Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 08/09/2022, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 00782/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2022, proposto da
IC IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN ZI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 50 del 31 marzo 2022 del Comune di Ostuni, successivamente conosciuta;
- ove occorra, della nota prot. n. 3298 del 18 gennaio 2022, del Comando di Polizia Municipale del Comune di Ostuni, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, della relazione del Funzionario del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni, Arch. Pasqua Capriglia, prot. n. 68941 del 22 novembre 2021, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato con l’ordinanza n. 50 del 31.03.2022 è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate in Ostuni, sul terreno catastalmente individuato al fg. 2, p.lle 386, 387 e 1430 e sul fabbricato catastalmente individuato al fg. 2, p.lla 380, sub. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (muro di recinzione e vano tecnico);
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 50 del 31.03.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21.06.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO