità civile sia presente una clausola di gestione della lite, con la cui attivazione l'assicuratore ha la facoltà di assumere direttamente la gestione della vertenza, riservandosi anche la scelta dei legali a cui l'assicurato avrà il dovere rilasciare la procura ad litem, (essendo in tal caso l'assicuratore medesimo indubitabilmente l'unico soggetto che conferisce il mandato sostanziale e diviene parte del contratto di patrocinio): presenza che si riscontra anche nel caso di specie, come meglio si vedrà in seguito. La giurisprudenza di legittimità ha definito il patto di gestione della lite o come un mandato in rem propriam senza rappresentanza (Cass. Civ. sez. III, 28 novembre
1995 n° 12302) o come un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione (Cass. Civ. sez. III, 12 giugno 1999 n° 5821, e Cass. Civ. sez. VI, ordinanza del 19 febbraio 2020 n° 4202), in forza del quale l'assicuratore acquista la facoltà di assumere direttamente la gestione della lite, dirigendo le strategie processuali e, come rammentato in precedenza, designando i legali incaricati di eseguirle – cui l'assicurato è obbligato a conferire le debite procure ad litem – e, ovviamente, assumendo l'obbligo di remunerarli.
5 L'assunzione diretta della gestione della lite, in virtù dell'attivazione del patto gestorio, è pacificamente considerata una modalità di adempimento dell'obbligo di cui al 3° co. dell'art. 1917 c.c. Il problema è che la messa a disposizione dell'assicurato di legali di fiducia dell'assicuratore come forma di adempimento “in natura” dell'obbligazione di garanzia che forma oggetto dell'assicurazione per la tutela legale, nel caso di assicurazioni multirischio che comprendano sia la responsabilità civile sia la garanzia per le spese legali, può comportare il rischio di sovrapposizioni, foriere di equivoci e conflitti tra le parti del contratto assicurativo.
La residua ed essenziale differenza concettuale risiede nel fatto che la tutela legale costituisce l'oggetto esclusivo di un autonomo contratto, estesa a tutti i tipi di controversia ricompresi nella copertura assicurativa, laddove il patto di gestione della lite è una clausola accessoria di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Da ciò consegue il diverso ruolo rivestito dalla lite, che nell'assicurazione per la tutela legale rappresenta il rischio stesso assunto dall'assicuratore, mentre nel patto di gestione costituisce solo lo strumento di definizione dal punto di vista dell'an e del quantum del vero rischio assicurato, cioè il danno cagionato dall'assicurato. Nel caso dell'assicurazione per la tutela legale, l'impresa assicurativa assume l'obbligo di rifondere integralmente le spese di lite – ossia anche oltre i limiti di cui all'art. 1917 co. 3° c.c. – nei limiti di un massimale contrattuale eventualmente pattuito, anche nelle ipotesi in cui l'assicurato scelga il proprio difensore, laddove invece, come si è visto, nell'ambito del patto di gestione della lite l'assicurato è sollevato dall'onere economico del pagamento delle spese di difesa unicamente se rinuncia a nominare un proprio difensore di fiducia. Per questa ragione la garanzia aggiuntiva nella quale si traduce la pattuizione in esame è appositamente remunerata con un aumento del premio. Nondimeno, sul piano pratico quel che più rileva è che nel caso dell'assicurazione della tutela legale, ai sensi dell'art. 174 Cod. Ass., permane il pieno e inderogabile diritto dell'assicurato di conferire direttamente il mandato difensivo ad avvocati di propria fiducia, non avvalendosi dei fiduciari della compagnia assicuratrice, mentre tale comportamento costituisce un grave inadempimento del patto di gestione della lite – di cui l'assicuratore avesse inteso avvalersi – da parte dello stesso assicurato, che può comportare la perdita del diritto alla rifusione delle spese di resistenza di cui al 3° co. dell'art. 1917 c.c.
Nel caso di assicurazioni multirischio, in cui da un lato sia presente una separata garanzia delle spese legali e dall'altra un patto gestorio nel regolamento contrattuale che disciplina specificamente il segmento dell'assicurazione della responsabilità civile (eventualità che si profila nella fattispecie per cui è causa), in primo luogo si pone il problema di accertare se l'incarico conferito dall'assicuratore possa essere inquadrato o meno nella fattispecie della assunzione della gestione della lite in applicazione del patto gestorio o costituisca un mero adempimento “in natura” della prestazione assicurativa afferente la tutela legale, in caso di rinuncia da parte dell'assicurato di esercitare il suo inalienabile diritto di nominare difensori di propria fiducia e poi chiedere la rifusione dei compensi professionali ad essi corrisposti;
e tutto ciò avendo riguardo anche al profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto, in relazione al rischio di ingenerare erronei convincimenti nella controparte del contratto assicurativo in relazione a quale istituto contrattuale debba dispiegare i propri effetti nel caso di specie.
Le conseguenze di tale accertamento sono di non poco momento: nel primo dei casi di cui sopra, la previsione contrattuale che ha per oggetto il rischio di esborso di spese legali sarebbe
6 inconferente al caso di specie e verrebbe in rilievo esclusivamente l'attivazione del patto gestorio come modalità di adempimento da parte della compagnia assicurativa del proprio obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza di cui al 3° co. dell'art. 1917
c.c.; nella sostanza è a tale ipotesi che nello svolgimento delle proprie argomentazioni difensive hanno fatto sovente riferimento sia l'opposto che il terzo chiamato, nel richiamare l'interesse dell'opponente nella causa penale in corso ed i comportamenti di quest'ultimo interpretabili come inequivocabili atti di gestione. A tale proposito, è innanzi tutto di ovvia necessità partire da una analisi delle Condizioni Generali di Assicurazione, come da polizza versata in atti (doc.
n° 1 di parte opponente).
La delimitazione contrattuale del rischio assicurato in riferimento alla tutela legale è contenuta nella Sezione Tutela Giudiziaria da pag. 23 a pag. 25, e a pag. 24 si fa riferimento alla “difesa penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali”.
A pag. 29, sempre nella sezione delle C.G.A. dedicata alla regolamentazione contrattuale dell'assicurazione della tutela legale, è altresì previsto che “l'assicurato abbia il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Non potranno, pertanto, essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti. Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. La Società confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito”.
A pag. 28, nella Sezione Responsabilità Civile verso terzi, è prevista una clausola contente un patto di gestione della lite: “Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell , la Parte_4 gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati”.
Come si può ben vedere, esiste il rischio di una sovrapposizione in ordine al caso della difesa in sede penale per fatti che pertengano al rischio assicurato della responsabilità civile.
Tale difesa, infatti, può diventare una forma di adempimento diretto di quanto previsto dall'art. 1917 co. 3° c.c. nella misura in cui la difesa penale dell'assicurato corrisponda ad un interesse dell'assicuratore, per i riflessi che l'esito del processo penale è in grado di dispiegare in ordine agli obblighi indennitari dello stesso.
La ricerca di un elemento discretivo che consenta di apprezzare la rilevanza nel caso di specie dell'assicurazione della tutela legale oppure, al contrario, del patto di gestione della lite assume particolare importanza nella definizione del ruolo del terzo chiamato, ovvero della sua eventuale responsabilità solidale e del diritto dell'opponente di agire in regresso nei suoi confronti per far valere il limite del massimale. A ben vedere, invece, il fatto che l'assicuratore odierno opponente abbia de facto conferito l'incarico all'opposto mettendo a disposizione degli assicurati un legale di propria fiducia ed intrattenuto rapporti con il proprio fiduciario designato, sulla base di una consolidata prassi pluridecennale, per ammissione pacifica delle
7 parti, rende tale elemento del tutto irrilevante nella definizione dei rapporti tra parte opposta e parte opponente, malgrado il generico riferimento nella e-mail del 15 ottobre 2008 (doc. n° 2 di parte opponente) alla fattispecie della “tutela giudiziaria”, tenuto conto delle costanti richieste di informazione sull'andamento della causa penale, abbondantemente documentate in atti, e soprattutto del fatto che la compagnia assicurativa odierna opponente non ha tempestivamente citato l'esistenza di un massimale ed il suo specifico ammontare nella corrispondenza con il proprio fiduciario al momento dell'incarico e nei momenti immediatamente successivi, e comunque durante il lungo periodo in cui quest'ultimo ha svolto la propria attività professionale difendendo il SO nel procedimento penale che lo vedeva imputato: tutto ciò rende comunque inopponibile il massimale nel rapporto tra la Parte_1
e l'avv. Zauli, che risulta palesemente il destinatario di un mandato sostanziale proveniente dalla prima, il quale ha dato origine a un contratto di patrocinio. Nel giudizio di opposizione il creditore opposto assume infatti la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., che nel caso di specie sono stati senz'altro assolti. Appare infatti del tutto ovvio, come sostenuto dall'odierno opposto, che la compagnia assicurativa, nell'affidare la difesa penale dei propri assicurati all'avvocato di propria fiducia e sconosciuto a questi ultimi nel solco di una prassi consolidata, abbia tenuto una condotta che era naturale dovesse essere legittimamente interpretata come un atto di conferimento di incarico in senso sostanziale, con la conseguenza della stipulazione di un contratto di patrocinio – che non abbisogna di particolari formalità – tra l'assicurazione e lo stesso avv. Zauli, a prescindere dalla questione dei rapporti interni tra assicuratore ed assicurato. A questo proposito è il caso di evidenziare l'infondatezza della tesi dell'opponente secondo cui la fattura “definitiva” emessa il 18 febbraio 2014 dallo Studio Zauli rivestirebbe carattere confessorio, in mancanza della firma dell'opposto; appare semmai ragionevole la ricostruzione offerta da quest'ultimo circa lo scarso significato da attribuire a tale documento, presumibilmente formato a seguito di rassicurazioni fornite dall'opponente circa la solvibilità del e del per i CP_3 CP_1 compensi professionali oltre il massimale, dopo l'improvvisa e tardiva emersione dello stesso e del suo modesto ammontare, garanzie tuttavia successivamente rivelatesi vane.
Resta da stabilire se la scelta dell'avv. Giovanni Zauli per la difesa dei propri assicurati da parte della odierna opponente ed il conseguente atto formale di nomina come proprio difensore nei confronti dell'odierno opposto posto in essere dal – inizialmente co-indagato – e dal CP_3 terzo chiamato potessero in astratto essere sussumibili in entrambe le fattispecie in precedenza analizzate e questa circostanza possa avere ingenerato equivoci in capo al terzo chiamato stesso, resi possibili dalla mancanza di un'adeguata attività informativa da parte della società assicuratrice, volta a chiarire preventivamente e definitivamente con i propri clienti che nessuno dei comportamenti assunti dalla medesima dovesse essere interpretato come una forma di attivazione del patto di gestione della lite, nel rispetto dei canoni di buona fede che devono caratterizzare l'esecuzione del contratto;
oppure, diversamente, se l'atto di nomina nella persona dell'avv. Zauli come proprio difensore di fiducia da parte del ed i CP_1 frequenti contatti personali ed epistolari con lo stesso, impegnato nell'assolvimento di una attività di cui il terzo chiamato si è indubbiamente giovato, debba comportare la sussistenza di un parallelo ed ulteriore mandato sostanziale che si aggiunga a quello proveniente dalla società assicurativa.
8 L'elemento discretivo in questione si identifica nel percepibile interesse proprio che la società opponente poteva nutrire circa l'andamento del processo penale al momento del conferimento dell'incarico da parte della e della conseguente nomina conferita Parte_1 dal . Orbene, nel momento in cui il ed il vengono inviati dalla CP_1 CP_3 CP_1 Pt_1 al proprio storico legale di fiducia e vengono poi rilasciate le procure da questi ultimi, i
[...] terzi danneggiati non erano stati ancora tacitati e quindi in astratto sussisteva un interesse attuale della la nomina rilasciata dal risale al 25 luglio 2008 (si veda il Parte_1 CP_1 doc. n° 3A di parte opposta) mentre la comunicazione al , proprietario del veicolo e CP_3 suocero del (quest'ultimo rivestendo la qualità di assicurato in quanto conducente al CP_1 momento del sinistro), della transazione con i parenti del de cuius, ma non ancora con la di lui moglie trasportata (della cui posizione ancora aperta si apprende dal fax di cui al doc. n° 31 di parte opposta), risale al 29 ottobre 2008; da ciò discende che l'opponente, per evitare fraintendimenti con il terzo chiamato, avrebbe dovuto segnalare al medesimo che la designazione dell'avv. Zauli non costituiva esercizio della citata facoltà inerente al patto gestorio di cui a pag. 28 delle C.G.A. ma mera esecuzione dell'obbligo previsto a pag. 29, lett. B (“Scelta del legale dell'arbitro e del perito”), dovuta esclusivamente alla rinuncia da parte degli assicurati al proprio inalienabile diritto ex art. 174 Cod. Ass. di scegliere personalmente il proprio legale. Va detto che non è stata fornita nessuna prova in tal senso da parte della
La potenziale confusione derivante dall'eventuale sovrapposizione dei due Parte_1 istituti contrattuali risultava viepiù aggravata dal fatto che anche la regolamentazione dell'assicurazione della tutela legale nel caso di specie conferisce all'assicuratore alcuni poteri di direzione e controllo (richiamati nella e-mail che confermava l'incarico all'opposto: si veda doc. n° 2 di parte opponente) in ordine alla strategia processuale che, per quanto meno penetranti, possono richiamare quelli tipici del patto di gestione della lite.
Ciò posto, a giudizio di questo Tribunale il terzo chiamato non può essere considerato responsabile solidalmente per la corresponsione dei compensi professionali dovuti all'odierno opposto poiché, a causa della scarsa trasparenza comunicativa della società opponente, non è stato posto in grado di comprendere esattamente se l'assicuratore avesse o meno assunto la gestione della lite, atteso che le strategie processuali adottate avrebbero potuto lecitamente apparire come elaborate dalla stessa in coordinamento con l'odierno opposto e ad esso meramente comunicate, com'è accaduto con la nomina di un perito di parte – anch'esso fiduciario della compagnia – in occasione dello svolgimento dell'incidente probatorio. Si aggiunga come ulteriore indice sintomatico che la disciplina pattizia della tutela giudiziaria nella fattispecie in esame prevede che la nomina del perito di parte sia ad opera dell'assicurato previo consenso da parte della compagnia: qui nulla di tutto ciò è avvenuto tanto è vero che, come accennato sopra, il perito è stato sostanzialmente scelto dall'opposto proprio in quanto fiduciario della compagnia nel personale elenco dei periti di parte della medesima, e su tale scelta il terzo chiamato di fatto non ha avuto alcuna voce in capitolo.
La soluzione a cui il Tribunale è giunto sul punto valorizza un'opzione interpretativa ben presente nella giurisprudenza di legittimità. In astratto, al momento in cui è sorta la controversia l'assicuratore aveva un oggettivo interesse direttamente legato al rischio dedotto in garanzia nella fattispecie della R.C.A., e ciò comporta precise conseguenze in punto di individuazione di colui che va ritenuto parte
9 sostanziale del contratto di patrocinio, ovvero l'opponente come gestore della lite, almeno agli occhi del terzo chiamato. La massima della Suprema Corte di Cassazione (23 maggio 2019 n°
14107) secondo la quale “in presenza di un patto di gestione della lite connesso ad una assicurazione della responsabilità civile, vanno distinti il rapporto di patrocinio, in virtù del quale l'avv. è tenuto a svolgere le difese dell'assicurato, dal contratto di prestazione d'opera, che il medesimo avv. stipula direttamente con l'assicuratore. La duplicità di tali rapporti fa sì che l'obbligo di remunerare l'avv. grava pur sempre sull'assicuratore, a nulla rilevando che il mandato alle liti sia stato materialmente sottoscritto dall'assicurato” fa puntuale applicazione – in presenza dell'attivazione del patto di gestione della lite – del consolidato principio secondo cui «in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura
“ad litem” è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura “ad litem”, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale” (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 14276 dell'8 giugno 2017) e di quello secondo cui “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e il rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura” (Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 4959 del 28 marzo 2012).
Nel caso di specie l'attivazione del patto gestorio è un'eventualità astrattamente configurabile, in virtù della facoltà assegnata contrattualmente all'assicuratore di assumere la difesa penale dell'assicurato in un momento in cui non era avvenuta la completa CP_5 tacitazione dei terzi danneggiati. A completa tacitazione avvenuta, nella prosecuzione del procedimento penale, per evitare l'ingenerarsi di equivoci, l'odierna opponente avrebbe dovuto premurarsi di comunicare specificamente al – nella sua veste di assicurato in quanto CP_1 conducente del mezzo – la cessazione di ogni suo interesse e la rilevanza esclusiva della regolamentazione contrattuale del rischio afferente alla tutela giudiziaria.
Se è vero che, in assenza di attivazione del patto gestorio, il Supremo Collegio (Cass. Civ. n° 667 del 18 gennaio 2016) ha statuito che, in tema di rifusione delle spese di resistenza direttamente affrontate dall'assicurato con la nomina di penalisti di propria scelta, possono essere considerati spese di resistenza ai sensi del 3° co. dell'art. 1917 c.c. i compensi dovuti per la difesa in sede penale solo qualora il terzo danneggiato si costituisca parte civile, nel caso di specie, nel momento in cui è stato conferito l'incarico, tale costituzione avrebbe potuto ancora avvenire, con l'eventuale citazione dell'assicuratore come responsabile civile;
senza tralasciare il fatto, invero assorbente, che il perimetro dell'obbligo di cui al 3° co. dell'art 1917 c.c., sottoposto all'analisi della Corte regolatrice nel precedente sopra citato, non coincide con i più vasti obblighi che l'assicuratore può assumersi contrattualmente in seguito all'attivazione del patto di gestione della lite, tanto è vero che si ritiene che in caso di attivazione di quest'ultimo l'assicuratore abbia l'obbligo di remunerare i legali designati oltre il massimale previsto dalla norma citata, che si applica solo agli esborsi diretti affrontati dall'assicurato della
10 responsabilità civile per i compensi dovuti ai legali di propria fiducia e destinatari di un mandato sostanziale proveniente esclusivamente dallo stesso;
e nella fattispecie per cui è causa tale facoltà, contrattualmente prevista nel quadro della R.C.A., ovvero quella di assumere la difesa dell'assicurato anche in sede penale, acquista rilievo proprio a tale fine. La Suprema
Corte ha infatti avuto modo di precisare che con tale patto, dal momento che l'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato i propri legali occupandosi della relativa remunerazione, si persegue nella sostanza lo stesso scopo avuto di mira dall'art. 1917 co. 3° c.c., ossia quello di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (cfr. Cass. Civ. del 19 febbraio 2020 n° 4202), e il patto di gestione della lite viene così a configurarsi come una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rifusione previsto dalla disposizione codicistica (Cass. Civ. del 23 maggio 2019 n° 14107), con la diffusa presenza di una tipica clausola (come anche nel caso di specie: “La Società non rimborsa le spese sostenute dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati”) diretta a caducare il diritto Parte_4 al rimborso dei compensi corrisposti ai difensori non designati dall'assicuratore e considerata valida nella sua funzione di presidio del sinallagma contrattuale, e non come mera deroga in peius di una norma inderogabile, in quanto ai sensi dell'art. 1917 co. 3° c.c. il rimborso è contenuto nei limiti quantitativi previsti dalla norma, mentre con il patto gestorio l'assicuratore provvede all'integrale compenso del difensore, dando luogo ad un assetto di interessi potenzialmente migliorativo per l'assicurato.
In conclusione, il Tribunale ritiene provato che il terzo chiamato potesse lecitamente ritenere che il mandato sostanziale fosse stato conferito esclusivamente dall'assicuratore e pertanto non è solidalmente responsabile con quest'ultimo. Infatti, analizzando la documentazione in atti, si ritiene che la compagnia di assicurazione con la propria condotta non abbia correttamente e diligentemente operato al fine di evitare che si ingenerasse un equivoco su quale sezione del contratto di assicurazione multirischio operasse in relazione alla fattispecie occorsa, in applicazione dei canoni di diligenza correttezza e trasparenza nell'esecuzione del contratto di cui all'art 183, co. 1° lett. a), Cod. Ass. Priv. e di diligenza e buona fede previsti dagli artt.
1175, 1176II e 1375 c.c., non essendosi attivata per comunicare alla controparte la sua posizione in merito al tema di cui sopra, evidenziando l'operatività del massimale ed escludendo che perdurasse una sua gestione diretta della controversia, cessato ogni suo interesse in merito con la tacitazione di tutti i danneggiati. Ne discende che unico debitore dell'opposto è la società odierna opponente, la cui responsabilità esclusiva deriva dal mandato defensionale conferito, e che la domanda subordinata di parte opponente, qualora condannata a pagare a parte opposta le somme richieste e comunque somme ultra-massimale, diretta ad ottenere dal terzo chiamato il rimborso delle predette, ossia la parte di spese eccedenti il massimale contrattualmente stabilito, non può essere accolta. Parimenti, per ovvie ragioni, resta assorbita anche la domanda di condanna ex art. 96 co. 3° c.c. per resistenza temeraria formulata dall'opposto a carico del terzo chiamato per il caso di condanna di quest'ultimo a corrispondere i compensi professionali oggetto del presente giudizio.
Rimane da esaminare la domanda subordinata della società opponente, che chiede di ridurre la misura dell'ammontare delle somme oggetto della parcella opinata prodotta dall'opposto.
Tale domanda è fondata nei termini di seguito descritti.
11 Parte opposta ha fatto riferimento ai parametri di cui al decreto del 20 luglio 2012 n° 140, applicabile ratione temporis alla fattispecie in argomento, ritenendo congruo adottare, in base alle norme di cui al 2° ed al 3° co. dell'art 12 del citato decreto, gli aumenti massimi previsti per la fase istruttoria e decisoria ed un aumento del 100% per la fase di studio, e questo sia in sede preliminare sia in sede dibattimentale. Orbene, in primo luogo è opportuno rammentare che «in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, (…),
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass. Civ., ordinanza n° 12537 del 10 maggio 2019); in relazione a tale principio ed alla luce della effettiva complessità e gravità del processo, delle contestazioni, delle imputazioni e delle particolari circostanze del caso – in termini di adempimenti e di numero di udienze – oltre che dei vantaggi ottenuti dal in esito alla CP_1 definizione del giudizio che lo vedeva imputato, appare equo al Tribunale mantenere l'aumento del 100% in relazione alla fase di studio e contenere l'aumento per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria sotto la soglia del massimo previsto, giungendo a dimezzare tale aumento. Ne deriva la liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali svolte di fronte al Tribunale monocratico per un ammontare di € 600,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase di introduttiva, € 1.350,00 per la fase istruttoria ed € 1.125,00 per la fase decisoria.
Analogo discorso va fatto con riferimento alle prestazioni professionali svolte di fronte al
GIP/GUP, applicando in tal caso il congruo aumento del 20%, per una somma complessiva da quantificare nei seguenti termini: € 3.825,00 + € 4.590,00 = € 8.415,00, importo a cui va sottratta la somma già corrisposta di € 4.098,36, per arrivare ad un ammontare pari ad €
4.316,64 + i.v.a. e c.p.a., ovvero € 5.476,95 + anticipazioni per € 28,33 = € 5.505,28, a cui va sommata la tassa di opinamento di € 307,75, per un totale di € 5.813,03.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la prevalente soccombenza della società attrice e – alla luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'opposto avv. Giovanni Zauli sulla base di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M.
n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del decisum (lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00), con riconoscimento del chiesto aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2°
D.M. cit. nella prevista misura del 30% stante la presenza di due controparti aventi analoga posizione processuale.
Per quanto concerne la posizione del terzo chiamato occorre precisare che, com'è noto, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate”
(cfr. ex permultis in questo senso Cass. Civ. sez. III, ordinanza del 7 marzo 2024 n° 6144) e nel giudizio di opposizione, almeno ai fini che qui interessano in ordine alla regolazione delle
12 spese di lite, l'opposto – pur conservando la veste di attore in senso sostanziale – è convenuto in senso meramente formale e in tale qualità ha svolto la chiamata in causa del terzo. In applicazione del principio testé richiamato, seguendo il principio della causazione e della soccombenza, le spese sostenute dal terzo chiamato andrebbero poste a carico di parte opponente;
nondimeno, alla luce della particolarità del caso concreto, si reputa equo disporre
– limitatamente ai rapporti tra l'opponente ed il terzo chiamato – l'integrale compensazione delle spese, attesa l'obbiettiva incertezza ingenerata dalla peculiare situazione venutasi a creare nei rapporti tra le parti del contratto assicurativo, in virtù della quale la società opponente potrebbe aver fatto affidamento in buona fede sulla piena consapevolezza del circa la CP_1 non pertinenza del patto gestorio rispetto al caso di specie.
Va infine ribadito in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'opposto avv. Giovanni Zauli in quanto concernenti circostanze il cui eventuale accertamento non risulterebbe comunque idoneo a condurre ad una differente definizione della presente controversia, dovendosi pertanto ribadire le valutazioni già motivatamente effettuate da questo G.I. con ordinanza resa in data 6 giugno 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 261/2020; accertail diritto dell'avv. Giovanni Zauli di ottenere dalla la corresponsione Parte_1 di una somma a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, importo che si quantifica nell'ammontare di € 5.813,03; condanna per l'effetto la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare in favore dell'avv. Giovanni Zauli la somma di € 5.813,03 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1° c.c. dalla data della fattura insoluta fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed interessi legali maggiorati ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla data del deposito del predetto ricorso fino al saldo effettivo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore dell'avv. Giovanni Zauli, spese che liquida nel complessivo ammontare di € 5.460,00 (di cui € 770,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva,
€ 1.380,00 per la fase di trattazione ed € 1.400,00 per la fase decisionale, con aumento del compenso nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 2° D.M. n° 55/2014) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese processuali nei rapporti tra l'opposto avv.
Giovanni Zauli ed il terzo chiamato Controparte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 29 marzo 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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