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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 819/2023
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 21/03/2025 ore 13.45
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Giovanni Maria
Spanedda, il quale conferma le conclusioni come formulate negli atti e chiede che la causa sia tenuta in decisione. E' pure comparso l'Avv.
Margherita Orecchioni, in sostituzione dell'Avv. Sergio Votta, la quale chiede che vengano stralciati i documenti irritualmente depositati ad integrazione dell'istanza di sospensione del titolo il 27.06.23 e inoltre anche lo stralcio della comparsa conclusiva datata 10.03.2025; insiste come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 24.11.23 e in particolar modo per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc poiché le eccezioni avversarie sono relative a fatti e circostanze precedenti alla formazione del titolo esecutivo e quindi inammissibili.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.54 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 819/2023 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti LUISELLA Parte_1 P.IVA_1
CORDA e GIOVANNI MARIA SPANEDDA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA CESARE BECCARIA 18
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO VOTTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in MILANO VIA GIOVANNINO DE GRASSI 3
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
**************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificato in data 22.03.22, contestando la debenza delle somme pretese e concludendo come segue:
a. previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 21551/21 anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per motivi di cui in narrativa;
b. dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto relativo al ricorso RG. N. 16680/21 – D.I. n. 21551/21, notificato in data 22.03.2023 alla sig.ra , non sussistendo il credito indicato per la ragioni di cui al Parte_1
presente atto di citazione;
c. con vittoria di spese del giudizio, IVA e CPA come per legge”.
Sosteneva l'opponente che le somme non fossero dovute e che la medesima aveva già contestato le pretese direttamente all'odierna precettante ancora pima che il decreto ingiuntivo divenisse esecutivo, ricevendone rassicurazione che il medesimo non sarebbe stato mai messo in esecuzione.
Costituitasi in giudizio l'opposta, contestava le avverse difese e chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto fondata su motivi che dovevano essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 21/03/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è inammissibile.
L'opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data
22.03.2022, che si fonda su di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo ormai divenuto esecutivo in difetto di opposizione.
La parte opponente deduce dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto motivi che dovevano essere proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi eccependo fatti e deducendo vizi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Come costantemente insegna la Suprema Corte, a fronte di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione al precetto o all'esecuzione, quelli che formano oggetto di uno specifico rimedio impugnatorio, ma solo fatti successivi alla formazione del titolo.
Il titolo esecutivo di formazione giudiziale, invero, può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione al precetto o dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Pertanto, il giudice nell'opposizione precetto può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (cfr. Cassazione
22.402/2008; n. 9912/ 2007).
In particolare, si è precisato che “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”(Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251).
Nel caso di specie l'opposizione al precetto viene ad essere svolta deducendo motivi che dovevano essere dedotti dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vertendo gli stessi sulla debenza o meno delle somme pretese dall'odierno opposto.
Ne consegue l'inammissibilità, sotto tale aspetto, dell'opposizione; non sembra peraltro che il titolo sia nelle more venuto meno, posto che nulla viene dedotto a tal proposito da parte dell'opponente.
E' nota, infatti, la sussistenza del dovere del giudice dell'opposizione a precetto di verificare la permanenza in corso di giudizio del titolo esecutivo costituente il presupposto dell'azione esecutiva stessa, cfr. Cass. civile sez. III, 13 luglio 2011, n. 15.363, nonché Cass. civile sez. III, 28 luglio 2011 n. 16.541).
Va pertanto dichiarata, per i motivi esposti, l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- dichiara inammissibile l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% per spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 21/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 21/03/2025 ore 13.45
E' comparso, nell'interesse di parte attrice, l'Avv. Giovanni Maria
Spanedda, il quale conferma le conclusioni come formulate negli atti e chiede che la causa sia tenuta in decisione. E' pure comparso l'Avv.
Margherita Orecchioni, in sostituzione dell'Avv. Sergio Votta, la quale chiede che vengano stralciati i documenti irritualmente depositati ad integrazione dell'istanza di sospensione del titolo il 27.06.23 e inoltre anche lo stralcio della comparsa conclusiva datata 10.03.2025; insiste come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 24.11.23 e in particolar modo per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc poiché le eccezioni avversarie sono relative a fatti e circostanze precedenti alla formazione del titolo esecutivo e quindi inammissibili.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.54 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 819/2023 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti LUISELLA Parte_1 P.IVA_1
CORDA e GIOVANNI MARIA SPANEDDA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA CESARE BECCARIA 18
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO VOTTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in MILANO VIA GIOVANNINO DE GRASSI 3
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificato in data 22.03.22, contestando la debenza delle somme pretese e concludendo come segue:
a. previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 21551/21 anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per motivi di cui in narrativa;
b. dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto relativo al ricorso RG. N. 16680/21 – D.I. n. 21551/21, notificato in data 22.03.2023 alla sig.ra , non sussistendo il credito indicato per la ragioni di cui al Parte_1
presente atto di citazione;
c. con vittoria di spese del giudizio, IVA e CPA come per legge”.
Sosteneva l'opponente che le somme non fossero dovute e che la medesima aveva già contestato le pretese direttamente all'odierna precettante ancora pima che il decreto ingiuntivo divenisse esecutivo, ricevendone rassicurazione che il medesimo non sarebbe stato mai messo in esecuzione.
Costituitasi in giudizio l'opposta, contestava le avverse difese e chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto fondata su motivi che dovevano essere fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 21/03/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è inammissibile.
L'opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data
22.03.2022, che si fonda su di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo ormai divenuto esecutivo in difetto di opposizione.
La parte opponente deduce dinanzi al giudice dell'opposizione a precetto motivi che dovevano essere proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi eccependo fatti e deducendo vizi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Come costantemente insegna la Suprema Corte, a fronte di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione al precetto o all'esecuzione, quelli che formano oggetto di uno specifico rimedio impugnatorio, ma solo fatti successivi alla formazione del titolo.
Il titolo esecutivo di formazione giudiziale, invero, può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione al precetto o dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Pertanto, il giudice nell'opposizione precetto può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (cfr. Cassazione
22.402/2008; n. 9912/ 2007).
In particolare, si è precisato che “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”(Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251).
Nel caso di specie l'opposizione al precetto viene ad essere svolta deducendo motivi che dovevano essere dedotti dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vertendo gli stessi sulla debenza o meno delle somme pretese dall'odierno opposto.
Ne consegue l'inammissibilità, sotto tale aspetto, dell'opposizione; non sembra peraltro che il titolo sia nelle more venuto meno, posto che nulla viene dedotto a tal proposito da parte dell'opponente.
E' nota, infatti, la sussistenza del dovere del giudice dell'opposizione a precetto di verificare la permanenza in corso di giudizio del titolo esecutivo costituente il presupposto dell'azione esecutiva stessa, cfr. Cass. civile sez. III, 13 luglio 2011, n. 15.363, nonché Cass. civile sez. III, 28 luglio 2011 n. 16.541).
Va pertanto dichiarata, per i motivi esposti, l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- dichiara inammissibile l'opposizione;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% per spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 21/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona