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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4248 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana Pati, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Tiziana Pati, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 22.11.2014 in Galatina
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 25.8.2012 e il 18.3.2014; che la situazione lavorativa ed Per_1 Per_2 economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza di comparizione del 15.1.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi
è ragione per discostarsene. Nel corso dell'udienza di comparizione, infatti, il difensore delle parti ha depositato il contratto di locazione intestato al sig. ed entrambe le parti, CP_1 dopo aver specificato le rispettive condizioni reddituali, hanno concordemente dichiarato che vi è piena collaborazione tra loro in ordine alla gestione dei figli, che questi ultimi già da dicembre 2024 pernottano a settimane alterne presso ciascun genitore e che non vi sono criticità per i minori in conseguenza del piano genitoriale concordato.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio 22.11.2014 in Galatina (LE), trascritto Controparte_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 89 Parte II Serie A anno 2014, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore